| Garante per la protezione     dei dati personali Consegna di comunicazioni ailavoratori e misure per prevenire la conoscibilità ingiustificata di datipersonali PROVVEDIMENTO DEL 18 OTTOBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 296 del 18 ottobre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale; VISTOil d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei datipersonali); VISTOil reclamo dell'11 agosto 2011, proposto ai sensi dell'art. 142 del Codice daXY e regolarizzato in data 30 settembre 2011, concernente il trattamento didati personali riferiti all'interessata effettuato dall'Istituto Nazionale diPrevidenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (Inpdap) - sede diLatina; VISTOil d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei datipersonali); VISTEle ESAMINATAla documentazione in atti; VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla dott.ssa Augusta Iannini; PREMESSO 1.1.Con reclamo regolarizzato il 30 settembre 2011, XY – dipendente, pressola sede di Latina, dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendentidell'Amministrazione Pubblica (Inpdap) – ora Inps ex Gestione Inpdap, pereffetto del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con mod. nella l. 27 dicembre2011, n. 214) – ha lamentato la violazione della disciplina in materia diprotezione dei dati personali con riguardo alle modalità con cui le sarebberostate trasmesse due note dirigenziali (datate 20 maggio 2011, prot. n. 132, e 3giugno 2011, prot. n. 149) concernenti il mancato raggiungimento degliobiettivi annuali programmati per il periodo 2009/2010 dell'area cui la stessareclamante era preposta. 1.2.Tali comunicazioni – cui ha fatto seguito un processo di riorganizzazionedell'Ufficio con la revoca di posizioni organizzative, tra cui quella ricopertadalla reclamante (con ordine di servizio n. 2/2011 del 3 giugno 2011: cfr.reclamo 11 agosto 2012, p. 4) – sarebbero state consegnate "avista, a mezzo di persona addetta alla Segreteria [Š]" e sarebberostate firmate "per ricevuta [Š] innanzi alla persona incaricata della[loro] consegna materiale" (cfr. reclamo dell'11 agosto 2011, p. 2). Lepredette modalità di notifica, a detta della reclamante, sarebbero inviolazione del Codice nonché delle "Linee guida in materia ditrattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione delrapporto di lavoro in ambito pubblico", secondo le quali (al punto5.3) "l'amministrazione deve utilizzare forme di comunicazioneindividualizzata con il lavoratore, adottando le misure più opportune perprevenire la conoscibilità ingiustificata di dati personali, in particolare sesensibili, da parte di soggetti diversi dal destinatario, ancorché incaricatidi talune operazioni di trattamento (ad esempio, inoltrando le comunicazioni inplico chiuso o spillato; invitando l'interessato a ritirare personalmente ladocumentazione presso l'ufficio competente; ricorrendo a comunicazionitelematiche individuali)". A questo proposito la reclamante lamenta,infatti, che, a causa delle modalità di notifica delle note dirigenziali soprarichiamate, prima di apprendere il contenuto delle note a sé indirizzate, sisarebbe verificata una fuga di notizie verso terzi (cfr. reclamo dell'11 agosto2011; la circostanza è allegata altresì nelle note datate 6 e 8 febbraio 2012,24 e 29 febbraio 2012 nonché 4, 11 e 17 settembre 2012). La lamentata modalitàdi trasmissione sarebbe poi in contrasto con il punto B/3 dedicato a"informazioni su materie riservate" del Protocollo Relazionisindacali (reclamo dell'11 agosto 2011 e comunicazione 29 febbraio 2012). 1.3.Inoltre, collaboratori della direttrice, avendo partecipato ad una "stesuracollettiva" del menzionato ordine di servizio, sarebbero indebitamentevenuti a conoscenza di informazioni personali a sé riferite contenute in"e-mail riservate" scambiate con la direttrice (reclamo dell'11agosto 2011, p. 4; verbale del 31 maggio 2011 relativo all'incontro tra laDirezione Inpdap e le OO.SS.; nota 6 febbraio 2012; punto 3 della nota dell'8febbraio 2012; nota 4 settembre 2012 e 11 settembre 2012; da ultimo nota del 17settembre 2012). Tanto, anche alla luce di quanto contenuto nel verbale di unincontro tenuto tra l'Amministrazione, le RSU e le OO.SS., nel quale,riportando le dichiarazioni rese in tale occasione dalla direttrice si leggeche l'ordine di servizio "è stato elaborato consultando alcune personeche ho voluto ascoltare e che hanno collaborato nella stesura dellostesso" (verbale del 31 maggio 2011, p. 6). 1.4.Alla luce di quanto sopra, la reclamante ha chiesto al Garante: 1.5.Nel corso del procedimento sono stati inoltre lamentati dalla reclamante, peril tramite del proprio legale, elementi nuovi rispetto alle richieste formulatenel reclamo (emersi nel corso del pendente ricorso gerarchico), e segnatamenteche la stessa avrebbe formato "oggetto nel corso dell'anno 2011 di unaillegale attività di dossieraggio" ad opera della dirigente.Quest'ultima avrebbe "raccolto nei suoi confronti dati, elementi,informazioni ed altro materiale confluiti in ben n. 2 fascicoli tenuti segreti,chiusi a chiave, e ciò al di fuori di ogni corretto comportamento e soprattuttoprotocollo" (cfr. nota 4 settembre 2012; in merito, cfr. anche ledichiarazioni spontanee rese dalla reclamante il 16 luglio 2012 in occasionedelle operazioni di accesso ai documenti amministrativi contenuti nel fascicolodel procedimento avvenute in pari data presso la sede dell'Autorità, p. 4).Tale illecito trattamento di dati personali troverebbe conferma, a detta dellareclamante, nella relazione del 12 dicembre 2011 (alle pp. 3 e 7) formata dalladirettrice a beneficio del direttore regionale nell'ambito del procedimento suricorso gerarchico. 2.Al fine di verificare la liceità del trattamento di dati personali effettuato edi acquisire elementi idonei ad accertare la conformità al Codice deitrattamenti oggetto del reclamo, l'Ufficio ha formulato richiested'informazione nei confronti dell'Istituto, cui è stato dato un primo riscontrocon la nota del 20 gennaio 2012 con la quale, nel trasmettere gli atti ritenutirilevanti per la trattazione del reclamo, è stato altresì rappresentato che ilprovvedimento dirigenziale è stato impugnato con ricorso ex art. 700 c.p.c.avanti al Tribunale di Latina. Consuccessiva nota integrativa dell'8 febbraio 2012 l'Istituto ha dichiarato che "lepersone che hanno materialmente consegnato alla reclamante le note [Š] sonostate preposte con ordine di servizio n. 2 del 2009 agli atti di questadirezione". 3.Nel ribadire il contenuto del reclamo, nelle proprie controdeduzioni lareclamante ha dichiarato che solo a seguito delle proprie rimostranze, in data23 settembre 2011 sarebbe stata emanata la determinazione dirigenziale n. 167con la quale sarebbero stati designati gli incaricati e sarebbero state lorofornite istruzioni (cfr. note del 6 e 8 febbraio 2012; profilo ribadito anchenella nota del 4 settembre 2012). Lastessa ha inoltre rappresentato di aver inoltrato anche ricorso per viagerarchica avverso il menzionato ordine di servizio del 3 giugno 2011 nonchéavverso l'atto di revoca della posizione organizzativa formalizzato condeterminazione dirigenziale n. 87 del 2001 (cfr. copia del ricorso, all. n. 5alla nota dell'8 febbraio 2012). 4.1.In data 13 marzo 2012 sono stati effettuati, ad opera del personale delegatodel Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, accertamenti presso lasede dell'Istituto in Latina finalizzati alla verifica dell'osservanza delladisciplina in materia di protezione dei dati personali con riguardo alladesignazione degli incaricati ai sensi dell'art. 30 del Codice e allecircostanze oggetto del reclamo. Informazioni sono state altresì acquisitepresso la sede di Roma dell'Istituto dalla stessa direttrice firmataria dellenote oggetto del reclamo, nel frattempo destinata a diverso incarico. 4.2.Dagli accertamenti effettuati presso la sede di Latina è emerso che (cfr.verbale 13 marzo 2012): 4.3.In base alle informazioni acquisite nel corso degli accertamenti effettuati inRoma è risultato che (cfr. verbale 19 marzo 2012) l'atto notificato allareclamante "recava osservazioni e rilievi relativi a report produttivi[Š] sull'andamento del processo pensioni, conosciuti da tutto il personaledipendente" e "a giudicare dal fatto che il documento de quo èfirmato su frontespizio per ricevuta [sembrerebbe] che lo stesso sia statonotificato a mano e aperta, quindi senza ricorrere a formalità alcuna (bustachiusa o altro)". 4.4.Con specifico riferimento alla vicenda oggetto del reclamo, la menzionatadirettrice ha dichiarato che, dopo due settimane dall'assunzione dellatitolarità della Direzione provinciale di Latina, veniva invitata dal direttoreregionale a "porre in essere tutte le misure organizzative atte alrecupero della produzione" e, a tal fine, aveva inoltrato una mail conla quale invitava le persone responsabili preposte al processo pensioni "amettere sul campo le loro capacità gestionali, organizzative, tecniche e relazionaliin vista del raggiungimento dell'obiettivo programmato" ponendo inessere, anche di concerto con i sindacati, alcuni atti gestionali voltiall'innalzamento dei livelli produttivi (cfr. verbale 7 maggio 2012). Aseguito della circolare 5/2011, promanata dal direttore generale dell'Istituto(contenente nuove linee organizzative, quali la soppressione e l'accorpamentodi processi produttivi nonché, ad esempio, il trasferimento delle lineeproduttive del processo pensioni ad altro ambito di attività: sul punto cfr.diffusamente p. 3 verbale 7 maggio 2012, cit.), la direttrice ha dichiarato diaver "predisposto una lettera, datata 20 maggio 2011, recanteprotocollo nr. 132 ris., che, pur priva dell'indicazione del destinatario, eraindirizzata alla [reclamante Š] non personalmente ma in qualità di titolar[e]di posizioni organizzative e responsabil[e] del processo pensioni. Talelettera, da me direttamente vergata, è stata consegnata nelle mani della miacollaboratrice [Š], addetta alla Segreteria del dirigente, Area Amministrazionee Affari Generali, impartendo, per le vie brevi, direttive precise in ordinealla consegna nelle mani" dell'interessata "in maniera esecondo modalità tali per le quali nessuno, al di fuori del destinatario, nepotesse prendere visione. La consegna è stata fatta brevi manu il primo giornodi servizio utile per la reclamante [Š] come risulta dalla data apposta, peravvenuta ricezione, al margine della nota consegnata". È stato altresìprecisato dalla direttrice che tale nota, con la quale si evidenziava "undisallineamento tra il prodotto ed il programmato del processo pensioni","non conteneva alcun nominativo, né identificativo né tantomeno datisensibili" (cfr. p. 3 verbale 7 maggio cit.). Atale nota sarebbe stata fornita risposta con altra comunicazione scrittatrasmessa "con le stesse modalità [Š] utilizzate per notificare[quella] in questione" alla quale ha fatto seguito altra nota (del 3giugno 2012, nr. 149 ris.) anch'essa consegnata "secondo le medesimemodalità sopra descritte". Le note furono consegnate a mano "daparte di personale ordinariamente addetto alla trattazione di corrispondenzariservata" in quanto le stesse "non contenevano provvedimentidisciplinari, né revoche di posizioni, bensì unicamente dati produttivi,comunicati anche dalla Direzione regionale ed inoltrati dalla segreteria dellaDirezione a tutto il personale" (cfr. p. 4 verbale 7 maggio 2012,cit.). Daultimo è stato altresì dichiarato che, "in attuazione della circolare5/2011" è stato predisposto dalla stessa dirigente "l'ordine diservizio di riorganizzazione della sede", chiarendo che lacollaborazione richiesta circa la redazione dello stesso "era legataunicamente all'acquisizione della disponibilità, da parte di talune unità dipersonale, ad essere riallocate all'interno del nuovo assettoorganizzativo" (cfr. p. 4 verbale 7 maggio 2012, cit.). 