| Garante per la protezione     dei dati personali Trattamento di dati sanitari a scopodi verifica sulle assenze di malattia di un dipendente PROVVEDIMENTO DEL 5 GIUGNO 2014 Registro dei provvedimenti n. 281 del 5 giugno 2014 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI NELLAriunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. GiuseppeBusia, segretario generale; VISTOil d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei datipersonali, di seguito "Codice"); VISTAla segnalazione presentata da XY il 4 gennaio 2013 concernente il trattamentodi dati personali riferiti all'interessato effettuato dal Comune di XX; ESAMINATAla documentazione in atti; VISTEle osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 delregolamento del Garante n. 1/2000; RELATOREla prof.ssa Licia Califano; PREMESSO 1.XY, ha lamentato che il Direttore del settore personale organizzazione econtratti del Comune di XX (presso il quale l'interessato presta tutt'oraservizio in qualità di dipendente) avrebbe richiesto all'Ordine dei medicichirurghi e degli odontoiatri della Provincia di XX "un controllo sulle certificazionisanitarie prodotte" dall'interessato al fine di giustificare le proprieassenze (cfr. nota 14.2.2011 in allegato alla segnalazione del 4 gennaio 2013). Consuccessiva comunicazione inviata a mezzo raccomandata il Comune, a seguito diespressa richiesta dell'Ordine dei medici (cfr. nota del 24 febbraio 2011, inatti), avrebbe trasmesso in copia la certificazione sanitaria prodotta daldipendente all'amministrazione, (riferita al periodo intercorso tra ilsettembre 2009 e il marzo 2011) volta a giustificare le assenze per malattiaderivanti da causa di servizio. Dalla documentazione si evincevano "inominativi dei medici" che avevano redatto i certificati (cfr. nota1.3.2011 all. 2 alla segnalazione del 4 gennaio 2013). 2.Nel corso dell'istruttoria avviata dall'Ufficio il Comune ha dichiarato che (cfr. comunicazione del 23 gennaio 2014, in atti): 2.2.L'interessato, nel ribadire il contenuto della segnalazione, ha rappresentato,per il tramite del proprio legale, che: 2.3.Il Comune ha da ultimo precisato che (cfr. nota 4 marzo 2014, in atti): 2.4.Nella successiva nota di replica l'interessato, per il tramite del propriolegale ha ribadito l'uso distorto che il Comune avrebbe fatto del propriopotere di segnalazione all'Ordine professionale conseguendo, in tal modo,l'effetto di indurre il sanitario "ad interrompere il proprio rapportoprofessionale con il cliente" (cfr. nota 11 marzo 2014, in atti). 3.1.In via preliminare deve rilevarsi che nel caso di specie i dati sensibiliriferiti all'interessato (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice) desumibilidalla menzionata documentazione medica, sono stati trattati dalle competentifunzioni dell'amministrazione comunale nell'ambito della finalità di"gestione del rapporto di lavoro" (cfr. artt. 11, comma 1, lett. a),20, comma 1 del Codice) in particolare nell'ambito di attività "diretteall'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile [Š]"del lavoratore (cfr. art. 112, comma 2, lett. g) del Codice). 3.2.Ai fini di una complessiva valutazione della liceità del trattamento posto inessere dal Comune, occorre rilevare che il Direttore del personale ha operatoall'interno di un preciso quadro normativo (cfr. art. 5, l. 20 maggio1970, n. 300, Accertamenti sanitari) che prevede specifici obblighi dicontrollo in capo alle competenti funzioni delle pubbliche amministrazioni(cfr. artt. 55 e ss., d.lg. n. 165/2001 e, in particolare, art. 55 septies che,al comma 6, nel testo introdotto dal d.lg. n. 150/2009, vigente all'epoca cuisi riferiscono i fatti oggetto di segnalazione, prevede controlli"sulle assenze per malattia dei dipendenti al fine di prevenire ocontrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotteassenteistiche"; sul punto, v. anche Dipartimento della Funzione Pubblica,Circolare n. 7 del 12 novembre 2009). In presenza di un comportamento tenutodal dipendente, documentato dalla certificazione attestante la specificaconsecuzione dei periodi di assenza per malattia, rispetto al quale, in ragionedella specificità del caso concreto, non potevano essere esperiti gli ordinaristrumenti di controllo sulle assenze (cfr. art. 2 comma 1, lett. c), D.M. 18dicembre 2009, n. 206 che esclude dall'obbligo di rispettare le fasce direperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è dovuta a malattie per lequali sia stata riconosciuta la causa di servizio), il Comune ha legittimamenteattivato "una preventiva istruttoria [Š] con il Consiglio dell'ordine deiMedici" (cfr., nota del 4 marzo 2014, cit.). Ciò,tenuto conto altresì delle specifiche ipotesi di responsabilità (non solo sulpiano disciplinare) che la menzionata normativa di settore riconduce in capo almedico in presenza di specifici comportamenti non coerenti con la "buonapratica clinica" (cfr. art. 55 quinquies, comma 3, d.lg. n. 165/2001, v.anche, Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare n. 5 del 28 aprile 2010)e come, peraltro, riconosciuto in via generale anche dal Garante ("ildatore di lavoro può, al fine di far valere i propri diritti in relazione afenomeni di ritenuto assenteismo e di eventuale non veritiera certificazionesanitaria, redigere note informative, segnalazioni o denunce contenenti ancheriferimenti circostanziati alle ragioni e alle modalità delle singoleassenze", cfr. punto 8.2, Linee guida in materia di trattamento di datipersonali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro inambito pubblico, del 3.3.Tanto, in considerazione del fatto che il Consiglio provinciale dell'Ordine deimedici esercita istituzionalmente il potere disciplinare nei confronti deisanitari iscritti all'albo (cfr. art. 3, lett. f), d.lg. C.P.S. 13 settembre1946, n. 233) e comunque nei confronti di coloro che nell'esercizio dellaprofessione si rendano colpevoli di "abusi", "mancanze" o,in ogni caso, di "fatti disdicevoli al decoro professionale"(cfr.art. 38, d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, nonché art. 2, Codice di deontologia medicaadottato il 16 dicembre 2006). Il Consiglio provinciale, territorialmentecompetente, vigila infatti sull'osservanza delle norme di deontologia anche inordine all'accertamento diagnostico, sul conseguente trattamento terapeutico esul rilascio di certificazioni "che attestino dati clinici direttamenteconstati e/o oggettivamente documentati" sulla base di "giudiziobiettivi e scientificamente corretti" (cfr. art. 24, Codice dideontologia medica, cit.), nonché irroga le corrispondenti sanzioni disciplinari,quale, ad esempio, nei casi di maggiore gravità, la radiazione dall'albo (artt.40, 41 e 42, d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221), peraltro espressamente prevista dalrichiamato art. 55 quinquies, comma 3, d.lg. n. 165/2001. Per le ragionisuesposte, il Consiglio dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatridella Provincia di XX era organo legittimato a ricevere la segnalazione daparte del Comune. Atal proposito si ricorda che, già in passato, il Garante, nel fare salvo ilgenerale principio in base al quale il trattamento dei dati, specie se dinatura sensibile, deve essere improntato ai principi di liceità, pertinenza eindispensabilità "anche nell'individuare i competenti destinatari dieventuali comunicazioni e nel redigere note informative", ha tuttaviachiarito che "in relazione a fenomeni di ritenuto assenteismo e dieventuale non veritiera certificazione sanitaria il datore di lavoro può farvalere i propri diritti nei modi consentiti" dall'ordinamento quale, adesempio, come avvenuto nel caso di specie, essendo stato messo in dubbio ilcorretto operato dei medici che avevano rilasciato la menzionatadocumentazione, la possibilità di una "riservata segnalazione o denunciaal solo ordine professionale" (cfr., Provv. 3.4.Per le medesime ragioni, non vale, da ultimo, invocare la violazione, conriguardo al caso di specie, del principio di indispensabilità nel trattamentodei dati sensibili riferiti all'interessato (art. 22, comma 3, del Codice),atteso che il menzionato quadro normativo − impregiudicati i profiliconcernenti la falsità della certificazione medica (artt. 481, 482 e 485 e 486c.p. e 55 quinquies, comma 1, d.lg. n. 165/2001) − fa derivare, comedetto, effetti sanzionatori rilevanti, anche solo sul piano disciplinare, inpresenza di "certificazioni che attestano dati clinici non direttamenteconstatati né oggettivamente documentati" (art. 55 quinquies, comma 3,d.lg. n. 165/2001, cit.). Al fine quindi di consentire una valutazione (fattiin ogni caso salvi i principi che tutelano l'autonomia e l' indipendenza delmedico) in ordine all'efficacia ed appropriatezza delle scelte diagnostiche eterapeutiche confluite nella certificazione in esame e di rendere possibile unaverifica in ordine alla diligenza del medico nella formulazione di"giudizi obiettivi" e "scientificamente corretti"(artt. 24Codice deontologico, cit. ma anche artt. 6, 13), il Consiglio dell'Ordine deimedici di XX aveva necessità di esaminare la documentazione sanitaria nella suainterezza (come peraltro espressamente richiesto dallo stesso al Comune connota del 24 febbraio 2011, cit.). TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE dichiaranon fondata la segnalazione. Aisensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso ilpresente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziariaordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha laresidenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trentagiorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessantagiorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 5 giugno 2014
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