Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 9 GIUGNO2005

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato daStanislao Corvino, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Gianese e daldott. Luca Di Martino presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Crif S.p.A., CTC-Consorzio per la tuteladel credito ed Experian Information Services S.p.A. rappresentata e difesadall'avv. Andrea Aragno presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196);

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il prof. Franco Pizzetti;

PREMESSO:

L'interessato afferma di non averricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice con la quale aveva chiesto a CTC-Consorzio per la tutela del credito,Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A. (cui in precedenza eranostate rivolte richieste di accesso a dati personali) di cancellare i dati chelo riguardano, revocando il consenso al relativo trattamento.

Nel ricorso presentato a questa Autoritil 4 marzo 2005 ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito larichiesta di cancellazione formulando una nuova richiesta di attestare chel'operazione di cancellazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui idati erano stati comunicati o diffusi, nonch, "in mero subordine (),la sospensione della visibilit e della comunicazione dei dati stessi". Il ricorrente ha inoltre chiesto di porre acarico delle controparti le spese del procedimento, chiedendo infine aCTC-Consorzio per la tutela del credito di fornire riscontro anche allaprecedente richiesta di accesso cui non era stato risposto.

All'invito ad aderire formulato ai sensidell'art. 149 del Codice, Crif S.p.A., con fax inviato l'11 aprile 2005, harisposto di non poter cancellare i dati dell'interessato indicati nel report allegato alla nota. In merito Crif S.p.A. ha sostenutoche:

     con riferimento alle posizioninn. 1) e 2) del citato report (chesono relative a due prestiti finalizzati erogati da Consum.it S.p.A. edestinti, rispettivamente, il 26 settembre 2002 e il 23 giugno 2003 consegnalazione di credito ceduto), il trattamento dei dati sarebbe lecitotrattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo che possono essereconservate anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codicedi deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti dasoggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit neipagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300;d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimentodel Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

     con riferimento alla posizione n.3 del citato report (che fariferimento ad una richiesta di carta di credito rateale rivolta a Barclay Cardil 2 febbraio 2005 ed ancora in istruttoria), il trattamento dei dati sarebbelecito ai sensi del provvedimento sul bilanciamento di interessi del 16novembre 2004, anche in assenza del consenso degli interessati, finoall'accoglimento, alla rinuncia o al rifiuto del finanziamento.

CTC- Consorzio per la tutela del credito,con fax inviato l'11 aprile 2005, ha risposto sostenendo:

     di aver dato positivo riscontroalla richiesta di accesso inizialmente presentata dal ricorrente con notedatate 10 febbraio e 24 febbraio 2005, inviate al domicilio personaledell'interessato e da quest'ultimo regolarmente ricevute, come risulta dalladocumentazione allegata alla nota;

     che, allo stato, gli unici datidetenuti in relazione al ricorrente si riferiscono ad un finanziamento erogatoda Consum.it S.p.A. il 21 giugno 1999, rispetto al quale nessuna rata risultapagata con conseguente cessione del credito avvenuta nel giugno 2003;

     che tali dati possono essereconservati per 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto,oppure, nel caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalladata in cui risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, o comunquedalla data di cessazione del rapporto (art. 6, comma 5, del codice dideontologia e buona condotta applicabile ai sistemi di informazionicreditizie);

     che, "in base ad una ()regola interna di maggior favore per l'interessato", la cancellazione dei dati in questione "verrdisposta entro il giugno 2005, a 3 anni dalla scadenza contrattuale".

Con memoria fatta pervenire il 13 aprile2005 Experian Information Services S.p.A. ha risposto sostenendo che:

     dopo aver dato positivoriscontro, con nota datata 7 febbraio 2005, all'iniziale richiesta di accesso,"alla resistente non risulta pervenuta alcuna istanza di cancellazionee/o revoca del consenso da parte del ricorrente";

     "nel caso di suppostarevoca del consenso anche nei confronti della resistente", con riferimento, in particolare, ai datirelativi ad un finanziamento erogato da Consum.it S.p.A. il 21 giugno 1999 conritardi nei pagamenti non regolarizzati ed estinto nel giugno 2003 (circostanzaconfermata anche dalla stessa Consum.it S.p.A.), il loro trattamento sarebbeconsentito per 36 mesi da tale ultima data ai sensi dell'art. 6, comma 5, delpredetto codice di deontologia e buona condotta e del connesso provvedimentosul bilanciamento di interessi.

Con nota pervenuta il 16 maggio 2005,successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso dispostain data 22 aprile 2005 ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, Consum.itS.p.A. ha confermato che i due finanziamenti erogati al ricorrente sono statiestinti con cessione del credito nel settembre 2002 e nel giugno 2003, mentrele due richieste di M'Honey Card rivolte alla societ entrambe il 30 dicembre2004 (di cui vi cenno nel reportExperian del 7 febbraio 2005) sono state "prontamente respinte", risultando il ricorrente classificato come"inaffidabile". Lastessa finanziaria ha poi inviato copia delle dichiarazioni di consenso altrattamento dei dati personali sottoscritte dal ricorrente in relazione sia aidue finanziamenti estinti, sia alle richieste di carta di credito.

CI PREMESSO IL GARANTEOSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento didati detenuti in alcuni sistemi di informazioni creditizie.

Il ricorso inammissibile in ordine allarichiesta di attestare che l'operazione di cancellazione stata portata aconoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi, richiestaformulata per la prima volta in sede di ricorso e non anche nell'interpello exart. 146 del Codice.

Il ricorso deve essere dichiaratoinfondato in relazione alla richiesta di cancellare i dati personali delricorrente per i quali stato revocato il consenso, proposta nei confronti diCrif S.p.A. in ordine ai dati relativi ai due finanziamenti erogati da Consum.itS.p.A. ed estinti con segnalazione di credito ceduto nel settembre 2002 e nelgiugno 2003. Il loro trattamento non risulta dagli atti eccedente rispetto allefinalit per le quali i dati stessi sono stati raccolti e successivamentetrattati, o altrimenti effettuato in difformit del codice di deontologia e dibuona condotta per i sistemi di informazioni creditizie. I dati in questionepotranno, pertanto, essere temporaneamente conservati nel sistema diinformazioni creditizie, stante il non ancora avvenuto decorso del termine ditrentasei mesi dalla data in cui risultato necessario il loro ultimoaggiornamento.

In ordine ai dati riferiti alla richiestadi carta di credito rateale rivolta a Barclay Card il 2 febbraio 2005, ancorain istruttoria, il ricorso deve essere accolto nei confronti di Crif S.p.A..

Il ricorrente ha revocato il consenso altrattamento di tali dati per i quali non opera il citato provvedimento sulbilanciamento di interessi che si applica ai soli dati relativi a ritardi einadempimenti. Crif S.p.A. dovr cancellare i medesimi dati dal sistema diinformazioni creditizie, entro il congruo termine del 20 luglio 2005, dandoconferma, entro lo stesso termine, a quest'Autorit dell'avvenuto adempimento.

In ordine alla richiesta di cancellare idati riferiti al finanziamento erogato da Consum.it S.p.A. ed estinto concessione del credito nel giugno 2003, il ricorso infondato nei confronti diExperian Information Services S.p.A. e CTC –Consorzio per la tutela delcredito, in base alle medesime motivazioni sulle quali si fonda la premessadeclaratoria di infondatezza adottata nei confronti di Crif S.p.A..

Per quanto concerne, invece, i datiriferiti a due richieste di carta di credito rivolte a Consum.it S.p.A. il 30dicembre 2004, va ordinato ad Experian Information Services S.p.A. dicancellarli, ove la societ non vi abbia gi provveduto, entro il 20 luglio2005, dando conferma a quest'Autorit dell'avvenuto adempimento, entro ilmedesimo termine. Risultando, dalla stessa finanziaria, che tali richieste sonostate "prontamente respinte",il trattamento dei dati personali ad esse collegato risulta eccedente rispettoalle finalit per le quali i dati stessi sono stati raccolti e successivamentetrattati, stante l'ampio lasso di tempo trascorso dalla data del rigetto dellerichieste medesime (art. 6, comma 1, del Codice).

Deve essere infine dichiarato non luogo aprovvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai datioriginariamente formulata nei confronti di CTC-Consorzio per la tutela delcredito. A tale richiesta era stato dato inizialmente un riscontro che non erastato, per, indirizzato, come dovuto, al domicilio eletto dal ricorrente. Atale domicilio sono state per inviate le note inoltrate nel corso delprocedimento.

Sussistono infine giusti motivi percompensare le spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso inordine alla richiesta di attestare che l'operazione di cancellazione stataportata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi;

b) dichiara il ricorso infondato neiconfronti di Crif S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellare i dati riferitiai due finanziamenti erogati da Consum.it S.p.A. ed estinti nel settembre 2002e nel giugno 2003;

c) accoglie il ricorso in ordine ai datiriferiti ad una richiesta di carta di credito rateale rivolta a Barclay Card il2 febbraio 2005 ed ordina a Crif S.p.A. di cancellarli dai propri archivi, neitermini di cui in motivazione;

d) dichiara il ricorso infondato neiconfronti di CTC-Consorzio per la tutela del credito ed Experian InformationServices S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellare i dati riferiti alfinanziamento erogato da Consum.it S.p.A. ed estinto nel giugno 2003;

e) accoglie il ricorso in ordine ai datiriferiti a due richieste di carta di credito rivolte entrambe a Consum.itS.p.A. il 30 dicembre 2004 e ordina ad Experian Information Services S.p.A. dicancellarli dai propri archivi, nei termini di cui in motivazione;

f) dichiara non luogo a provvedere sulricorso nei confronti di CTC-Consorzio per la tutela del credito in ordine allarichiesta di accesso ai dati;

g) dichiara compensate le spese delprocedimento.

Roma, 9 giugno 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli