Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTODEL 9 GIUGNO 2005

ILGARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunioneodierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretariogenerale;

VISTO il ricorsopervenuto al Garante il 13 aprile 2005, presentato da Sara Premoli neiconfronti di Crif S.p.A., con ilquale la ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lariguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico dellaresistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gliulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 aprile 2005 con laquale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materiadi protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato iltitolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata;

VISTA la notainviata via fax il 12 maggio 2005 con la quale il titolare del trattamento hacomunicato di aver cancellato, a seguito della revoca del consenso altrattamento manifestata dalla ricorrente, i dati relativi ad un prestitofinalizzato erogato da Finconsumo S.p.A. il 3 aprile 2000 "ed estintoin data 01.04.2004 senza alcuna segnalazione di insolvenze" e ad una richiesta di prestito finalizzato rivolta aCompass S.p.A. il 31 marzo 2005 successivamente alla iniziale richiesta dicancellazione del 21 marzo 2005;

VISTO che, nellamedesima nota, la resistente ha sostenuto (ribadendo quanto gi dichiarato allaricorrente con lettera del 30 marzo 2005) di non poter, al contrario,cancellare i dati relativi ad un prestito finalizzato erogato da Fiat SavaS.p.A. il 7 maggio 2003 "ed estinto con segnalazione di ritardi neipagamenti (fino a 2 rate) regolarizzati da meno di 12 mesi", ad un prestito finalizzato erogato il 13giugno 2002 da Finemiro Finance "ed ancora in corso con segnalazione diritardi nei pagamenti (fino a 9 rate) non regolarizzati", ad un prestito personale erogato il 5 giugno2001 da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. "ed estinto in data 28.11.2003con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 6 rate) non regolarizzati" e ad un prestito finalizzato erogato il 21gennaio 2002 da Finconsumo S.p.A. "ed estinto in data 22.10.2003 consegnalazione di credito ceduto".Ci, trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamentosarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi delcodice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti dasoggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit neipagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300;d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimentodel Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che laresistente, nella citata nota, ha chiesto altres al Garante di rigettare ilricorso con integrale addebito delle spese alla ricorrente;

CONSIDERATO, comepremesso, che la societ resistente ha dichiarato di aver cancellato i datirelativi al citato prestito finalizzato erogato da Finconsumo S.p.A. e che vaquindi dichiarato in merito non luogo a provvedere sul ricorso ai sensidell'art. 149, comma 2, del Codice; rilevato che non rientra nell'inizialeistanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi al prestitofinalizzato richiesto a Compass S.p.A. il 31 marzo 2005 (peraltro anch'essi gicancellati dalla resistente);

RILEVATO che ladomanda di cancellazione dei restanti dati , invece, infondata, avendo laresistente (gi prima della proposizione del ricorso) riscontrato la stessa conraccomandata a/r inviata il 2 aprile 2005 e consegnata all'interessata il 5aprile 2005 (della cui ricevuta di ritorno ha allegato copia) e non essendo, inogni caso, trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dalpredetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazionenei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi einadempimenti nei finanziamenti non successivamente regolarizzati o per laconservazione dei dati relativi a ritardi successivamente regolarizzati;

VISTA ladocumentazione in atti;

RITENUTO chesussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt.145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196);

VISTE leosservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott.Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTOCI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara nonluogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione deidati relativi al prestito finalizzato erogato da Finconsumo S.p.A.;

b) dichiarainfondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restantidati personali dell'interessata;

c) dichiaracompensate le spese del procedimento.

Roma, 9 giugno 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Buttarelli