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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 30 giugno 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso regolarizzato il 23 marzo 2005, presentato da Giovina Belgiovine nei confronti di Fiditalia S.p.A., con il quale la ricorrente ha ribadito le richieste formulate con precedente istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, chiedendo di ottenere conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, della loro origine, della logica, delle finalitˆ e delle modalitˆ del trattamento, oltre agli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato; rilevato che la ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 31 marzo 2005 con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla richiesta dell'interessata; VISTA la nota datata 20 aprile 2005 con la quale il titolare del trattamento, nel sostenere la liceitˆ del trattamento effettuato, ha inviato copia del contratto di finanziamento sottoscritto dalla ricorrente, comprensivo dell'informativa fornita sulla protezione dei dati personali; VISTA la memoria fatta pervenire a questa Autoritˆ dalla ricorrente il 3 giugno 2005 (successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice) con la quale la stessa sostiene di non aver ricevuto idoneo riscontro a tutte le istanze formulate; VISTA la nota pervenuta via fax il 22 giugno 2005 con la quale il titolare del trattamento, nel ribadire di aver comunicato alla ricorrente i dati che la riguardano, inviandole copia del contratto dalla stessa sottoscritto, ha fornito altres“ indicazioni in ordine all'origine dei dati, che sarebbero stati forniti dalla stessa ricorrente all'atto della sottoscrizione, nonchŽ in ordine a logica, finalitˆ e modalitˆ del trattamento effettuato (peraltro descritte nella predetta informativa), ed ha specificato gli estremi identificativi del titolare precisando di non aver designato alcun responsabile del trattamento; CONSIDERATO che la resistente non ha fornito tutte le informazioni relative al contratto sottoscritto diverse da quelle contenute nel contratto medesimo (quali, ad esempio, le rate e gli importi giˆ pagati, i ritardi nei pagamenti, ecc.) e che va pertanto accolto il ricorso per questa parte, ordinando a Fiditalia S.p.A. di comunicare alla ricorrente le informazioni non ancora comunicate entro il termine del 31 agosto 2005, dando conferma dell'avvenuto adempimento anche a questa Autoritˆ entro la medesima data; CONSIDERATO che la resistente, nel confermare l'esistenza dei dati, ha comunicato alla ricorrente i dati personali contenuti nel contratto di finanziamento dalla stessa sottoscritto ed ha riscontrato anche le altre istanze formulate ai sensi dell'art. 7 del Codice, richieste in ordine alle quali va quindi dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accedere ai dati personali relativi alla ricorrente che non le sono ancora stati comunicati e ordina a Fiditalia S.p.A. di adempiere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, di cui euro 150 per diritti di segreteria, posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Fiditalia S.p.A., la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 30 giugno 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |