Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 21luglio 2005

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato daAlberto Cutarelli, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Gianese e daldott. Luca Di Martino presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Crif S.p.A. ed Experian InformationServices S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Aragno presso il cuistudio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196);

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

L'interessato afferma di non averricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice con la quale aveva chiesto a Crif S.p.A. ed Experian InformationServices S.p.A. (cui in precedenza erano state rivolte richieste di accesso adati personali) di cancellare i dati che lo riguardano, revocando il consensoal relativo trattamento.

Nel ricorso presentato a questa Autoritil 12 aprile 2005 ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribaditola richiesta di cancellazione formulando una nuova richiesta di attestare chel'operazione di cancellazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui idati erano stati comunicati o diffusi, nonch, "in mero subordine (),la sospensione della visibilit e della comunicazione dei dati stessi". Il ricorrente ha inoltre chiesto di porre acarico delle controparti le spese del procedimento.

All'invito ad aderire formulato ai sensidell'art. 149 del Codice, Crif S.p.A., con fax inviato il 9 maggio 2005, harisposto:

0.     di aver cancellato, in ragionedella revoca del consenso, le informazioni creditizie di tipo positivo riferiteal ricorrente e relative ad alcuni rapporti di finanziamento ancora in corso oestinti senza alcuna segnalazione di insolvenze;

0.     di non poter cancellare i datirelativi ad un prestito finalizzato erogato in data 27 luglio 2001 da CiticorpFinanziaria S.p.A.-Citifin ed estinto in data 28 luglio 2004 con segnalazionedi ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate) regolarizzati nell'ottobre 2004;

0.     con riferimento a tale posizione,il trattamento dei dati sarebbe lecito trattandosi di informazioni creditiziedi tipo negativo che possono essere conservate anche in assenza del consensodell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per isistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,affidabilit e puntualit nei pagamenti(Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in GazzettaUfficiale 29 gennaio 2005, n. 23) edel connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300).

Con memoria fatta pervenire l'11 maggio2005 Experian Information Services S.p.A. ha risposto sostenendo che:

0.     dopo aver dato positivoriscontro, con nota datata 14 gennaio 2005, all'iniziale richiesta di accesso,"alla resistente non risulta pervenuta alcuna istanza di cancellazionee/o revoca del consenso da parte del ricorrente", il che determina, a proprio avviso,l'inammissibilit del ricorso;

0.     in ogni caso, i dati riferiti alfinanziamento erogato da Compass S.p.A. il 4 agosto 1999 "sono statiautomaticamente rimossi dal sistema";

0.     inoltre, "nel caso disupposta revoca del consenso anche nei confronti della resistente", con riferimento al prestito finalizzatoerogato da Silf S.p.A. il 30 giugno 2003, con segnalazione di ritardi neipagamenti non regolarizzati, nonch al finanziamento revolving erogato da Citibank International Plc. in data 10maggio 2002 e al prestito finalizzato erogato da Citicorp FinanziariaS.p.A.-Citifin il 27 luglio 2001, questi ultimi entrambi censiti consegnalazione di ritardi nei pagamenti successivamente regolarizzati, il lorotrattamento sarebbe legittimo in relazione al disposto del codice dideontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie;

0.     il ricorso, qualora venissedichiarato ammissibile, dovrebbe essere quindi rigettato, perch infondato, conattribuzione delle spese del procedimento a carico del ricorrente.

Con nota pervenuta il 4 luglio 2005,successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso dispostain data 30 maggio 2005 ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, Silf S.p.A.ha confermato che il finanziamento erogato al ricorrente in data 30 giugno2003, contraddistinto da numerosi ritardi nei pagamenti, stato estinto conregolarizzazione di ogni residua pendenza il 22 febbraio 2005.

Con nota pervenuta il 6 luglio 2005Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin ha dichiarato che il finanziamento erogatoil 27 luglio 2001 stato estinto il 31 ottobre 2004 (anzich alla naturalescadenza del 28 luglio 2004) ed ha precisato che due rate del finanziamentosono state pagate in ritardo.

Con nota pervenuta l'8 luglio 2005Citibank International Plc. ha dichiarato che la linea di credito revolving concessa al ricorrente risulta ancora in essere eche le ventuno rate del finanziamento, tutte pagate con ritardo, sono stateregolarizzate entro il mese successivo.

Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin,Citibank International Plc. e Silf S.p.A. hanno poi inviato copia delledichiarazioni di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritte dalricorrente in relazione ai finanziamenti.

CI PREMESSO IL GARANTEOSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento didati detenuti in alcuni sistemi di informazioni creditizie.

Il ricorso inammissibile in ordine allarichiesta di attestare che l'operazione di cancellazione stata portata aconoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi, richiestaformulata per la prima volta in sede di ricorso e non anche nell'interpello exart. 146 del Codice.

Il ricorso deve essere dichiaratoinfondato in relazione alla richiesta di cancellare i dati personali delricorrente proposta nei confronti di Crif S.p.A. in ordine al prestitofinalizzato erogato in data 27 luglio 2001 da Citicorp FinanziariaS.p.A.-Citifin ed estinto con regolarizzazione dei ritardi nei pagamentiavvenuta nell'ottobre 2004. Il loro trattamento non risulta dagli attieccedente rispetto alle finalit per le quali i dati stessi sono stati raccoltie successivamente trattati, o altrimenti effettuato in difformit del codice dideontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie. Idati in questione potranno, pertanto, essere temporaneamente conservati nelsistema di informazioni creditizie, stante il non ancora avvenuto decorso deltermine di conservazione previsto dall'art. 6 del predetto codice dideontologia e buona condotta.

In ordine ai restanti dati di tipopositivo relativi al ricorrente detenuti da Crif S.p.A., va dichiarato nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice,avendo tale societ cancellato tali dati dai propri sistemi.

Il ricorso inammissibile nei confrontidi Experian Information Services S.p.A. in quanto difetta dei presuppostiprevisti (art. 147, comma 1, lett. b)), con particolare riferimento al previo inoltro a tale titolaredell'interpello preventivo ex art. 146 del Codice.

Nel caso di specie, Experian InformationServices S.p.A., che aveva risposto all'iniziale richiesta di accessodell'interessato, ha eccepito di non aver ricevuto la successiva istanza dicancellazione che il ricorrente avrebbe formulato ai sensi degli artt. 7 e 8del Codice. A tale specifica eccezione formulata dal predetto titolare ilricorrente non ha fornito alcun riscontro, n allegato idoneo elemento di provasul punto. Inoltre, come argomentato dalla resistente, nella documentazioneprodotta dall'interessato vi la documentazione degli invii via fax (unicamodalit con la quale risulta effettuata la spedizione) dell'istanza ex art. 7a Crif S.p.A. ed altri enti partecipanti, ma non vi traccia dellacomunicazione di tale istanza a Experian Information Services S.p.A..

Sussistono giusti motivi per compensarele spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso inordine alla richiesta di attestare che l'operazione di cancellazione stataportata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi;

b) dichiara infondato il ricorso neiconfronti di Crif S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellare i dati riferitial finanziamento erogato in data 27 luglio 2001 da Citicorp FinanziariaS.p.A.-Citifin;

c) dichiara non luogo a provvedere sulricorso nei confronti di Crif S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellare irestanti dati di tipo positivo riferiti al ricorrente;

d) dichiara inammissibile il ricorso neiconfronti di Experian Information Services S.p.A. nei termini di cui inmotivazione;

e) dichiara compensate le spese delprocedimento.

 

Roma, 21 luglio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli