| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 26luglio 2005
IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il26 aprile 2005, presentato da Paolo Martini nei confronti di Crif S.p.A., VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, inparticolare, la nota del 2 maggio 2005 con la quale questa Autorit, ai sensidell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare deltrattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTA la nota inviata via fax il 27maggio 2005 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato di avercancellato, a seguito della revoca del consenso al trattamento manifestata dalricorrente, i dati relativi a tre prestiti finalizzati erogati da FiatSavaS.p.A., rispettivamente il 17 dicembre 2002, il 16 dicembre 1999 edil 17 dicembre 1998, di cui il primo "ancora in corso senza alcunasegnalazione di insolvenze", ilsecondo "estinto in data 15.12.2002 senza alcuna segnalazione diinsolvenze", ed il terzoestinto in data 21 dicembre 2000 parimenti "senza alcuna segnalazionedi insolvenze", nonch ad unprestito personale erogato da Bipielle Ducato S.p.A. ed "estinto indata 6.12.2001 senza alcuna segnalazione di insolvenze" VISTO che, nella medesima nota, laresistente ha sostenuto di non poter, al contrario, cancellare i dati relativiad un prestito finalizzato erogato da Consum.it S.p.A. l'11 marzo 2003 edancora in corso, a due prestiti personali erogati da Compass S.p.A.rispettivamente il 27 agosto 2001 (ancora in corso) e il 9 marzo 2000(estinto il 5 marzo 2005), nonch ad un prestito finalizzato erogato daDeutsche Bank S.p.A. il 20 dicembre 1999 ed estinto il 13 gennaio 2005;posizioni, queste, che riportano tutte segnalazioni di ritardi nei pagamenti,non superiori a due rate, "regolarizzati da meno di 12 mesi RILEVATO che la resistente, nella notadel 27 maggio 2005, ha chiesto altres al Garante di dichiarare non luogo aprovvedere sul ricorso con integrale compensazione delle spese tra le parti; VISTA la nota del 14 giugno 2005 con laquale questa Autorit ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso aisensi dell'art. 149, comma 7, del Codice; VISTA la nota pervenuta al Garante il 5luglio 2005 con la quale FiatSava S.p.A. ha confermato che in relazione alcontratto di finanziamento erogato il 19 dicembre 2000 "i pagamentisono stati spesso irregolari" erisultano tuttora "scoperte" alcune rate; VISTA la nota inviata via fax il 13luglio 2005 con la quale Consum.it S.p.A. ha sostenuto di aver richiesto lacancellazione dall'archivio di Crif S.p.A. dei dati personali del ricorrenterelativi al finanziamento erogato il 12 settembre 2001, poich "nonrisulta () reperibile la parte () del modulo" (contrattuale) con ilquale l'interessato avrebbe manifestato il suo consenso informato altrattamento dei dati che lo riguardano; CONSIDERATO che, come premesso, lasociet resistente ha dichiarato di aver cancellato i dati personali di tipo"positivo" e che va quindi dichiarato in merito non luogo aprovvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice; VISTA la nota del 22 luglio 2005 con laquale Crif S.p.A., nell'inviare copia di un report RILEVATO che la richiesta dicancellazione dei restanti dati , invece, infondata, non essendo trascorsi ilimiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice dideontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi diinformazioni creditizie dei dati relativi a ritardi e inadempimenti neifinanziamenti successivamente regolarizzati o per la conservazione dei datirelativi a ritardi non successivamente regolarizzati (art. 6, commi 2 e 5, delcitato codice di deontologia e buona condotta); RITENUTO che sussistono giusti motivi percompensare fra le parti le spese del procedimento; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000; RELATORE il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sulricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo"positivo", nonch in relazione ai dati riferiti al finanziamentoerogato da Consum.it S.p.A. il 12 settembre 2001; b) dichiara infondata la richiesta dicancellazione dei restanti dati; c) dichiara compensate le spese delprocedimento. Roma, 26 luglio 2005
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