GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AUTORIZZAZIONE 28 giugno 2007

AUTORIZZAZIONE ALTRATTAMENTO DI DATI IDONEI A RIVELARE LA CONVINZIONE RELIGIOSA DEI SOCI DELLASOCIET CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R. L.

 

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazionedel prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1,lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26,comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possonotrattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorit e, ovenecessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza deipresupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonch dalla legge e dai regolamenti;

Vista la richiesta di rinnovodell'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili presentata dalla Societcattolica di assicurazione coop. a r.l., ai sensi dell'art. 41, del Codice, conparticolare riferimento alle operazioni di raccolta e di conservazione deidati;

Considerato che una parte dei trattamentieffettuati da tale societ era disciplinata dall'autorizzazione generale n. 5/2005, rilasciata da questa Autorit, la quale eraapplicabile anche alle attivit di assicurazione (Capo I) e che una restanteparte stata autorizzata da questa Autorit con specifico provvedimento del 29dicembre 2005, efficace fino al 30 giugno 2007;

Visto l'articolo 10 dello statuto dellaSociet cattolica di assicurazione coop. a r.l., il quale presupponel'ammissione dei soli soci che professano la religione cattolica e chemanifestano sentimenti di adesione alle opere cattoliche;

Considerato che tale previsionestatutaria comporta un trattamento dei dati sensibili non previstoespressamente dalle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante ai sensidell'art. 40, del Codice;

Vista la nuova autorizzazione generale n. 5/2007, che sostituisce la n. 5/2005;

Considerato che il Garante si riservatodi prendere in considerazione specifiche richieste di autorizzazione il cuiaccoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o dasituazioni eccezionali, come ribadito nel Capo VI, punto 4) della medesimaautorizzazione n. 5/2007;

Ritenuto che il trattamento effettuatodalla Societ cattolica di assicurazione coop. a r.l. e oggetto della richiestadi autorizzazione limitato alla fase precedente all'ammissione dei soci,evidenzia un aspetto del tutto particolare ed stato autorizzato negli anniprecedenti dal Garante anche in ragione dello scopo mutualistico evidenziatoall'articolo 3 del citato statuto;

Ravvisata l'opportunit di disciplinareil trattamento oggetto di autorizzazione in base alle medesime condizionicontenute nell'autorizzazione n. 5/2007;

Visto l'art. 167, comma 2, del Codice chesanziona la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, ilquale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevantein materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti delCodice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B al medesimo Codicerecanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

AUTORIZZA

Societ cattolica di assicurazione coop.a r. l. a trattare i dati idonei a rivelare la convinzione religiosa dei soci,limitatamente ai dati e alle operazioni strettamente indispensabili epertinenti per l'applicazione dell'articolo 10 dello statuto citato in premessae per le sole finalit di applicazione di tale disposizione.

La presente autorizzazione vienerilasciata alle medesime condizioni previste dall'autorizzazione generale n.5/2007.

Roma, 28 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli