Garante per la protezione
    dei dati personali


Comunicato Stampa

TRASPARENZA PA: GARANTE PRIVACY, SERVONOPIU' GARANZIE A TUTELA DELLE PERSONE

Sì al controllo diffuso sull'attività della Pa, ma nona forme sproporzionate di diffusione dei dati

Sìcondizionato del Garante per la privacy allo schema di decreto legislativo delMinistro per la pubblica amministrazione e la semplificazione relativo agliobblighi di trasparenza della Pa. Nel dare il suo parere favorevole, il Garanteha infatti posto una serie di "paletti" chiedendo che alcune normevengano modificate, introducendo maggiori garanzie a tutela delle persone. Lanecessità di realizzare un controllo diffuso sull'attività della Pubblicaamministrazione non deve condurre a forme sproporzionate di diffusione diinformazioni che possono finire per ledere i diritti dei cittadini,specialmente di quelli in condizioni più disagiate.

L'Authoritycondivide le ragioni sottese al provvedimento e l'obiettivo di garantire latrasparenza nell'attività della Pa, ma ritiene che un tale valore debba esserecomunque bilanciato con un diritto di pari rango costituzionale come quellodella riservatezza e della protezione dei dati che trova la sua matrice nellanormativa europea.

Perquesti motivi valuta con preoccupazione i possibili rischi che alcunedisposizioni contenute nel provvedimento potrebbero determinare. Rischi ancorapiù forti se si tiene conto della particolare delicatezza  di alcune informazioni che verrebbero messe on line e della loro facile reperibilità eriutilizzabilità incontrollata grazie ai motori di ricerca. Si pensi soltantoai dati sensibili o in grado di rivelare condizioni di disagio economico esociale di anziani, disabili o altri soggetti deboli che beneficiano di sussidi(es. social card), la cui diffusione potrebbe comportare irreversibili danniper la dignità degli interessati, anche considerate le difficoltà oggettive dicancellare tali informazioni una volta in rete.

Sonogià numerosi, in questo senso, i casi sottoposti in questi ultimi anniall'Autorità.

Nell'esprimereil suo parere, l'Autorità ha anche tenuto conto di quanto previsto dallanormativa europea, di quanto stabilito dalla stessa Corte di Giustizia e delfatto che nella stragrande maggioranza dei Paesi europei non esistono forme didiffusione paragonabili a quelle che si intendono realizzare nel nostro.

Questele richieste avanzate dal Garante.

Dati personali

Suisiti web della Pa non dovranno mai essere diffusi dati sulla salute e sullavita sessuale.

Vannoesclusi dalla pubblicazione i dati identificativi dei destinatari deiprovvedimenti dai quali si possano ricavare dati sullo stato di salute o di unostato economico-sociale degli interessati: si pensi al riconoscimento diagevolazioni economiche, alla fruizione di prestazioni sociali collegate alreddito, come l'esenzione dal contributo per le refezione scolastica o dalticket sanitario, i benefici per portatori di handicap, il riconoscimento disussidi ad anziani non autosufficienti, i contributi erogati per la cura diparticolari malattie o per le vittime di violenza sessuale.

Cosìcome non appare giustificata la diffusione di dati non pertinenti rispetto allefinalità perseguite, quali ad esempio l'indirizzo di casa, il codice fiscale,le coordinate bancarie, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasceISEE, informazioni sulle condizioni di indigenza.

Piùin generale, le pubbliche amministrazioni nel pubblicare atti o documentidovranno rendere inintelligibili i dati personali non pertinenti o, sesensibili e giudiziari,  non indispensabili rispetto alle finalità ditrasparenza che si intendono perseguire nel caso concreto. Potranno inoltrepubblicare sui propri siti web informazioni e documenti per i quali non vi èl'obbligo di pubblicazione, ma solo una volta che avranno reso anonimi i datipersonali in essi contenuti.

Motori di ricerca

Idocumenti pubblicati dovranno essere rintracciabili solo mediante i motori diricerca interna al sito del soggetto pubblico e non attraverso i comuni motoridi ricerca generalisti, garantendo così la conoscibilità dei dati senza cheessi vengano estrapolati dal contesto nei quali sono inseriti.

Durata della pubblicazione

Dovrannoessere stabiliti periodi differenziati di permanenza on line dei documenti, esi dovrà prevedere una accessibilità selettiva una volta scaduto il termine dipubblicazione.

Dipendenti pubblici

Perquanto riguarda i dipendenti pubblici, lo schema di decreto legislativo dovràessere modificato circoscrivendo la pubblicazione dei dati ad un ambito piùristretto di informazioni personali, strettamente pertinenti, sia riguardo aicurricula sia ai compensi corrisposti, individuando anche modalità didiffusione meno invasive di quelle previste.

Incarichi politici e cariche elettive

Perquanto riguarda gli obblighi di trasparenza relativi ai titolari di incarichipolitici o di  carattere elettivo il Garante ha richiamato l'attenzionedel Governo sull'opportunità di una riflessione generale sull'impianto delladisciplina, richiedendo una graduazione degli obblighi di pubblicazione siasotto il profilo della platea dei soggetti coinvolti che del contenuto degliatti da pubblicare.

Inparticolare, occorre circoscrivere il contenuto delle dichiarazioni dei redditida pubblicare alle sole notizie risultanti dal quadro riepilogativo delladichiarazioni stesse, allo scopo di evitare la diffusione di dati anchesensibili (come la scelta del contribuente sulla destinazione del "5 permille"). Lo stesso vale per soggetti estranei all'incarico pubblico, comeconiugi, figli, parenti, ai quali è comunque necessario chiedere il consensoalla pubblicazione dei dati. Tale consenso dovrà essere libero e noncondizionato e non dovranno comunque essere resi noti i nomi degli interessatiche non intendessero fornirlo.

Roma, 8 febbraio 2013