Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (Pubblicato sulla GUUE n. C 2 del 7/1/2009)
IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI, visto il trattato che istituisce la Comunit europea, in particolare l'articolo 286, vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8, vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati (1), visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati (2), in particolare l'articolo 41, vista la richiesta di parere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, ricevuta il 15 maggio 2008 dalla Commissione europea, HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:
I. INTRODUZIONE La proposta 1. Il 30 aprile 2008 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in appresso: la proposta) (3). La proposta stata trasmessa dalla Commissione al GEPD per consultazione, a norma dell'arti colo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 ed stata ricevuta dal GEPD il 15 maggio 2008. 2. Lo scopo della proposta apportare diverse modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4). Nella sua relazione la Commissione fornisce motivazioni per il riesame del regolamento in vigore. Menziona l'Iniziativa europea per la trasparenza (5) che invita ad una maggiore trasparenza, il regolamento che applica la convenzione di rhus (6) alle istituzioni e agli organi comunitari e interagisce con il regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda l'accesso ai documenti contenenti informazioni ambientali, nonch la giurisprudenza della Corte di giustizia e le controversie risolte dal Mediatore europeo in relazione al regolamento (CE) n. 1049/2001. Consultazione del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) 3. Il GEPD si compiace di essere consultato e raccomanda che il riferimento a questa consultazione sia riportato nei considerando della proposta, cos come avvenuto in una serie di altri testi legislativi sui quali il GEPD stato consultato, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001. 4. L'attenzione del GEPD stata in particolare richiamata dal fatto che la proposta contiene una disposizione che tratta la delicata relazione tra l'accesso ai documenti e i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali, segnatamente l'articolo 4, paragrafo 5, proposto. L'analisi di questa disposizione sar la parte centrale del presente parere. 5. Tuttavia il parere non si limiter a questa analisi. L'analisi sar preceduta da osservazioni sul contesto della proposta e sul suo campo di applicazione. Dopo l'analisi dell'articolo 4, paragrafo 5, saranno trattate altre questioni, come il diritto di accesso ai dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001. II. CONTESTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROPOSTA Il contesto 6. La proposta stata preceduta da una consultazione pubblica. Nella relazione la Commissione menziona di aver tenuto conto delle opinioni della maggior parte dei partecipanti a questa consultazione pubblica. 7. Dopo l'adozione della proposta, il 2 giugno 2008, si svolta un'udienza pubblica nel Parlamento europeo, organizzata dalla Commissione per le libert civili, la giustizia e gli affari interni. In questa occasione una serie di parti interessate hanno espresso il loro parere sulla proposta. Anche il GEPD ha formulato alcune osservazioni provvisorie. In quell'occasione i rappresentanti della Commissione europea — in risposta alle varie osservazioni — hanno sottolineato che la proposta riflette l'attuale corrente di pensiero, ma che la Commissione disponibile a discutere il testo e a considerare contributi volti a migliorare la proposta, senza escludere alternative. 8. Il GEPD ritiene un'opportunit questo approccio aperto e considera di arricchire la discussione con un testo alternativo per l'articolo 4, paragrafo 5, proposto. Inoltre tale approccio aperto si sposa perfettamente con la nozione di trasparenza: promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della societ civile (cfr. per esempio l'arti colo 15, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). 9. Nonostante l'incertezza sul destino del trattato di Lisbona nel momento di formulare il presente parere, non si dovrebbe ignorare la prospettiva del quadro giuridico ai sensi del nuovo trattato. 10. La proposta si basa sull'articolo 255 del trattato CE, che sancisce il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. All'entrata in vigore del trattato di Lisbona, questo articolo sar sostituito dall'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 15 estende il diritto di accedere ai documenti di tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione. Esso modifica l'articolo 255 tra l'altro con l'introduzione di un principio generale di trasparenza (articolo 15, paragrafo 1) e con l'obbligo per il Parlamento europeo e per il Consiglio di assicurare la pubblicit dei documenti relativi alle procedure legislative. Il campo di applicazione: la nozione di documenti 11. La proposta si applica a tutti i documenti ai sensi della definizione dell'articolo 3, lettera a), proposto. Questa definizione recita: documento, qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) redatto da un'istituzione e ufficialmente trasmesso a uno o pi destinatari o altri menti registrato, ovvero ricevuto da un'istituzione. I dati contenuti in sistemi elettronici di archiviazione, elaborazione e recupero di dati costituiscono dei documenti se sono estraibili in formato stampa o elettronico usando gli strumenti disponibili del sistema operativo. 12. La ragione della citazione completa di questa definizione che essa solleva alcune questioni essenziali per quanto riguarda il campo di applicazione del regolamento: — L'oggetto del diritto di accesso: un pezzo di carta (o il suo equivalente elettronico) o ha un significato pi ampio: le informazioni sulle attivit delle istituzioni dell'UE o le informazioni in loro possesso, a prescindere dall'esistenza di un documento? — Quale il significato della limitazione del campo di applicazione del regolamento ai documenti che sono stati ufficialmente trasmessi a uno o pi destinatari o altrimenti registrati, ovvero ricevuti da un'istituzione? — La differenza nel campo di applicazione tra il regola mento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 45/2001. 13. Il punto di partenza del regolamento l'accesso ai documenti, non l'accesso alle informazioni in quanto tali. Questa la nozione sancita nell'articolo 255 CE. Il trattato di Lisbona non condurrebbe ad una modifica sostanziale. Il nuovo trattato chiarisce soltanto che il supporto dei documenti non decisivo. Comunque, come il Tribunale di primo grado ha dichiarato nella causa WWF, Sarebbe contrario all'imperativo di trasparenza sotteso al regolamento (CE) n. 1049/2001 che alcune istituzioni facciano appello all'inesistenza di documenti per eludere l'applicazione di tale regola mento (7). Pertanto, secondo il Tribunale, le istituzioni interessate procedano, per quanto possibile e in modo non arbitrario e prevedibile, alla redazione e alla conservazione della documentazione riguardante le loro attivit. Altrimenti il diritto di accesso ai documenti non pu essere esercitato efficacemente. 14. In questo contesto, da un lato la proposta include esplicita mente nel concetto di documento i dati contenuti in sistemi elettronici di archiviazione, elaborazione e recupero di dati, quando essi possono essere estratti. Il GEPD rileva che questa definizione si avvicina alla definizione di tratta mento dei dati personali sancita nel regolamento (CE) n. 45/2001 ed estende la possibile sovrapposizione con il regolamento (CE) n. 1049/2001. probabile un aumento delle richieste di accesso a semplici elenchi di nomi e/o di altri dati personali — anche alla luce dello sviluppo degli strumenti disponibili per sfruttare i sistemi elettronici — ed pertanto anche pi importante trattare le potenziali aree di tensione tra i regolamenti nonch le relazioni con gli altri strumenti disponibili, come il diritto di accesso ai dati personali (cfr. in appresso, punti 64-67). 15. Dall'altro, la Commissione sostiene che un documento esiste soltanto se stato inviato ai destinatari, diffuso all'interno dell'istituzione o altrimenti registrato. IL GEPD rileva che tutt'altro che chiaro fino a che punto questa formulazione limiterebbe il campo di applicazione del regolamento andando pertanto contro i principi di trasparenza e partecipazione pubblica. Sfortunatamente, la relazione fornisce scarso orientamento a tal riguardo. Il GEPD suggerisce quindi che il concetto di documento debba essere chiarito nella proposta della Commissione, all'interno della stessa disposizione o in un considerando. 16. Senza entrare in un'analisi dettagliata delle possibili interpretazioni di queste disposizioni fondamentali, il GEPD evidenzia che, nonostante le modifiche nel concetto di documento proposte dalla Commissione, sussiste una differenza nel campo di applicazione tra il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 45/2001. Quest'ultimo regolamento si applica soltanto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, al trattamento di dati personali, interamente o parzialmente automatizzato, nonch al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica a tutti i documenti in possesso di un'istituzione. 17. Sebbene diminuisca l'importanza del trattamento manuale dei dati personali, necessario considerare che all'interno delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea i documenti cartacei sono ancora utilizzati. Se tali documenti cartacei non hanno una natura strutturata, essi possono non essere completamente coperti dal regolamento (CE) n. 45/2001. Tuttavia tali documenti possono contenere dati personali e deve essere assicurato che anche in quei casi possa essere applicata l'eccezione di cui all'articolo 4, para grafo 5. 18. Si dovrebbe debitamente tenere conto di questa differenza nel campo di applicazione al fine di assicurare che l'interesse legittimo della persona interessata sia considerato anche nel caso di documenti cartacei. Questa una ragione supplementare per cui il semplice rinvio al regolamento (CE) n. 45/2001 — come spiegato in appresso (cfr. punti 38-40) — non soddisfacente, in quanto non fornirebbe orientamento per quei casi in cui i dati personali contenuti nei documenti sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001. III. ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5 Valutazione generale della disposizione 19. L'articolo 4, paragrafo 5, proposto tratta la relazione tra l'accesso ai documenti e i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali e sostituisce l'attuale articolo 4, paragrafo 1, lettera b), che stato ampiamente criticato per la sua ambiguit riguardo alla precisa relazione tra questi diritti fondamentali. L'attuale articolo stato anche contestato davanti al Tribunale di primo grado(8). Un ricorso per motivi di diritto attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia (9). 20. In questa prospettiva, ci sono buoni motivi per sostituire l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b). Il GEPD comprende che la Commissione abbia utilizzato questa occasione per proporre una modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b). Tuttavia il GEPD non sostiene la disposizione proposta nella formulazione redatta dalla Commissione. 21. In primo luogo, il GEPD non convinto che questo sia il momento opportuno per una modifica, mentre un ricorso pendente dinanzi alla Corte di giustizia. In questo ricorso sono in gioco questioni fondamentali. 22. In secondo luogo, pi significativamente: la proposta non fornisce la soluzione adeguata. Consiste di una norma generale (la seconda frase dell'articolo 4, paragrafo 5, che: — non riflette la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager, — non risponde alla necessit di un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali in gioco, — non valida in quanto si riferisce alla legislazione CE sulla protezione dei dati che non fornisce una risposta chiara in merito alla decisione sull'accesso del pubblico. Inoltre consiste di una norma specifica (la prima frase dell'articolo 4, paragrafo 5) che in linea di massima ben definita, ma con un campo di applicazione troppo limitato. Questo non il momento opportuno per una modifica 23. Il GEPD pienamente consapevole delle possibili interazioni — e delle possibili tensioni — tra l'accesso ai documenti e i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali. Nel suo documento di base sull'accesso del pubblico ai documenti e sulla protezione dei dati, pubblicato nel luglio 2005, ha svolto una analisi accurata delle questioni sollevate dall'applicazione simultanea del regola mento (CE) n. 1049/2001 e del regolamento (CE) n. 45/2001. 24. In particolare, il GEPD ha evidenziato che l'accesso del pubblico da un lato e la vita privata e la protezione dei dati dall'altro sono diritti fondamentali sanciti nei diversi strumenti giuridici a livello europeo e rappresentano elementi chiave del buon governo. Non c' un ordine gerarchico tra questi diritti ed in taluni casi l'applicazione simultanea dei regolamenti non conduce ad una risposta chiara. Secondo il documento di base del GEPD la soluzione pu essere trovata nell'eccezione relativa alla vita privata prevista dall'attuale articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regola mento (CE) n. 1049/2001. Come spiegato nel documento di base, questa disposizione impone tre condizioni, che devono tutte essere soddisfatte perch sia di applicazione l'eccezione all'accesso del pubblico: — deve essere in gioco la vita privata della persona interessata, — l'accesso del pubblico deve arrecare un serio pregiudizio alla persona interessata, — l'accesso del pubblico non consentito dalla legislazione sulla protezione dei dati. 25. Le linee principali dell'analisi del GEPD sono state confermate dal Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager, in cui il Tribunale di primo grado stato invitato ad interpretare la relazione tra il regolamento (CE) n. 45/2001 ed il regolamento (CE) n. 1049/2001, e l'eccezione riguardante la protezione dei dati personali contenuta in quest'ul timo regolamento. I principali elementi di questa sentenza saranno usati per convalidare il presente parere. La Commissione ha deciso di interporre appello contro la sentenza del Tribunale di primo grado; la causa attual mente pendente dinanzi alla Corte di giustizia. Per quanto riguarda questa causa dinanzi alla Corte di giustizia il GEPD ritiene che la sentenza del Tribunale di primo grado debba essere mantenuta. 26. pertanto opinabile se questo sia il momento opportuno per modificare la disposizione sulla relazione tra l'accesso ai documenti e la protezione dei dati personali, ora che la causa pendente dinanzi alla Corte di giustizia. Questa causa non riguarda soltanto l'interpretazione dell'attuale formulazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (10), ma solleva anche questioni pi fondamentali relative all'equilibrio tra i diritti fondamentali in gioco (11). In queste circostanze sarebbe meglio aspettare la sentenza e non adottare anteriormente il regolamento. La modifica non riflette la sentenza del Tribunale di primo grado 27. La scelta di attendere la sentenza della Corte di giustizia altres motivata dalla sostanza della disposizione proposta. La Commissione sostiene, nella sua relazione, che le modi fiche proposte sono anche finalizzate a rispondere alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager. Tuttavia la modifica non riflette la posizione del Tribunale di primo grado. 28. In particolare il GEPD rileva che la proposta della Commissione sopprime qualsiasi riferimento al pregiudizio alla vita privata e all'integrit dell'individuo quale soglia necessaria per giustificare un rifiuto di accesso ai documenti contenenti dati personali. In questo modo la proposta della Commissione altera fortemente l'equilibrio finora raggiunto dal legislatore, come interpretato dal Tribunale di primo grado. La proposta sposta l'accento dell'accesso ai documenti contenenti dati personali dal regolamento (CE) n. 1049/2001 al regolamento (CE) n. 45/2001. 29. importante, almeno finch la sentenza del Tribunale di primo grado resta un punto di riferimento in questo settore delicato, che le modifiche proposte tengano veramente conto di questa sentenza e non si discostino sostanzialmente da essa. La sentenza del Tribunale di primo grado non soltanto da un'interpretazione di talune disposizioni rilevanti sia del regolamento (CE) n. 1049/2001 che del regolamento (CE) n. 45/2001, ma crea anche un giusto equilibrio tra i diritti tutelati da questi due regolamenti. Il GEPD sottolinea l'importanza per il legislatore di mantenere questo equilibrio, pur chiarendo, se possibile, le disposizioni interessate. 30. Nei punti seguenti del presente parere, il GEPD chiarir ulteriormente perch — contrariamente al punto di vista espresso dalla Commissione — l'articolo 4, paragrafo 5, proposto non riflette la giurisprudenza del Tribunale. La seconda frase dell'articolo 4, paragrafo 5, non risponde all'esigenza di un giusto equilibrio 31. La seconda frase dell'articolo 4, paragrafo 5, recita: Altri dati personali sono comunicati in conformit delle condizioni di legalit del trattamento di tali dati, di cui alla normativa comunitaria sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali. 32. Questa disposizione implica che l'autorit che decide su una richiesta di accesso del pubblico deve basare la sua decisione non sul regolamento (CE) n. 1049/2001, bens sul regolamento (CE) n. 45/2001. La disposizione contiene cos la cosiddetta teoria del rinvio (12) come asserito dalla Commissione dinanzi al Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager. 33. Questa teoria stata respinta da quel Tribunale sulla base dell'attuale formulazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001. Il Tribunale ha fondato il rifiuto su questa formulazione: la divulgazione pu essere negata soltanto se arreca pregiudizio alla vita privata o all'integrit di una persona. Tuttavia questo ragionamento del Tribunale non soltanto un'interpretazione testuale, ma riflette il risultato di una ponderazione tra i due diritti fondamentali in gioco: l'accesso del pubblico e la protezione dei dati. 34. Questa esigenza di un giusto equilibrio tra questi diritti fondamentali — o un approccio equilibrato come solita mente definito — stata sottolineata anche in una serie di documenti riguardanti la collisione tra quei due diritti. Questo stato per esempio il caso del parere 5/2001 del Gruppo dell'articolo 29 (13) e del documento di base del GEPD. Un approccio simile assunto anche nel progetto di convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali, che stabilisce che le parti contraenti possono limitare il diritto di accesso ai documenti ufficiali allo scopo di proteggere, tra l'altro, la vita privata e altri interessi privati legittimi (14). 35. Da una parte, il diritto all'accesso del pubblico deve essere rispettato, il che significa in ogni caso che: — l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe essere rispettato. Il regolamento dovrebbe dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico (15). Questo significa che, in linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico (16). Di conseguenza le eccezioni al diritto devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo al fine di non privare di efficacia concreta l'applicazione del principio generale sancito nel regolamento (17), — data la natura del diritto di accesso del pubblico, una persona non tenuta a motivare la sua domanda e non deve quindi dimostrare qualsivoglia interesse per avere accesso al documento richiesto (18). 36. Dall'altra, il diritto alla protezione dei dati deve essere rispettato: — la protezione dei dati personali sancita da un sistema di controlli e equilibri che non proibisce il trattamento dei dati personali, ma sottomette il trattamento a salva guardie e garanzie. Il trattamento dei dati personali permesso se l'interessato manifesta il proprio consenso in maniera inequivocabile o se il trattamento necessario per altri interessi pubblici e privati [articolo 5 del regolamento (CE) n. 45/2001], — le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 devono necessariamente essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata (19), — il trattamento dei dati personali deve pertanto essere in conformit del principio di proporzionalit e non pregiudicare effettivamente e concretamente un interesse legittimo della persona interessata. 37. Un tale equilibrio non pu essere garantito tramite un semplice rinvio al regolamento (CE) n. 45/2001, che volto a garantire la tutela delle libert e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare della loro vita privata in sede di trattamento dei dati personali (20). Questa soluzione pu rispettare il diritto alla protezione dei dati, ma non rispetta il diritto di accesso del pubblico. La seconda frase dell'articolo 4, paragrafo 5, non offre una soluzione valida 38. Il regolamento (CE) n. 45/2001 non fornisce una risposta chiara quando una istituzione o organismo comunitario deve decidere su una richiesta di accesso del pubblico. In breve (21), l'articolo 5 del regolamento permette il trattamento dei dati personali se questo necessario per l'esecuzione di una funzione di interesse pubblico o se questo necessario per adempiere un obbligo legale al quale soggetto il responsabile del trattamento. In altre parole, la liceit del trattamento non determinata dall'interesse della protezione dei dati stessa, ma dalla necessit del trattamento per un altro interesse (sancito o meno in forma di obbligo giuridico). Questo porta alla conclusione che, poich la necessit non determinata dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 45/2001 stesso (n da alcuna altra disposizione di detto regolamento), la legislazione concepita per proteggere l'altro interesse — in questo caso, il diritto di avere accesso ai documenti — dovrebbe fornire adeguato orientamento. 39. Comunque, in base alla proposta, tutte le richieste di accesso a documenti contenenti dati personali — a meno che sia di applicazione la disposizione specifica della prima frase dell'articolo 4, paragrafo 5 — dovrebbero essere valutate sulla base di un riferimento al regolamento (CE) n. 45/2001. Tale riferimento non fornirebbe l'orientamento necessario per equilibrare gli interessi. Ci porterebbe ad un esito indesiderabile (una situazione alla Catch-22). 40. Infine si dovrebbe notare che il riferimento al regolamento (CE) n. 45/2001 non risolve l'incompatibilit tra il diritto di accesso del pubblico e l'obbligo di provare la necessit del trasferimento di dati personali, prevista all'articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001. Come asserito dal Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager: Infatti, se si esigesse che il richiedente dimostri la necessit del trasferimento in quanto condizione supplementare imposta dal regolamento (CE) n. 45/2001, siffatto obbligo contrasterebbe con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1049/2001, cio l'accesso pi ampio possibile del pubblico ai documenti posseduti dalle istituzioni. (22). Il campo di applicazione della prima frase dell'articolo 4, para grafo 5, troppo limitato 41. La prima frase dell'articolo 4, paragrafo 5, della proposta recita come segue: Sono comunicati a terzi i nominativi, le qualifiche e le funzioni dei titolari di cariche pubbliche, funzionari e rappresentanti di interessi nell'espletamento delle loro attivit professionali salvo se, per circostanze specifiche, tale divulgazione pu ripercuotersi negativamente sugli interessati. Essa fornisce una norma specifica per taluni tipi di dati, relativi ad uno specifico gruppo di persone. 42. Quale prima osservazione preliminare il GEPD rileva che non sussiste alcun dubbio che la prima frase dell'articolo 4, paragrafo 5, rispetti il diritto di accesso del pubblico. Nelle situazioni trattate da questa frase, sar normalmente consentito l'accesso del pubblico ai documenti. opinione del GEPD che la disposizione rispetti anche il diritto alla protezione dei dati. Comprende la situazione trattata dal Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager, nonch le situazioni simili. Come dichiara quel Tribunale: in tali situazioni la divulgazione dei nominativi non implica un'ingerenza nella vita privata delle persone, n quelle persone hanno alcun motivo per ritenere di aver beneficiato di un trattamento riservato (23). 43. Come seconda osservazione preliminare, si pu affermare che la disposizione in linea di principio ben definita e soddisfa la condizione della certezza del diritto. La disposizione definisce le diverse capacit in cui le persone agiscono e limita i dati personali che possono essere divulgati. Indipendentemente dalla questione se queste limitazioni siano adeguate, esse sono chiaramente formulate. Esse sono anche conformi con il regolamento (CE) n. 45/2001: la divulgazione dei dati costituisce un trattamento legale — in quanto basato sull'obbligo legale sancito dall'articolo 4, paragrafo 5 — e lo scopo limitato, segnatamente concedere l'accesso del pubblico. 44. Per quanto riguarda la limitazione del campo di applicazione ratione personae, taluni dati di titolari di cariche pubbliche, funzionari e rappresentanti di interessi devono essere divulgati. Sembra che la disposizione miri semplice mente a risolvere le conseguenze della sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager. Sorge la questione del perch la disposizione non tratta una categoria pi ampia di persone interessate, in relazione alle loro attivit professionali. Gli argomenti a sostegno della presunzione che in questa relazione i dati personali dovrebbero normalmente essere divulgati, sono per esempio validi anche in relazione a: — dipendenti nel settore privato o lavoratori autonomi, che non sono caratterizzati come rappresentanti di interessi, a meno che non ci sia una ragione per presumere che la divulgazione arrecherebbe pregiudizio a quella persona, — ricercatori universitari che presentano i risultati della loro ricerca, — esperti che presentano il loro settore di competenza in un procedimento pubblico, — insegnanti e professori nell'esercizio delle loro funzioni di insegnamento o di svolgimento di conferenze. 45. Questi esempi mettono in evidenza che sarebbe stato utile prevedere una disposizione pi ampia, contenente i dati di diverse categorie di persone, quando agiscano nell'esercizio delle loro mansioni. 46. Una seconda limitazione — ratione materiae — nella prima frase dell'articolo 4, paragrafo 5, della proposta, si riferisce agli elementi dei dati. Solo i nominativi, le qualifiche e le funzioni sono comunicati. Questo esclude i dati che rivelano elementi della situazione privata della persona interessata, anche se quei dati non sono qualificati come dati sensibili ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 45/2001. Si potrebbe pensare all'indirizzo del domicilio, al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica o ad altri dati — come retribuzioni e spese — relativi a funzionari o politici di alto rango. 47. Tuttavia sono esclusi anche elementi dei dati che non hanno niente a che fare con la situazione privata della persona interessata, come l'indirizzo amministrativo della persona interessata (fisico ed elettronico), nonch informazioni pi generiche relative alla funzione della persona. IV. UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA L'esigenza di un chiaro orientamento da parte del legislatore 49. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe esso stesso fornire orientamento alle istituzioni e agli organismi che trattano le richieste di accesso del pubblico ai documenti contenenti dati personali, pur rispettando pienamente il giusto equilibrio tra i due diritti fondamentali in gioco. 50. Per il GEPD necessaria una ulteriore discussione sulla modalit di trasposizione di questo orientamento in una specifica disposizione giuridica. Come il passato ha dimostrato, questa una questione che comporta considerazioni difficili e fondamentali. Dovrebbe essere redatta con la maggior cura possibile con l'apporto delle varie parti interessate. La soluzione alternativa 51. Quale contributo alla discussione, il GEPD propone la seguente disposizione per l'accesso del pubblico ai dati personali: 1. I dati personali non sono comunicati, qualora tale divulgazione pregiudichi la vita privata o l'integrit della persona interessata. Tale pregiudizio non sorge: a) se i dati si riferiscono soltanto alle attivit professionali della persona interessata a meno che, date le particolari circostanze, non ci sia una ragione per presumere che la divulgazione arrechi pregiudizio a quella persona; b) se i dati si riferiscono soltanto ad una personalit pubblica a meno che, date le particolari circostanze, non ci sia una ragione per presumere che la divulgazione arrechi pregiudizio a quella persona o ad altre persone ad essa collegate; c) se i dati sono gi stati pubblicati con il consenso della persona interessata. 2. Tuttavia i dati personali sono comunicati se un interesse pubblico superiore ne richiede la divulgazione. In quei casi l'istituzione o l'organismo deve specificare l'interesse pubblico e motivare perch nel caso specifico l'interesse pubblico prevale rispetto agli interessi della persona interessata. 3. Qualora una istituzione o un organismo rifiuti l'accesso ad un documento sulla base del paragrafo 1, esamina se sia possibile l'accesso parziale a detto documento. 52. Questa disposizione pu essere spiegata come segue. 53. La prima parte del paragrafo 1 contiene la norma di base e rif lette l'esigenza di un giusto equilibrio tra i diritti fonda mentali in gioco. L'eccezione al diritto di accesso del pubblico si applica soltanto qualora la divulgazione pregiudichi la vita privata o l'integrit della persona interessata. La disposizione si riferisce alla vita privata (rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 8 della CEDU) e non alla protezione dei dati (di cui all'arti colo 8 della Carta). 54. Comunque il diritto alla protezione dei dati personali — sancito da un sistema di controlli e equilibri per proteggere la persona interessata, cfr. anche il precedente punto 36 — pienamente preso in considerazione. La disposizione specifica l'obbligo legale della divulgazione dei dati personali, come previsto all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001. 55. Si deve notare che il regolamento (CE) n. 45/2001 non proibisce il trattamento dei dati personali, in quanto questo basato su una base giuridica per il trattamento ai sensi dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001. L'applicazione di tale base giuridica in un caso specifico deve essere esaminata alla luce dell'articolo 8 della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. In questo contesto si dovrebbe fare riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa sterreichischer Rundfunk (24). L'introduzione di pregiudichi la vita privata o l'integrit della persona interessata nel paragrafo 1 della disposizione specifica che esattamente questo criterio che decide se dare l'accesso del pubblico ai dati personali. 56. Anche il termine integrit stato incluso nel testo attuale dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e si riferisce all'integrit fisica di una persona. Pu avere valore aggiunto per esempio nei casi in cui la divulgazione dei dati personali potrebbe portare ad una minaccia all'integrit fisica della persona senza una relazione diretta alla sua vita privata. 57. La seconda parte del paragrafo 1 della disposizione pro posta mira a fornire orientamento all'istituzione o all'organismo che decide su una richiesta di accesso del pubblico. Distingue tre situazioni in cui la divulgazione dei dati personali non condurr di norma ad alcun pregiudizio per la persona interessata. — La prima situazione quella contemplata dalla prima frase dell'articolo 4, paragrafo 5, della proposta della Commissione. formulata in maniera pi ampia e funzionale e tiene conto delle osservazioni critiche fatte dal GEPD al testo attuale. La disposizione riconosce che anche in questa situazione potrebbe esserci una ragione per presumere che la divulgazione arrechi pregiudizio a quella persona. In quel caso l'istituzione o organismo comunitario deve esaminare se probabile che si veri fichi questo effetto. In altre parole la presunzione l'ac cesso. Infine la formulazione una ragione per presumere (ecc.) desunta dall'articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001. — La seconda situazione prevede che sia concesso un accesso anche pi ampio quando sono interessati i dati delle personalit pubbliche. Si potrebbero considerare i politici o le altre persone le cui funzioni o la cui condotta giustificano normalmente un accesso pi ampio da parte del pubblico basato sul diritto di quest'ultimo di sapere. Questa disposizione nuova mente soggetta alla restrizione che la conclusione pu essere diversa in un caso specifico. In questa situazione dovrebbe anche essere considerato un possibile effetto di pregiudizio sui familiari. — La terza situazione si riferisce ai dati che sono gi di dominio pubblico, con il consenso della persona interessata. Si pu per esempio immaginare che i dati personali siano stati pubblicati su un sito web o su un blog. 58. Il paragrafo 2 riconosce il fatto che pu esserci un interesse superiore che richiede l'accesso del pubblico. Taluni dati possono essere indispensabili per il pubblico al fine di sviluppare un parere informato sul processo legislativo o sul funzionamento delle istituzioni europee pi in generale Si pu pensare ad esempio alle relazioni (finanziarie) tra una istituzione e taluni gruppi di pressione. Poich questo paragrafo contiene un'eccezione ad un'eccezione, sono incluse salvaguardie aggiuntive. Caso per caso l'istituzione o l'organismo deve specificare l'applicazione della disposizione. 59. Il paragrafo 3 obbliga l'istituzione o l'organismo a considerare l'accesso parziale — ad esempio occultando i nomi nei documenti — quale strumento aggiuntivo per assicurare un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali in gioco, che dovrebbe essere usato solo se c' un motivo di rifiuto. 60. Il GEPD sottolinea infine che questa soluzione eviterebbe la situazione alla Catch-22 come menzionato sopra al punto 39. V. IL REGOLAMENTO (CE) N. 45/2001 DOVREBBE ESSERE MODIFICATO? 61. Consegue dalla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager che l'esigenza di chiarimento della relazione tra l'accesso del pubblico e la protezione dei dati altres urgente a causa delle diverse interpretazioni che possono essere date in questo contesto all'articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001. La controversia, tra l'altro nella causa Bavarian Lager dinanzi al Tribunale di primo grado, si riferiva al significato di dimostra la necessit di trasmettergli tali dati nel contesto dell'accesso del pubblico. Se si considera questa clausola letteralmente, significherebbe che il richiedente di un documento ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe addurre una ragione convincente per chiedere un documento, il che sarebbe contrario ad uno degli obiettivi del regolamento sull'accesso del pubblico, cio l'accesso pi ampio possibile ai documenti posseduti dalle istituzioni (25). Per risolvere questo problema il Tribunale di primo grado ha deciso che nel caso in cui i dati personali siano trasferiti per dare attuazione al diritto di accesso ai documenti, il richiedente non ha bisogno di provare la necessit della divulgazione. Ha ugualmente affermato che il trasferimento dei dati che non rientrano nell'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), non pu ledere gli interessi legittimi della persona interessata (26). 62. Questa soluzione era necessaria per conciliare entrambi i regolamenti in maniera soddisfacente, ma contestata dalla Commissione nel suo ricorso dinanzi alla Corte di giustizia. La Commissione afferma che nessuna disposizione n del regolamento (CE) n. 45/2001 n del regolamento (CE) n. 1049/2001 richiede o consente di disapplicare tale disposizione [articolo 8, lettera b)] per consentire a una norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 di avere effetto. (27). 63. Per il GEPD questa tensione potrebbe essere risolta al meglio con l'introduzione di un considerando nel regola mento (CE) n. 1049/2001 modificato, che codifichi la decisione del Tribunale di primo grado. Tale considerando potrebbe essere formulato come segue: Nel caso in cui i dati personali siano trasferiti per dare attuazione al diritto di accesso ai documenti, il richiedente non ha bisogno di provare la necessit della divulgazione ai sensi dell'articolo 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001. VI. DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI E DIRITTO DI ACCESSO AI PROPRI DATI PERSONALI 64. Il diritto di accesso ai documenti previsto nel regolamento (CE) n. 1049/2001 deve essere differenziato dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 45/2001. Il diritto di accesso previsto nel regolamento (CE) n. 1049/2001 assicura un diritto generale di accesso a chiunque riguardo ai documenti al fine di garantire la trasparenza degli organismi pubblici. L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 45/2001 pi limitato per quanto riguarda i beneficiari del diritto di accesso, in quanto assicura questo diritto soltanto alla persona interessata in relazione alle informazioni sul suo conto, segnatamente al fine di permettere alle persone interessate di controllare le informazioni che le riguardano. Inoltre, al diritto di accesso ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 45/2001 si fa riferimento nell'arti colo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 65. Sulla scorta di ci, il GEPD ritiene che il regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe chiarire che l'esistenza del diritto di accesso ai documenti fa salvo il diritto di accesso ai propri dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001. 66. Il GEPD raccomanda inoltre che il legislatore prenda in considerazione l'introduzione nel regolamento modificato di un accesso ex officio della persona interessata ai propri dati personali. In effetti, accade in pratica che le persone possono non essere a conoscenza dell'esistenza del diritto di accesso ai propri dati personali, sancito nell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 45/2001, e pertanto chiedono l'accesso alla luce del regolamento (CE) n. 1049/2001. L'ac cesso al documento pu essere loro rifiutato se di applicazione una delle eccezioni di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001, o pu essere considerato che una richiesta di accesso specifico non rientri nel campo di applicazione di quel regolamento. In tale caso, quando l'istituzione o l'organismo conosce il motivo di tale richiesta di accesso (cio l'accesso ai propri dati personali del petente), l'istituzione dovrebbe essere obbligata a fornire l'accesso ex officio ai dati personali del petente. 67. Entrambi gli aspetti potrebbero essere chiariti con l'introduzione di dichiarazioni specifiche nei considerando del regolamento (CE) n. 1049/2001 modificato, possibilmente in connessione con il considerando 11 del regolamento esistente. Un primo considerando (o parte di un considerando) potrebbe affermare che il diritto di accesso del pubblico ai documenti non pregiudica il diritto di accesso ai dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001. Un secondo considerando (o parte di un considerando) potrebbe includere la nozione di accesso ex officio di un richiedente ai propri dati personali. Quando una persona chiede l'accesso ai dati che la riguardano, l'istituzione dovrebbe di sua propria iniziativa esaminare se quella persona abbia il diritto di accesso ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001. VII. ULTERIORE UTILIZZO DEI DATI PERSONALI CONTE NUTI NEI DOCUMENTI PUBBLICI 68. Un'altra questione da considerare e possibilmente da chiarire nella proposta della Commissione l'ulteriore utilizzo dei dati personali contenuti nei documenti pubblici. In effetti, quando viene concesso di accedere ai documenti, l'utilizzo dei dati personali ivi contenuti pu essere soggetto alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, e in particolare al regolamento (CE) n. 45/2001 e alle legislazioni nazionali che attuano la direttiva 95/46/CE. Il riutilizzo, la diffusione e l'ulteriore trattamento di questi dati personali da parte del richiedente, da parte delle istituzioni che garantiscono l'accesso o da parte di terzi che hanno accesso al documento dovrebbe avvenire nel quadro della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. 69. Per esempio, qualora dovesse essere divulgato un elenco di nominativi e di coordinate di funzionari pubblici a seguito di una richiesta di accesso, tale elenco non dovrebbe essere utilizzato per una campagna commerciale destinata ai funzionari interessati o per stabilirne il profilo, se non in conformit della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. 70. Sarebbe pertanto consigliabile che il legislatore utilizzasse questa occasione per mettere in evidenza questa relazione. Questo approccio sarebbe coerente con la scelta del legislatore nella direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. In effetti, in quest'ultima direttiva il pieno rispetto dei principi correlati alla protezione dei dati personali conformemente alla direttiva 95/46/CE una delle condizioni che sono menzionate esplicitamente per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (28). 71. In questa prospettiva il GEPD propone l'introduzione di un considerando che afferma che quando viene assicurato l'ac cesso ai documenti, l'ulteriore utilizzo dei dati personali ivi contenuti soggetto alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, e in particolare alle legislazioni nazionali che attuano la direttiva 95/46/CE. VIII. CONCLUSIONI 72. L'attenzione del GEPD stata in particolare richiamata dal fatto che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione contiene una disposizione che tratta la delicata relazione tra l'accesso ai documenti e i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali, l'articolo 4, paragrafo 5, proposto. Il presente parere sostiene in certa misura i motivi della sostituzione dell'attuale articolo 4, paragrafo 1, lettera b), con una nuova disposizione, ma non sostiene la disposizione stessa. 73. Questa disposizione criticata per i seguenti motivi: 1) il GEPD non convinto che questo sia il momento opportuno per una modifica, mentre un ricorso pendente dinanzi alla Corte di giustizia. In questo ricorso sono in gioco questioni fondamentali; 2) la proposta non fornisce la soluzione adeguata. Consiste di una norma generale (la seconda frase dell'articolo 4, paragrafo 5), che: — non riflette la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager, — non risponde alla necessit di un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali in gioco, — non valida in quanto si riferisce alla legislazione CE sulla protezione dei dati che non fornisce una risposta chiara in merito alla decisione sull'accesso del pubblico; 3) consiste di una norma specifica (la prima frase dell'arti colo 4, paragrafo 5) che in linea di massima ben definita, ma con un campo di applicazione che troppo limitato. 74. Quale contributo alla discussione, il GEPD propone la seguente eccezione all'accesso del pubblico ai dati personali: 1. I dati personali non sono comunicati qualora tale divulgazione pregiudichi la vita privata o l'integrit della persona interessata. Tale pregiudizio non sorge: a) se i dati si riferiscono soltanto alle attivit professionali della persona interessata a meno che, date le particolari circostanze, non ci sia una ragione per presumere che la divulgazione arrechi pregiudizio a quella persona; b) se i dati si riferiscono soltanto ad una personalit pubblica a meno che, date le particolari circostanze, non ci sia una ragione per presumere che la divulgazione arrechi pregiudizio a quella persona o ad altre persone ad essa collegate; c) se i dati sono gi stati pubblicati con il consenso della persona interessata. 2. Tuttavia i dati personali sono comunicati se un interesse pubblico superiore ne richiede la divulgazione. In quei casi l'istituzione o l'organismo deve specificare l'interesse pubblico e motiva perch nel caso specifico l'interesse pubblico prevale rispetto agli interessi della persona interessata. 3. Qualora un'istituzione o organismo rifiuti l'accesso ad un documento sulla base del paragrafo 1, esamina se sia possibile l'accesso parziale a detto documento. 75. Il parere individua vari altri punti riguardo ai quali sono necessari chiarimenti del regolamento relativo all'accesso del pubblico, principalmente nella sua relazione con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001. Questi chiarimenti possono essere forniti tramite l'introduzione di considerando oppure di disposizioni legislative sugli argo menti seguenti: a) un concetto di documento tale da assicurare l'applicazione pi ampia possibile del regolamento relativo all'accesso del pubblico; b) l'interpretazione dell'articolo 8, lettera b), del regola mento (CE) n. 45/2001 nel contesto dell'accesso del pubblico in modo da assicurare che il richiedente non ha l'obbligo di provare la necessit della divulgazione; c) la relazione tra il diritto di accesso del pubblico ai docu menti e il diritto di accesso ai propri dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 in modo da assicurare che il diritto di accesso del pubblico ai documenti faccia salvo il diritto di accesso ai propri dati personali; d) l'obbligo di un'istituzione di esaminare di sua propria iniziativa se quella persona abbia il diritto di accesso ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001, quando una persona chiede l'accesso ai dati che la riguardano ai sensi del regolamento relativo all'accesso del pubblico; e) l'ulteriore utilizzo dei dati personali contenuti nei documenti pubblici, al fine di assicurare che questo ulteriore utilizzo sia soggetto alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. Fatto a Bruxelles, add 30 giugno 2008. Peter HUSTINX Garante europeo della protezione dei dati
NOTE (2) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. (3) COM(2008) 229 defin. (4) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. (5) Verbale della riunione della Commissione n. 1721, del 9 novembre 2005, punto 6; si vedano anche i documenti SEC(2005) 1300 e SEC(2005) 1301. (6) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13). (7) Sentenza del 25 aprile 2007, causa T-264/04, WWF European Policy Programme/Consiglio, 61. (8) Sentenza dell'8 novembre 2007, Bavarian Lager/Commissione, T-194/04. Altre due cause in sospeso riguardano la stessa questione. (9) Causa in sospeso C-28/08 P, Commissione/Bavarian Lager, GU C 79, pag. 21. (10) chiaro che la modifica del testo di uno strumento legislativo a discrezione del legislatore. Il fatto che l'interpretazione del testo sia oggetto di una controversia dinanzi alla Corte non cambia ci. (11) Cfr. su questo equilibrio i punti 31-37 in appresso. (12) Poich sposta il criterio dal regolamento (CE) n. 1049/2001 al regola mento (CE) n. 45/2001. (13) Parere 5/2001 sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea nella denuncia 713/98/IJH, del 17 maggio 2001, WP 44, disponibile sul sito web del Gruppo. (14) Articolo 3, lettera f), del progetto di Convenzione, attualmente in fase di messa a punto in sede di Consiglio d'Europa. Il progetto pi recente disponibile al link: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/ Doc08/EDOC11631.htm (15) Articolo 1 e considerando 4 del regolamento; il considerando 4 sar rinumerato come considerando 6, dopo la modifica del regolamento secondo la proposta. (16) Considerando 11 del regolamento; il considerando 11 sar rinumerato come considerando 17, dopo la modifica del regolamento secondo la proposta. (17) Punto 94 della sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Bava rian Lager, e la giurisprudenza ivi citata. (18) Punto 107 della sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Bavarian Lager, elaborato nel punto 40 in appresso. (19) Cfr. in questo senso in particolare la sentenza della Corte di giustizia nella causa sterreichischer Rundfunk. (20) Punto 98 della sentenza. (21) Cfr. il documento di base del GEPD per una spiegazione pi esaustiva dell'articolo 5. (22) Punto 107 della sentenza del Tribunale di primo grado. NB: L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 45/2001 impone altres altri obblighi ma essi non pongono alcune problema nel contesto presente. (23) Cfr. in particolare i punti 131, 132 e 137 della sentenza. 48. Un problema pi fondamentale connesso con l'approccio della proposta che un nominativo raramente incluso da solo in un documento. Il nominativo solitamente collegato ad altri dati relativi alla persona. Ad esempio la causa Bavarian Lager riguardava l'accesso al verbale di una riunione. Si pu immaginare che il verbale menzioni non soltanto i nominativi delle persone presenti alla riunione, ma anche il loro contributo alla discussione durante la riunione. Questo contributo potrebbe talvolta essere persino qualificato come dati sensibili ai sensi dell'arti colo 10 del regolamento (CE) n. 45/2001, ad esempio se espressa un'opinione politica. dubbio pertanto se dati particolari potrebbero essere considerati isolatamente. (24) Sentenza della Corte del 20 maggio 2003, Rechnungshof (C-465/00) contro sterreichischer Rundfunk e altri e Christa Neukomm (C-138/01) e Joseph Lauermann (C-139/01) contro sterreichischer Rundfunk, cause congiunte C-465/00, C-138/01 e C-139/01, Raccolta 2003, pagina I-4989. (25) Cfr. punto 107 della sentenza del Tribunale di primo grado. (26) Cfr. punti 107 e 108 della sentenza del Tribunale di primo grado. (27) Cfr. la richiesta della Commissione nella causa C-28/08 P citata nella nota in calce 7. (28) Cfr. il considerando 21 e l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).
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