| Garante per la protezione     dei dati personali Autorizzazione allaSocietà cattolica di assicurazione a trattare i dati idonei a rivelare la convinzionereligiosa dei soci AUTORIZZAZIONE DEL 24GIUGNO 2011 Registro dei provvedimenti n. 260 del24 giugno 2011 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti,presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. MauroPaissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele DePaoli, segretario generale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codicein materia di protezione dei dati personali; Visto, in particolare,l'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i datisensibili; Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, isoggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i datisensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, conil consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e deilimiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti; Vistala richiesta di rinnovo dell'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili,presentata il 25 ottobre 2010 da Società cattolica di assicurazione –società cooperativa per il tramite del rappresentante legale di CattolicaServices s.c.p.a. in qualità di "delegato all'esercizio delle funzionidi "Titolare del trattamento dei Dati Personali" del Gruppo Cattolicadi Assicurazione", ai sensi dell'art. 41, del Codice, con particolare riferimentoalle operazioni di raccolta e di conservazione dei dati; Considerato che una parte dei trattamenti effettuati dalla società eradisciplinata dall' Visto l'articolo 10 dello statuto della Società cattolica diassicurazione – società cooperativa, il quale prevede come requisito perl'ammissione dei soci che gli stessi professino la religione cattolica e chemanifestino "sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche"; Considerato che tale previsione statutaria comporta un trattamento didati sensibili non previsto espressamente dalle autorizzazioni generalirilasciate dal Garante ai sensi dell'art. 40 del Codice; Vista la nuova autorizzazione generale n. 5/2011, che sostituisce lan. 5/2009; Considerato che il Garante si è riservato di prendere inconsiderazione specifiche richieste di autorizzazione il cui accoglimento siagiustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali,come ribadito nel Capo VI, punto 4) della medesima Ritenuto che il trattamento effettuato da Società cattolica diassicurazione – società cooperativa e oggetto della richiesta diautorizzazione è limitato alla fase precedente all'ammissione dei soci,evidenzia un aspetto del tutto particolare ed è stato autorizzato negli anniprecedenti dal Garante anche in ragione dello scopo mutualistico evidenziatoall'articolo 3 del citato statuto, tenendo altresì conto che la società hadichiarato che "a tutt'oggi rimangono invariati gli elementi posti afondamento dell'originaria richiesta di autorizzazione e delle successiverichieste di rinnovo"; Ravvisata l'opportunità di autorizzare il trattamento di datisensibili in esame alle medesime condizioni contenute nell'autorizzazione n.5/2011; Visto l'art. 167, comma 2, del Codice che sanziona la violazione delleprescrizioni della presente autorizzazione; Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i datitrattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento didati personali non possono essere utilizzati; Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnicodi cui all'Allegato B) al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misuredi sicurezza; Visto l'art. 41 del Codice; Visti gli atti d'ufficio; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; AUTORIZZA Società cattolica di assicurazione – società cooperativa atrattare i dati idonei a rivelare la convinzione religiosa dei soci,limitatamente ai dati e alle operazioni strettamente indispensabili epertinenti per l'applicazione dell'articolo 10 dello statuto della società eper le sole finalità di applicazione di tale disposizione. La presente autorizzazione viene rilasciata alle medesime condizionipreviste dall' Roma, 24 giugno 2011
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