Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimentodel 21 luglio 2005

 

ILGARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunioneodierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretariogenerale;

VISTO il ricorsopervenuto al Garante il 24 maggio 2005, presentato da Alfredo Marchetti neiconfronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consensoal trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione edi porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulterioriatti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1 giugno 2005 con la qualequesta Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia diprotezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003,n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro allerichieste dell'interessato;

VISTA la nota inviatavia fax il 27 giugno 2005 con la quale la societ titolare del trattamento hacomunicato di aver cancellato, a seguito della revoca del consenso altrattamento, le informazioni di tipo positivo relative al ricorrente riferitead un prestito personale erogato da Bipielle Ducato S.p.A. il25 luglio 2000 ed estinto il 24 luglio 2004 "senza alcunasegnalazione di insolvenze";

VISTO che, nellamedesima nota, la resistente ha sostenuto (ribadendo quanto gi comunicato connota datata 5 maggio 2005) di non poter, al contrario, cancellare gli altridati dell'interessato relativi ad un prestito finalizzato erogato da Banque PSAFinance SA il 15 ottobre 2002 ed estinto "con segnalazione di ritardinei pagamenti (fino a due rate) regolarizzati" nel novembre 2004, trattandosi diinformazioni creditizie di tipo negativo il cui trattamento sarebbe lecitoanche in assenza del consenso dell'interessato, ai sensi del codice dideontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggettiprivati in tema di crediti al consumo, affidabilit e puntualit nei pagamenti(Provv. del Garante n. 8 del16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connessoprovvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in GazzettaUfficiale 23dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che CrifS.p.A. solo dopo la presentazione del ricorso ha confermato l'avvenutacancellazione dei dati di tipo "positivo" riferiti all'interessato(il quale aveva formulato una richiesta in tal senso gi in sede di istanza exart. 7) e che tali dati avrebbero dovuto essere stati gi cancellati ai sensidell'art. 8 del citato codice di deontologia e di buona condotta al momento incui stata inoltrata la citata nota di riscontro del 5 maggio 2005;

RITENUTO di doverdichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2,del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo";

RITENUTO che larichiesta di cancellazione dei dati "negativi" relativi al ricorrente infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei datiprevisti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecitaconservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi aritardi nei finanziamenti successivamente regolarizzati da meno di 12 mesi(art. 6, comma 2, lett. a), del citato codice di deontologia e buona condotta);

RITENUTO, infine, chesussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA ladocumentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 es. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno2003, n. 196);

VISTE le osservazionidell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott.Mauro Paissan;

TUTTOCI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogoa provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei datipersonali di tipo "positivo";

b) dichiara infondatala richiesta di cancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensatele spese del procedimento.

Roma, 21 luglio2005

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli