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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 30 giugno 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 24 marzo 2005, presentato da Massimo Vincenzo Ingraudo nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 31 marzo 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 27 aprile 2005, con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che, in ragione della revoca del consenso, ha cancellato le informazioni creditizie di tipo positivo detenute in relazione all'interessato; VISTO che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter cancellare gli ulteriori dati personali del ricorrente, in quanto relativi a due finanziamenti in corso (uno erogato da Locat S.p.A. ed un altro da Deutsche Bank S.p.A.) per i quali si sarebbero verificati ritardi nei pagamenti (fino a due rate) regolarizzati da meno di dodici mesi. Trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo, il loro trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); VISTO che la resistente ha comunicato di non poter altres cancellare i dati personali relativi a due richieste di mutuo ipotecario avanzate rispettivamente nei confronti di Banca di Roma S.p.A. e Unicredit Banca S.p.A. (richiesta formulata peraltro a quest'ultima l'11 marzo 2005, in data successiva all'inoltro dell'istanza ex art. 7), considerando lecito il trattamento dei dati in questione in applicazione del provvedimento sul bilanciamento di interessi del 16 novembre 2004, ovvero anche in assenza del consenso degli interessati, fino all'accoglimento della richiesta medesima, alla rinuncia o al rifiuto del finanziamento; RITENUTO che, per quanto concerne le informazioni creditizie di tipo positivo, il titolare del trattamento ha fornito nel corso del procedimento un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente e che quindi necessario dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tali dati ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; RITENUTO che, per quanto concerne le informazioni creditizie di tipo negativo, la domanda di cancellazione infondata, dal momento che il rapporto di finanziamento in corso e che i ritardi nei pagamenti sono stati regolarizzati da meno di dodici mesi (art. 6, comma 2, lett. a), del predetto codice di deontologia e di buona condotta, relativo alla conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi e inadempimenti nei finanziamenti successivamente regolarizzati); RITENUTO infine di dover accogliere il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali relativi alla richiesta di mutuo ipotecario formulata a Banca di Roma S.p.A. (e gi presente negli archivi della resistente alla data di presentazione dell'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice), avendo il ricorrente revocato il consenso al trattamento di tali dati -per i quali non opera il citato provvedimento sul bilanciamento di interessi che si applica ai soli dati relativi a ritardi e inadempimenti-, e di dover pertanto ordinare a Crif S.p.A. di cancellare i medesimi dati dal sistema di informazioni creditizie, entro il congruo termine del 31 luglio 2005, dando conferma, entro lo stesso termine, a quest'Autorit dell'avvenuto adempimento; rilevato che non rientra nell' istanza di cancellazione oggetto del ricorso il trattamento dei dati relativi alla richiesta di mutuo ipotecario avanzata dal ricorrente l'11 marzo 2005 a Unicredit Banca S.p.A. (trattamento per il quale stato peraltro revocato, anche in questo caso, il consenso); RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di cancellare i dati personali relativi alla richiesta di mutuo ipotecario a Banca di Roma S.p.A. e ordina a Crif S.p.A. di aderire nei termini di cui in motivazione; b) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di cancellare le informazioni creditizie di tipo negativo; c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti dati; d) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 30 giugno 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |