| Garante per la protezione dei dati personali IMMOBILI ALL'ASTA: STOP AINOMI DEI DEBITORI Stop ai nomi dei debitori negli attidelle vendite giudiziarie e nelle aste on line quanto stabilito dal Garante dellaprivacy in un L'evoluzione del quadro normativo (dallemodifiche introdotte dal Codice privacy alla recente riformulazione integraledell'art. 490 del Codice di procedura civile) mette in luce l'attenzione postadal legislatore nel bilanciare le esigenze di pubblicit degli atti e i dirittidelle persone sottoposte al processo esecutivo: da un lato, l'omissione delnominativo negli atti pubblicati (avviso di vendita degli immobili, copiedell'ordinanza del giudice e della relazione di stima) risponde alla necessitdi tutelare il diritto dei debitori sottoposti alla vendita dei beni a nonsubire una ingiustificata divulgazione di dati personali che li riguardano;dall'altro, la possibilit di conoscere le generalit del debitore e ogni altrainformazione utile attraverso gli uffici giudiziari consente comunque a chi siarealmente interessato all'acquisto, una precisa valutazione del bene daespropriare. Alla luce di queste premesse, il Garanteha ritenuto quindi necessario indicare agli uffici giudiziari e aiprofessionisti che si occupano delle vendite giudiziarie le tutele da adottarenel trattamento dei dati personali dei debitori e delle persone che, a volteanche incidentalmente, compaiono sugli atti. Queste prescrizioni sonoparticolarmente utili rispetto ai trattamenti on line: se la consultabilit in appositi siti web di atti del procedimento esecutivo assicura una pi ampiapubblicit alle vendite giudiziarie, la presenza del nome del debitorecontrasta per con la tutela alla riservatezza che la normativa chiaramente gliriconosce. Di qui la necessit di una particolare attenzione a questi aspetti. Copia del Roma,26 febbraio 2008 |