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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Autorizzazione per le Imprese: trattamento di dati giudiziari riguardanti i soci PROVVEDIMENTO 4 GIUGNO 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale; VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); VISTO, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, contenente la definizione di "dati giudiziari"; CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 27 del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati soltanto se autorizzati da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalit di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili; VISTA l'autorizzazione del Garante n. 7/2008 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (Del. 19 giugno 2008, n. 38, in G.U. 21 luglio 2008, n. 169 - Supp. ord. n. 175 ); VISTA la richiesta del 24 febbraio 2009 (successivamente integrata da ulteriore documentazione inviata a questa Autorit con nota 29 aprile 2009, in atti) presentata ai sensi dell'art. 41 del Codice da KPMG S.p.A. (societ operante nel settore del rating), volta a ottenere l'autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari relativi a propri soci (cfr. nota 24 febbraio 2009), puntualizzando successivamente che, allo stato, tale trattamento riguarderebbe il solo socio responsabile di incarichi di revisione di societ italiane che abbiano emesso strumenti finanziari quotati sul mercato nipponico (cfr. nota 29 aprile 2009); CONSIDERATO che tale richiesta di autorizzazione viene giustificata dalla societ in base al quadro normativo giapponese relativo al settore del rating, nell'ambito del quale, a seguito di alcune modifiche apportate al Certified Public Accountants Act ad opera delle preposte autorit nazionali, sono stati introdotti specifici obblighi di iscrizione e registrazione presso la Financial Services Agency (organizzazione governativa responsabile della stabilit e trasparenza dei mercati finanziari nipponici) delle societ di rating "al fine di poter svolgere attivit di revisione rispetto a societ che abbiano emesso sul mercato giapponese azioni o titoli"; CONSIDERATO che, alla luce delle dichiarazioni rese dalla societ, sono tenute alla predetta registrazione anche le societ straniere che svolgono attivit di revisione rispetto a societ emittenti strumenti finanziari quotati sul mercato giapponese. Rilevato altres che tali procedure trovano applicazione, oltre che alle societ di revisione, anche nei confronti dei relativi soci; RILEVATO che le predette procedure di registrazione presuppongono il trattamento di dati personali relativi ai soci, tra i quali eventuali dati di carattere giudiziario a loro riferibili (cfr. all. 1 e 2 alla richiesta del 24 febbraio 2009); CONSIDERATO quanto dichiarato dalla societ, secondo cui la mancata acquisizione dei dati giudiziari (ove presenti) in vista della successiva comunicazione alle autorit giapponesi potrebbe comportare l'impossibilit di registrazione della stessa (oltre che dei relativi soci) presso la menzionata Agenzia nipponica, con conseguente impossibilit di perseguire il proprio oggetto sociale (consistente, appunto, nell'attivit di revisione dei bilanci societari), avuto riguardo alle societ emittenti azioni o titoli quotati sul mercato giapponese; CONSIDERATO che la societ intende trattare i menzionati dati di carattere giudiziario – relativi, come detto, a un unico socio (cfr. nota del 29 aprile 2009, cit., p. 2) – per le finalit di "registrazione presso l'Autorit" e per il mantenimento e la gestione della registrazione medesima "e che nessuna finalit ulteriore sar perseguita" (cfr. comunicazione del 24 febbraio 2009; cfr. altres all. n. 3 alla medesima comunicazione); CONSIDERATO che i dati giudiziari eventualmente acquisiti verrebbero successivamente trasferiti in Giappone per essere messi a disposizione della Financial Services Agency, a detta della societ, sulla base del consenso scritto precedentemente manifestato dall'interessato, in conformit all'art. 43, comma 1, lett. a), del Codice; CONSIDERATO che il trattamento, secondo le dichiarazioni rese, sar effettuato dalla societ previo rilascio di apposita informativa contenente gli elementi di cui all'art. 13 del Codice (cfr. all. n. 3 alla comunicazione del 24 febbraio 2009, cit.); CONSIDERATO che, in base alle circostanze riferite dalla societ, quest'ultima effettuerebbe un trattamento di dati giudiziari che, allo stato, non risulta puntualmente disciplinato nell'ordinamento italiano; CONSIDERATO che possono formare oggetto di un trattamento lecito le sole informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalit perseguita (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice); CONSIDERATI i requisiti di "onorabilit" desumibili dalla normativa italiana in capo anche ai soci delle societ di revisione ai sensi degli gli artt. 2409 quinquies, in combinato disposto con gli artt. 2399 e 2382 cod. civ. come pure risultanti dall'art. 161, comma 2, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52) e dagli artt. 6, comma 1, e 8, comma 1, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), che individuano i comportamenti penalmente rilevanti suscettibili di essere conosciuti anche da parte delle societ di revisione in relazione (tra l'altro) ai propri soci; CONSIDERATO che nella propria richiesta di autorizzazione al trattamento di dati giudiziari KPMG S.p.A. ha precisato di voler trattare le informazioni necessarie a "verificare la sussistenza o meno dei requisiti di onorabilit in capo a[i] soci" (cfr. nota del 29 aprile, cit., p. 2), onde consentire la registrazione della societ (e degli stessi soci) presso la predetta Agenzia nipponica; CONSIDERATO che possono formare oggetto di un trattamento lecito le sole informazioni personali concernenti la verifica dei predetti requisiti in relazione ai comportamenti penalmente rilevanti individuati dalla normativa sopra richiamata; CONSIDERATO che, alla luce di quanto riferito nella menzionata richiesta, possono essere ricomprese tra le informazioni lecitamente trattabili dalla societ i dati giudiziari eventualmente riferiti al socio interessato, limitatamente a quelli necessari all'accertamento dei predetti requisiti, nella misura in cui siano indispensabili alla registrazione della stessa (e del medesimo socio interessato) presso la Financial Services Agency (Fsa), anche in considerazione del fatto che la documentazione agli atti, e segnatamente il "Sanctions Template – Attachment VI", tiene conto, nel processo di accreditamento presso la Fsa, delle limitazioni eventualmente derivanti dalle discipline nazionali; CONSIDERATO che la richiesta di autorizzazione formulata dalla societ concerne un trattamento di dati giudiziari non previsto dall'autorizzazione generale n. 7/2008; CONSIDERATO che in tale autorizzazione il Garante si riservato di adottare ogni altro provvedimento per i trattamenti non considerati nella medesima autorizzazione (cfr. Capo VI, punto 5); RAVVISATA l'esigenza di disciplinare il trattamento oggetto di autorizzazione in base alle medesime condizioni contenute nell'autorizzazione n. 7/2008; RILEVATO che potranno essere trattati per la sola predetta finalit unicamente i dati di carattere giudiziario sopra richiamati e che il loro trasferimento verso il Giappone dovr avvenire sulla base del consenso dell'interessato o, comunque, di uno dei presupposti stabiliti dagli artt. 43 e 44 del Codice; VISTO l'art. 167, comma 2, del Codice che sanziona l'eventuale violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione; VISTO l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati; VISTI gli artt. 27 e 41 del Codice; VISTI gli atti d'ufficio; VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE autorizza KPMG S.p.A. a trattare, limitatamente ai dati giudiziari indispensabili ai fini del perseguimento della finalit dichiarata e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'autorizzazione n. 7/2008, quelli necessari all'accertamento dei requisiti indicati in narrativa, con riferimento agli artt. 2409 quinquies, in combinato disposto con gli artt. 2399 e 2382 cod. civ., dall'art. 161, comma 2, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 e dagli artt. 6, comma 1, e 8, comma 1, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 88. Roma, 4 giugno 2009 Il presidente Il relatore Il segretario generale |