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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 16 giugno 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Claudio Penza nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; PREMESSO: L'interessato afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto ad Crif S.p.A. di cancellare i dati che lo riguardano relativi a finanziamenti "estinti da oltre un anno". Nel ricorso presentato a questa Autorit in data 9 marzo 2005 ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito la richiesta volta ad ottenere la cancellazione dei dati, oltre a chiedere il risarcimento dei danni morali subiti ed il ristoro delle spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 15 marzo 2005 Crif S.p.A., con fax inviato il 13 aprile 2005, ha risposto di non poter cancellare i dati personali del ricorrente indicati nel report aggiornato al 12 aprile 2005 allegato alla nota. In merito Crif S.p.A. ha sostenuto che: con riferimento alle posizioni nn. 1) 2) e 5) del citato report, che fanno riferimento a rapporti di finanziamento ancora in corso senza alcuna segnalazione di insolvenza, il trattamento dei dati si giustifica "per il fatto che si tratta di informazioni creditizie relative a rapporti di credito ancora in corso la cui conoscenza risulta necessaria ed indispensabile per la valutazione degli operatori del settore creditizio ai fini della concessione di crediti o finanziamenti"; con riferimento alle posizioni nn. 3) e 4) del citato report, relativi a finanziamenti estinti nel settembre 2002 e nel febbraio 2003 senza alcuna segnalazione di insolvenze, il trattamento dei dati sarebbe attualmente lecito ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 6, e 13, comma 4, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, trattandosi di informazioni di tipo positivo e non essendo decorsi 36 mesi dall'estinzione dei finanziamenti stessi. Con nota pervenuta il 18 aprile 2005 il ricorrente ha precisato che la richiesta di cancellazione deve intendersi riferita esclusivamente ai dati relativi ai finanziamenti "gi regolarmente estinti" ed ha precisato di non ribadire la richiesta di risarcimento dei danni morali subiti. Con nota in data 28 aprile 2005 questa Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento dei dati detenuti in un sistema di informazioni creditizie. Il ricorso infondato in ordine alla richiesta di cancellare i dati riferiti al prestito finalizzato concesso da Finconsumo Banca S.p.A., estinto il 18 settembre 2002 senza segnalazione di insolvenze. In relazione ai principi del codice di deontologia e buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) in materia di sistemi di informazioni creditizie il trattamento contestato non risulta alla data odierna eccedente rispetto alle finalit per le quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. Tali dati, essendo relativi ad un rapporto che si esaurito con estinzione di ogni obbligazione pecuniaria, potranno essere conservati temporaneamente nel sistema di informazioni creditizie nel rispetto dei limiti temporali di cui agli art. 6 e 13 del predetto codice di deontologia e di buona condotta. Il ricorso deve essere invece accolto in ordine alla richiesta di cancellare i dati riferiti al prestito personale erogato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed estinto nel febbraio 2003. Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, da riscontri forniti dalla stessa banca nel corso dell'istruttoria, risulta che il ricorrente ha provveduto ad estinguere il prestito anticipatamente, in data 18 febbraio 2003, con regolarizzazione di ogni residua pendenza. Pertanto, ai sensi del predetto codice di deontologia e buona condotta, il trattamento contestato eccedente rispetto alle finalit per le quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, stante il decorso di 24 mesi dalla data di registrazione della regolarizzazione ed in riferimento al numero di rate (pari a cinque) che precedentemente risultavano non pagate. In ordine ai dati riferiti a tale finanziamento va pertanto ordinato a Crif S.p.A. di cancellarli dal proprio sistema di informazioni creditizie, entro il 31 luglio 2005, dando conferma a quest'Autorit dell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare posto a carico di Crif S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al prestito finalizzato erogato da Finconsumo Banca S.p.A. ed estinto il 18 settembre 2002, nei termini di cui in motivazione; b) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al prestito personale erogato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed estinto nel febbraio 2003, ed ordina a Crif S.p.A. di cancellare tali dati dal proprio sistema di informazioni creditizie, nei termini di cui in motivazione; c) determina nella misura di 500 euro, di cui 150 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 16 giugno 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |