Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 21luglio 2005

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XYrappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe F. Schillaci presso il cui studio haeletto domicilio

nei confronti di

Banca di credito cooperativo La Riscossadi Regalbuto, rappresentata e difesa dall'avv. Niccol Salanitro presso il cuistudio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. delCodice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.196);

VISTE le osservazioni formulate dalsegretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

L'interessato, correntista dell'istitutodi credito resistente, dopo aver impartito alla propria banca l'ordine di nonpagare un assegno emesso al fine di corrispondere un acconto per l'esecuzionedi lavori edili che il beneficiario non avrebbe eseguito, ha ricevuto una nota,inoltrata ai sensi dell'art. 9-bisdella legge n. 386/1990, con la quale la resistente, nell'informarlo diaver dato corso all'ordine ricevuto e di non aver quindi pagato l'assegno-dotato di copertura e presentato nei termini utili per il pagamento- glicomunicava che aveva facolt di provvedere al pagamento tardivo del titolo aisensi dell'art. 8 della medesima legge n. 386/1990, entro il 16 maggio 2005.Ci, al fine di evitare l'iscrizione del proprio nominativo, con effetto dal 19maggio 2005, nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali edelle carte di pagamento (cosiddetto C.a.i.), istituito presso la Bancad'Italia, e la conseguente revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.

Ritenuta illecita l'eventuale, futuracomunicazione dei dati personali che lo riguardano all'archivio C.a.i. (attesoche, ad avviso del ricorrente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 386/1990, in tale archivio devonoessere inserite solo le informazioni relative agli assegni emessi senzaautorizzazione o senza provvista mentre, nel caso di specie, l'assegnopresentato all'incasso era dotato di copertura), il ricorrente ha avanzatoun'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice nei confronti dell'istituto dicredito resistente, opponendosi a tale comunicazione e chiedendo di conosceregli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmentedesignato.

Con nota del 29 marzo 2005, la bancaresistente aveva fornito riscontro a tale istanza comunicando di aver curato lalevata del protesto, indicando la motivazione "21" (rubricata nellapi ampia causale "difetto di provvista") prevista dalla circolare n.3512/c del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30aprile 2001 per il caso di "assegno, dotato di copertura, emesso da uncorrentista che ha impartito alla banca l'ordine di non pagare prima della scadenzadel termine di presentazione (art. 35 l. ass.) (ex "assegnorevocato")", e di dover"dare corso, ex art. 9-bis"della legge n. 386/1990, "agli adempimenti propedeutici all'irrogazionedella revoca di sistema di cui al d.lg. n. 507/99".

Ritenendo insoddisfacente tale riscontro,il ricorrente ha riproposto le proprie istanze con il ricorso ai sensi degliartt. 145 e ss. del Codice, pervenuto in data 13 aprile 2005, rilevando che labanca avrebbe erroneamente applicato, nella fattispecie, la disciplina previstadalla legge n. 386/1990 nel caso di assegni emessi senza provvista,estendendola arbitrariamente al caso in cui l'assegno, dotato di provvista,viene appunto "revocato" dal traente prima della scadenza dei terminiper la presentazione all'incasso. In particolare, il ricorrente contesta ilrichiamo operato dall'istituto di credito resistente alla citata circolareministeriale, relativa alle "causali rifiuto pagamento assegni bancari" e adottata, esclusivamente, per disciplinarele iscrizioni nel registro informatico dei protesti. Con il ricorso, ilricorrente ha anche chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenuteper il procedimento.

A seguito dell'invito a fornire riscontroformulato da questa Autorit in data 21 aprile 2005, la banca resistente, conmemoria pervenuta il 2 maggio 2005, ha sostenuto che la segnalazione al C.A.I.sarebbe lecita considerando che l'iscrizione a tale archivio sarebbe dovutaanche nel caso in cui il traente abbia revocato l'ordine di pagamento, "inconseguenza della parificazione tra assegno non pagato perch privo diprovvista ed assegno non pagato a causa del blocco, e quindidell'indisponibilit, della provvista"(e richiamando, a tal riguardo, anche i pareri nn. 230 e 752 dell'Abi).

La resistente ha quindi chiesto di porrea carico di controparte le spese sostenute per il procedimento e ha inoltresostenuto che:

0.     "poich l'assegno statooggetto di protesto, e il protesto pubblicato nell'elenco dei protesti", non vi sarebbe "spazio per unarichiesta di tutela di dati riservati, in quanto i dati di cui si tratta" sarebbero pubblici e non sussisterebbe pi"alcun diritto alla riservatezza da tutelare";

0.     che, in considerazione del fattoche il proprio comportamento corrisponderebbe "all'adempimento di unobbligo normativo, competente a valutarne la legittimit " sarebbe l'autorit giudiziaria, "trattandosidell'applicazione di una disciplina di natura cartolare, e non di una normativarelativa alla protezione dei dati".

Con nota inviata via fax in data 15luglio 2005, la banca resistente ha comunicato che il ricorrente ha prodotto,nel rispetto della scadenza fissata, la documentazione comprovante il pagamentodell'assegno nelle forme previste dalla legge e che pertanto i datidell'interessato non sono stati iscritti nell'archivio C.a.i.

CI PREMESSO IL GARANTEOSSERVA:

Il ricorso concerne un'opposizione allacomunicazione di dati personali relativi al ricorrente all'archivioinformatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento dicui all'art. 10-bis della leggen. 386/1990.

Contrariamente a quanto sostenuto daparte resistente, l'opposizione formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 7 e8 del Codice legittima (e da essa deriva la conseguente competenza di questaAutorit a decidere sul ricorso successivamente proposto ex artt. 145 e ss. delCodice). L'interessato ha infatti correttamente formulato un'opposizione altrattamento dei dati che lo riguardano, con specifico riguardo alla loroinserzione nell'archivio C.a.i.. Ci, alla luce di quanto disposto dal comma 3dell'art. 10- bis della legge 15dicembre 1990 n. 386 che prevede espressamente la possibilit di esercitare idiritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti dei dati oggetto ditrattamento nel citato archivio C.a.i..

Nel caso di specie, sull'opposizione inquestione va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice, avendo la banca resistente dichiarato di non aver comunicato i datipersonali in questione all'archivio C.a.i. essendo, nel frattempo, intervenutoil pagamento tardivo dell'assegno nel rispetto delle modalit previste dallalegge.

Il ricorso deve essere invece accolto perquanto concerne la richiesta di conoscere gli estremi identificativi delresponsabile del trattamento designato, non avendo la banca resistente rispostoalla stessa n in sede di riscontro all'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, nnel corso del procedimento. Il titolare del trattamento dovr pertanto, entroil termine del 31 agosto 2005, comunicare al ricorrente gli estremi delresponsabile del trattamento designato ai sensi dell'art. 29 del Codice, dandoconferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento.

Sussistono giusti motivi per compensarele spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente allarichiesta del ricorrente volta a conoscere gli estremi identificativi delresponsabile del trattamento eventualmente designato, e ordina alla bancaresistente di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine all'opposizione al trattamento;

c) dichiara compensate le spese fra leparti.

Roma, 21 luglio 2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Pizzetti

Il segretario generale
Buttarelli