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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 30 giugno 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante l'11 maggio 2005, presentato da Giuseppe Amormino nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 19 maggio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla richiesta dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 10 giugno 2005 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato di aver cancellato, a seguito della revoca del consenso, i dati relativi ad un prestito personale erogato da Banca Popolare di Milano S.p.A. "ed estinto in data 17.06.2004 senza alcuna segnalazione di insolvenze"; VISTO che, nella medesima nota, la resistente ha sostenuto (ribadendo quanto dichiarato al ricorrente con lettera del 14 gennaio 2005) di non poter, al contrario, cancellare i dati relativi ad un prestito finalizzato erogato in data 28 giugno 2002 da Agos Service Itafinco S.p.A. "ed estinto in data 12.01.2005 con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 3 rate) regolarizzati da meno di 24 mesi". Ci, trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); RILEVATO che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha comunicato che la citata nota di riscontro all'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, seppur predisposta in data 14 gennaio 2005, non stata tempestivamente spedita al ricorrente per asseriti "problemi tecnici"; CONSIDERATO che la societ resistente ha sostenuto (con attestazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver cancellato i dati relativi al citato prestito personale erogato da Banca Popolare di Milano S.p.A. e che va quindi dichiarato in merito non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; RILEVATO che la domanda di cancellazione dei restanti dati , invece, infondata, non essendo trascorsi 24 mesi dalla data di registrazione della regolarizzazione dei ritardi nei pagamenti (superiori a 2 rate), avvenuta nel gennaio 2005 (art. 6, comma 2, lett. b), del predetto codice di deontologia e buona condotta); VISTA la documentazione in atti; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati relativi al prestito erogato da Banca Popolare di Milano S.p.A.; b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati personali dell'interessato; c) dichiara compensate le spese del procedimento. Roma, 30 giugno 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |