Garante per la protezione
    dei dati personali


Autorizzazione al trasferimento didati personali dal territorio dello Stato verso la Repubblica orientaledell'Uruguay

AUTORIZZAZIONE DEL 14 MARZO 2013


(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013)

Registro dei provvedimenti
n. 122 del 14 marzo 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

Nellariunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, delladott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna BianchiClerici, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTOl'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo edel Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono esseretrasferiti in un paese non appartenente all'Unione europea qualora il paeseterzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nelparagrafo 2 del medesimo articolo;

VISTOil paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea puòconstatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato aisensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o deidiritti e delle libertà fondamentali della persona;

VISTAla decisione della Commissione europea del 21 agosto 2012 n. 2012/484/UE(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 227/11 del 23agosto 2012), con la quale si è ritenuto che la Repubblica orientaledell'Uruguay garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personalitrasferiti dall'Unione europea;

VISTO,in particolare, il considerando (12), e il richiamo ivi contenuto aichiarimenti, forniti dalle autorità uruguayane competenti per la protezione deidati, relativi all'interpretazione del diritto della Repubblica orientaledell'Uruguay e alle garanzie rese dalle autorità in ordine all'applicazionedella legislazione in materia di protezione dei dati conformemente a taleinterpretazione; ciò, in particolare, con riguardo all'applicazione di talenormativa anche alle leggi speciali che istituiscono e disciplinano specifichebanche dati, con riferimento a questioni che non sono regolate da dette leggispeciali (considerando (8) e (11));

CONSIDERATOche gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie perconformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25,paragrafo 6 della direttiva;

VISTOl'art. 44, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei datipersonali (d.lgs. n. 196/2003), secondo il quale il trasferimento dei datipersonali diretto verso paesi non appartenenti all'Unione europea può avvenirequando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per idiritti dell'interessato individuate con le decisioni della Commissionepreviste dagli artt. 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva95/46/CE;

CONSIDERATAl'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione delladecisione della Commissione in conformità al citato art. 44, comma 1, lett. b);

RITENUTOche le norme vigenti nella Repubblica orientale dell'Uruguay relative allaprotezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta dallaCommissione europea, prevedono garanzie per i diritti dell'interessato che, inconformità al diritto comunitario, vanno ritenute adeguate ai sensi del citatoart. 44, comma 1, lett. b);

VISTOl'art. 2 della decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorità digaranzia degli Stati membri sulla liceità e correttezza dei trasferimenti,anche in relazione a quanto previsto dall'articolo  4 della direttiva95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;

RITENUTAla necessità di assicurare ulteriore pubblicità alla predetta decisione dellaCommissione europea disponendo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;

VISTAla documentazione d'ufficio;

VISTEle osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensidell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatorela dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

1.  fattasalva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal Codice inmateria di protezione dei dati personali, autorizza i trasferimenti di datipersonali dal territorio dello Stato verso la Repubblica orientaledell'Uruguay, con effetto dal termine previsto dall'art. 5 della decisionedella Commissione europea del 21 agosto 2012 n. 2012/484/UE e in conformitàalla decisione medesima;

2.  siriserva, in conformità alla normativa comunitaria, al Codice in materia diprotezione dei dati personali e all'art. 2 della decisione della Commissione,di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimentidi dati e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto ditrasferimento;

3.  disponela trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione dellaCommissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero dellagiustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della RepubblicaItaliana.

Roma, 14 marzo 2013

Il presidente
Soro

Il relatore
Iannini

Il segretario generale
Busia