Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 16 giugno 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da So.Tur s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pagliarulo presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Comune di Gallipoli e Italia Nostra-sezione Sud Salento, rappresentata e difesa dall'avv. Mino Vallo presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

La societ ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro a due istanze formulate rispettivamente nei confronti del Comune di Gallipoli e dell'associazione Italia Nostra-sezione Sud Salento, con le quali aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento dei dati che la riguardano e la cancellazione dei dati relativi a 50 bungalow di sua propriet (compresi nella struttura "Camping Baia di Gallipoli"), definiti "abusivi" sia da Italia Nostra in un esposto presentato alla prefettura (nonch alla procura della Repubblica, all'Arpa di Lecce, nonch al Comando dell'Arma dei carabinieri di Gallipoli), sia dal Comune resistente in alcuni atti concernenti il rilascio di un "permesso di costruire" richiesto dalla societ nel 2002 per realizzare un progetto di adeguamento del campeggio in questione alla legge n. 11/1999. Ci, anche a seguito del mutamento della destinazione dell'area sulla quale insiste il campeggio (area che, per una variante al Prgc, da "terreno agricolo soggetto a vincolo paesaggistico" diventata "area per attrezzature turistiche all'aria aperta"). In particolare, nell'esposto dell'associazione si sosteneva la pericolosit per la salute pubblica delle citate strutture, ritenendole realizzate con cemento-amianto, e si contestava l'adozione di un provvedimento del Comune di Gallipoli che non consentiva di dar seguito ad un'ordinanza di demolizione dei bungalow emessa dal Commissario prefettizio del medesimo comune nel 1985 (ordinanza i cui effetti sono rimasti sospesi, con provvedimento del Tar Puglia, dal 1986 fino al 30 dicembre 2002, data in cui il ricorso a suo tempo proposto avverso l'ordinanza stato dichiarato perento). Non ritenendo i propri bungalow abusivi, "n realizzati e assemblati con materiali pericolosi", con le istanze ex artt. 7 e 8 del Codice la societ ricorrente ha anche chiesto ai resistenti il blocco dei dati contenuti nell'esposto di Italia Nostra, nonch l'attestazione che il blocco e la cancellazione degli stessi sono stati portati a conoscenza di coloro ai quali sono stati comunicati.

Nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice la societ ha riproposto le proprie istanze, chiedendo di porre a carico delle resistenti le spese sostenute per il procedimento.

Con nota inoltrata via fax il 18 aprile 2005, Italia nostra ha dichiarato di aver gi risposto all'istanza della ricorrente con una nota del 28 gennaio 2005 (di cui ha allegato copia) nella quale ha sostenuto di ritenere legittima, anche con riferimento allo scopo fondamentale dell'associazione, la presentazione dell'esposto alle sole autorit competenti ("non avendola mai inviata agli organi di informazione"), per consentire alle stesse di verificare la sussistenza di un "potenziale pericolo per il territorio e per la salubrit dell'ambiente". Nella citata nota del 28 gennaio 2005 l'associazione resistente aveva anche precisato di non aver designato alcun responsabile del trattamento dei dati.

Con nota pervenuta via fax il 31 maggio 2005, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta da quest'Autorit ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, il Comune di Gallipoli ha sostenuto:

      di ritenere legittimo il trattamento effettuato, rientrante "nella normale attivit di gestione e decisione" dell'ente;

      che i dati contenuti nei provvedimenti in questione, "nonch i riferimenti alle cause originariamente ostative alla conclusione del procedimento concessorio, lungi dall'essere frutto di valutazioni autonome e personali del dirigente dell'Utc, sono al contrario informazioni e valutazioni contenute in atti e comunicazioni appartenenti ad altre fonti quali l'esposto dell'Associazione Italia Nostra";

      che, peraltro, il procedimento concessorio si sarebbe "parzialmente concluso con determinazione prot. n. 4689 del 01/02/2005, nella quale, alla luce dell'esito favorevole degli accertamenti positivi –1) parere favorevole dell'Ausl LE/2; 2) perizia tecnica da cui si evince l'assenza di amianto nelle strutture (nota Arpa del 14/10/2004)– si accoglie l'istanza prodotta dalla So.Tur s.r.l. in data 06/08/2004 con la quale si era stabilita la necessit di apposito permesso di costruire in ordine ai 50 bungalow".

Con nota pervenuta via fax il 10 giugno 2005, Italia nostra ha altres comunicato di non aver inserito i dati relativi alla societ in alcun archivio, che il trattamento in questione stato effettuato dal sig. Marcello Secl, presidente della sezione Sud Salento, e che "le questioni giudiziarie relative al caso di specie sono tuttora aperte".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali, anche di tipo valutativo, relativi alla societ ricorrente, effettuato in relazione ad un procedimento volto ad ottenere il rilascio di una concessione edilizia da parte di un comune.

Il ricorso deve essere accolto limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte del Comune, non avendo tale resistente fornito alcuna informazione al riguardo. Il Comune di Gallipoli dovr riscontrare l'istanza entro il termine del 31 luglio 2005, dando comunicazione al Garante dell'avvenuto adempimento entro la medesima data.

E' invece infondata la medesima richiesta rivolta nei confronti dell'associazione Italia Nostra, avendo la stessa fornito sufficiente riscontro al riguardo nella nota inoltrata alla ricorrente il 28 gennaio 2005.

Il ricorso deve essere parimenti dichiarato infondato in ordine alle restanti richieste di blocco, cancellazione e attestazione.

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non risulta un trattamento illecito dei dati della ricorrente da parte dei resistenti che ne giustifichi la cancellazione richiesta. L'associazione Italia Nostra, conformemente ai propri scopi statutari, ha promosso un'azione volta a tutelare l'interesse diffuso alla salute pubblica, denunciando agli organi competenti (come attestato dall'associazione stessa che ha precisato di non aver inviato l'esposto ad organi di stampa).

La conservazione dei dati contenuti nell'esposto oggetto della contestazione non risulta allo stato illecita. L'esposto connesso all'attivit gi svolta dall'associazione nell'esercizio dei propri compiti, con un trattamento di dati che non risulta dagli atti eccedente, essendo volto, come si legge nel medesimo esposto, a sollecitare la "verifica delle idoneit sanitaria dei materiali costruttivi" dei 50 bungalow del campeggio rispetto alla quale l'associazione sospettava che sussistessero violazioni di legge.

Non sussistono, poi, i presupposti per un intervento dell'Autorit in ordine alla contestata qualificazione delle strutture edilizie in questione come "abusive", il cui status giuridico stato peraltro oggetto di un iter amministrativo di particolare complessit, protrattosi per circa 20 anni con numerosi pronunciamenti della giustizia amministrativa e mutamenti del quadro normativo di riferimento.

Non risulta parimenti contrario a disposizioni di legge il trattamento effettuato dal Comune di Gallipoli che, nell'ambito di un procedimento amministrativo, prendendo atto della denuncia presentata dall'associazione, ha avviato i dovuti accertamenti ed ha adottato una deliberazione che, motivando in relazione alle vigenti disposizioni di legge, ha richiamato tutti i passaggi che hanno condotto alla deliberazione medesima ed ha attestato che, dagli accertamenti avviati, le strutture in questione risultano avere l'idoneit sanitaria originariamente messa in discussione dall'associazione.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere dal Comune di Gallipoli gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e ordina al medesimo ente di aderire a tale richiesta, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 16 giugno 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
Buttarelli