4.5.Con riguardo al profilo della designazione degli incaricati del trattamento aisensi dell'art. 30 del Codice, ad integrazione delle dichiarazioni rese in sededi accertamento in loco del 19 marzo 2012 – secondo cui presso la sedeprovinciale "sono presenti atti di carattere organizzativo nei qualisono delineate e ben perimetrate le competenze e gli ambiti di trattamentoconsentito in relazione alle mansioni che ciascun dipendente espletaall'interno di ciascun ufficio" (cfr. verbale 19 marzo 2012, p. 2) −,è stata fornita copia della nota del 18 settembre 2008 contenente l'elenco delpersonale della sede di Latina contenente la lista degli incaricati deltrattamento (cfr. nota del 20 marzo 2012). Conulteriore comunicazione del 2 maggio 2012 l'Istituto ha, per quanto interessala vicenda in esame, allegato l'ordine di servizio del 1° giugno 2009, n.2/2009 (cfr. all. 1) con il quale, contrariamente a quanto affermato dallareclamante, già anteriormente all'emanazione della determinazione dirigenzialen. 167 del 23 settembre 2011, era stato individuato il personale che, alla datacui si riferiscono i fatti oggetto del reclamo, risultava assegnato alla segreteriadi supporto del Dirigente con la contestuale indicazione dei trattamenti deidati personali allo stesso consentiti. Daultimo l'Istituto ha precisato che nella intranet accessibile a tutti idipendenti è presente un'apposita sezione "Privacy" ove sonoreperibili tutti gli atti adottati dall'Istituto in materia, "ivicompresa l'informativa ai dipendenti e le istruzioni scritte cui gli incaricatidevono attenersi" (nota del 16 luglio 2012). 5.In via preliminare va rilevato che il presente provvedimento riguardaunicamente i profili di competenza dell'Autorità relativi al trattamento deidati personali; sono pertanto esclusi i profili concernenti l'asseritaviolazione del protocollo relativo alle relazioni sindacali (punto B/3"informazioni su materie riservate"), la ritenuta illegittimità degliatti organizzativi dell'istituto o degli atti riguardanti eventuali addebitisul piano disciplinare nei confronti della reclamante, profili questi,peraltro, già oggetto di sindacato sia in sede amministrativa gerarchica, siain sede giudiziaria, ambito quest'ultimo nel quale potranno anche essere fattevalere eventuali pretese risarcitorie. 6.Con riguardo ai fatti oggetto di reclamo – segnatamente in relazione allanotifica a mano della reclamante delle note sopra menzionate del 2o maggio2011, prot. n. 132 e del 3 giugno 2011, prot. n. 149 – deve anzituttorilevarsi che l'Istituto titolare del trattamento (nonché la direttrice dellasede di Latina) escludono che, nel caso di specie, rispetto a tale operazionedi trattamento, ricorra un trattamento di dati personali. Secondo ladirettrice, le note non contenevano "alcun nominativo, né datoidentificativo, né tantomeno dati sensibili, anche se era[no] indirizzate [allareclamante nella sua] funzione di responsabil[e] dei processi pensioni"(cfr. verbale 7 maggio 2012, p. 3); a sua volta, l'Istituto ha evidenziato che"tali comunicazioni [Š] non contengono neppure dati personali [trattandosidi] comunicazioni tra datore di lavoro e lavoratore, riguardanti lo svolgimentodell'attività lavorativa [Š] rispetto alle quali non vengono in rilievo profilidi natura personale [e che] contengono dati numerici, riassunti in reportelaborati al fine di monitorare l'andamento produttivo della sede"(cfr. nota Inps 16 luglio 2012, p. 1 s.). QuestaAutorità ritiene invece che nel caso di specie abbiano formato oggetto ditrattamento anche dati personali riferibili alla segnalante – ancorchénon rientranti nel novero dei dati sensibili, così come definiti all'art. 4,comma 1, lett. d), del Codice –, tali dovendosi ritenere, in ragionedell'ampia latitudine propria della nozione di dato personale di cui all'art.4, comma 1, lett. b), del Codice, i dati quantitativi e qualitativi riferitiallo svolgimento delle attività professionali che, pur facendo complessivamentecapo ad un'unità organizzativa esistente presso l'Istituto, rientravanocomunque nelle attribuzioni della reclamante (che ne era responsabile). In talsenso, peraltro, si è chiaramente pronunciato anche il Gruppo di lavoro per laprotezione dei dati personali Articolo 29 nel Parere 4/2007 sul concetto didati personali (adottato il 20 giugno 2007, WP 136, p. 6 ss.). Nonosta poi alla qualificazione di "dato personale" la circostanza chele informazioni contenute nelle note oggetto del reclamo facciano riferimentoad attività professionali svolte dall'interessata e non a vicendeesclusivamente personali della stessa. Néè dubbio, pur non essendo la reclamante nominativamente indicata qualedestinataria nelle note oggetto di reclamo, che le stesse facessero riferimentoalla sua persona, in qualità di responsabile dell'area di competenzaassegnatale (sì da risultare comunque "identificabile, ancheindirettamente, mediante il riferimento a qualsiasi altra informazione":cfr. art. 4, comma 1, lett. b), del Codice); non a caso, è la reclamante chesottoscrive per presa visione le comunicazioni notificatele. 7.1.Tanto premesso, ritenuta applicabile al caso di specie la disciplina diprotezione dei dati personali, alla luce delle dichiarazioni rese all'Autoritànel corso del procedimento – della cui veridicità si può essere chiamatia rispondere ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelledichiarazioni e notificazioni al Garante") –, con riguardo allemodalità di trasmissione delle note sopra menzionate deve rilevarsi che: 7.2.Da ciò deriva che, in considerazione dell'ambito delle operazioni ditrattamento espressamente consentite all'incaricata della segreteria che haprovveduto ad effettuare la notificazione alla reclamante – come si èvisto, non limitate alla mera consegna della documentazione –, nonricorre nel caso in esame alcuna violazione della disciplina di protezione deidati personali, avendo trovato compiuta attuazione la disciplina di cuiall'art. 30 del Codice. Diversamente,la disciplina di protezione dei dati personali determinerebbe un ingiustificatoaggravio di adempimenti in capo al titolare del trattamento (nel caso in esame,l'Istituto) inutilmente onerosi laddove il personale incaricato non solo dellaconsegna, ma altresì preposto all'effettuazione di operazioni di trattamentotali da comportare la redazione materiale di atti o da implicare la conoscenzadel contenuto dei medesimi, fosse chiamato, in fase di notificaall'interessato, ad adottare la cautela (in questo caso inutile) di"spillare" o consegnare "in busta chiusa" un documento dicui, in ragione delle mansioni svolte, può legittimamente aver presoconoscenza. Misurequeste, invece, opportune, nel diverso caso in cui – con particolareriguardo al trattamento di dati sensibili – il titolare si avvalga dipersonale incaricato del solo recapito, al fine di prevenire l'acquisizione nonnecessaria all'espletamento delle proprie mansioni di informazioni personali(si pensi, ad esempio, ai commessi; cfr. in tal senso, le indicazioni,richiamate anche nel reclamo, fornite in termini generali dal Garante al punto5.3 delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratoriper finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico", cit.;non diversamente il punto 5.5 della Deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006, Linee guida in materia di trattamento di datipersonali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alledipendenze di datori di lavoro privati). 7.3.Peraltro, anche in relazione alla consegna di documentazione contenenteinformazioni particolari (e comunque non sensibili), qual è il caso dellecontestazioni disciplinari, l'ordinamento prevede come legittima la consegna"a mano" del primo atto del procedimento disciplinare contenentela contestazione degli addebiti (cfr. art. 55 bis, comma 5, d.lg. n. 165/2001),contemperando così l'esigenza di speditezza del procedimento e di certezza incapo al datore di lavoro quanto alla circostanza dell'avvenuta notificazionedella comunicazione all'interessato con la necessità di assicurare lariservatezza del lavoratore. 7.4.Più in generale, il titolare del trattamento può avere un legittimo interesse,specie in relazione a particolari tipologie di atti (ad es. con riguardo ad attiper i quali è stabilito un termine o dalla cui ricezione decorrono particolarieffetti), ad acquisire prova dell'avvenuta ricezione degli stessi che ben puòessere precostituita, salva l'adozione delle menzionate cautelenell'individuazione dell'incaricato, mediante l'apposizione di unasottoscrizione ad opera del destinatario su copia della comunicazione allostesso diretta (cfr., con riguardo, ad esempio, alle modalità di consegna diatti contenenti contestazioni disciplinari ovvero dell'atto di recesso, Cassciv., Sez. lav., 1° giugno 1988, n. 3716, e Cass. civ., Sez. lav., 4 febbraio1997, n. 1024). 