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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 16 giugno 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 19 aprile 2005, presentato da Claudio Lotti nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 26 aprile 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 20 maggio 2005 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato di aver cancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento, i dati relativi ad una carta rateale erogata in data 22 giugno 2004 da Barclay Card "ed ancora accordata senza alcuna segnalazione di insolvenze", nonch ad una carta rateale rilasciata in data 11 giugno 2004 da Capital One Bank Europe Plc "ed ancora accordata senza alcuna segnalazione di insolvenze"; VISTO che, nella medesima nota, la resistente ha sostenuto (ribadendo quanto dichiarato al ricorrente con lettera del 28 febbraio 2005) di non poter, al contrario, cancellare i dati relativi ad un prestito finalizzato erogato in data 7 marzo 2003 da Fiat Sava S.p.A. (posizione n. 1 del report Crif aggiornato al 19 maggio 2005) ed ancora in corso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate) non regolarizzati". Ci, trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); RILEVATO che la resistente, nella citata nota, ha chiesto, altres, al Garante di rigettare il ricorso con integrale addebito delle spese al ricorrente; CONSIDERATO, come premesso, che la societ resistente ha dichiarato di aver cancellato i dati relativi alle due carte rateali rispettivamente erogate da Barclay Card e da Capital One Bank Europe Plc (posizioni 3) e 4) del report Crif del 17/2/05, dal quale stata poi cancellata anche la segnalazione relativa ad un prestito personale erogato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nel settembre 1998) e che va quindi dichiarato al riguardo non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; RILEVATO che la domanda di cancellazione dei restanti dati relativi al predetto finanziamento erogato da Fiat Sava S.p.A. , invece, infondata, avendo la resistente (gi prima della proposizione del ricorso) riscontrato la stessa con raccomandata a/r inviata il 28 febbraio 2005 e consegnata all'interessata il 2 marzo 2005 (della cui ricevuta di ritorno ha allegato copia) e non essendo, in ogni caso, trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi e inadempimenti nei finanziamenti non successivamente regolarizzati o per la conservazione dei dati relativi a ritardi successivamente regolarizzati; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali dell'interessato relativi al prestito finalizzato erogato da Fiat Sava S.p.A.; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione degli altri dati personali del ricorrente; c) dichiara compensate le spese del procedimento. Roma, 16 giugno 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |