Garante per la protezione
    dei dati personali


Comunicato Stampa

[v. Comunicati stampadel 2 maggio e 30 aprile 2008]

REDDITI ON LINE:ILLEGITTIMA LA DIFFUSIONE DEI DATI SUL SITO INTERNET DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Autorit Garante per la privacy haconcluso l'istruttoria avviata sulla diffusione, tramite il sito webdell'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditidei contribuenti italiani. Il Collegio (composto da Francesco Pizzetti,Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato), nel ribadire quantogi sostenuto nel provvedimento conil quale aveva immediatamente invitato a sospendere la pubblicazione on line,ha stabilito che la modalit utilizzata dall'Agenzia illegittima.

L'Agenzia delle entrate dovr quindi farcessare definitivamente l'indiscriminata consultabilit, tramite il sito, deidati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2005.

La decisione dell'Agenzia contrasta conla normativa in materia. In primo luogo, perch il Dpr n.600/1973 stabilisceche al direttore dell'Agenzia delle entrate spetta solo il compito di fissareannualmente le modalit di formazione degli elenchi delle dichiarazioni deiredditi, non le modalit della loro pubblicazione, che rimangono prerogativadel legislatore. Attualmente, per le dichiarazioni ai fini dell'imposta suiredditi, la legge prevede unicamente la distribuzione degli elenchi ai soliuffici territoriali dell'Agenzia e la loro trasmissione ai soli comuniinteressati e sempre con riferimento ai contribuenti residenti nei singoliambiti territoriali.

L'inserimento dei dati in Internet,inoltre, appare di per s non proporzionato rispetto alla finalit dellaconoscibilit di questi dati.

L'uso di uno strumento come Internetrende indispensabili rigorose garanzie a tutela dei cittadini. L'immissione inrete generalizzata e non protetta dei dati di tutti i contribuenti italiani(non sono stati previsti "filtri" per la consultazione on line) daparte dell'Agenzia delle entrate ha comportato una serie di conseguenze: lacentralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito, inpoche ore, a numerosissimi utenti, non solo in Italia ma in ogni parte delmondo, di accedere a innumerevoli dati, di estrarne copia, di formare archivi,modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione eimmettere ulteriormente dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessaesattezza. Tale modalit ha, inoltre, dilatato senza limiti il periodo diconoscibilit di dati che la legge stabilisce invece in un anno.

L'Autorit ha poi rilevato che non stato chiesto al Garante il parere preventivo prescritto per legge.

L'Autorit ha altres specificato che varitenuta illecita anche l'eventuale ulteriore diffusione dei dati deicontribuenti da parte di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dalsito Internet dell'Agenzia. Tale ulteriore diffusione pu esporre a conseguenzedi carattere civile e penale.

Resta fermo il diritto-dovere dei mezzidi informazione di rendere noti i dati delle posizioni di persone che, per ilruolo svolto, sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, purch talidati vengano estratti secondo le modalit attualmente previste dalla legge.

L'Autorit sottolinea, sin d'ora, che,qualora il Parlamento e il Governo intendessero porre mano ad una revisionedella normativa alla luce del mutato scenario tecnologico, si porr l'esigenzadi individuare, sentita l'Autorit, soluzioni che consentano un giustoequilibrio tra forme proporzionate di conoscenza dei dati dei contribuenti e latutela dei diritti degli interessati.

Il Garante ha stabilito, infine, dicontestare all'Agenzia, con separato provvedimento, l'assenza di un'idoneainformativa ai contribuenti riguardo alla forma adottata per la diffusione deiloro dati, anche al fine di determinare la relativa sanzione amministrativa.

Per dare la massima conoscibilit alprovvedimento e anche per consentire a tutti di avere maggiore consapevolezzache la ulteriore messa in circolazione dei dati un fatto illecito che puavere anche rilevanza penale, l'Autorit ha disposto la pubblicazione delprovvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma, 6 maggio 2008