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Garante per la protezione dei dati personali TELEMARKETING: LE REGOLE DEL GARANTE PER L'USO DEI DATI DEGLI ABBONATI In concomitanza con l'entrata in funzione del Registro pubblico delle opposizioni, introdotto dalla recente normativa che ha modificato le regole del telemarketing, il Garante privacy ha fissato (con un provvedimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale di oggi) i limiti entro i quali gli operatori del settore potranno utilizzare i dati personali degli abbonati presenti negli elenchi telefonici per effettuare chiamate con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche o comunicazioni commerciali. A partire da oggi, infatti, gli abbonati che non desiderano ricevere telefonate pubblicitarie dovranno iscriversi al Registro, gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni. E proprio per assicurare che la volont dei cittadini venga effettivamente rispettata, il Garante ha imposto alle imprese una serie di obblighi. Le societ che operano nel settore del telemarketing non potranno pi contattare i numeri degli abbonati che si sono iscritti nel Registro. Se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non essere pi disturbato, quell'azienda dovr rispettare la sua volont anche se l'abbonato non si iscritto al Registro. La singola azienda che abbia invece ricevuto in passato il consenso dell'abbonato a ricevere telefonate promozionali, potr contattarlo, anche se questi iscritto nel Registro. Tale consenso, che dovr essere documentabile per iscritto al Garante, potr comunque essere ritirato in qualunque momento. Con l'entrata in funzione del Registro viene meno anche la possibilit di utilizzare le numerazioni telefoniche contenute in banche dati comunque formate (comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti dagli elenchi telefonici prima del 1 agosto 2005), senza aver prima acquisito un consenso ad hoc. Per quanto riguarda le numerazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. albi professionali) esse potranno essere utilizzate solo se le telefonate promozionali risultino direttamente funzionali all'attivit svolta dall'interessato (sempre che questi non si sia opposto) o se il telemarketing sia previsto dalla normativa di riferimento. L'avvio del Registro non modifica le regole finora usate per la pubblicit via posta o effettuata con strumenti diversi dal telefono (ad es. posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms, chiamate automatizzate senza operatore) che prevedono sempre e comunque la richiesta di un consenso preventivo e informato dell'utente. Il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Autorit comporta l'applicazione di una sanzione da 30mila a 180mila euro, che potr raggiungere, nei casi pi gravi, i 300mila euro. Roma, 31 gennaio 2011 |