| Garante per la protezione dei dati personali L'Ufficio del Garante per la protezione deidati personali è venuto a conoscenza di una disposizionerelativa all'obbligo di comunicare al Centro elaborazione datidel Ministero dell'Interno informazioni sugli utenti dei servizitelefonici. Tale disciplina è contenuta nell'art.17.3 del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318. Contrariamente a quanto esplicitamente previstodall'art. 31.2 della legge 675/1996, il Garante non è statosentito, nonostante questa norma prescriva la consultazione delGarante da parte del Presidente del Consiglio e dei Ministri "all'attodella predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativisuscettibili di incidere sulle materie disciplinate" dallalegge 675. E' evidente, inoltre, che la delicatezza dellamateria richiede l'eventuale utilizzazione della legge o degliatti aventi forza di legge, e quindi non dello strumento regolamentare,nonchè la previsione di adeguate garanzie e l'indicazionedi specifiche finalità per il trattamento delle informazioni. Il Garante è stato investito del problemadella legittimità della disciplina regolamentare da partedella TIM e si riserva quindi un puntuale intervento in materia. 30.9.1997 |