|
Garante per la protezione     dei dati personali Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso le Isole F¾rer AUTORIZZAZIONE DEL 7 SETTEMBRE 2011 (Pubblicata sulla G.U. n. 225 del 27-9-2011) Registro dei provvedimenti n. 326 del 7 settembre 2011 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice-presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale; VISTO l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un paese non appartenente all'Unione europea qualora il paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo; VISTO il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea pu constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle libert fondamentali della persona; VISTA la decisione della Commissione europea del 5 marzo 2010 n. 2010/146/UE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunit europee L 58/17 del 9 marzo 2010), con la quale si ritenuto che le Isole F¾rer garantiscano un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea a destinatari soggetti alla legge sul trattamento dei dati personali (di seguito "legge delle Isole F¾rer"); VISTO, in particolare, il considerando (6) della decisione della Commissione che limita lÕambito di applicazione della decisione medesima al trasferimento di dati personali dalla Comunit a destinatari nelle Isole F¾rer che sono soggetti alla legge delle Isole F¾rer; RILEVATO che la legge delle Isole F¾rer "non si applica al trattamento dei dati personali nel corso di unÕattivit svolta da autorit del Regno di Danimarca, in particolare lÕalto commissario (Rigsombudsmanden), il tribunale (Sorenskriveren), il commissario (Politimesteren p F¾ræerne), il servizio penitenziario e di libert vigilata (Kriminalforsorgens afdeling), il comando (F¾ræernes Komando) e lÕufficiale medico (Landsl¾gen) delle Isole F¾rer"; CONSIDERATO che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6 della direttiva; VISTO lÕart. 44, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. n. 196/2003), secondo il quale il trasferimento dei dati personali diretto verso paesi non appartenenti all'Unione europea pu avvenire quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato individuate con le decisioni della Commissione previste dagli artt. 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE; CONSIDERATA l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisione della Commissione in conformit al citato art. 44, comma 1, lett. b); RITENUTO che le norme vigenti nelle Isole F¾rer relative alla protezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione europea, prevedono garanzie per i diritti dell'interessato che, in conformit al diritto comunitario, vanno ritenute adeguate in base al citato art. 44, comma 1, lett. b); VISTO lÕart. 3 della citata decisione della Commissione in tema di controlli e provvedimenti delle autorit di garanzia degli Stati membri sulla liceit e correttezza dei trasferimenti, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile; RITENUTA la necessit di assicurare ulteriore pubblicit alla predetta decisione della Commissione europea disponendo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione; VISTA la documentazione d'ufficio; VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; TUTTO CIń PREMESSO IL GARANTE: 1. fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso le Isole F¾rer, in conformit alla decisione della Commissione europea del 5 marzo 2010 n. 2010/146/UE e nei limiti da essa previsti; 2. si riserva, in conformit alla normativa comunitaria, al Codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 3 della citata decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceit e correttezza dei trasferimenti di dati e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento; 3. dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 7 settembre 2011 Il presidente Il relatore Il segretario generale |