| Garante per la protezione     dei dati personali Trasferimento verso gli USA di datipersonali relativi ai dipendenti: autorizzazione ad Alico Life InternationalLtd - Rappresentaza generale per l'Italia AUTORIZZAZIONE DEL 11 OTTOBRE 2012 Registro dei provvedimenti n. 281 dell'11 ottobre 2012 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI Indata odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssaAugusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici edella prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia,segretario generale; VISTOl'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo edel Consiglio del 24 ottobre 1995, ai sensi del quale i dati personali possonoessere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora ilpaese terzo garantisca un livello di protezione adeguato; VISTOl'art. 26, paragrafo 2 della predetta direttiva il quale individua alcunederoghe al menzionato principio, prevedendo che uno Stato membro possaautorizzare un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personaliverso un Paese terzo che non garantisca un livello di protezione adeguato,qualora il titolare del trattamento offra garanzie sufficienti per la tuteladella vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone,nonché per l'esercizio dei diritti connessi e che tali garanzie possonorisultare da clausole contrattuali appropriate; VISTOil decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezionedei dati personali – "Codice"; VISTO,in particolare, l'art. 44, comma 1, lett. a) del Codice, il quale stabilisceche il trasferimento di dati personali diretto verso un Paese non appartenenteall'Unione europea è consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base diadeguate garanzie per i diritti dell'interessato, individuate dall'Autoritàanche in relazione a garanzie prestate con un contratto; VISTAla richiesta del 28 ottobre 2011, presentata, ai sensi del succitato art. 44,da "Alico Life International Ltd – Rappresentanza generale perl'Italia" (di seguito "Alico Life International"), società consede in Italia, operante nel settore dell'offerta di prodotti assicurativi dirisparmio e di c.d. "Employee Benefits", volta ad ottenereun'autorizzazione al trasferimento verso gli Stati Uniti, per il tramite di un"Contratto di trasferimento" (allegato all'istanza di autorizzazionesuddetta), dei dati personali relativi al personale dipendente, (categoriacomprendente il personale in servizio e quello non più in servizio, i candidatiall'assunzione, gli agenti dipendenti, i consulenti, i lavoratori temporanei,gli appaltatori e i rappresentanti, i soggetti individuati dai dipendenti qualibeneficiari, conviventi, membri familiari e contatti di emergenza, ipensionati, i direttori e i funzionari) per finalità di gestione della forzalavoro, comunicazioni ed emergenze, operazioni commerciali, compliance,monitoraggio e pianificazione integrata; PRESOATTO che il c.d. "Contratto di trasferimento" consiste in undocumento, sottoscritto da Alico Life International, in qualità di titolare chetrasferisce i dati personali –c.d. "esportatore"–, e daAmerican Life Insurance Company Inc. (con sede nel Delaware – USA), daMetLife Inc. e da MetLife Group Inc. (entrambe con sede in New York –USA), in qualità di titolari che ricevono i dati personali trasferiti –c.d."importatori"–, volto a garantire un'adeguata tutela deidiritti dei soggetti interessati i cui dati sono oggetto di trasferimento versogli Stati Uniti attraverso l'imposizione di specifici obblighi sia acarico dell'esportatore (in particolare, l'obbligo di trattare i dati nelrispetto della legislazione italiana, di rispondere alle richieste degli interessati,di fornire loro una copia del contratto di trasferimento – v. Contrattodi trasferimento, clausola n. I), sia a carico degli importatori (inparticolare, l'obbligo di adottare le misure tecniche e organizzativenecessarie per proteggere i dati personali, di trattare i dati suddettiesclusivamente per le finalità indicate nel contratto, di collaborare conl'esportatore, gli interessati e l'Autorità competente per rispondere allerichieste presentate degli stessi interessati, di trattare i dati in conformitàcon la legislazione italiana – v. Contratto di trasferimento, clausola n.II); CONSIDERATOche il Contratto di trasferimento prevede, inoltre, che tutte le parti(esportatore e importatori) siano responsabili nei confronti dei soggettiinteressati per i danni causati dalla violazione dei diritti previsti nelsuccitato contratto, che debbano riconoscere a ciascun interessato il dirittodi far valere, in qualità di terzo beneficiario, le clausole contrattuali n. I,lett. b), d) ed e); n. II, lett. a), c), d), e), h), i); n. III, lett. a), n.V; n. VI, lett. d) e n. VII per le violazioni dei rispettivi obblighi, e chedebbano accettare, a tal fine, la giurisdizione dello Stato italiano (c.d."clausola del terzo beneficiario" – v. Contratto di trasferimento,clausola n. III); VISTEle richieste di informazioni avanzate dal Garante rispettivamente il 27dicembre 2011 e il 20 aprile 2012, con cui questa Autorità ha chiesto alcunichiarimenti in ordine: CONSIDERATOche la società, nel rendere riscontro al Garante in ordine ai punti sopramenzionati, con le note del 29 febbraio 2012 e del 18 maggio 2012, haespressamente dichiarato: PRESOATTO, inoltre, che, relativamente all'obbligo dell'esportatore di sottoporre lapropria richiesta di verifica degli impianti di elaborazione dati, dei files edella documentazione dell'importatore alla previa autorizzazione o approvazionedell'Autorità di regolamentazione o di vigilanza del Paese di stabilimentodell'importatore suddetto (v. Contratto di trasferimento, clausola n. II, lett.g), la società Alico Life International ha confermato che esso è limitato aisoli casi in cui la previa autorizzazione o approvazione di cui sopra siaespressamente prevista dalla normativa applicabile (v. nota della società del18 maggio 2012, punto d). PRESOATTO, altresì, che la società ha dichiarato di raccogliere il consenso degliinteressati in relazione alle operazioni di trattamento dei dati che liriguardano, ivi comprese quelle di trasferimento, poste sin d'ora in essere eche, come risulta anche dalla documentazione in atti, "MetLife Inc., alfine di garantire una maggiore protezione dei dati dei propri dipendenti oggettodi trasferimento verso gli USA, in data 27 giugno u.s. ha aderito [con scadenzaprevista il 27 giugno 2013] su base volontaria al Safe Harbor Agreement"(v. nota della società del 24 luglio 2012 e nota di Alico Italia S.p.A. del 25luglio 2012); RILEVATO,infine, che le operazioni di trattamento dei dati personali, anche se poste inessere a seguito del rilascio della presente autorizzazione, saranno lecitesolo ove conformi alla normativa nazionale vigente e alle sue successivemodificazioni, nonché alle specifiche disposizioni in materia di protezione deidati personali, con particolare riferimento ai presupposti di legittimità delleattività di raccolta dei dati oggetto del trasferimento e alla sussistenza deipresupposti di legittimità per la comunicazione dei dati medesimi; VISTOl'art. 11, comma 2 del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati inviolazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di datipersonali non possono essere utilizzati; CONSIDERATOche il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. a) e d) del Codice, hail compito di controllare la conformità dei trattamenti di dati alla disciplinaapplicabile e può, anche d'ufficio, vietare o disporre il blocco, nonchéadottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla medesima; VISTIgli atti d'ufficio; VISTEle osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatoreil dott. Antonello Soro; TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE: Roma, 11 ottobre 2012
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