Garante per la protezione
    dei dati personali


Autorizzazione n. 7/2009 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici


(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2009 - suppl. ord. n. 12)

Registro delle deliberazioni: Del. n. 43 del 16 dicembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, il quale individua i dati giudiziari;

Visti, in particolare, gli articoli 21, comma 1, e 27 del Codice, che consentono il trattamento di dati giudiziari, rispettivamente, da parte di soggetti pubblici e di privati o di enti pubblici economici, soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalit di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni eseguibili;

Visti gli articoli 20, commi 2 e 4, e le disposizioni relative a specifici settori di cui alla Parte II del Codice e, in particolare, i Capi III e IV del Titolo IV, nel quale sono indicate finalit di rilevante interesse pubblico che rendono ammissibile il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici;

Visto l'art. 22 del Codice, che enuncia i princpi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici;

Considerato che il trattamento dei dati in questione pu essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altres superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 2009, armonizzando le prescrizioni gi impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi;

Visti gli articoli 51 e 52 del Codice in materia di informatica giuridica e ritenuta la necessit di favorire la prosecuzione dell'attivit di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la diffusione di dati relativi a precedenti giurisprudenziali, in ragione anche dell'affinit che tali attivit presentano con quelle di manifestazione del pensiero disciplinate dall'art. 137 del Codice;

Considerata la necessit di garantire il rispetto di alcuni princpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libert fondamentali, nonch per la dignit delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice;

Visto l'art. 167 del Codice;

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del Codice:

Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Autorizza

i trattamenti di dati giudiziari per le finalit di rilevante interesse pubblico di seguito specificate ai sensi degli articoli 21 e 27 del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalit perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalit che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessit, in conformit all'art. 3 del Codice.

Capo I
RAPPORTI DI LAVORO

1) Ambito di applicazione e finalit del trattamento.
L'autorizzazione rilasciata, anche senza richiesta, a persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:

a) sono parte di un rapporto di lavoro;

b) utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee;

c) conferiscono un incarico professionale a consulenti, liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.

Il trattamento deve essere indispensabile per:

A. adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro, anche autonomo o non retribuito od onorario;

B. verificare, limitatamente ai dati strettamente necessari, i requisiti di onorabilit dei dipendenti di societ operanti nel settore del rating.

L'autorizzazione altres rilasciata a soggetti che in relazione ad un'attivit di composizione di controversie esercitata in conformit alla legge svolgono un trattamento indispensabile al medesimo fine.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento pu riguardare dati attinenti a soggetti che hanno assunto o intendono assumere la qualit di:

a) lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, o di formazione e lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di lavoro intermittente o a chiamata, ovvero prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione, o in rapporto di tirocinio, ovvero di associati anche in compartecipazione o di titolari di borse di lavoro e di rapporti analoghi e, con riferimento a quanto previsto al punto 1), lettera B), limitatamente ai soli lavoratori effettivamente impiegati in attivit di rating;

b) amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo;

c) consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.

Capo II
ORGANISMI DI TIPO ASSOCIATIVO E FONDAZIONI

1) Ambito di applicazione e finalit del trattamento.

L'autorizzazione rilasciata anche senza richiesta:

a) ad associazioni anche non riconosciute, ivi compresi partiti e movimenti politici, associazioni ed organizzazioni sindacali, patronati, associazioni a scopo assistenziale o di volontariato, a fondazioni, comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalit giuridica, nonch a cooperative sociali e societ di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818;

b) ad enti ed associazioni anche non riconosciute che curano il patrocinio, il recupero, l'istruzione, la formazione professionale, l'assistenza socio-sanitaria, la beneficenza e la tutela di diritti in favore dei soggetti cui si riferiscono i dati o dei relativi familiari e conviventi.

Il trattamento deve essere indispensabile per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento pu riguardare dati attinenti:

a) ad associati, soci e aderenti, nonch, nei casi in cui l'utilizzazione dei dati sia prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, a soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione;

b) a beneficiari, assistiti e fruitori delle attivit o dei servizi prestati dall'associazione, dall'ente o dal diverso organismo.

Capo III
LIBERI PROFESSIONISTI

1) Ambito di applicazione e finalit del trattamento.

L'autorizzazione rilasciata anche senza richiesta ai:

a) liberi professionisti, anche associati, tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attivit professionale in forma individuale o associata, anche in conformit al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 o alle norme di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attivit di assistenza e consulenza;

b) soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali, istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione di avvocato;

c) sostituti e ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, praticanti e tirocinanti, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento pu riguardare dati attinenti ai clienti.

I dati relativi ai terzi possono essere trattati solo ove ci sia strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.

Capo IV
IMPRESE BANCARIE ED ASSICURATIVE ED ALTRI TITOLARI DEI TRATTAMENTI

1) Ambito di applicazione e finalit del trattamento.

L'autorizzazione rilasciata, anche senza richiesta:

a) ad imprese autorizzate o che intendono essere autorizzate all'esercizio dell'attivit bancaria e creditizia, assicurativa o dei fondi pensione, anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa, ai fini:

1) dell'accertamento, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, del requisito di onorabilit nei confronti di soci e titolari di cariche direttive o elettive;

2) dell'accertamento, nei soli casi espressamente previsti dalla legge, di requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi;

3) dell'accertamento di responsabilit in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana;

4) dell'accertamento di situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attivit assicurativa, in relazione ad illeciti direttamente connessi con la medesima attivit. Per questi ultimi casi, limitatamente ai trattamenti di dati registrati in una specifica banca di dati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. p), del Codice, il titolare deve inviare al Garante una dettagliata relazione sulle modalit del trattamento;

b) a soggetti titolari di un trattamento di dati svolto nell'ambito di un'attivit di richiesta, acquisizione e consegna di atti e documenti presso i competenti uffici pubblici, effettuata su incarico degli interessati;

c) alle societ di intermediazione mobiliare, alle societ di investimento a capitale variabile, alle societ di gestione del risparmio e dei fondi pensione e alle societ di gestione dei mercati regolamentati o alle societ di gestione accentrata di strumenti finanziari ai fini dell'accertamento dei requisiti di onorabilit in applicazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria e di previdenza o di forme pensionistiche complementari, e di eventuali altre norme di legge o di regolamento;

d) alle societ operanti nel settore del rating, limitatamente alle informazioni strettamente indispensabili a verificare la sussistenza o meno dei requisiti di onorabilit in capo ai soli soci responsabili di incarichi di revisione presso societ italiane che abbiano emesso strumenti finanziari quotati su mercati finanziari non nazionali, in relazione ai comportamenti penalmente rilevanti individuati dalla normativa nazionale e al fine di consentire la registrazione della societ (e degli stessi soci) presso le organizzazioni governative responsabili della stabilit e trasparenza dei mercati finanziari di riferimento.

2) Ulteriori trattamenti.
L'autorizzazione rilasciata altres:

a) a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonch in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tale finalit e per il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento;

b) a chiunque, per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia;

c) a persone fisiche e giuridiche, istituti, enti ed organismi che esercitano un'attivit di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).

Il trattamento deve essere necessario:

1. per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero un diritto della personalit o un altro diritto fondamentale ed inviolabile;

2. su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (articolo 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397) e nel rispetto delle regole di comportamento dettate dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive (deliberazione del Garante n. 60 del 6 novembre 2008, G. U. 24 novembre 2008, n. 275) che costituiscono condizione essenziale per la liceit e la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati anche da avvocati, nell'ambito dello svolgimento del proprio incarico professionale ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Codice;

d) a chiunque, per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosit sociale, contenute anche nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, o per poter produrre la documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;

e) a chiunque, ai fini dell'accertamento del requisito di idoneit morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti.

Capo V
DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

1) Ambito di applicazione e finalit del trattamento.
L'autorizzazione rilasciata per il trattamento, ivi compresa la diffusione, di dati per finalit di documentazione, di studio e di ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la diffusione di dati relativi a pronunce giurisprudenziali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 51 e 52 del Codice.

Capo VI
PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRATTAMENTI

Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano, altres, le seguenti prescrizioni:

1) Dati trattati.
Possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalit per le quali ammesso il trattamento e che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

2) Modalit di trattamento.
Il trattamento dei dati deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonch con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto agli obblighi, ai compiti o alle finalit precedentemente indicati. Fuori dei casi previsti dai Capi IV, punto 2 e V, o nei quali la notizia acquisita da fonti accessibili a chiunque, i dati devono essere forniti dagli interessati nel rispetto della disciplina prevista dal d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 e successive variazioni.

3) Conservazione dei dati.
Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice, i dati possono essere conservati per il periodo di tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalit perseguite.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), d) ed e) del Codice, i soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonch la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessit rispetto alle finalit perseguite nei singoli casi. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti, non eccedenti e indispensabili rispetto alle finalit medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e i singoli obblighi, compiti e prestazioni. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione prestata per la verifica dell'essenzialit dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente gli obblighi, i compiti e le prestazioni.

4) Comunicazione e diffusione.
I dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla legge, diffusi, a soggetti pubblici o privati nei limiti strettamente indispensabili per le finalit perseguite e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale e delle altre prescrizioni sopraindicate.

5) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione al Garante, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante si riserva l'adozione di ogni altro provvedimento per i trattamenti non considerati nella presente autorizzazione.

Per quanto riguarda invece i trattamenti disciplinati nel presente provvedimento, il Garante non prender in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformit alle relative prescrizioni, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti pi restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fatto salvo dall'art. 113 del Codice, che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonch su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore e dall'art. 10 del d.lg. 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti privati autorizzati o accreditati di effettuare determinate indagini o comunque trattamenti di dati ovvero di preselezione di lavoratori.

6) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2011, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novit normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sar pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2009

IL PRESIDENTE Pizzetti

IL RELATORE Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE Patroni Griffi