| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 7luglio 2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il31 marzo 2005, presentato da Elisabetta Vitullo nei confronti di Crif S.p.A., VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 6 aprile 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessata; VISTA la nota inviata via fax il 29aprile 2005, con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato che, inragione della revoca del consenso, ha cancellato le informazioni creditizie ditipo positivo detenute in relazione all'interessata riferite ad un prestitofinalizzato erogato l'11 aprile 2000 da Compass S.p.A. ed estinto il 15 aprile2002 "senza alcuna segnalazione di insolvenze VISTO che, nella medesima nota, CrifS.p.A. ha sostenuto di non poter cancellare gli ulteriori dati personali dellaricorrente, relativi ad un prestito personale accordato da Compass S.p.A. il 30maggio 2003 ed estinto il 28 dicembre 2004 con segnalazione di credito ceduto.Trattandosi di informazioni creditizie di tipo negativo, il loro trattamentosarebbe lecito anche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codicedi deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti dasoggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit neipagamenti ( RILEVATO che la resistente ha chiestoaltres al Garante di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso conintegrale compensazione delle spese tra le parti; VISTA la nota del 16 maggio 2005 con laquale quest'Autorit ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; RITENUTO che, per quanto concerne leinformazioni creditizie di tipo positivo, il titolare del trattamento hafornito nel corso del procedimento un riscontro sufficiente alle richiestedella ricorrente e che va quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorsoin ordine a tali dati ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; RITENUTO che, per quanto concerne leinformazioni creditizie di tipo negativo, la domanda di cancellazione infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei datiprevisti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecitaconservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi aritardi non successivamente regolarizzati (art. 6, comma 5, del citato codicedi deontologia e buona condotta); RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara infondato il ricorso inordine alla richiesta di cancellare le informazioni creditizie di tiponegativo; b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine ai restanti dati; c) dichiara compensate le spese delprocedimento.
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