| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 14luglio 2005
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il23 maggio 2005, presentato da Ludmila Poboril nei confronti di Crif S.p.A., conil quale la ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati chela riguardano, ha chiesto di cancellarli dalla banca dati della societˆ e diporre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 1¡ giugno 2005 con la quale questa Autoritˆ, ai sensidell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornireriscontro alle richieste dell'interessata; VISTA la nota inviata via fax il 27giugno 2005 con la quale Crif S.p.A. ha dichiarato di aver cancellato, inragione della revoca del consenso, le informazioni creditizie di tipo positivorelative ad una carta di credito con pagamento a saldo emessa da AmericanExpress Services Europe Limited in data 15 maggio 1981, ancora attiva, senzaalcuna segnalazione di insolvenze; VISTO che, nella medesima nota, laresistente ha altres“ dichiarato di non poter cancellare i dati relativi adun'ipoteca giudiziale contro la ricorrente censiti "nella banca datiInformazioni da tribunali e registri immobiliari RITENUTO che, per quanto concerne leinformazioni creditizie di tipo positivo, la resistente ha fornito adeguatoriscontro alla richiesta della ricorrente e che va quindi dichiarato in meritonon luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; RITENUTO che il ricorso deve essereinvece accolto con riguardo alla richiesta di cancellare i dati riferitiall'ipoteca giudiziale registrata presso l'Agenzia del territorio di Bologna(giˆ Conservatoria dei registri immobiliari); CONSIDERATO, infatti, che per effetto diquanto disposto dall'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,riguardante i presupposti per la riutilizzazione commerciale dei dati acquisitidagli archivi catastali o dai pubblici registri immobiliari tenuti dagli ufficidell'Agenzia del territorio, la riutilizzazione commerciale dei dati da partedi Crif S.p.A. non risulta allo stato lecita, trattandosi di dati pacificamenteacquisiti dagli uffici dell'Agenzia del territorio e non risultando, dagliatti, che l'attivitˆ di riutilizzazione commerciale da parte della resistentesia, allo stato, regolamentata da idonea e specifica convenzione con l'Agenziadel territorio ai sensi del comma 371 del citato art. 1 della legge n. 311/2004; RITENUTO che va pertanto ordinata, inproposito, la cessazione del comportamento illegittimo e indicata, ai sensidell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura necessaria a tutela deidiritti dell'interessato e in parziale accoglimento del ricorso, l'interruzionedell'attivitˆ di riutilizzazione commerciale dei dati in questione in assenzadei presupposti di legge, con particolare riferimento alle operazioni dicomunicazione o diffusione degli stessi, a partire dalla data di ricezione delpresente provvedimento. Ci˜, nelle more dell'adozione del codice deontologicodi cui all'art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali, cuidovranno conformarsi le convenzioni relative alla riutilizzazione commercialedei dati che saranno eventualmente stipulate ai sensi del comma n. 371 delcitato art. 1 della legge n. 311/2004. Crif S.p.A. dovrˆ dare comunicazionedell'avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autoritˆ entro il 20 agosto2005; RITENUTO congruo determinare, ai sensidell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei dirittiinerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 perdiritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare,alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare deltrattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parteper giusti motivi; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CIñ PREMESSO ILGARANTE: a) accoglie il ricorso limitatamente allarichiesta di cancellare i dati personali riferiti all'ipoteca giudizialecensita presso gli uffici dell'Agenzia del territorio ed ordina a Crif S.p.A.di interrompere l'attivitˆ di riutilizzazione commerciale di tali dati e didare comunicazione dell'avvenuto adempimento nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellare le informazioni creditizie ditipo positivo; c) determina nella misura forfettaria dieuro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nellamisura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi,a carico di Crif S.p.A., la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore dellaricorrente. Roma, 14 luglio 2005
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