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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 16 giugno 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Impresa edile geometra Francesco Colonna rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Losito, nonch di Avv. Leonardo Losito, in proprio; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: La ricorrente, in data 3 novembre 2001 aveva stipulato, in qualit di rappresentante dei propri genitori, un contratto di appalto con l'impresa edile geometra Francesco Colonna per completare un locale adibito a garage e una casa unifamiliare su un terreno di propriet dei genitori medesimi. I lavori, che dovevano iniziare "entro il 06/11/2001 e terminare entro il 30/04/2002", si sarebbero interrotti dopo la costruzione del solo garage, mentre le opere di completamento dell'abitazione non sarebbero neanche iniziate. Avendo appreso nel frattempo che il direttore dei lavori incaricato aveva rinunciato al proprio incarico, l'interessata, con nota in data 1 febbraio 2002, aveva comunicato all'impresa che era "in corso la nomina di un nuovo direttore dei lavori", invitandola al contempo "a soprassedere con l'inizio dei lavori (come da accordo verbale preso) a causa delle varianti apportate ai progetti che il nuovo tecnico comunicher alla ditta ()". L'interessata aveva poi ricevuto una lettera datata 1 agosto 2003 con la quale la predetta impresa aveva sollecitato l'inizio dei lavori di completamento della villetta. Successivamente, con lettera datata 12 luglio 2004, l'avv. Leonardo Losito (in nome e per conto dell'impresa), ritenendo inadempiente la ricorrente per aver sospeso i lavori senza comunicarne la ripresa, la invitava a pagare la somma di 5.165,00 euro (a titolo di penale) avvertendola che, in mancanza, avrebbe agito giudizialmente nei suoi confronti. Con nota 4 febbraio 2005, l'avv. Losito aveva poi comunicato all'interessata che stava predisponendo "gli atti giudiziari necessari per il recupero delle somme dovute" all'impresa del geometra Colonna. In data 19 febbraio 2005 l'interessata ha formulato un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice nei confronti dell'Impresa edile geometra Francesco Colonna, nonch dell'avv. Leonardo Losito, con la quale si opposta al trattamento dei dati che la riguardano sollecitandone la cancellazione, in quanto il loro trattamento non sarebbe pi necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. Con il ricorso ai sensi dell'art. 145 del Codice l'interessata si nuovamente opposta al trattamento effettuato in asserita violazione di legge, sollecitandone a tal fine il blocco e/o la cancellazione. La stessa ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico delle controparti, nonch il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti. La ricorrente ha sostenuto che il trattamento dei dati che la riguardano da parte della predetta impresa sarebbe illecito, "essendo il contratto scaduto senza produrre parte dei suoi effetti per cause" imputabili non all'interessata, ma all'asserita negligenza dell'appaltatore. Quest'ultimo, infatti, non solo non avrebbe iniziato i lavori di completamento della villetta prima della rinuncia all'incarico da parte dell'allora direttore dei lavori, ma, omettendo deliberatamente di dare riscontro alla propria lettera del 1 febbraio 2002 (nella quale, ad avviso della ricorrente, era contenuta una proposta di novazione contrattuale), avrebbe fatto anche scadere la concessione edilizia ottenuta per la costruzione delle opere in questione. Il trattamento dei propri dati personali da parte dell'avv. Losito sarebbe parimenti illecito. Tale trattamento, infatti, avrebbe dovuto basarsi necessariamente sul consenso che la ricorrente non avrebbe mai prestato. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 22 marzo 2005 ai sensi dell'art. 149 del Codice, l'avv. Leonardo Losito, in proprio ed in nome e per conto dell'Impresa edile geometra Francesco Colonna ha risposto con nota inviata il 15 aprile 2005 sostenendo: di aver sospeso i lavori appaltati "su espressa volont " della ricorrente; che tali lavori non sarebbero pi ripresi non avendo la ricorrente comunicato gli estremi del nuovo direttore dei lavori, nomina cui avrebbe dovuto provvedere entro pochi giorni dalla lettera del 1 febbraio 2002; che, dopo aver sollecitato l'inizio dei lavori, aveva denunciato "il grave inadempimento contrattuale" della ricorrente alla quale, con lettere del 12 luglio 2004 e del 4 febbraio 2005, aveva chiesto il risarcimento dei danni; che, stante l'asserito inadempimento contrattuale della ricorrente, il trattamento dei dati della stessa stato effettuato al solo fine di far valere e difendere i propri diritti in sede giudiziaria; che, ai sensi dell'art. 24 del Codice, il trattamento dei dati personali pu essere effettuato anche senza il consenso quando, come nel caso di specie " necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale parte l'interessato o comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati elusivamente per tali finalit e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento"; che anche le deduzioni formulate nei confronti del trattamento dei dati effettuato dall'avv. Losito sarebbero prive di fondamento in quanto "trattasi di un'attivit forense svolta nel pieno rispetto della normativa corrente". I resistenti hanno pertanto chiesto il rigetto del ricorso "con vittoria di spese del presente procedimento". Con nota inviata il 5 maggio 2005, la ricorrente, nel ritenere insoddisfacente il riscontro, ha ribadito le proprie richieste. Con nota inviata il 30 maggio 2005, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice disposta da questa Autorit in data 5 maggio 2005, la ricorrente, oltre a ribadire nuovamente le precedenti richieste, ha chiesto ex novo di ottenere comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardano contenuti nelle scritture contabili dell'impresa resistente. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da un'impresa edile e da un avvocato da questa incaricato, quale libero professionista, di rappresentarla ed assisterla nelle controversie contrattuali e nelle eventuali azioni legali da intraprendere nei confronti dell'interessata. Il ricorso infondato per quanto riguarda l'opposizione al trattamento e la conseguente richiesta di cancellazione dei dati formulata nei confronti dell'impresa resistente. Il trattamento dei dati personali della ricorrente connesso al rapporto contrattuale intercorso fra le parti non risulta, dagli atti, effettuato in modo illecito. Ai sensi dell'art. 24 del Codice il consenso non richiesto quando il trattamento necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale parte l'interessato, come pure quando il trattamento necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (come avviene, nel caso di specie, in relazione all'asserito diritto al risarcimento dei danni vantato dall'impresa resistente nei confronti dell'interessata). Per quanto riguarda l'opposizione al trattamento e le conseguenti richieste di blocco e cancellazione dei dati formulate nei confronti dell'avvocato resistente il ricorso infondato in base alle medesime motivazioni su cui si fonda la declaratoria di infondatezza delle analoghe richieste avanzate nei confronti della impresa resistente (che ha incaricato l'avv. Losito, in qualit di libero professionista, di tutelare i propri diritti nei confronti della ricorrente). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la previsione che permette di prescindere dal consenso dell'interessato (art. 24, comma 1, lett. f), del Codice) si applica sia nel caso in cui il giudizio gi instaurato, sia, come avviene nel caso in esame, in relazione a fasi propedeutiche al giudizio stesso nelle quali l'attivit sia finalizzata effettivamente ed esclusivamente a verificare l'esistenza di un diritto da tutelare in giudizio o l'eventualit di tale utile difesa nel giudizio medesimo. L'infondatezza del ricorso non spiega effetti in ordine alla facolt per l'interessata di far valere eventuali diritti inerenti alla validit e al corretto adempimento del contratto dinanzi alla competente sede giudiziaria. Deve essere infine dichiarata inammissibile la richiesta di accesso ai dati personali detenuti dall'impresa resistente, istanza proposta dalla ricorrente solo nel corso del procedimento e non formulata previamente nell'interpello ex art. 146 del Codice. Parimenti inammissibile risulta la menzionata richiesta di risarcimento dei danni che deve essere proposta, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria. Sussistono infine giusti motivi per compensare le spese fra le parti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara infondato il ricorso nei confronti di entrambi i titolari del trattamento in ordine all'opposizione al trattamento e alle connesse richieste di blocco e cancellazione dei dati; b) dichiara inammissibili le restanti richieste; c) dichiara compensate le spese del procedimento. Roma, 16 giugno 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |