| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 21luglio 2005
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componentie del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da IdaMartini, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Gianese e dal dott. Luca DiMartino presso il cui studio ha eletto domicilio Crif S.p.A., CTC-Consorzio per la tuteladel credito ed Experian Information Services S.p.A. rappresentata e difesadall'avv. Andrea Aragno presso il cui studio ha eletto domicilio; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196); Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: L'interessata afferma di non averricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 delCodice con la quale aveva chiesto a CTC-Consorzio per la tutela del credito,Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A. (cui in precedenza eranostate rivolte richieste di accesso a dati personali) di cancellare i dati chela riguardano, revocando il consenso al relativo trattamento. Nel ricorso presentato a questa Autoritil 12 aprile 2005 ai sensi dell'art. 145 del Codice, la ricorrente ha ribaditola richiesta di cancellazione formulando una nuova richiesta di attestare chel'operazione di cancellazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui idati erano stati comunicati o diffusi, nonch, "in mero subordine (),la sospensione della visibilit e della comunicazione dei dati stessi All'invito ad aderire formulato ai sensidell'art. 149 del Codice, Crif S.p.A., con fax inviato il9 maggio 2005, ha risposto: 0. di aver cancellato, in ragionedella revoca del consenso, le informazioni creditizie di tipo positivo riferitealla ricorrente e relative ad alcuni rapporti di finanziamento ancora in corsoo gi estinti senza alcuna segnalazione di insolvenze; 0. di non poter cancellare i datirelativi ad un affidamento revolving erogato in data 26 luglio 1999 da Fiditalia S.p.A. ed ancora in corsocon segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 3 rate) regolarizzati neldicembre 2004; 0. con riferimento a tale posizione,il trattamento dei dati sarebbe lecito trattandosi di informazioni creditiziedi tipo negativo che possono essere conservate anche in assenza del consensodell'interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per isistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,affidabilit e puntualit nei pagamenti ( CTC-Consorzio per la tutela del credito,con fax inviato il 9 maggio 2005, ha risposto sostenendo che: 0. allo stato, gli unici dati dellaricorrente si riferiscono ad un finanziamento "revolving 0. tali dati possono tuttora essereconservati, trattandosi di informazioni relative a ritardi poi regolarizzati aisensi del codice di deontologia e di buona condotta applicabile ai sistemi diinformazioni creditizie; 0. in ogni caso, la societ avevagi comunicato all'interessata che la cancellazione dei dati in questione"sarebbe avvenuta entro il 9 dicembre 2005 Con memoria fatta pervenire l'11 maggio2005 Experian Information Services S.p.A. ha risposto sostenendo che: 0. con riferimento agli unici datidetenuti in relazione al ricorrente e riferiti al finanziamento erogato daRenault Nissan Credit S.p.A. il 10 dicembre 2001, ancora in corso, consegnalazione di ritardi nei pagamenti ("1 rata per 3 mesi consecutivi 0. il ricorso dovrebbe essererigettato perch infondato con attribuzione delle spese del procedimento acarico della ricorrente. Con nota pervenuta l'8 luglio 2005,successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso dispostain data 30 maggio 2005 ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, FiditaliaS.p.A. ha confermato che nel corso del finanziamento erogato alla ricorrente,ed ancora in essere, si sono verificati ritardi nei pagamenti che sono statiregolarizzati il 9 dicembre 2004. La stessa finanziaria ha poi inviato copiadella dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscrittadalla ricorrente in relazione al finanziamento. CI PREMESSO IL GARANTEOSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento didati detenuti in alcuni sistemi di informazioni creditizie. Il ricorso inammissibile in ordine allarichiesta di attestare che l'operazione di cancellazione stata portata aconoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi, richiestaformulata per la prima volta in sede di ricorso e non anche nell'interpello exart. 146 del Codice. Il ricorso deve essere dichiaratoinfondato in relazione alla richiesta di cancellare i dati personali dellaricorrente proposta nei confronti di Crif S.p.A. e CTC-Consorzio per la tuteladel credito in ordine ai dati relativi al finanziamento erogato da FiditaliaS.p.A. il 26 luglio 1999, ancora in corso, con segnalazione di ritardi neipagamenti regolarizzati nel dicembre 2004. Il loro trattamento non risultadagli atti eccedente rispetto alle finalit per le quali i dati stessi sonostati raccolti e successivamente trattati, o altrimenti effettuato indifformit del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazionicreditizie. I dati in questione potranno, pertanto, essere temporaneamenteconservati nei predetti sistemi di informazioni creditizie, stante il nonancora avvenuto decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data in cui stata registrata la regolarizzazione. In ordine ai restanti dati di tipopositivo relativi alla ricorrente detenuti da Crif S.p.A., va dichiarato nonluogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice,avendo tale societ cancellato tali dati dai propri sistemi. In ordine alla richiesta di cancellare idati riferiti al finanziamento erogato da Renault Nissan Credit S.p.A. il 10dicembre 2001, ancora in corso, con segnalazione di ritardi (superiori a due)nei pagamenti regolarizzati nel novembre 2004, il ricorso proposto neiconfronti di Experian Information Services S.p.A. infondato. Il lorotrattamento non risulta dagli atti eccedente rispetto alle finalit per lequali i dati stessi sono stati raccolti e successivamente trattati, oaltrimenti effettuato in difformit del codice di deontologia e di buonacondotta per i sistemi di informazioni creditizie. I dati in questionepotranno, pertanto, essere temporaneamente conservati nel sistema diinformazioni creditizie, stante il non ancora avvenuto decorso del termine diventiquattro mesi dalla data in cui stata registrata la regolarizzazione. Sussistono giusti motivi per compensarele spese del procedimento. PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE: a) dichiara inammissibile il ricorso inordine alla richiesta di attestare che l'operazione di cancellazione stataportata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi; b) dichiara il ricorso infondato neiconfronti di Crif S.p.A. e CTC-Consorzio per la tutela del credito in ordinealla richiesta di cancellare i dati riferiti al finanziamento erogato daFiditalia S.p.A. il 26 luglio 1999; c) dichiara non luogo a provvedere sulricorso nei confronti di Crif S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellare irestanti dati riferiti al ricorrente; d) dichiara il ricorso infondato neiconfronti di Experian Information Services S.p.A. in ordine alla richiesta dicancellare i dati riferiti al finanziamento erogato da Renault Nissan CreditS.p.A. il 10 dicembre 2001; e) dichiara compensate le spese del procedimento. Roma, 21 luglio 2005
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