Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 16 giugno 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Eva Guillen Munguia rappresentata e difesa dall'avv. Juri Monducci presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

La Dolce Vita s.r.l.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

La ricorrente, la quale aveva sottoscritto con La Dolce Vita s.r.l. un contratto relativo ad un "programma di snellimento" (di cui non aveva integralmente usufruito) mediante finanziamento ottenuto da Finconsumo Banca S.p.A., aveva in seguito concluso un accordo transattivo in base al quale, dietro il pagamento di una determinata somma, il contratto con La Dolce Vita s.r.l. sarebbe stato considerato cessato e quest'ultima avrebbe, a sua volta, provveduto a versare alla finanziaria il saldo del debito a carico della ricorrente. Successivamente l'interessata era stata contattata da FC Factor s.r.l., in qualit di cessionaria del credito vantato da Finconsumo Banca S.p.A., per il recupero della somma oggetto del finanziamento oltre ad interessi e spese.

L'interessata, dopo aver inviato a La Dolce Vita s.r.l. alcune richieste di chiarimenti, ha formulato in data 5 settembre 2003 un'istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale ha chiesto la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, con specifico riferimento "agli estremi e modalit di versamento del saldo del debito" della ricorrente nei confronti di Finconsumo Banca S.p.A..

Con il ricorso ai sensi dell'art. 145 del Codice la ricorrente ha ribadito le proprie istanze ed ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 31 marzo 2005 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente non ha fornito riscontro.

Con nota in data 10 maggio 2005 questa Autorit ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, invitando La Dolce Vita s.r.l., ai sensi degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice, a fornire un riscontro al Garante in merito alle richieste formulate dalla ricorrente nell'atto di ricorso.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell'interessata effettuato da una societ che gestisce un centro benessere.

Nonostante la nota di invito ad aderire inviata a mezzo raccomandata a/r (consegnata il 5 aprile 2005 all'indirizzo indicato dalla ricorrente, recapito al quale era anche regolarmente pervenuta l'iniziale istanza della stessa), nonch la nota di proroga notificata dalla Guardia di finanza presso l'attuale sede della societ (in stato di liquidazione volontaria dal 24 febbraio 2005), il titolare del trattamento non ha fornito all'interessata ed a questa Autorit alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte.

Il ricorso pertanto fondato e La Dolce Vita s.r.l. dovr corrispondere entro il 31 luglio 2005 alle richieste della ricorrente volte ad avere conferma dell'esistenza di dati che la riguardano ed ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, dando conferma anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro la medesima data.

Non avendo altres La Dolce Vita s.r.l. fornito alcuna notizia a questa Autorit in ottemperanza alla richiesta formulata il 10 maggio 2004 ai sensi degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice, l'Autorit verificher nell'ambito di un autonomo procedimento i presupposti per applicare la sanzione amministrativa prevista dall'art. 164 del Codice.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico della resistente determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a La Dolce Vita s.r.l. di corrispondere alle richieste della ricorrente di cui in premessa entro il 31 luglio 2005, dando comunicazione anche a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro la stessa data;

b) determina nella misura di 500 euro, di cui 150 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone a carico di La Dolce Vita s.r.l., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 16 giugno 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Buttarelli