| Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 7 luglio2005 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 30 marzo 2005, presentato da P.D., rappresentata e difesa dall'avv. A.N. presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti di A.B., in proprio e in qualità di legale rappresentante di XY di A.B., con il quale la ricorrente, nel contestare lapubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito della resistente, ha ribadito le proprie richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice volte a conoscere l'origine dei dati che la riguardano, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato; RILEVATO che la ricorrente ha chiesto, altresì, la cancellazione dei dati che la riguardano, anche con riguardo a quelli riportati sul sito Internet in questione, nonché il risarcimento del danno e la rifusione delle spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, le note del 6 aprile 2005 e del 16 maggio 2005 con le quali questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, prorogando anche (in data 16 maggio 2005) i termini per la decisione sul ricorso; VISTA la nota datata 10 giugno 2005 con la quale la resistente ha fornito riscontro alle richieste dell'interessata, dichiarando tra l'altro (con attestazione della cui veridicità l'autorerisponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsità nelledichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere più il curriculum VISTA la memoria fatta pervenire dalla ricorrente via fax il 29 giugno 2004 con la quale la stessa contesta la liceità del trattamento effettuato (con particolare riferimento alla mancata acquisizione del consenso al trattamento dei dati) e ribadisce le proprie richieste anche in ordine alle spese sostenute per il procedimento; RILEVATO che la resistente non ha fornito riscontro in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del Codice; ritenuto quindi di dover accogliere il ricorso in ordine a tale richiesta e di dover ordinare alla resistente di fornire riscontro in merito alla ricorrente entro il 30 agosto 2005, dando conferma dell'avvenuto adempimento anche a questa Autorità entro la medesima data; RILEVATO che è inammissibile la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente, atteso che questa Autorità non ha competenza in merito a tale richiesta che può essere proposta, ove ne ricorrano i presupposti, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria; RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordinealle restanti richieste dell'interessata, avendo la resistente fornito inproposito un sufficiente riscontro; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giustimotivi; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIÒ PREMESSO ILGARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile deltrattamento, se designato, e ordina alla resistente di aderire a tale richiestanei termini di cui in motivazione; b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno; c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste; d) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 7 luglio 2005
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