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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Trasferimento dei dati personali all'estero - Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato all'Ufficio statunitense "Cbp" del Ministero della sicurezza interna (Department of Homeland Security) – PROVVEDIMENTO DEL 14 LUGLIO 2005 (Pubblicato sulla G.U. n. 171 del 25 luglio 2005) Registro delle deliberazioni n. 18 del 14 luglio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un paese non appartenente all'Unione europea qualora il paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo; Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea pu constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle libert fondamentali della persona; Vista la decisione della Commissione europea del 14 maggio 2004 n. 2004/535/CE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunit europee L 235/11 del 6 luglio 2004) con la quale si ritenuto che l'Ufficio statunitense delle dogane e della protezione delle frontiere (United States Bureau of Customs and Border Protection, "Cbp") del Ministero della sicurezza interna (Department of Homeland Security) in grado di offrire un livello di protezione adeguato dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei (Passenger Name Record, "Pnr") trasmessi dalla Comunit per quanto riguarda i voli con destinazione o partenza dagli Stati Uniti, in conformit alla "Dichiarazione d'impegno del Ministero per la sicurezza interna (Department for Homeland Security) — Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere (Cbp) dell'11 maggio 2004" ("Dichiarazione d'impegno") che figura in allegato alla medesima decisione; Vista la decisione del Consiglio delle Comunit europee del 17 maggio 2004 n. 2004/496/CE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunit europee L 183/83 del 20 maggio 2004) relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunit europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, "Pnr") da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del Ministero per la sicurezza interna degli Stati Uniti; Visto il conseguente accordo firmato a Washington il 28 maggio 2004, che prevede che: a) il Cbp pu accedere elettronicamente ai dati Pnr provenienti dai sistemi di prenotazione/controllo ("sistemi di prenotazione") dei vettori aerei situati nel territorio degli Stati membri della Comunit europea, in conformit alla decisione, per il periodo in cui la decisione applicabile e finch non sia in vigore un sistema soddisfacente che permetta la trasmissione di tali dati da parte dei vettori aerei; b) ciascun vettore aereo che assicura il trasporto di passeggeri da o per gli Stati Uniti nello spazio aereo estero tratta i dati Pnr contenuti nei suoi sistemi automatizzati di prenotazione come richiesto dal Cbp ai sensi della normativa statunitense, in conformit alla decisione, per il periodo in cui la decisione applicabile; Considerato che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6, della direttiva; Visti gli artt. 43, 44 e 45 del Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo i quali il trasferimento dei dati personali diretto verso Paesi non appartenenti all'Unione europea pu avvenire qualora ricorra uno dei casi previsti dall'art. 43 oppure, ai sensi degli artt. 44, comma 1 e 45, quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato: a) individuate dalla medesima Autorit anche in relazione a garanzie prestate con un contratto; b) individuate con le decisioni della Commissione previste dagli artt. 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE; c) altrimenti, fuori dai casi di cui agli artt. 43 e 44, qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato nei termini di cui all'art. 45; Considerato che, secondo la valutazione svolta dalla Commissione europea, i criteri utilizzati dal Cbp per trattare i dati Pnr dei passeggeri, in base alla legislazione statunitense e alla Dichiarazione d'impegno del Cbp, includono i principi fondamentali necessari per assicurare un livello di protezione adeguato delle persone fisiche; Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisione della Commissione in conformit al citato art. 44, comma 1, lett. b); Visti gli artt. 2 e 3 della decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorit di garanzia degli Stati membri sulla liceit e correttezza dei trasferimenti e dei trattamenti di dati anteriori ai trasferimenti medesimi, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile; Ritenuta la necessit di assicurare ulteriore pubblicit alla predetta decisione disponendo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione; Vista la documentazione d'ufficio; Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza il trasferimento fuori dal territorio dello Stato all'Ufficio statunitense delle dogane e della protezione delle frontiere (United States Bureau of Customs and Border Protection, "Cbp") del Ministero della sicurezza interna (Department of Homeland Security), da parte dei vettori aerei che assicurano il trasporto di passeggeri con destinazione o in partenza dagli Stati Uniti, dei dati personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri ("Pnr") nella misura in cui tali dati siano stati raccolti e memorizzati nei relativi sistemi informatici di prenotazione, sulla base dei presupposti e in conformit a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea del 14 maggio 2004 n. 2004/535/CE ed alla Dichiarazione di impegno ivi allegata e con effetto dal termine previsto dall'art. 6 della decisione medesima; si riserva, in conformit alla normativa comunitaria, al Codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 3 della decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceit e correttezza dei trasferimenti di dati e delle operazioni di trattamento anteriori ai trasferimenti medesimi, e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento; dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 14 luglio 2005 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |