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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 30 giugno 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Sabatino Matera nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; PREMESSO: L'interessato afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a Crif S.p.A. di cancellare i dati che lo riguardano, revocando il consenso al relativo trattamento. Nel ricorso presentato a questa Autorit il 24 marzo 2005 ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito la richiesta di cancellazione ed ha inoltre chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento. All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice, Crif S.p.A., con fax pervenuto il 27 aprile 2005, ha sostenuto: di aver cancellato le informazioni creditizie di tipo positivo relative ad un prestito finalizzato erogato da Agos Itafinco S.p.A. in data 20 ottobre 2003 ed estinto in data 25 settembre 2004 senza alcuna segnalazione di insolvenze, nonch ad una carta di credito con pagamento a saldo emessa da Banca Popolare di Ravenna S.p.A. in data 21 agosto 2000 ed ancora attiva, anch'essa senza alcuna segnalazione di insolvenze;
di non poter cancellare i restanti dati dell'interessato relativi: a) ad un prestito personale erogato da Banca Popolare di Ravenna S.p.A. il 25 luglio 2003 ed ancora in corso con segnalazione di ritardi nei pagamenti (1 rata) regolarizzati nell'ottobre 2004; b) ad un prestito finalizzato erogato da Deutsche Bank S.p.A in data 1 febbraio 2001 ed estinto in data 4 febbraio 2005 con segnalazione di ritardi nei pagamenti (1 rata) regolarizzati nel marzo 2005; c) ad una carta di credito con pagamento rateale emessa in data 16 ottobre 2002 da Bipielle Ducato S.p.A. ed ancora attiva con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate) regolarizzati nell'aprile 2005; d) ad un prestito personale erogato in data 17 gennaio 2002 da Bipielle Ducato S.p.A. ed ancora in corso con segnalazione di ritardi nei pagamenti (1 rata) non regolarizzati; il trattamento di tali dati sarebbe lecito trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo che possono essere conservate anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300). Con note pervenute il 31 maggio 2005 e 6 giugno 2005, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta in data 11 maggio 2005 ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, Deutsche Bank S.p.A. e Banca Popolare di Ravenna S.p.A. hanno rispettivamente confermato l'esattezza dei dati detenuti da Crif S.p.A. in relazione ai finanziamenti erogati al ricorrente. Con nota pervenuta parimenti in data 6 giugno 2005 Bipielle Ducato S.p.A. ha dichiarato che il prestito personale erogato in data 17 gennaio 2002 stato contraddistinto da ritardi nei pagamenti regolarizzati integralmente in data 20 aprile 2005, mentre con riferimento alla carta di credito con pagamento rateale emessa il 16 ottobre 2002 ed ancora attiva ha confermato che la regolarizzazione dei pregressi ritardi avvenuta in data 18 aprile 2005. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento di dati detenuti in un sistema di informazioni creditizie. Va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati riferiti al prestito finalizzato erogato da Agos Itafinco S.p.A. in data 20 ottobre 2003 e alla carta di credito con pagamento a saldo emessa da Banca Popolare di Ravenna S.p.A. in data 21 agosto 2000. Nel corso del procedimento Crif S.p.A. ha infatti dichiarato di aver cancellato tali dati dai propri archivi. Il ricorso invece infondato in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati riferiti ai prestiti personali erogati da Banca Popolare di Ravenna S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A. rispettivamente il 25 luglio 2003 e 1 febbraio 2001, stante il mancato decorso del termine di dodici mesi dalla regolarizzazione dei ritardi ed il numero delle rate non pagate (art. 6, comma 2, lett. a), del predetto codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti ((Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23). Il ricorso parimenti infondato in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al prestito personale ed alla carta di credito con pagamento rateale accordati da Bipielle Ducato S.p.A. il 17 gennaio 2002 ed il 16 ottobre 2002, in quanto gli stessi risultano trattati lecitamente dalla resistente (art. 6, comma 1, lett. a) del predetto codice di deontologia e di buona condotta). Dai riscontri forniti dalla stessa finanziaria nel corso dell'istruttoria emerge peraltro che i dati relativi a tali rapporti detenuti da Crif S.p.A. devono essere aggiornati. Infatti, rispetto al prestito personale il ricorrente ha regolarizzato i ritardi in data 20 aprile 2005, mentre di tale aggiornamento non vi traccia nel report Crif del 26 aprile 2005 che, nell'ambito della relativa posizione, continua a riportare una segnalazione di ritardi non regolarizzati. Anche in relazione alla carta di credito con pagamento rateale risulta che la posizione relativa al contratto in questione contenuta nel predetto report riporta "nessuna segnalazione" nei campi relativi allo stato attuale e precedente della carta, mentre nel campo relativo all'andamento dei pagamenti riporta "ritardo nei pagamenti". Pertanto, posto che, pur non essendo stata formulata una puntuale domanda di aggiornamento dei dati, la stessa va ritenuta insita, dal tenore delle istanze del ricorrente, nella pi ampia richiesta di cancellazione, va ordinato a Crif S.p.A., di aggiornare tali dati nel proprio sistema di informazioni creditizie, entro il 31 luglio 2005, e di dare conferma entro lo stesso termine all'interessato e a questa Autorit di tale adempimento. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare posto a carico di Crif S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso limitatamente all'aggiornamento dei dati relativi al prestito personale e alla carta di credito con pagamento rateale accordati da Bipielle Ducato S.p.A. il 17 gennaio 2002 ed il 16 ottobre 2002 e ordina a Crif S.p.A. di aggiornare tali dati nell'archivio del sistema di informazioni creditizie, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellare i dati riferiti al prestito finalizzato erogato da Agos Itafinco S.p.A. in data 20 ottobre 2003 e alla carta di credito con pagamento a saldo emessa da Banca Popolare di Ravenna S.p.A. in data 21 agosto 2000; c) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di cancellare i restanti dati del ricorrente; d) determina nella misura di 500 euro, di cui 150 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone nella misura di 300 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 30 giugno 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |