Garante per la protezione
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Comunicato Stampa

No ai test sulla paternit senza il consenso del figlio

Se non indispensabile in sede giudiziaria, non si pu effettuare il test sulla paternit e maternit senza il consenso del figlio. Il principio stato ribadito dall'Autorit per la privacy affrontando il caso di un genitore, il quale, nell'ambito di indagini avviate per verificare l'effettiva consanguineit, aveva effettuato un'analisi genetica ad insaputa del figlio.

Su incarico del legale del genitore, un'agenzia di investigazioni aveva infatti raccolto due mozziconi di sigaretta gettati dal figlio maggiorenne. I campioni organici rilevati erano poi stati sottoposti, in segreto e senza informare l'interessato, a test per appurare la compatibilit genetica tra figlio e genitore. Venuto a conoscenza del fatto al momento della richiesta di disconoscimento di paternit presentata dal padre in tribunale, il figlio si era rivolto al Garante. La societ d'investigazione e l'avvocato si erano difesi affermando che la legge garantirebbe la possibilit di effettuare analisi genetiche senza richiedere il consenso dell'interessato, qualora si tratti di difendere o far valere un diritto in sede giudiziaria.

L'Autorit ha ritenuto invece violati i diritti del figlio e ha vietato al genitore e al suo legale l'ulteriore trattamento dei dati genetici illecitamente raccolti.

Il Garante ha innanzitutto ricordato che la raccolta e il trattamento dei dati genetici pu avvenire esclusivamente con il consenso informato, "manifestato previamente e per iscritto", dell'interessato. Si pu derogare all'obbligo del previo consenso per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, ma solo nel caso in cui l'accertamento sia assolutamente "indispensabile" e venga svolto nel rispetto delle regole fissate dal Garante. In particolare, l'obbligo di sottoporre all'interessato una specifica informativa nel caso in cui l'analisi dei suoi dati genetici sia volta ad accertare la maternit o paternit.

"Il test di paternit senza consenso del figlio possibile in sede giudiziaria solo se indispensabile e svolto nel rispetto delle regole" - ha affermato Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento. "Nella vicenda esaminata dall'Autorit sono emerse diverse violazioni. Dal punto di vista sostanziale, l'accertamento effettuato dal genitore non risultato essere, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso legale che lo assisteva, indispensabile a fini della tutela di un suo diritto in sede giudiziaria: circostanza questa che imponeva, di conseguenza, l'acquisizione del consenso del figlio. Dal punto di vista formale, non stata fornita all'interessato l' informativa relativa ai test sulla paternit o la maternit".

 Roma, 24 febbraio 2009