7.5.Infine, va altresì evidenziato che, in ragione dell'avvenuta designazionedell'incaricata del trattamento che ha consegnato le note in questione, nelcaso di specie neanche ricorre una comunicazione di dati a terzi (art. 4, comma1, lett. l), del Codice) (in tal senso cfr., ad esempio, Provv. 6 dicembre 2007). 8.In merito alla lamentata "circolazione" tra il personale all'internodell'amministrazione di informazioni riferite alla reclamante per effetto diun'asserita propalazione del contenuto delle note da parte dell'incaricata allatrasmissione, deve rilevarsi che tale circostanza risulta solo allegata ma nonprovata dalla reclamante (che fa riferimento, tra le possibili modalità, all'"eventualefotocopiatura" delle note: cfr. reclamo), né è altrimenti emersa dallerisultanze degli accertamenti effettuati. 9.Con riguardo alla lamentata "illegale attività di dossieraggio"e di "fascicolazione segreta" che sarebbe stata effettuata dalladirigente nei confronti della reclamante (cfr. punto 1.5) – profilodistinto rispetto alle richieste avanzate nel reclamo ed allegato nel corso delprocedimento dalla reclamante, ed in ordine al quale si prospetta unaresponsabilità di natura penale in capo alla direttrice (senza che tuttaviasiano state indicate negli scritti difensivi le norme violate) – deverilevarsi che, salvo quanto previsto dall'art. 5 comma 3, del Codice, nonrisulta in atti che l'Istituto, titolare del trattamento, abbia conseguito ladisponibilità di tale documentazione (di cui peraltro non emerge in atti lanatura); al riguardo, resta ferma la facoltà della reclamante di avvalersi deldiritto di accesso previsto dagli art. 7 e ss. del Codice al fine di prendereconoscenza dei dati eventualmente acquisiti dall'Istituto. 10.1.Da ultimo, nell'ambito del procedimento sono state formalizzate dalla reclamantele richieste volte: 10.2.In proposito, deve essere osservato che non sussiste un obbligo legale dicomunicazione alle parti (non solo a chi propone un reclamo o una segnalazione)della data in cui, conclusa l'istruttoria disciplinata quanto al suosvolgimento dal Regolamento del 10.3.Quanto al diverso profilo dell'eventuale intervento delle parti avanti alGarante in relazione al procedimento su reclamo, deve rappresentarsi quantosegue. Nelcaso di specie, come risulta dal presente provvedimento, in ripetutecircostanze i soggetti coinvolti sono stati messi in condizione di partecipareal procedimento − il quale deve comunque essere "orientato acriteri di semplicità delle forme osservate, speditezza ed economicità, anchein riferimento al contraddittorio" (art. 9, Regolamento n. 1/2007,cit.) − e, con riguardo alla reclamante, ciò è avvenuto per il tramite diinviti a riscontrare il contenuto degli elementi informativi trasmessi daltitolare del trattamento nella fase preliminare dell'istruttoria, in sede diaccesso alla documentazione presente nel fascicolo, nonché mediante audizionepersonale della reclamante (su richiesta della medesima) avanti all'unitàorganizzativa dell'Ufficio incaricata della trattazione del reclamo. Tanto inbase all'art. 12, comma 1, del menzionato Regolamento n. 1/2007 che stabilisceche "il responsabile del procedimento amministrativo cura gli accertamentinecessari per la decisione sul reclamo e garantisce la partecipazione delleparti al procedimento, se del caso sentendo personalmente o a mezzo diprocuratore speciale l'interessato, il titolare o il responsabile deltrattamento i quali possono comunque presentare memorie e documenti". Allaluce delle considerazioni che precedono non si ravvisano, pertanto, gli estremiper una nuova audizione della parte. TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE dichiaranon fondato il reclamo. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 18 ottobre 2012
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