Parere del garante europeo della protezione dei dati in merito ai negoziati attualmente condotti dallĠUnione europea per il raggiungimento di un accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) (Pubblicato sulla GUUE n. C 147 del 5.6.2010)
IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI, visto il trattato sul funzionamento dellĠUnione europea, in particolare lĠarticolo 16, vista la carta dei diritti fondamentali dellĠUnione europea, in particolare lĠarticolo 8, vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati ( 1 ), vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ( 2 ), visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati ( 3 ), in particolare lĠarticolo 41, HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:
I. INTRODUZIONE 1. LĠUnione europea partecipa ai negoziati sulla formulazione di un accordo commerciale anticontraffazione (ACTA). Tali negoziati sono stati avviati nel 2007 da un gruppo iniziale di parti interessate e sono poi continuati con un gruppo pi ampio di partecipanti; allo stato attuale essi includono Australia, Canada, Unione europea, Giappone, Corea, Messico, Marocco, Nuova Zelanda, Singapore, Svizzera e Stati Uniti. Nel 2008 la Commissione europea ha ricevuto mandato dal Consiglio per partecipare a questi negoziati. 2. Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) riconosce che il commercio transfrontaliero di beni contraffatti e pirata rappresenta una crescente preoccupazione, che spesso coinvolge reti criminali organizzate e che richiede lĠadozione di meccanismi appropriati di collaborazione a livello internazionale al fine di contrastare questa forma di criminalit. 3. Il GEPD ritiene che i negoziati condotti dallĠUnione europea per il raggiungimento di un accordo multilaterale incentrato sul rispetto dei diritti di propriet intellettuale sollevi questioni importanti, riguardanti lĠimpatto delle misure adottate per contrastare la contraffazione e la pirateria sui diritti fondamentali delle persone, in particolare sul diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati. 4. A questo proposito, il GEPD si rammarica in particolare per il fatto di non essere stato consultato dalla Commissione europea circa il contenuto di un simile accordo. Agendo di propria iniziativa, il GEPD ha quindi adottato lĠattuale parere basato sullĠarticolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 allo scopo di fornire un orientamento alla Commissione sugli aspetti relativi al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati che dovrebbero essere presi in considerazione nei negoziati sullĠACTA.
II. SITUAZIONE ATTUALE E CONTENUTI PREVISTI DELLĠACTA 5. Il 7 o ciclo di negoziati si svolto in Messico dal 26 al 29 gennaio 2010, con lĠintento di giungere a un accordo entro il 2010. Allo stato attuale non per stata emessa alcuna bozza ufficiale dĠaccordo. 6. LĠobiettivo dei negoziati lĠadozione di un nuovo accordo multilaterale volto a rafforzare il rispetto dei diritti di propriet intellettuale e a contrastare la contraffazione e la pirateria. Se adottato, questo nuovo accordo creerebbe migliori norme internazionali sul comportamento da tenere per contrastare le violazioni su larga scala dei diritti di propriet intellettuale. La DG Commercio della Commissione europea ha sottolineato in particolare che ÇlĠobiettivo perseguito sono le azioni di contraffazione e di pirateria che influiscono in misura significativa sugli interessi commerciali, piuttosto che sulle attivit dei normali cittadiniÈ ( 4 ). 7. Quanto al contenuto dellĠaccordo, il Riepilogo degli elementi principali oggetto di discussione pubblicato dalla DG Commercio della Commissione europea nel novembre 2009 indica che lĠobiettivo dellĠACTA di combattere la pirateria e la contraffazione sar perseguito attraverso tre componenti principali: i) la cooperazione internazionale, ii) le prassi di applicazione della legge e iii) la definizione di un quadro giuridico per il rispetto dei diritti di propriet intellettuale in alcune aree individuate, in particolare in ambiente digitale ( 5 ). Le misure previste si occuperanno segnatamente delle procedure giuridiche (quali ingiunzioni, misure provvisorie), del ruolo e delle responsabilit dei fornitori dĠaccesso a Internet (Internet Service Provider — ISP) nello scoraggiare la violazione del diritto dĠautore tramite Internet e, inoltre, delle misure di cooperazione transfrontaliera volte a impedire lĠattraversamento dei confini da parte dei beni. Le informazioni divulgate tratteggiano per soltanto le linee generali dellĠaccordo e non scendono nei dettagli di nessuna misura specifica e concreta. 8. Il GEPD osserva che, sebbene lĠobiettivo attribuito allĠACTA sia quello di perseguire soltanto le violazioni su larga scala dei diritti di propriet intellettuale, non si pu escludere che le attivit dei normali cittadini possano rientrare nel campo dĠapplicazione dellĠACTA, soprattutto vista lĠadozione di misure esecutive in ambiente digitale. Il GEPD sottolinea che questo richieder la definizione di garanzie appropriate per tutelare i diritti fondamentali delle persone. Inoltre, le leggi sulla protezione dei dati riguardano tutte le persone, anche quelle potenzialmente coinvolte in attivit di contraffazione e di pirateria, e la lotta alle violazioni su larga scala interesser certamente anche il trattamento dei dati personali. 9. A questo proposto, il GEPD incoraggia fortemente la Commissione europea ad avviare un dialogo pubblico e trasparente sullĠACTA, eventualmente per il tramite di una consultazione pubblica, in modo da aiutare a garantire che le misure previste siano conformi con i requisiti della normativa dellĠUnione europea sul rispetto della vita privata e sulla protezione dei dati.
III. AMBITO DELLE OSSERVAZIONI DEL GEPD 10. Il GEPD si appella con forza allĠUnione europea, in particolare alla Commissione europea che ha ricevuto il mandato di concludere lĠaccordo, affinch trovi un giusto equilibrio tra le esigenze di protezione dei diritti di propriet intellettuale e i diritti delle persone al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati. 11. Il GEPD sottolinea che il rispetto della vita privata e la protezione dei dati sono valori fondamentali dellĠUnione europea, riconosciuti dallĠarticolo 8 della CEDU e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione europea ( 6 ), che devono essere rispettati in tutte le politiche e le norme adottate dallĠUnione europea ai sensi dellĠarticolo 16 del Trattato sul funzionamento dellĠUnione europea (TFUE). 12. Il GEPD ribadisce inoltre che qualsiasi accordo raggiunto dallĠUnione europea sullĠACTA dovr soddisfare gli obblighi giuridici imposti allĠUnione europea in materia di rispetto della vita privata e protezione dei dati ed enunciati in particolare nella direttiva 95/46/CE, nella direttiva 2002/58/CE ( 7 ) e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dellĠuomo ( 8 ) e della Corte di giustizia ( 9 ). 13. Il rispetto della vita privata e la protezione dei dati devono essere tenuti in considerazione gi nella fase iniziale dei negoziati e non quando gli schemi e le procedure saranno stati definiti e concordati e sar quindi troppo tardi per trovare soluzioni alternative e rispettose della vita privata. 14. Viste le scarse informazioni rese di pubblico dominio, il GEPD rileva di non essere in grado di fornire unĠanalisi delle disposizioni specifiche dellĠACTA. Nel presente parere, il GEPD si concentrer pertanto sulla descrizione delle minacce al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati che le misure concrete adottate nellĠaccordo, come stato riferito, potrebbero porre nelle due aree seguenti: il rispetto dei diritti di propriet intellettuale in ambiente digitale (capitolo IV) e i meccanismi di cooperazione internazionale (capitolo V).
IV. RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETË INTELLETTUALE IN AMBIENTE DIGITALE IV.1. La necessit di analizzare le implicazioni delle Çpolitiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisiÈ sul rispetto della vita privata e sulla protezione dei dati 15. Secondo la Commissione europea, lĠACTA creer un quadro giuridico volto a contrastare la pirateria in ambiente digitale ( 10 ). Tale quadro giuridico stabilir le condizioni in base alle quali gli ISP e altri intermediari online ( 11 ) potranno essere ritenuti responsabili della circolazione di materiale lesivo del diritto dĠautore allĠinterno dei loro sistemi. Questo quadro giuridico potr inoltre stabilire i provvedimenti e le misure correttive da imporre agli utenti di Internet che caricheranno o scaricheranno materiale lesivo del diritto dĠautore. Sebbene i dettagli di tale quadro giuridico non siano stati ufficialmente divulgati, le informazioni messe a disposizione da diversi canali suggeriscono che agli ISP potrebbe essere imposto lĠobbligo di adottare le Çpolitiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisiÈ, altrimenti denominate schemi di Çrisposta gradualeÈ. Tali schemi consentiranno ai beneficiari del diritto dĠautore di controllare gli utenti di Internet e di individuare i presunti trasgressori del diritto dĠautore. Dopo aver contattato gli ISP del presunto trasgressore, questi avvertiranno lĠutente cos identificato, informandolo che sar disconnesso dallĠaccesso a Internet dopo che gli saranno stati trasmessi tre avvisi. 16. Contemporaneamente ai negoziati sullĠACTA, le politiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisi sono in corso di attuazione in alcuni Stati membri, tra cui la Francia. Esse sono anche oggetto di discussione in vari forum dellĠUnione europea, come il dialogo delle parti interessate sulle operazioni illegali di caricamento e scaricamento attualmente animato dalla DG MARKT, in combinazione con lĠadozione della comunicazione della Commissione ÇMigliorare la tutela dei diritti di propriet intellettuale nel mercato internoÈ ( 12 ). Discussioni su questo argomento hanno luogo anche in seno al Parlamento europeo nellĠambito del dibattito in corso su un progetto di risoluzione del Parlamento europeo sul miglioramento della tutela dei diritti di propriet intellettuale nel mercato interno (denominato Çrelazione GalloÈ). 17. Queste prassi sono altamente invasive della sfera privata delle persone e implicano il controllo generalizzato delle attivit degli utenti di Internet, anche di quelle perfettamente legali. Esse interessano milioni di utenti di Internet rispettosi della legge, fra cui molti bambini e adolescenti, e sono affidate a soggetti privati, non alle autorit incaricate dellĠapplicazione della legge. Inoltre, al giorno dĠoggi Internet riveste un ruolo centrale in quasi tutti gli aspetti della vita moderna, quindi gli effetti della disconnessione dellĠaccesso a Internet potrebbero essere enormi, escludendo le persone dal lavoro, dalla cultura, dalle applicazioni di governo elettronico ecc. 18. In questo contesto importante valutare fino a che punto queste politiche sono conformi alla normativa dellĠUnione europea sul rispetto della vita privata e sulla protezione dei dati e, pi in particolare, se le politiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisi costituiscono una misura necessaria per il rispetto dei diritti di propriet intellettuale. Sarebbe inoltro opportuno verificare lĠesistenza di metodi diversi e meno invasivi. 19. Non ancora chiaro se le politiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisi saranno inserite nellĠACTA. Tuttavia, queste politiche vengono prese in considerazione anche in altre aree e potrebbero avere un impatto enorme sulla protezione dei dati personali e sul rispetto della vita privata. Per questi motivi, il GEPD ritiene necessario affrontare lĠargomento in questo parere. Prima di eseguire la verifica summenzionata, il GEPD descriver brevemente il quadro giuridico applicabile per la protezione dei dati e il rispetto della vita privata. 20. é opportuno notare che le politiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisi destano preoccupazioni non solo riguardo alla protezione dei dati e al rispetto della vita privata, ma anche riguardo ad altri valori, come il giusto processo e la libert di parola. Tuttavia, questo parere si occuper soltanto delle questioni legate alla protezione dei dati personali e al rispetto della vita privata delle persone. IV.2. Le politiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisi e lĠapplicazione del quadro giuridico dellĠUnione europea sulla protezione dei dati e sul rispetto della vita privata Come possono essere attuate le politiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisi 21. In breve, con le politiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisi i beneficiari del diritto dĠautore che utilizzano mezzi tecnici automatizzati, eventualmente forniti da terzi, possono rilevare una presunta violazione del diritto dĠautore controllando le attivit degli utenti di Internet, per esempio sorvegliando forum e blog o spacciandosi per condivisori di file nelle reti paritetiche allo scopo di individuare i condivisori di file sospettati di scambiare materiale sottoposto al diritto dĠautore ( 13 ). 22. Dopo aver individuato gli utenti di Internet presumibilmente coinvolti in una violazione del diritto dĠautore attraverso i loro indirizzi di protocollo Internet (Internet Protocol — IP), i beneficiari del diritto dĠautore invieranno gli indirizzi IP di tali utenti ai relativi fornitori dĠaccesso a Internet, che a loro volta avviseranno lĠabbonato al quale appartiene lĠindirizzo IP in merito al suo potenziale coinvolgimento in una violazione del diritto dĠautore. Il ricevimento di un certo numero di avvisi da parte dellĠISP si tradurr automaticamente nella cessazione o nella sospensione della connessione a Internet dellĠabbonato da parte dellĠISP ( 14 ). Il quadro giuridico applicabile dellĠUnione europea sulla protezione dei dati e sul rispetto della vita privata 23. Le politiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisi devono soddisfare i requisiti derivanti dal diritto al rispetto della vita privata, enunciati nellĠarticolo 8 della CEDU e nellĠarticolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, nonch dal diritto alla protezione dei dati sancito dallĠarticolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e dallĠarticolo 16 del TFUE ed esposto nella direttiva 95/46/CE e nella direttiva 2002/58/CE. 24. A parere del GEPD, il controllo del comportamento degli utenti di Internet, sommato alla raccolta dei loro indirizzi IP, costituisce unĠinterferenza nel loro diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza; sussiste pertanto unĠinterferenza nel loro diritto alla vita privata. Questo parere in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dellĠuomo ( 15 ). 25. La materia disciplinata dalla direttiva 95/46/CE ( 16 ), in quanto le politiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisi riguardano il trattamento di indirizzi IP che — in ogni caso in base agli elementi di fatto — devono essere considerati dati personali. Gli indirizzi IP sono identificatori che appaiono come una stringa di numeri separati da punti, per esempio 122.41.123.45. Abbonandosi a un fornitore dĠaccesso a Internet, lĠabbonato potr accedere a Internet. Ogniqualvolta lĠabbonato acceder a Internet, gli sar attribuito un indirizzo IP attraverso il dispositivo utilizzato per lĠaccesso a Internet (per esempio un computer) ( 17 ). 26. Dedicandosi a una particolare attivit, per esempio caricando materiale su Internet, lĠutente potr essere identificato da terzi attraverso lĠindirizzo IP che ha utilizzato. Per esempio, se un utente che possiede lĠindirizzo IP 122.41.123.45 ha caricato materiale presumibilmente lesivo del diritto dĠautore su un servizio P2P alle 15.00 del 1 o gennaio 2010, lĠISP sar in grado di collegare questo indirizzo IP al nome dellĠabbonato al quale ha assegnato tale indirizzo, accertandone cos lĠidentit. 27. Se si considera la definizione dei dati personali contenuta nellĠarticolo 2 della direttiva 95/46/CE, Çqualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (persona interessata); si considera identificabile la persona che pu essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazioneÈ ( 18 ), non si pu che concludere che gli indirizzi IP e le informazioni sulle attivit collegate a questi indirizzi costituiscono dati personali in tutti i casi qui rilevanti. Infatti, un indirizzo IP serve come numero identificativo che consente di scoprire il nome dellĠabbonato al quale stato assegnato tale indirizzo IP. Inoltre, le informazioni raccolte a proposito dellĠabbonato che possiede quellĠindirizzo IP (Çha caricato un determinato materiale sul sito web ZS alle 15.00 del 1 o gennaio 2010È) si riferiscono e attengono chiaramente alle attivit di una persona identificabile (il possessore dellĠindirizzo IP) e devono pertanto essere considerate dati personali. 28. Questi pareri sono pienamente condivisi dal gruppo ÇArticolo 29È il quale, in un documento sulla protezione dei dati relativi ai diritti di propriet intellettuale, ha affermato che gli indirizzi IP raccolti per far rispettare i diritti di propriet intellettuale, e cio per identificare gli utenti di Internet che hanno presumibilmente violato i diritti di propriet intellettuale, sono dati personali nella misura in cui vengono utilizzati per far valere tali diritti nei confronti di una data persona ( 19 ). 29. La direttiva 2002/58/CE trova anchĠessa applicazione, in quanto le politiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisi comportano la raccolta di dati relativi al traffico e alle comunicazioni. La direttiva 2002/58/CE disciplina lĠutilizzo di tali dati e sancisce il principio della riservatezza delle comunicazioni effettuate attraverso reti di comunicazione pubbliche e dei dati contenuti in tali comunicazioni. IV.3. Le politiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisi costituiscono una misura necessaria? 30. LĠarticolo 8 della CEDU enuncia i principi di necessit conformemente ai quali qualsiasi misura che violi il diritto al rispetto della vita privata delle persone ammessa soltanto se costituisce una misura necessaria in una societ democratica per lo scopo legittimo che essa persegue ( 20 ). Il principio di necessit ricorre anche negli articoli 7 e 13 della direttiva 95/46/CE e nellĠarticolo 15 della direttiva 2002/58/CE ( 21 ). Esso prevede unĠanalisi della proporzionalit della misura, che deve essere valutata sulla base della ponderazione degli interessi in causa, nel contesto della societ democratica nel suo complesso ( 22 ), oltre a richiedere una valutazione dellĠesistenza di misure alternative e meno invasive. 31. Pur riconoscendo lĠimportanza di far valere i diritti di propriet intellettuale, il GEPD ritiene che una politica di disconnessione da Internet dopo tre avvisi come quella attualmente nota — che implica determinati elementi di applicazione generale — costituisca una misura sproporzionata e non possa pertanto essere considerata una misura necessaria. Il GEPD altres convinto dellĠesistenza di soluzioni alternative e meno invasive o quanto meno del fatto che le politiche previste possano essere attuate in maniera meno invasiva o con un ambito pi limitato. LĠapproccio dei tre avvisi pone inoltre problemi su un piano giuridico pi dettagliato. Queste conclusioni saranno spiegate in prosieguo. Le politiche dei tre avvisi sono sproporzionate 32. Il GEPD desidera sottolineare lĠampia portata delle misure imposte. A tal fine pone lĠaccento in particolare sui seguenti elementi: i) il fatto che il controllo (nascosto) colpirebbe milioni di persone e tutti gli utenti, a prescindere dal fatto che siano o meno soggetti sospetti; ii) il controllo comporterebbe la registrazione sistematica di dati, alcuni dei quali potrebbero dare adito a cause civili o addirittura penali nei confronti delle persone; inoltre, alcune delle informazioni raccolte sarebbero classificate come dati di natura delicata ai sensi dellĠarticolo 8 della direttiva 95/46/CE, dati questi che richiedono maggiori garanzie; iii) il controllo generer probabilmente molti casi di falsi positivi. La violazione del diritto dĠautore non questione facilmente risolvibile con un s o con un no. Spesso i tribunali sono costretti a esaminare un numero considerevole di dettagli tecnici e giuridici distribuiti su decine e decine di pagine prima di poter stabilire se sia stata effettivamente perpetrata una violazione ( 23 ); iv) gli effetti potenziali del controllo, che potrebbe causare la disconnessione dellĠaccesso a Internet. Ci interferirebbe con il diritto alla libert di espressione, alla libert di informazione e di accesso alla cultura, alle applicazioni di e-government, ai mercati e alla posta elettronica, oltre a interferire in alcuni casi con le attivit lavorative. In tale contesto particolarmente importante rendersi conto che gli effetti saranno subiti non soltanto dal presunto trasgressore, ma anche da tutti i familiari che utilizzano la stessa connessione a Internet, ivi compresi i minori in et scolare che utilizzano Internet per le loro attivit scolastiche; v) il fatto che lĠorganismo incaricato di svolgere la valutazione e di prendere la relativa decisione sar generalmente un organismo privato (vale a dire i beneficiari del diritto dĠautore o lĠISP). Il GEPD ha gi manifestato in un precedente parere le proprie preoccupazioni circa il controllo delle persone fisiche da parte del settore privato (per esempio, dagli ISP o dai beneficiari del diritto dĠautore) in ambiti che ricadono in linea di principio sotto la competenza delle autorit incaricate dellĠapplicazione della legge ( 24 ). 33. Il GEPD non convinto che i vantaggi prodotti dalle misure compenseranno lĠimpatto sui diritti fondamentali delle persone. La protezione del diritto dĠautore nellĠinteresse dei beneficiari e della societ. Tuttavia, le limitazioni ai diritti fondamentali non sembrano affatto giustificate se si mettono a confronto la gravit dellĠinterferenza, vale a dire lĠentit dellĠintrusione nella vita privata messa in luce dagli elementi sopra descritti, e i vantaggi attesi sotto forma di prevenzione della violazione dei diritti di propriet intellettuale, che riguarda perlopi violazioni su piccola scala. Come indicato nelle conclusioni dellĠavvocato generale Kokott in Promusicae: ÇNon É certo che la condivisione degli archivi ad uso privato, soprattutto qualora abbia luogo senza scopo di lucro, possa recare un pregiudizio sufficientemente grave alla tutela dei diritti dĠautore, tale da giustificare il ricorso a questa deroga. é infatti controverso in che misura la condivisione privata degli archivi possa recare un vero dannoÈ ( 25 ). 34. In tale contesto anche bene ricordare la reazione del Parlamento europeo agli Çschemi dei tre avvisiÈ nellĠambito della revisione del pacchetto telecomunicazioni e, in particolare, lĠemendamento 138 alla direttiva quadro ( 26 ). In tale emendamento stato stabilito che qualsiasi restrizione ai diritti o libert fondamentali pu essere imposta soltanto se appropriata, proporzionata e necessaria nel contesto di una societ democratica e la sua attuazione devĠessere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla CEDU e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi unĠefficace tutela giurisdizionale e un giusto processo ( 27 ). 35. In questĠottica, il GEPD sottolinea inoltre che qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali sar soggetta a un esame approfondito a livello nazionale e dellĠUnione europea. In tale contesto possibile fare un parallelo con la direttiva 2006/24/EC ( 28 ) riguardante la conservazione dei dati, che deroga al principio generale della protezione dei dati per quanto riguarda la loro cancellazione quando questi non sono pi necessari al fine per il quale sono stati raccolti. Questa direttiva prevede che i dati relativi al traffico siano conservati allo scopo di perseguire i reati gravi. Si noti che la conservazione ammessa soltanto per Çreati graviÈ, che limitata ai Çdati relativi al trafficoÈ che escludono in linea di principio le informazioni sul contenuto delle comunicazioni, e che sono richieste garanzie particolari. Nonostante ci, sono stati sollevati dubbi circa la sua compatibilit con le norme sui diritti fondamentali; la Corte costituzionale rumena ha stabilito che la conservazione generalizzata incompatibile con i diritti fondamentali ( 29 ), mentre presso la Corte costituzionale tedesca in corso una causa a questo riguardo ( 30 ). LĠesistenza di mezzi diversi e meno invasivi 36. Le precedenti constatazioni sono confortate dallĠesistenza di mezzi meno invasivi per lĠottenimento dello stesso scopo. Il GEPD insiste sul fatto che tali modelli meno invasivi debbano essere esaminati e sperimentati. 37. In tale contesto, il GEPD ricorda che la direttiva modificata 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (denominata Çdirettiva Òdiritti del cittadinoÓÈ), che costituisce parte integrante del pacchetto telecomunicazioni recentemente riformato, contiene alcune norme e procedure volte a limitare la violazione su piccola scala del diritto dĠautore tra i consumatori ( 31 ). Tali procedure includono lĠobbligo degli Stati membri di produrre informazioni standardizzate di pubblico interesse riguardanti vari argomenti, menzionando in particolare le violazioni del diritto dĠautore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti ( 32 ). Gli Stati membri possono quindi chiedere agli ISP di distribuire tale direttiva a tutti i loro clienti e di includerla nei loro contratti. 38. Il sistema ha lo scopo di informare e di dissuadere le persone dal divulgare informazioni sottoposte al diritto dĠautore e dallĠintraprendere attivit illecite, evitando cos il controllo dellĠutilizzo di Internet e i relativi problemi legati al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati. La direttiva Çdiritti del cittadinoÈ dovr essere attuata nel maggio 2011. Ne consegue che tali procedure non sono ancora state adottate e che non vi ancora stato modo di testarne i benefici. Sembra pertanto prematuro trascurare i potenziali benefici di queste nuove procedure e abbracciare invece le Çpolitiche di disconnessione dopo tre avvisiÈ, che costituiscono una limitazione di gran lunga maggiore ai diritti fondamentali. 39. A integrazione di quanto precede, opportuno ricordare che la direttiva 2004/48/CE del 28 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di propriet intellettuale prevede diversi strumenti per far valere i diritti di propriet intellettuale presso i tribunali (discussi nei paragrafi 43 e seguenti) ( 33 ). 40. La direttiva sul rispetto dei diritti di propriet intellettuale stata recentemente recepita nella normativa degli Stati membri. Fino ad oggi non vi stato tempo sufficiente per valutare se le sue disposizioni siano appropriate ai fini del rispetto dei diritti di propriet intellettuale. Pertanto, lĠesigenza di sostituire lĠattuale sistema basato sui procedimenti giudiziari e non ancora testato quanto meno dubbia. Quanto precede solleva lĠinevitabile domanda sul perch le violazioni esistenti non possano essere adeguatamente punite con le sanzioni penali e civili a disposizione per la violazione del diritto dĠautore. Di conseguenza, prima di proporre simili misure politiche, la Commissione dovrebbe fornire informazioni affidabili in grado di dimostrare lĠincapacit dellĠattuale quadro giuridico di produrre gli effetti desiderati. 41. Inoltre, non chiaro se siano state fatte serie riflessioni circa la possibilit di adottare modelli economici alternativi che non implichino il controllo sistematico delle persone. Per esempio, dimostrando le perdite arrecate ai beneficiari del diritto dĠautore dallĠutilizzo P2P, i beneficiari e gli ISP potrebbero sperimentare abbonamenti differenziati per lĠaccesso a Internet in cui parte del prezzo di un abbonamento con accesso illimitato possa essere distribuita ai beneficiari del diritto dĠautore. La possibilit di svolgere un controllo mirato e meno invasivo 42. A prescindere dallĠutilizzo di modelli completamente diversi, che dovrebbero essere esaminati e testati come sopra indicato, si potrebbe in ogni caso svolgere un controllo mirato e meno invasivo. 43. Il rispetto dei diritti di propriet intellettuale pu essere ottenuto anche attraverso il controllo di un numero solo limitato di persone sospettate di perpetrare una grave violazione del diritto dĠautore. La direttiva sul rispetto dei diritti di propriet intellettuale fornisce alcuni orientamenti in questo senso, illustrando i presupposti in base ai quali le autorit possono ordinare che i dati personali in possesso dei fornitori dĠaccesso a Internet siano divulgati allo scopo di far rispettare i diritti di propriet intellettuale. LĠarticolo 8 stabilisce che lĠautorit giudiziaria competente possa ordinare agli ISP di fornire le informazioni personali in loro possesso riguardanti i presunti autori di violazioni (per esempio, informazioni sullĠorigine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di propriet intellettuale) in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata in caso di violazioni su scala commerciale ( 34 ). 44. Il criterio della Çscala commercialeÈ quindi decisivo. In base a tale criterio, il controllo pu essere proporzionato nellĠambito di situazioni ad hoc, limitate e specificate in cui si abbiano validi motivi di sospettare un abuso del diritto dĠautore su scala commerciale. Questo criterio pu includere situazioni di evidente abuso del diritto dĠautore da parte di soggetti privati allo scopo di ottenere benefici commerciali economici diretti o indiretti. 45. In pratica, per attuare il suddetto criterio, i beneficiari del diritto dĠautore potrebbero svolgere un controllo mirato di taluni indirizzi IP al fine di verificare la portata della violazione del diritto dĠautore. Ci significa che i beneficiari sarebbero anche autorizzati a conservare per lo stesso scopo le relazioni che dimostrano lĠesistenza della violazione. Tali informazioni dovrebbero essere usate soltanto dopo aver verificato la gravit della violazione, per esempio casi evidenti di gravi violazioni e di violazioni non gravi ma continuate, per un certo periodo di tempo, allo scopo di ottenere un vantaggio commerciale o un guadagno finanziario. Il requisito della continuit entro certi periodi di tempo viene sottolineato e approfondito in prosieguo nella trattazione sul principio di conservazione. 46. Ci significa che, in questi casi, la raccolta di informazioni per dimostrare un presunto abuso di Internet potrebbe essere ritenuta proporzionata e necessaria allo scopo di preparare i procedimenti giudiziari, ivi comprese le azioni legali vere e proprie. 47. Quale ulteriore garanzia, il GEPD ritiene che le operazioni di trattamento dei dati finalizzate alla raccolta di questo genere di prove debbano essere preventivamente verificate e autorizzate dalle autorit nazionali preposte alla protezione dei dati. Il motivo risiede nel fatto che le operazioni di trattamento dei dati potrebbero comportare rischi specifici per i diritti e le libert personali in virt del loro stesso scopo, vale a dire intraprendere atti esecutivi che potrebbero rivelarsi penalmente perseguibili alla luce della natura delicata dei dati raccolti. Il fatto che il trattamento dei dati includa il controllo delle comunicazioni elettroniche un ulteriore elemento a favore di una pi attenta supervisione. 48. Il GEPD ritiene che la Çscala commercialeÈ menzionata nella direttiva sul rispetto dei diritti di propriet intellettuale sia un elemento molto appropriato per fissare i limiti del controllo allo scopo di rispettare il principio di proporzionalit. Inoltre, sembrano non esservi prove affidabili, in base ai criteri enunciati nella direttiva in questione, che lĠazione legale nei confronti della violazione del diritto dĠautore non sia possibile o efficace. Per esempio, le relazioni trasmesse dalla Germania — dove dal 2008, per effetto del recepimento della direttiva sul rispetto dei diritti di propriet intellettuale, vi sono state circa 3 000 ordinanze dei tribunali a seguito delle quali gli ISP hanno divulgato ai tribunali informazioni su 300 000 abbonati — sembrano suggerire il contrario. 49. In breve, poich la direttiva sul rispetto dei diritti di propriet intellettuale in vigore soltanto da due anni, difficile capire per quale motivo i legislatori dovrebbero abbandonare i criteri contenuti in questa direttiva per passare a metodi pi invasivi, quando lĠUnione europea sta iniziando appena adesso a testare i metodi recentemente adottati. Per lo stesso motivo, anche difficile comprendere la necessit di sostituire lĠattuale sistema basato sui procedimenti giudiziari con altri tipi di misure (oltre a sollevare questioni legate al giusto processo, che non vengono affrontate in questa sede). IV.4. Conformit delle politiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisi con le disposizioni pi dettagliate sulla protezione dei dati 50. Vi sono anche altre ragioni giuridiche pi specifiche per le quali lĠapproccio dei tre avvisi risulta problematico dal punto di vista della protezione dei dati. Il GEPD desidera sottolineare la natura dubbia del motivo giuridico per il trattamento, previsto dalla direttiva 95/46/CE, e lĠobbligo contenuto nella direttiva 2002/58/CE di cancellare i file di registro. Motivo giuridico per il trattamento 51. Gli schemi dei tre avvisi includono il trattamento di dati personali, alcuni dei quali saranno usati per le procedure legali o amministrative volte a togliere lĠaccesso a Internet ai trasgressori recidivi. Da questo punto di vista, tali dati si classificano come dati delicati ai sensi dellĠarticolo 8 della direttiva 95/46/CE. LĠarticolo 8, paragrafo 5, stabilisce che ÇI trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza possono essere effettuati solo sotto controllo dellĠautorit pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale ÉÈ. 52. In questo contesto opportuno rimandare al documento del gruppo ÇArticolo 29È sopra menzionato, dove viene affrontata la questione del trattamento dei dati giudiziari ( 35 ). Il gruppo afferma che ÇMentre ogni individuo ha ovviamente il diritto di trattare dati giudiziari nellĠambito dellĠazione legale che lo concerne, il principio non cos ampio da consentire lĠindagine approfondita, la raccolta e la centralizzazione di dati personali da parte di terzi, ivi compresa, in particolare, la ricerca sistematica su scala generale quali lĠesplorazione di Internet (...); tali indagini rientrano nelle competenze delle autorit giudiziarieÈ ( 36 ). Mentre la raccolta di prove specifiche e mirate, soprattutto nei casi di gravi violazioni, pu essere necessaria per stabilire ed esercitare un diritto legale, il GEPD condivide pienamente i pareri del gruppo ÇArticolo 29È circa lĠassenza di legittimit delle indagini su vasta scala che implicano il trattamento di notevoli quantit di dati degli utenti di Internet. 53. La discussione sul principio di proporzionalit sopra descritta e il criterio della Çscala commercialeÈ sono rilevanti per determinare in quali condizioni possa essere legittimata la raccolta di indirizzi IP e delle informazioni correlate. 54. Gli ISP potrebbero tentare di legittimare il trattamento da parte dei beneficiari del diritto dĠautore inserendo nei loro contratti con i clienti clausole che consentono il controllo dei loro dati e lĠannullamento dei loro abbonamenti. Si potrebbe cos ritenere che i clienti abbiano accettato di essere controllati sottoscrivendo simili contratti. Tuttavia, questa prassi solleva anzitutto la domanda basilare se le persone possano dare il proprio consenso agli ISP per un trattamento dei dati che non avverr a cura dellĠISP, bens di parti terze che non sono sottoposte allĠÇautoritÈ dellĠISP. 