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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 30 giugno 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 24 marzo 2005, presentato da Eugenio Pio Ghignoni nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 31 marzo 2005 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch la successiva nota dell'11 maggio 2005 con la quale stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, coma 7, del Codice; VISTA la nota inviata via fax il 27 aprile 2005, con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che, in ragione della revoca del consenso, ha cancellato le informazioni creditizie di tipo positivo detenute in relazione all'interessato; VISTO che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter cancellare gli ulteriori dati personali del ricorrente, relativi ad un prestito personale concesso da Banca Carige S.p.A. ed estinto con ritardi nei pagamenti (fino a nove rate) regolarizzati nell'ottobre 2004. Trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo, il loro trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); RITENUTO che, per quanto concerne le informazioni creditizie di tipo positivo, il titolare del trattamento ha fornito nel corso del procedimento un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente e che quindi necessario dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tali dati ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; RITENUTO che, per quanto concerne le informazioni creditizie di tipo negativo, la domanda di cancellazione infondata, dal momento che il rapporto di finanziamento si estinto con ritardi nei pagamenti regolarizzati da meno di ventiquattro mesi (art. 6, comma 2, lett. b), del predetto codice di deontologia e di buona condotta, relativo alla conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi e inadempimenti nei finanziamenti successivamente regolarizzati); RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di cancellare le informazioni creditizie di tipo negativo; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti dati personali; c) dichiara compensate le spese tra le parti. Roma, 30 giugno 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |