Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 16 giugno 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 19 aprile 2005, presentato da Melania Sbaraglia nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 26 aprile 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 20 maggio 2005 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato di aver cancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento, i dati relativi ad un prestito finalizzato erogato da Banca 24-7 S.p.A. il 16 gennaio 2004 "ed estinto in data 10.01.2005 senza alcuna segnalazione di insolvenze", nonch ad una richiesta di prestito finalizzato rivolta a Deutsche Bank S.p.A. il 20 aprile 2005 successivamente all'iniziale richiesta di cancellazione del 27 gennaio 2005;

VISTO che, nella medesima nota, la resistente ha sostenuto (ribadendo quanto comunicato con nota datata 12 febbraio 2005) di non poter, al contrario, cancellare i dati relativi ad un affidamento revolving erogato in data 31 maggio 2001 da Fiditalia S.p.A., ed ancora in corso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 1 rata) regolarizzati da meno di 12 mesi", trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha comunicato che la citata nota di riscontro all'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, seppur predisposta in data 12 febbraio 2005, non stata tempestivamente spedita alla ricorrente per "problemi tecnici";

RILEVATO che la resistente, nella citata nota, ha chiesto altres di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso con integrale compensazione delle spese tra le parti;

CONSIDERATO che, come premesso, la societ resistente ha dichiarato di aver cancellato i dati relativi al predetto prestito finalizzato erogato da Banca 24-7 S.p.A. e che va quindi dichiarato in proposito non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; rilevato che non rientra nell'iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi al prestito finalizzato richiesto a Deutsche Bank S.p.A. il 20 aprile 2005 (peraltro anch'essi gi cancellati dalla resistente);

RILEVATO che la richiesta di cancellazione dei restanti dati relativi all'affidamento revolving erogato da Fiditalia S.p.A. , invece, infondata, non essendo trascorsi 12 mesi dalla data di registrazione della regolarizzazione dei ritardi nei pagamenti (fino a 1 rata), avvenuta nel dicembre 2004 (art. 6, comma 2, lett. a), del predetto codice di deontologia e buona condotta);

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al predetto prestito finalizzato erogato da Banca 24-7 S.p.A.;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati personali;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma,16 giugno 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
Buttarelli