55. In secondo luogo si pone la questione della validit del consenso. LĠarticolo 2, paragrafo h, della direttiva 95/46/CE definisce il consenso come Çqualsiasi manifestazione di volont libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamentoÈ. Un aspetto importante che, per essere valido, il consenso deve essere una manifestazione di volont libera, specifica e informata della persona interessata, a prescindere dalle circostanze nelle quali viene concesso, secondo la definizione data nellĠarticolo 2, paragrafo h, della direttiva. Il GEPD ha seri dubbi circa il fatto che le persone cui viene chiesto il consenso al controllo delle loro attivit su Internet avranno realmente la possibilit di operare una scelta, soprattutto perch lĠalternativa sarebbe quella di non avere alcun accesso a Internet, il che potrebbe pregiudicare molti altri aspetti della loro esistenza. 56. In terzo luogo, altamente discutibile se un simile controllo possa essere considerato necessario allĠesecuzione di un contratto concluso con la persona interessata, come stabilito nellĠarticolo 7, paragrafo b, della direttiva 95/46/CE, in quanto il controllo non costituisce ovviamente lĠoggetto del contratto concluso dalla persona interessata, ma soltanto un mezzo a disposizione dellĠISP per servire altri interessi. Cancellazione dei file di registro 57. Ai sensi della direttiva 2002/58/CE e, pi in particolare, del suo articolo 6, i dati relativi al traffico come gli indirizzi IP possono essere raccolti e memorizzati soltanto per ragioni direttamente correlate alla comunicazione stessa, ivi compresa la fatturazione, la gestione del traffico e la prevenzione della frode, dopodich devono essere cancellati. Questo non osta gli obblighi previsti dalla direttiva riguardante la conservazione dei dati che, come gi illustrato, prevede la conservazione dei dati relativi al traffico e la loro divulgazione alle forze di polizia e ai magistrati per aiutare lĠindagine soltanto su reati gravi ( 37 ). 58. Stando a quanto precede, gli ISP dovrebbero cancellare tutti i file di registro che rivelano le attivit degli utenti di Internet e che non sono pi necessari per gli scopi summenzionati. Visto che i file di registro non sono necessari per fini di fatturazione, sembrerebbe che le finalit di gestione del traffico degli ISP non richiedano pi di tre o quattro settimane ( 38 ). 59. Ci significa che, quando vengono contattati dai beneficiari del diritto dĠautore (salvo qualora tale contatto avvenga entro il periodo limitato sopra indicato), gli ISP non dovrebbero pi avere i file di registro che associano gli indirizzi IP ai relativi abbonati. La conservazione dei file di registro oltre tale periodo ammessa soltanto per motivi giustificati rientranti nelle finalit previste dalla legge. 60. In pratica questo significa che, a meno che non siano trasmesse con la massima rapidit, le richieste indirizzate agli ISP dai beneficiari del diritto dĠautore non potranno essere soddisfatte semplicemente perch lĠISP non disporr pi delle relative informazioni. Questo di per s delimita il concetto di prassi di controllo accettabile, descritto nella precedente sezione. Rischio di effetti di ricaduta 61. Il GEPD inoltre preoccupato non solo per lĠimpatto che le politiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisi possono avere sul rispetto della vita privata e sulla protezione dei dati, ma anche per i loro effetti di ricaduta. Se le politiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisi dovessero essere autorizzate, esse potrebbero spianare la strada alla legittimazione di una sorveglianza ancora pi stretta sulle attivit degli utenti di Internet, in aree diverse e per scopi diversi. 62. Il GEPD esorta la Commissione a garantire che lĠACTA non prevarichi n contrasti il regime attualmente vigente nellĠUnione europea con riguardo ai diritti di propriet intellettuale, regime questo che rispetta i diritti e le libert civili fondamentali come la protezione dei dati personali.
V. PREOCCUPAZIONI RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DEI DATI IN RAPPORTO AI MECCANISMI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 63. Uno degli strumenti proposti dai partecipanti allĠACTA per risolvere la questione del rispetto dei diritti di propriet intellettuale consiste nel promuovere la cooperazione internazionale attraverso una serie di misure volte a garantire il rispetto concreto dei diritti di propriet intellettuale nelle giurisdizioni dei firmatari dellĠACTA. 64. Sulla scorta delle informazioni disponibili, si pu prevedere che alcune delle misure pianificate per garantire il rispetto dei diritti di propriet intellettuale riguarderanno la condivisione a livello internazionale di informazioni relative a presunte violazioni dei diritti di propriet intellettuale tra le autorit pubbliche (quali le autorit doganali, le forze di polizia e gli organi di giustizia), come pure tra soggetti pubblici e privati (quali gli ISP e le associazioni dei beneficiari dei diritti di propriet intellettuale). Questi trasferimenti di dati sollevano tutta una serie di questioni sul fronte della protezione dei dati. V.1. Gli scambi di dati sono considerati legittimi, necessari e proporzionati nel quadro dellĠACTA? 65. Allo stato attuale del processo di negoziati, nel quale alcuni elementi concreti del trattamento dei dati rimangono indefiniti o sconosciuti, impossibile verificare se il quadro di misure proposto sia conforme ai principi fondamentali di protezione dei dati e alla normativa dellĠUnione europea sulla protezione dei dati. 66. CĠ da chiedersi anzitutto se i trasferimenti di dati verso paesi terzi nel contesto dellĠACTA siano legittimi. Si potrebbe contestare lĠopportunit di adottare misure a livello internazionale in questo campo, fintantoch tra gli Stati membri dellĠUnione europea non esister alcun accordo sullĠarmonizzazione delle misure esecutive in ambiente digitale, n sui tipi di sanzioni penali applicabili ( 39 ). 67. In questĠottica, pare che i principi di necessit e di proporzionalit dei trasferimenti di dati ai sensi dellĠACTA sarebbero pi facilmente soddisfatti se lĠaccordo fosse espressamente limitato alla lotta contro le violazioni pi gravi dei diritti di propriet intellettuale, invece di prevedere trasferimenti di dati in blocco per qualsiasi sospetto di violazione dei diritti di propriet intellettuale. A tal fine sar necessario definire esattamente quali siano le Çviolazioni pi gravi dei diritti di propriet intellettualeÈ per le quali possano essere ammessi i trasferimenti di dati. 68. Occorre inoltre prestare particolare attenzione alle persone coinvolte negli scambi di dati e verificare se i dati saranno condivisi soltanto tra le autorit pubbliche o se implicheranno anche scambi tra soggetti privati e autorit pubbliche. Come illustrato in precedenza in questo parere, il coinvolgimento di soggetti privati in unĠarea che rientra in linea di principio sotto la competenza delle autorit incaricate dellĠapplicazione della legge desta tutta una serie di preoccupazioni ( 40 ). Le condizioni alle quali i soggetti privati saranno coinvolti nella raccolta e nello scambio con le autorit pubbliche di dati personali relativi a violazioni dei diritti di propriet intellettuale dovrebbero essere rigorosamente limitate a circostanze specifiche e prevedere tutte le garanzie del caso. V.2. Normativa sulla protezione dei dati applicabile ai trasferimenti di dati nellĠambito dellĠACTA Regime generale per i trasferimenti di dati 69. Il quadro generale applicabile per la protezione dei dati nellĠUnione europea illustrato nella direttiva 95/46/CE, i cui articoli 25 e 26 definiscono il regime applicabile per i trasferimenti di dati verso paesi terzi. LĠarticolo 25 stabilisce che i trasferimenti debbano avvenire soltanto verso paesi che garantiscono un livello di protezione adeguato, in assenza del quale tali trasferimenti saranno vietati. 70. Il livello di adeguatezza garantito dai paesi terzi viene valutato caso per caso dalla Commissione europea, la quale ha emesso alcune decisioni in cui riconosce lĠadeguatezza a una serie di paesi sulla base di unĠanalisi approfondita condotta dal gruppo ÇArticolo 29È ( 41 ). 71. IL GEPD osserva che la maggior parte dei partecipanti allĠACTA non rientra nellĠelenco dei paesi che offrono unĠadeguata protezione dei dati, stilato dalla Commissione: fatti salvi la Svizzera e, in circostanze specifiche, il Canada e gli Stati Uniti, tutti gli altri partecipanti allĠACTA non sono giudicati in grado di fornire un livello adeguato di protezione. Ci significa che per trasferire dati dallĠUnione europea a questi paesi deve essere soddisfatta almeno una delle condizioni dellĠarticolo 26, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, oppure le parti del trasferimento di dati devono produrre garanzie adeguate in conformit con lĠarticolo 26, paragrafo 2, della direttiva. Regime specifico per i trasferimenti di dati nellĠambito dellĠapplicazione del diritto penale 72. La direttiva 95/46/CE costituisce il principale strumento per la protezione dei dati nellĠUnione europea, ma il suo campo dĠapplicazione attualmente limitato, in quanto essa esclude espressamente le attivit che riguardano, fra lĠaltro, le attivit dello Stato in materia di diritto penale (articolo 3). Gli scambi di dati ai fini dellĠapplicazione del diritto penale ricadranno pertanto al di fuori del campo di applicazione della direttiva 95/46/CE e saranno soggetti ai principi generali di protezione dei dati enunciati nella convenzione n. 108 del Consiglio dĠEuropa e nel suo protocollo aggiuntivo, cui hanno aderito tutti gli Stati membri dellĠUnione europea ( 42 ). Troveranno inoltre applicazione le norme adottate dallĠUnione europea in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e riportate nella decisione quadro 2008/877/GAI del Consiglio ( 43 ). 73. Questi strumenti si fondano anche sul principio che debba essere garantito un livello adeguato di protezione dei dati nel paese terzo in cui i dati devono essere trasferiti. é prevista una serie di deroghe, in particolare laddove il paese terzo fornisca garanzie adeguate. Analogamente agli scambi di dati ai sensi della direttiva 95/46/CE, gli scambi di dati nellĠambito dellĠapplicazione del diritto penale richiederanno pertanto che siano prodotte garanzie adeguate tra le parti coinvolte nel trasferimento di dati, quale presupposto perch tale trasferimento possa avvenire. Verso un nuovo regime per i trasferimenti di dati 74. é presumibile che nel prossimo futuro lĠUnione europea adotter nuove regole comuni per la protezione dei dati, applicabili a tutti i campi di attivit dellĠUnione europea, sulla base dellĠarticolo 16 del TFUE. Ci significa che nel giro di qualche anno potrebbe esservi un quadro giuridico completo per la protezione dei dati a livello comunitario, fondato su norme coerenti per la protezione dei dati in tutti i campi di attivit dellĠUnione europea e in grado di imporre lo stesso livello di tutele e garanzie a tutte le attivit di trattamento dei dati. Come illustrato da Viviane Reding ( 44 ), commissaria competente per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, questo nuovo quadro giuridico dovrebbe funzionare come un unico Çstrumento giuridico completo e modernoÈ per la protezione dei dati nellĠUnione europea. Tale quadro giuridico particolarmente auspicato, in quanto porterebbe maggiore chiarezza e coerenza riguardo alle norme applicabili nellĠUnione europea in materia di protezione dei dati. 75. In un contesto internazionale, il GEPD rimanda anche alla risoluzione sulle norme internazionali per la protezione dei dati personali e il rispetto della vita privata, recentemente adottata dalle autorit preposte alla protezione dei dati, che rappresenta un primo passo verso la definizione di norme globali per la protezione dei dati ( 45 ). Le norme internazionali includono una serie di garanzie relative alla protezione dei dati, simili a quelle illustrate nella direttiva 95/46/CE e nella convenzione n. 108. Bench le norme internazionali non abbiano ancora valore vincolante, esse forniscono un utile orientamento circa i principi di protezione dei dati che possono essere volontariamente applicati dai paesi terzi per rendere il loro quadro giuridico compatibile con le norme dellĠUnione europea. Il GEPD ritiene che, nel trattamento dei dati personali provenienti dallĠUnione europea, i firmatari dellĠACTA dovrebbero anche tenere conto dei principi enunciati nelle norme internazionali. V.3. Necessit di adottare garanzie appropriate per proteggere i trasferimenti di dati dallĠUnione europea verso paesi terzi Quale forma dovrebbero assumere le garanzie per proteggere efficacemente i trasferimenti di dati verso paesi terzi? 76. Qualora sia dimostrata la necessit di trasferire dati personali verso paesi terzi, il GEPD sottolinea che lĠUnione europea dovrebbe negoziare con i paesi terzi destinatari — in aggiunta allĠaccordo ACTA stesso — strumenti specifici contenenti garanzie appropriate di protezione dei dati volte a disciplinare lo scambio di dati personali. 77. Le garanzie appropriate di protezione dei dati devono essere generalmente enunciate in un accordo vincolante tra lĠUnione europea e il paese terzo destinatario, in virt del quale la parte destinataria si impegna a rispettare la normativa comunitaria in materia di protezione dei dati e ad assicurare alle persone gli stessi diritti e le stesse misure correttive previste dalla normativa comunitaria. La necessit di un accordo vincolante sancita dallĠarticolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE e dallĠarticolo 13, paragrafo 3, lettera b, della decisione quadro ed inoltre supportata dalla prassi esistente dellĠUnione europea di concludere accordi ad hoc per consentire trasferimenti di dati specifici verso paesi terzi ( 46 ). 78. Analogamente, in base ai progetti di norme internazionali, il destinatario pu essere tenuto a garantire che provveder al livello di protezione richiesto quale presupposto per il trasferimento. Queste garanzie possono anche assumere la forma di un impegno contrattuale. Contenuto delle garanzie che devono essere prodotte dai firmatari dellĠACTA in rapporto ai trasferimenti di dati personali 79. Il GEPD sottolinea in particolare che gli scambi di informazioni a livello internazionale per fini di applicazione della legge sono particolarmente delicati dal punto di vista della protezione dei dati, in quanto un simile quadro giuridico potrebbe legittimare trasferimenti massicci di dati in un ambito in cui lĠimpatto sulle persone particolarmente forte e in cui si rende ancor pi necessaria lĠadozione di garanzie affidabili e rigorose. 80. Il GEPD spiega che le condizioni e garanzie specifiche possono essere definite soltanto caso per caso, alla luce di tutti i parametri relativi agli scambi di dati. A titolo di orientamento, il GEPD evidenzia comunque di seguito alcuni dei principi e delle garanzie che devono essere prodotte dai destinatari terzi quale presupposto per il trasferimento di dati: — occorre verificare la giustificazione giuridica in base alla quale avvengono le attivit di trattamento dei dati (e cio: le operazioni di trattamento si basano su un obbligo giuridico, sul consenso delle persone interessate o su qualunque altra valida giustificazione?) e se i trasferimenti di dati rispettano lo scopo iniziale per il quale i dati sono stati raccolti. Non ammesso alcun trasferimento al di fuori dello scopo specificato, — la quantit e tipologia dei dati personali da scambiare devono essere chiaramente specificate e ridotte a quanto strettamente necessario per realizzare lo scopo del trasferimento. I dati personali raccolti e trasferiti possono includere segnatamente lĠindirizzo IP degli utenti di Internet, la data e lĠora del sospetto reato e il tipo di reato. Il GEPD raccomanda di non associare i dati a nessuna persona specifica durante la fase dĠindagine e ricorda che lĠidentificazione di un sospetto pu avvenire soltanto nel rispetto della legge e sotto il controllo di un giudice. In questĠottica, il GEPD chiarisce che i dati relativi a violazioni e sospette violazioni dei diritti di propriet intellettuale sono una categoria speciale di dati, il cui trattamento solitamente riservato alle autorit incaricate dellĠapplicazione della legge e richiede lĠadozione di ulteriori garanzie. Le persone autorizzate a trattare i dati relativi alle violazioni e sospette violazioni dei diritti di propriet intellettuale e le condizioni per il trattamento di tali dati devono quindi essere specificamente definite in conformit con la normativa esistente sulla protezione dei dati, — le persone tra le quali i dati possono essere condivisi devono essere chiaramente specificate e gli inoltri ad altri destinatari devono essere vietati in linea di principio, salvo laddove tali inoltri siano necessari per unĠindagine specifica. Questa limitazione riveste estrema importanza, in quanto i destinatari designati non devono condividere indebitamente le informazioni con destinatari non autorizzati, — il GEPD ha motivo di ritenere che lĠACTA non preveder soltanto la cooperazione tra autorit pubbliche, ma attribuir mandati di applicazione della legge anche a organismi privati (come gli ISP, le associazioni dei beneficiari dei diritti dĠautore ecc.). In questĠultimo caso occorre valutare a fondo le condizioni e il grado di coinvolgimento degli organismi privati nellĠapplicazione dei diritti di propriet intellettuale, nel senso che le misure dellĠACTA non dovrebbero conferire un diritto di fatto agli ISP e alle associazioni dei beneficiari dei diritti di propriet intellettuale di controllare il comportamento degli utenti online. Inoltre, il trattamento dei dati personali da parte di organismi privati nellĠambito dellĠapplicazione della legge dovrebbe avvenire soltanto su una base giuridica appropriata. é altres importante chiarire se gli organismi privati saranno tenuti a cooperare con le forze di polizia e in quale misura. Tale cooperazione dovrebbe in ogni caso essere limitata ai Çreati graviÈ, che dovranno a loro volta essere precisamente definiti, in quanto non tutte le violazioni dei diritti di propriet intellettuale sono da considerarsi reati gravi, — il metodo usato per lo scambio di dati personali deve essere scelto accuratamente, specificando in particolare se tale scambio avverr tramite un sistema ÇpushÈ — per esempio, gli ISP e le associazioni dei beneficiari dei diritti di propriet intellettuale trasferiranno sotto il proprio controllo una serie di dati a parti terze, quali le forze di polizia e le autorit incaricate dellĠapplicazione della legge, situate allĠestero — o tramite un sistema ÇpullÈ — per esempio, le forze di polizia e le autorit incaricate dellĠapplicazione della legge avranno accesso diretto alle banche dati di parti private o alle banche dati centralizzate delle informazioni. Come gi illustrato nellĠambito del PNR, un sistema ÇpushÈ lĠunica opzione che risulta conforme ai principi di protezione dei dati dal punto di vista della protezione dei dati nellĠUnione europea, in quanto consente al mittente nellĠUnione europea, che con tutta probabilit il responsabile del trattamento, di esercitare il proprio controllo sul trasferimento dei dati ( 47 ), — occorre specificare il tempo di conservazione dei dati personali da parte dei destinatari, come pure lo scopo per il quale si rende necessaria tale conservazione. Questo periodo di conservazione deve essere proporzionato allo scopo da raggiungere, il che significa che i dati dovranno essere rimossi o cancellati quando non saranno pi necessari per il raggiungimento di tale scopo, — gli obblighi imposti ai responsabili del trattamento in paesi terzi devono essere chiaramente definiti. DevĠessere garantita lĠesistenza di meccanismi di supervisione e/o di meccanismi attuabili di responsabilit, cos da poter intraprendere ricorsi e comminare sanzioni efficaci nei confronti dei responsabili del trattamento in caso di trattamento indebito o di altri episodi rilevanti. Occorre inoltre mettere in atto meccanismi di ricorso, tali da consentire alle persone di sporgere denuncia presso unĠautorit indipendente preposta alla protezione dei dati e di ottenere una risoluzione efficace dinanzi a un tribunale imparziale e indipendente ( 48 ), — lĠatto stipulato tra le parti deve specificare chiaramente i diritti delle persone interessate in relazione ai loro dati personali, ove tali dati siano trattati da un destinatario terzo, in modo da garantire che abbiano a disposizione mezzi efficaci per far valere i loro diritti in rapporto a un trattamento avvenuto allĠestero, — la trasparenza inoltre fondamentale, e le parti che stipulano lĠatto sulla protezione dei dati devono accordarsi su come informeranno le persone interessate in merito al trattamento in corso dei dati, nonch circa i loro diritti e le modalit previste per esercitarli.
VI. CONCLUSIONI 81. Il GEPD incoraggia fortemente la Commissione europea ad avviare un dialogo pubblico e trasparente sullĠACTA, eventualmente per il tramite di una consultazione pubblica, in modo da aiutare a garantire che le misure previste siano conformi ai requisiti della normativa dellĠUnione europea sul rispetto della vita privata e sulla protezione dei dati. 82. In riferimento ai negoziati attualmente in corso sullĠACTA, il GEPD si appella alla Commissione europea affinch trovi un giusto equilibrio tra le esigenze di protezione dei diritti di propriet intellettuale e il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati. Il GEPD sottolinea lĠimportanza di dare la giusta considerazione al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati gi nella fase iniziale dei negoziati, prima che sia concordata qualsiasi misura, cos da non dover cercare in un secondo momento soluzioni alternative e rispettose della vita privata. 83. é vero che la propriet intellettuale importante per la societ e deve essere protetta, ma ci non significa che debba essere posta al di sopra dei diritti fondamentali delle persone al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, n al di sopra di altri diritti quali la presunzione di innocenza, unĠefficace tutela giurisdizionale e la libert di espressione. 84. Nella misura in cui lĠattuale bozza dellĠACTA include o quanto meno preme indirettamente a favore delle politiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisi, lĠACTA limiterebbe profondamente i diritti e le libert fondamentali dei cittadini europei, con particolare riguardo al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. 85. Il GEPD ritiene che le politiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisi non siano necessarie al raggiungimento dello scopo di far rispettare i diritti di propriet intellettuale. Il GEPD convinto dellĠesistenza di soluzioni alternative e meno invasive o quanto meno del fatto che le politiche previste possano essere attuate in maniera meno invasiva o con un ambito pi limitato, segnatamente sotto forma di un controllo ad hoc mirato. 86. Le politiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisi sono anche problematiche su un piano giuridico pi dettagliato, in particolare perch il trattamento dei dati giudiziari, soprattutto da parte di organismi privati, deve essere fondato su una base giuridica appropriata. LĠapplicazione degli schemi dei tre avvisi pu inoltre implicare la memorizzazione dei file di registro per periodi prolungati, il che sarebbe contrario alla normativa vigente. 87. Inoltre, nella misura in cui lĠACTA implica scambi di dati personali tra autorit e/o organismi privati situati nei paesi dei firmatari, il GEPD chiede allĠUnione europea di adottare tutte le garanzie del caso. Tali garanzie dovrebbero essere applicate a tutti i trasferimenti di dati effettuati nellĠambito dellĠACTA (ai fini dellĠapplicazione del diritto civile, penale o delle normative in materia di tecnologie digitali) e dovrebbero essere conformi ai principi di protezione dei dati enunciati nella convenzione n. 108 e nella direttiva 95/46/CE. Il GEPD raccomanda che queste garanzie assumano la forma di accordi vincolanti tra i mittenti comunitari e i paesi terzi destinatari. 88. Il GEPD desidera inoltre essere consultato in merito alle misure da attuare in relazione ai trasferimenti di dati che avverranno in base allĠACTA, allo scopo di verificarne la proporzionalit e di accertarsi che garantiscano un livello adeguato di protezione dei dati. Fatto a Bruxelles, add 22 febbraio 2010. Peter HUSTINX Garante europeo della protezione dei dati
NOTE ( 1 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. ( 2 ) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. ( 3 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. ( 4 ) Cfr. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/november/tradoc_ 145271.pdf, pag. 2. ( 5 ) Cfr. la nota 2. ( 6 ) Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione europea, GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1. ( 7 ) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. ( 8 ) Che interpreta gli elementi principali e le condizioni enunciate nellĠarticolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libert fondamentali (CEDU), adottata a Roma il 4 novembre 1950, in quanto applicabili a campi diversi. Cfr. in particolare la giurisprudenza menzionata in altri punti del presente parere. ( 9 ) Cfr. in particolare: causa C-275/06, Productores de Msica de Espaa (Promusicae), Racc. 2008, pag. I-271 e causa C-557/07, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, non ancora pubblicata. ( 10 ) Cfr. la nota 2. ( 11 ) I diversi intermediari online possono essere definiti in base ai loro ruoli funzionali. Tuttavia, nel mondo reale gli intermediari assumono generalmente diverse di queste funzioni. Gli intermediari online comprendono: a) fornitori dĠaccesso: gli utenti si collegano alla rete tramite la connessione a un fornitore dĠaccesso; b) operatori di rete: forniscono i router, vale a dire le strutture tecniche necessarie per la trasmissione di dati; c) host provider: affittano lo spazio sul loro server, sul quale gli utenti o i fornitori di contenuti possono caricare i contenuti che desiderano. Gli utenti possono caricare e scaricare materiale su e da un servizio online, come una bacheca o una rete P2P. ( 12 ) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo ÇMigliorare la tutela dei diritti di propriet intellettuale nel mercato internoÈ, Bruxelles, 11 settembre 2009, COM(2009) 467 def. ( 13 ) La tecnologia P2P unĠapplicazione software di calcolo distribuito che consente ai singoli computer di collegarsi e di comunicare direttamente con altri computer. ( 14 ) Esempi di sanzioni alternative includono la limitazione della funzionalit del collegamento a Internet, per esempio la velocit di connessione, il volume ecc. ( 15 ) Cfr. in particolare la sentenza della CEDU del 26 giugno 2006, Weber e Saravia contro Germania (dic.), n. 54934/00, paragrafo 77 e la sentenza della CEDU del 1 o luglio 2008, Liberty et al. contro Regno Unito, n. 58243/00. ( 16 ) La Corte di giustizia adotta un approccio di larghe vedute allĠapplicabilit della direttiva 95/46/CE, le cui disposizioni devono essere interpretate alla luce dellĠarticolo 8 della CEDU. La Corte di giustizia ha stabilito nella sua sentenza del 20 maggio 2003, Rundfunk, cause congiunte C-465/00, C-138/01 e C-139/01, Racc. 2003, pag. I-4989, paragrafo 68, che Çle disposizioni della direttiva 95/46/CE, poich disciplinano il trattamento di dati personali che possono arrecare pregiudizio alle libert fondamentali e, in particolare, al diritto alla vita privata, devono essere necessariamente interpretate alla luce dei diritti fondamentali, che secondo una costante giurisprudenza fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce lĠosservanzaÈ. ( 17 ) LĠindirizzo IP che lĠISP attribuisce a una persona pu essere sempre lo stesso ogni volta che questa persona naviga in Internet (nel qual caso si parla di indirizzi IP statici). Altri indirizzi IP sono invece dinamici, nel senso che il fornitore dĠaccesso a Internet attribuisce un indirizzo IP diverso ai suoi clienti ogniqualvolta questi si connettono a Internet. Ovviamente, lĠISP pu collegare lĠindirizzo IP ai dati dellĠabbonato al quale ha assegnato lĠindirizzo IP (statico o dinamico). ( 18 ) Il considerando 26 integra questa definizione: Çconsiderando che i principi della tutela si devono applicare ad ogni informazione concernente una persona identificata o identificabile; che, per determinare se una persona identificabile, opportuno prendere in considerazione lĠinsieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificare detta persona; che i principi della tutela non si applicano a dati resi anonimi in modo tale che la persona interessata non pi identificabile; ÉÈ. ( 19 ) Gruppo ÇArticolo 29È, documento di lavoro sulla protezione dei dati relativi ai diritti di propriet intellettuale (WP 104), adottato il 18 gennaio 2005. Questo gruppo stato istituito ai sensi dellĠarticolo 29 della direttiva 95/46/CE. Esso un organo consultivo europeo indipendente sulla protezione dei dati e sul rispetto della vita privata. I suoi compiti sono descritti nellĠarticolo 30 della direttiva 95/46/CE e nellĠarticolo 15 della direttiva 2002/58/CE. Cfr. anche il parere 4/2007 del gruppo sulla nozione di dati personali (WP 136), adottato il 20 giugno 2007, in particolare a pag. 16. ( 20 ) LĠarticolo 8 della CEDU si riferisce espressamente al requisito per cui qualsiasi interferenza o restrizione deve essere Çnecessaria in una societ democraticaÈ. ( 21 ) LĠarticolo 13 della direttiva 95/46/CE ammette una restrizione soltanto qualora costituisca Çuna misura necessaria alla salvaguardia: a) della sicurezza dello Stato; b) della difesa; c) della pubblica sicurezza; d) della prevenzione, della ricerca, dellĠaccertamento e del perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle professioni regolamentate; e) di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro o dellĠUnione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria; f) di un compito di controllo, ispezione o disciplina connesso, anche occasionalmente, con lĠesercizio dei pubblici poteri nei casi di cui alle lettere c), d) ed e); g) della protezione della persona interessata o dei diritti e delle libert altruiÈ. LĠarticolo 15 della direttiva 2002/58/CE stabilisce che Çtale restrizione costituisc[e], ai sensi dellĠarticolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata allĠinterno di una societ democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cio della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dellĠuso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronicaÈ. ( 22 ) Cfr. anche la sentenza della CEDU del 2 agosto 1984, Malone contro Regno Unito, serie A n. 82, pag. 32, paragrafi 81 et seq. e la sentenza della CEDU del 4 dicembre 2008, Marper contro Regno Unito [GC], n. 30562/04 e 30566/04, paragrafi 101 et seq. ( 23 ) I tribunali possono dover valutare se il materiale effettivamente protetto dal diritto dĠautore, quali diritti sono stati violati, se lĠutilizzo pu essere considerato un caso di utilizzo corretto, la normativa applicabile, i danni ecc. ( 24 ) Parere del GEPD del 23 giugno 2008 sulla proposta di decisione che istituisce un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano Internet e le altre tecnologie di comunicazione, GU C 2 del 7.1.2009, pag. 2. ( 25 ) Cfr. la causa di cui alla nota 8, punto 106. ( 26 ) Cfr. la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37. ( 27 ) Il testo definitivo del cosiddetto emendamento 138 recita: ÇArticolo 1.3a. I provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti lĠaccesso o lĠuso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libert fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libert fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante lĠaccesso o lĠuso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libert fondamentali pu essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una societ democratica e la sua attuazione devĠessere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libert fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi unĠefficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti possono di conseguenza essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione dĠinnocenza e del diritto alla privacy. DevĠessere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessit di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libert fondamentali. DevĠessere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.È ( 28 ) Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54. ( 29 ) http://www.legi-internet.ro/english/jurisprudenta-it-romania/ decizii-it/romanian-constitutional-court-decision-regarding -data-retention.html ( 30 ) http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/ bvg09-124.html ( 31 ) Cfr. la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11. ( 32 ) In particolare, lĠarticolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2009/136/CE stabilisce che Ç[g]li Stati membri possono richiedere che le imprese di cui al paragrafo 3 diffondano, allĠoccorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse agli attuali e nuovi abbonati tramite gli stessi canali normalmente utilizzati dalle imprese per le loro comunicazioni con gli abbonati. In tal caso, dette informazioni sono fornite dalle competenti autorit pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra lĠaltro: a) gli utilizzi pi comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attivit illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libert. Rientrano in questa categoria le violazioni del diritto dĠautore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti (É).È Inoltre, lĠarticolo 20, paragrafo 1, recita: ÇGli Stati membri possono inoltre richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle competenti autorit pubbliche sullĠutilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attivit illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di cui allĠarticolo 21, paragrafo 4, e relativi al servizio fornito.È ( 33 ) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45 (in prosieguo: direttiva sul rispetto dei diritti di propriet intellettuale). ( 34 ) Ci ulteriormente confermato nel considerando 14 della direttiva sul rispetto dei diritti di propriet intellettuale. ( 35 ) Cfr. il paragrafo 28 del presente parere. ( 36 ) Sottolineatura aggiunta. ( 37 ) Cfr. il paragrafo 35 del presente parere. ( 38 ) La gestione del traffico include lĠanalisi del traffico di rete dei computer al fine di ottimizzare o di garantire le prestazioni, una minore latenza e/o di aumentare la larghezza di banda utilizzabile ( 39 ) Una proposta sulle sanzioni penali attualmente oggetto di discussione in seno al Consiglio, COM(2006) 168 del 26 aprile 2006. ( 40 ) Cfr. i paragrafi 32 e 52 di questo parere. Cfr. anche il parere del GEPD dellĠ11 novembre 2008 sulla relazione finale del Gruppo di contatto ad alto livello UE-USA sulla condivisione delle informazioni e sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale, GU C 128 del 6.6.2009, pag. 1. ( 41 ) Cfr. le decisioni in materia di adeguatezza emesse dalla Commissione europea nei confronti di Argentina, Canada, Svizzera, ÇSafe HarborÈ per gli Stati Uniti e delle autorit statunitensi nel contesto PNR, Guernsey, Isola di Man e Jersey; disponibili allĠindirizzo http:// ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/thridcountries/index_en.htm ( 42 ) Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, e Consiglio dĠEuropa, protocollo addizionale alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale concernente le autorit di controllo ed i flussi transfrontalieri, Strasburgo, 8 novembre 2001. ( 43 ) Decisione quadro 2008/877/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa alla protezione dei dati personali trattati nellĠambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60. ( 44 ) Cfr. le risposte al
questionario del Parlamento europeo per la commissaria designata Viviane
Reding, pag. 5, ( 45 ) Risoluzione adottata a Madrid nel novembre 2009. ( 46 ) Per esempio, gli accordi dellĠEuropol e di Eurojust con gli Stati Uniti, lĠaccordo PNR, lĠaccordo Swift, lĠaccordo tra lĠUnione europea e lĠAustralia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dellĠUnione europea da parte dei vettori aerei allĠamministrazione doganale australiana. ( 47 ) Cfr. il parere 4/2003 del gruppo ÇArticolo 29È sul livello di protezione garantito negli Stati Uniti per la trasmissione di dati relativi ai passeggeri, WP78, 13 giugno 2003. ( 48 ) Cfr. il parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla relazione finale del Gruppo di contatto ad alto livello UE-USA sulla condivisione delle informazioni e sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale, 11.11.2008. |