Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione sullĠapproccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi (Pubblicato sulla GUUE n. C 357 del 30.12.2010)
IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI, visto il trattato sul funzionamento dellĠUnione europea, in particolare lĠarticolo 16, vista la Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione europea, in particolare lĠarticolo 8, vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati ( 1 ), vista la richiesta di parere a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati, e in particolare lĠarticolo 41 ( 2 ), HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:
I. INTRODUZIONE 1. Consultazione del GEPD 1. Il 21 settembre 2010 la Commissione ha adottato una comunicazione sullĠapproccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi ( 3 ). La comunicazione stata trasmessa al GEPD per consultazione lo stesso giorno. 2. Il GEPD si compiace di essere stato consultato dalla Commissione. Gi prima dellĠadozione della comunicazione il GEPD aveva avuto la possibilit di formulare osservazioni informali, alcune delle quali sono state prese in considerazione nella versione definitiva del documento; altri punti continuano invece a suscitare preoccupazioni in materia di protezione dei dati. 2. Contesto della proposta 3. LĠapproccio globale ai dati PNR presentato dalla Commissione nella sua comunicazione volto a fornire un quadro coerente per il trasferimento dei dati del codice di prenotazione verso paesi terzi. Oltre alla necessit di garantire la certezza del diritto sviluppata nella comunicazione, questo approccio armonizzato stato fortemente sostenuto anche dal Parlamento europeo, al quale stato attribuito il potere di ratifica degli accordi PNR con i paesi terzi nellĠambito del nuovo quadro istituzionale ( 4 ). 4. La comunicazione integrata da raccomandazioni relative ai negoziati per gli accordi PNR con paesi terzi specifici. Tali raccomandazioni hanno una portata limitata e non vengono analizzate nel presente parere. Al capo II vengono tuttavia formulate osservazioni sulla relazione tra la comunicazione generale e le raccomandazioni. 5. Oltre allĠapproccio globale al trasferimento dei dati PNR verso paesi terzi, la Commissione sta anche sviluppando un approccio per lĠUE rivisto ai dati PNR. In precedenza, prima dellĠentrata in vigore del trattato di Lisbona, la proposta di adottare un tale modello dellĠUnione europea era stata oggetto di approfondite discussioni in seno al Consiglio nellĠambito dellĠex terzo pilastro ( 5 ). Tali discussioni non avevano condotto ad un consenso su una serie di elementi fondamentali del sistema PNR, quale ad esempio lĠuso della banca dati creata nellĠambito del sistema stesso. Il programma di Stoccolma aveva successivamente esortato la Commissione a presentare una nuova proposta, senza per precisare gli elementi essenziali che essa avrebbe dovuto contenere. Una proposta di direttiva sulla definizione di un regime dellĠUnione europea per i dati PNR prevista per lĠinizio del 2011. 6. Il presente parere verte sulla comunicazione della Commissione. La prima parte analizza la comunicazione nel contesto degli attuali sviluppi in materia di protezione dei dati, mentre la seconda affronta la legittimit del regime PNR e la terza si concentra su questioni pi specifiche di protezione dei dati trattate nella comunicazione.
II. ANALISI DELLA PROPOSTA 1. Osservazioni generali 7. Il GEPD accoglie con favore lĠapproccio orizzontale della comunicazione, in linea con le richieste formulate di recente dal Parlamento europeo in merito alla realizzazione di unĠanalisi approfondita dei regimi PNR esistenti e previsti e allĠadozione di un approccio coerente in materia. Riuscire a garantire un livello di protezione elevato ed uniforme applicabile a tutti questi regimi un obiettivo che dovrebbe essere sostenuto con forza. 8. Il GEPD mette tuttavia in discussione la tempistica generale delle varie iniziative direttamente o indirettamente connesse al trattamento dei dati PNR. 9. Bench la comunicazione faccia riferimento agli accordi internazionali sui regimi PNR e allĠiniziativa per lĠadozione di un sistema PNR dellĠUE, le norme da essa proposte riguardano esclusivamente gli accordi internazionali. Il quadro per lĠUE verr discusso e sviluppato in una fase successiva. 10. Il GEPD ritiene che unĠagenda pi logica e opportuna avrebbe incluso una riflessione approfondita su un eventuale regime UE comprendente misure di salvaguardia per la protezione dei dati conformi al quadro giuridico dellĠUnione europea, sulla cui base sviluppare un approccio per gli accordi con i paesi terzi. 11. Il GEPD evidenzia inoltre il lavoro attualmente in corso in merito allĠaccordo generale UE-USA sullo scambio di informazioni a fini dellĠapplicazione della legge ( 6 ), finalizzato a definire un insieme di principi che garantiscano un elevato livello di protezione dei dati personali quale condizione per lo scambio di tali dati con gli Stati Uniti. LĠesito dei negoziati UE-USA deve fungere da riferimento per ulteriori accordi bilaterali conclusi dallĠUnione europea e dai suoi Stati membri, compreso lĠaccordo PNR UE-USA. 12. Un altro elemento che deve essere preso in considerazione in questo contesto la riflessione generale sul quadro UE per la protezione dei dati condotta attualmente dalla Commissione al fine di presentare entro la fine del 2010 una comunicazione cui far seguito una proposta per un nuovo quadro normativo nel corso del 2011 ( 7 ). Questo processo di revisione viene attuato nel quadro Çpost-LisbonaÈ, che ha un impatto diretto sullĠapplicazione orizzontale dei principi di protezione dei dati agli ex pilastri dellĠUE, compresa la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. 13. A fini di coerenza, lĠUE dovrebbe definire i suoi strumenti interni e, sulla base di tali strumenti interni, dovrebbe negoziare accordi con i paesi terzi. LĠagenda globale deve pertanto concentrarsi prima sul quadro generale dellĠUE per la protezione dei dati, poi sullĠeventuale necessit di un regime dellĠUnione europea per i dati PNR e, infine, sulle condizioni di scambio con i paesi terzi, sulla base del quadro aggiornato dellĠUE. In questa fase si dovrebbero prendere in considerazione anche le garanzie previste in un futuro accordo UE-USA, stabilendo al contempo le condizioni per il trasferimento di dati PNR verso paesi terzi. 14. Pur essendo consapevole del fatto che, per motivi procedurali e politici di diversa natura, questo ordine ideale non viene seguito nella pratica, il GEPD ritiene che i diversi attori della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo dovrebbero tenere presente la logica sottesa alle varie fasi descritte sopra. Poich, parallelamente, proseguono i progressi, in particolare sul quadro UE e sui negoziati UE-USA, occorrerebbe tenere nella debita considerazione questa necessit di coerenza e di un approccio armonizzato alle misure di salvaguardia per la protezione dei dati nellĠUE e nellĠambito dei trasferimenti. Pi concretamente, ci implicherebbe, in particolare: — tenere conto dei risultati della valutazione dĠimpatto sul sistema PNR dellĠUE prima di concludere eventuali negoziati in materia di dati PNR con paesi terzi, — garantire che si traggano insegnamenti dalle revisioni degli attuali accordi PNR, — e, per quanto riguarda i negoziati con gli Stati Uniti, collegare i negoziati PNR con i negoziati sullĠaccordo generale sullo scambio di informazioni a fini di applicazione della legge. Questo lĠunico modo per assicurare garanzie uniformi in entrambi gli accordi. 15. Il GEPD solleva infine la questione del collegamento tra la comunicazione e gli orientamenti elaborati dalla Commissione, interrogandosi sulla misura in cui debbano essere indicate garanzie e condizioni specifiche nelle norme sviluppate nella comunicazione o negli orientamenti stabiliti per ciascun paese: se lĠobiettivo generale armonizzare le condizioni di trattamento e scambio dei dati PNR, il GEPD ritiene che il margine di manovra per ogni accordo internazionale dovrebbe essere quanto pi limitato possibile e che le norme dovrebbero definire un quadro preciso. Le norme dovrebbero avere un impatto effettivo sul contenuto degli accordi. Diverse osservazioni riportate di seguito illustrano la necessit di una maggiore precisione in tal senso. 2. Legittimit del regime 16. Il GEPD e il gruppo di lavoro Çarticolo 29È hanno gi insistito in numerosi pareri ( 8 ) sulla necessit di una chiara giustificazione per lo sviluppo di regimi PNR, allĠinterno dellĠUE od al fine dello scambio di dati con i paesi terzi. La necessit di tali misure deve essere definita e suffragata da prove concrete e dovrebbe essere successivamente valutata e bilanciata in base al livello di intrusione nella vita privata delle persone, al fine di garantire un esito commisurato e meno invasivo. Il fatto che i recenti progressi tecnologici rendano attualmente possibili tale ampio accesso e analisi, come si afferma alla fine del punto 2.2 della comunicazione, non in s una giustificazione per lo sviluppo di un sistema finalizzato al controllo di tutti i viaggiatori. In altre parole, la disponibilit di mezzi non dovrebbe giustificare il fine. 17. Come precisato di seguito, il GEPD ritiene che il trasferimento di grandi quantitativi di dati di persone innocenti ai fini della valutazione del rischio sollevi seri problemi di proporzionalit. In particolare, il GEPD mette in discussione lĠuso proattivo dei dati PNR. Mentre lĠuso ÇreattivoÈ dei dati non suscita gravi preoccupazioni, nella misura in cui rientri nellĠambito di unĠindagine relativa a un reato gi commesso, lĠuso in tempo reale e proattivo dei dati conduce ad una valutazione pi critica. 18. Conformemente alla formulazione della comunicazione, anche in un Çcontesto di tempo realeÈ, i dati PNR saranno Çusati per impedire un crimine, svolgere indagini o arrestare persone prima che un reato sia commessoÈ, sulla base di Çindicatori di rischio fattuali predeterminatiÈ ( 9 ). LĠidea principale di adottare misure nei confronti di persone prima che sia commesso un reato sulla base di indicatori di rischio , a parere del GEPD, una misura proattiva il cui uso, nel contesto di attivit di contrasto, tradizionalmente ben definito e limitato. 19. Inoltre, n il concetto di indicatori di rischio n quello di Çvalutazione del rischioÈ sono sufficientemente sviluppati e questĠultimo potrebbe essere facilmente confuso con il concetto di Çelaborazione di profiliÈ. Tale analogia addirittura rafforzata dallĠobiettivo affermato, ossia la creazione di Çmodelli di spostamento e comportamento basati su fattiÈ. Il GEPD mette in discussione il collegamento tra i fatti originali e i modelli dedotti da tali fatti. Obiettivo del processo sottoporre una persona a una valutazione del rischio, applicandole eventualmente misure coercitive, sulla base di fatti non correlati a tale persona. Come gi affermato nel suo precedente parere su una proposta di un sistema PNR dellĠUE, la principale preoccupazione del GEPD legata al fatto che Çle decisioni relative alle persone saranno prese sulla base di modelli e criteri stabiliti utilizzando i dati relativi ai passeggeri in generale. Pertanto le decisioni riguardanti una singola persona potrebbero essere prese utilizzando come riferimento (almeno parzialmente) modelli derivati dai dati di altre persone. Le decisioni saranno quindi prese in relazione ad un contesto astratto, il che pu avere ripercussioni enormi sugli interessati. é estremamente difficile, per i singoli, difendersi da tali decisioniÈ ( 10 ). 20. LĠutilizzo su larga scala di queste tecniche, che prevedono il controllo di tutti i passeggeri, solleva dunque seri problemi di rispetto dei principi fondamentali di protezione della vita privata e dei dati personali, tra cui quelli sanciti dallĠarticolo 8 della CEDU, dagli articoli 7 e 8 della Carta e dallĠarticolo 16 del TFUE. 21. Qualsiasi decisione definitiva sulla legittimit dei regimi PNR dovrebbe tenere conto di questi elementi, che dovrebbero essere analizzati e sviluppati nella valutazione dĠimpatto realizzata nel quadro del progetto di un sistema PNR dellĠUE. LĠagenda deve essere redatta in modo tale che nellĠelaborazione dei requisiti generali dei regimi PNR si possano tenere nella debita considerazione i risultati di tale valutazione dĠimpatto. 3. Contenuto delle norme proposte 22. Fatte salve le precedenti osservazioni fondamentali sulla legittimit dei regimi PNR, il GEPD accoglie con favore lĠesaustivo elenco di norme, visibilmente ispirato ai principi dellĠUE in materia di protezione dei dati, che sotto diversi aspetti rafforzeranno la protezione prevista da accordi specifici. Di seguito vengono esaminati il valore aggiunto e le lacune individuate in tali norme. Adeguatezza e carattere vincolante di ogni accordo 23. Dalla formulazione della comunicazione il GEPD deduce che la valutazione dellĠadeguatezza pu sia basarsi sul quadro generale per la protezione dei dati del paese destinatario che essere contestuale, a seconda degli impegni giuridicamente vincolanti inseriti in un accordo internazionale che disciplina il trattamento dei dati personali. Alla luce del ruolo decisivo svolto dagli accordi internazionali per le valutazioni dellĠadeguatezza, il GEPD sottolinea la necessit di definirne chiaramente il carattere vincolante degli accordi per tutte le parti interessate e ritiene che tale puntualizzazione dovrebbe essere integrata da una precisazione tesa a indicare espressamente che gli accordi garantiranno diritti direttamente applicabili agli interessati. Il GEPD reputa che tali elementi costituiscano un aspetto essenziale della valutazione dellĠadeguatezza. Portata e finalit 24. I primi due punti dellĠelenco di principi si riferiscono alla limitazione della finalit. Al sottotitolo Çuso dei datiÈ, il primo punto indica fini di contrasto e sicurezza, facendo successivamente riferimento al terrorismo e ad altri reati gravi di natura transnazionale, cos definiti in base al Çmetodo diÈ definizione seguito negli strumenti giuridici dellĠUE. Il GEPD contesta questa formulazione, che potrebbe portare a ritenere che gli accordi futuri non sarebbero basati esattamente su tali definizioni, bens da esse ispirati. Per ragioni di certezza del diritto indispensabile definire con esattezza le nozioni di terrorismo e reati gravi di natura transnazionale e individuare gli strumenti dellĠUE ai quali fa riferimento la comunicazione. Il GEPD ricorda inoltre che, per essere inseriti nel regime PNR, i diversi tipi di reati devono superare, quale condizione preliminare, una verifica di necessit e proporzionalit. 25. Il secondo punto sembra fare riferimento pi alla portata (la natura dei dati raccolti) che al principio di limitazione delle finalit. Il GEPD rileva che la comunicazione non riporta un elenco dei dati che potrebbero essere oggetto di trasferimenti, in quanto lascia determinare a ogni accordo specifico le categorie di dati da scambiare. Al fine di evitare divergenze e lĠinclusione di categorie sproporzionate di dati in taluni accordi con i paesi terzi, il GEPD ritiene che alle norme debba essere aggiunto un elenco comune ed esaustivo di categorie, in linea con lĠobiettivo dello scambio di dati. Il GEPD fa riferimento ai pareri formulati al riguardo dal gruppo di lavoro Çarticolo 29È, che indicano le categorie di dati ammissibili e quelle ritenute eccessive in relazione ai diritti fondamentali delle persone interessate ( 11 ). Le categorie di dati che devono essere escluse sono segnatamente quelle che possono essere considerate dati sensibili (e che sono protette dallĠarticolo 8 della direttiva 95/46/CE), i dati SSR/SSI (Special Service Request/Information), i dati OSI (Other Service-Related Information), i campi di testo aperti o liberi (come quelli riservati alle Çosservazioni generaliÈ in cui possono figurare dati di natura sensibile), nonch le informazioni riguardanti i viaggiatori frequenti e i Çdati comportamentaliÈ. Dati sensibili 26. La comunicazione indica che i dati sensibili non possono essere usati, se non in circostanze eccezionali. Il GEPD deplora questa eccezione. Ritiene che le condizioni della deroga siano eccessivamente ampie e non assicurino alcuna garanzia: lĠuso dei dati caso per caso viene indicato solo come esempio; la limitazione delle finalit, inoltre, deve essere un principio generale applicabile a tutti i trattamenti dei dati PNR, non solo una garanzia che si applica ai dati sensibili. Il GEPD ritiene che, consentendo il trattamento di dati sensibili, seppure in casi limitati, si allineerebbe il livello di protezione di tutti i regimi PNR al regime meno rispettoso della protezione dei dati anzich a quello pi virtuoso in tal senso. Come principio, il GEPD chiede pertanto la completa esclusione del trattamento dei dati sensibili. Sicurezza dei dati 27. LĠobbligo generale di sicurezza sviluppato nella comunicazione viene ritenuto soddisfacente. Il GEPD tuttavia del parere che potrebbe essere integrato da un obbligo di informazione reciproca in caso di violazione della sicurezza: i destinatari sarebbero responsabili per lĠinformazione delle rispettive controparti in caso di divulgazione illecita dei dati. Ci contribuirebbe a una maggiore responsabilit in vista di un trattamento sicuro dei dati. Contrasto 28. Il GEPD sostiene il sistema di supervisione previsto nella comunicazione, comprese le misure di supervisione e responsabilizzazione, ed altrettanto estremamente favorevole al diritto di qualunque individuo a un ricorso effettivo, in sede amministrativa e giudiziaria. Per quanto riguarda i diritti di accesso, il GEPD comprende lĠimpossibilit di prevedere limitazioni e accoglie favorevolmente tale impostazione. Qualora, in casi eccezionali, risultasse indispensabile prevedere una limitazione, le norme dovrebbero indicarne chiaramente la portata precisa e le garanzie necessarie, tra cui in particolare un diritto di accesso indiretto. Trasferimenti successivi 29. Il GEPD ritiene adeguata la restrizione che prevede che i trasferimenti successivi avvengano caso per caso, sia ad altre autorit governative che verso paesi terzi. Ritiene che, oltre a questo principio, la limitazione della finalit applicabile ai trasferimenti verso paesi terzi debba essere applicata anche ai trasferimenti allĠinterno del paese terzo verso altre autorit governative. Ci dovrebbe evitare ogni eventuale ulteriore utilizzo o controllo incrociato dei dati PNR con informazioni trattate per finalit diverse. Il GEPD preoccupato in particolare per il rischio di controlli incrociati con informazioni provenienti da altre banche dati quali lĠESTA per quanto riguarda gli Stati Uniti. Rileva che la recente decisione USA di introdurre unĠimposta sullĠESTA comporti la raccolta di informazioni di carta di credito dei viaggiatori. Il GEPD chiede di imporre una limitazione chiara al fine di evitare associazioni inadeguate di dati che esulano dallĠambito di applicazione dellĠaccordo PNR. Conservazione dei dati 30. Il periodo di conservazione dei dati non soggetto a unĠeffettiva armonizzazione. Il GEPD ritiene che, in linea di principio, i dati PNR debbano essere cancellati se i controlli effettuati in occasione della loro trasmissione non hanno dato luogo a unĠazione di contrasto. Qualora il contesto nazionale giustifichi la necessit di prevedere un periodo limitato di conservazione, il GEPD ritiene che nelle norme dovrebbe essere stabilito un periodo massimo di conservazione. Occorrerebbe inoltre rafforzare il principio della limitazione nel tempo dei diritti di accesso dei funzionari e considerare un obbligo, anzich un esempio, la graduale anonimizzazione dei dati. Modalit di trasmissione 31. Il GEPD sostiene il trasferimento esclusivamente in base al sistema ÇpushÈ per la trasmissione dei dati. Chiede garanzie concrete volte ad assicurare che ÇpushÈ sia effettivamente lĠunico sistema utilizzato nella pratica. In base allĠesperienza e alle ispezioni condotte dalle autorit preposte alla protezione dei dati di fatto emerso che, nonostante gli obblighi previsti dagli accordi gi in vigore, in particolare per quanto riguarda quello siglato sui PNR con gli Stati Uniti, ancora effettivo un sistema ÇpullÈ residuo e che, parallelamente al sistema ÇpushÈ, le autorit USA hanno un pi ampio accesso ai dati PNR attraverso i sistemi telematici di prenotazione. Misure giuridiche e legali dovrebbero essere adottate al fine di evitare eventuali elusioni del sistema ÇpushÈ. 32. La frequenza (ÇragionevoleÈ) delle trasmissioni da parte delle compagnie aeree dovrebbe essere definita e dovrebbe essere stabilito un numero massimo di trasmissioni. I regimi esistenti, le cui disposizioni assicurano la massima tutela della vita privata, dovrebbero fungere da riferimento in tal senso. Concetti generali 33. Il GEPD invita inoltre a una maggiore precisione per quanto riguarda gli elementi essenziali dellĠattuazione degli accordi PNR. Il periodo di durata degli accordi (ÇdeterminatoÈ, ÇopportunoÈ) e il loro riesame (ÇperiodicoÈ) dovrebbero essere ulteriormente definiti in una prospettiva orizzontale. In particolare, potrebbe essere specificata la periodicit delle verifiche congiunte cos come lĠobbligo di condurre un primo riesame entro un termine preciso dopo lĠentrata in vigore degli accordi: si potrebbe indicare un massimo di tre anni.
III. CONCLUSIONE 34. Il GEPD accoglie con favore lĠapproccio orizzontale presentato dalla Commissione nella sua comunicazione. Si tratta di un passo essenziale verso un quadro generale per lo scambio dei dati PNR. Questa valutazione generale tuttavia mitigata da alcune importanti preoccupazioni. 35. I regimi PNR presentati nella comunicazione non rispondono di per s ai criteri di necessit e proporzionalit sviluppati in questo e in precedenti pareri del GEPD e del gruppo di lavoro Çarticolo 29È. Per essere ammissibili, le condizioni per la raccolta e il trattamento dei dati personali dovrebbero essere notevolmente limitate. Il GEPD preoccupato in particolare per lĠutilizzo dei regimi PNR ai fini della valutazione del rischio o dellĠelaborazione di profili. 36. La definizione di norme sui dati PNR dovrebbe tenere conto del quadro generale per la protezione dei dati e degli sviluppi giuridici ad esso correlati allĠinterno dellĠUE, nonch della negoziazione di accordi sullo scambio di dati a un livello pi generale, specialmente con gli Stati Uniti. Occorrerebbe garantire che un futuro accordo sui PNR con gli Stati Uniti rispetti lĠaccordo generale sulla protezione dei dati con gli USA. Anche gli accordi siglati con altri paesi terzi in materia di dati PNR dovrebbero essere coerenti con questo approccio. 37. é essenziale che tutti gli accordi con i paesi terzi tengano conto dei nuovi requisiti in materia di protezione dei dati sviluppati nel quadro istituzionale post-Lisbona. 38. Il GEPD invita inoltre a una maggiore precisione nellĠapproccio globale alle garanzie minime applicabili a tutti gli accordi: condizioni pi rigorose dovrebbero esser applicate, specialmente per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili, il principio di limitazione della finalit, le condizioni dei trasferimenti successivi e la conservazione dei dati. 39. Il GEPD insiste infine sul fatto che tutti gli accordi dovrebbero garantire diritti direttamente applicabili agli interessati. LĠefficacia delle procedure di contrasto, da parte sia degli interessati sia delle autorit di controllo, una condizione essenziale per valutare lĠadeguatezza di qualsiasi accordo. Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2010. Peter HUSTINX Garante europeo della protezione dei dati
NOTE ( 1 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. ( 2 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. ( 3 ) COM(2010) 492 definitivo. ( 4 ) Sono stati firmati accordi con: — Stati Uniti: accordo tra lĠUnione europea e gli Stati Uniti dĠAmerica sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007) (GU L 204 del 4.8.2007, pag. 18), — Canada: accordo tra la Comunit europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri e dei dati delle pratiche passeggeri (GU L 82 del 21.3.2006, pag. 15), — Australia: accordo tra lĠUnione europea e lĠAustralia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) originari dellĠUnione europea da parte dei vettori aerei allĠamministrazione doganale australiana (GU L 213 dellĠ8.8.2008, pagg. 49-57). ( 5 ) Il 6 novembre 2007 la Commissione ha adottato una proposta di decisione quadro del Consiglio sullĠuso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attivit di contrasto [COM(2007) 654 definitivo]. Il GEPD ha presentato il suo parere sulla proposta il 20 dicembre 2007 (GU C 110 dellĠ1.5.2008, pag. 1). ( 6 ) Cfr. in particolare la consultazione lanciata dalla Commissione nel gennaio 2010 sul futuro accordo internazionale tra lĠUnione europea (UE) e gli Stati Uniti dĠAmerica (USA) sulla protezione dei dati personali e lo scambio di informazioni a fini repressivi nonch i contributi del gruppo di lavoro Çarticolo 29È e del GEPD, reperibili allĠindirizzo http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_ consulting_0005_en.htm ( 7 ) La Commissione ha avviato un processo di revisione dellĠattuale quadro giuridico che iniziato con una conferenza ad alto livello svoltasi nel maggio 2009. Ad essa hanno fatto seguito una consultazione pubblica durata fino al termine del 2009 e alcune riunioni di consultazione dei soggetti interessati nel luglio 2010. Il contributo del gruppo di lavoro Çarticolo 29È, al quale il GEPD ha partecipato attivamente, reperibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/ justice/policies/privacy/workinggroup/wpdocs/index_en.htm# general_issues ( 8 ) Parere del GEPD del 20 dicembre 2007 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sullĠuso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attivit di contrasto, GU C 110 dellĠ1.5.2008, pag. 1. I pareri del gruppo di lavoro Çarticolo 29È sono reperibili al seguente indirizzo: http://ec.europa. eu/justice/policies/privacy/workinggroup/wpdocs/index_en.htm# data_transfers ( 9 ) Pagina 4 della comunicazione, capitolo 2.1. ( 10 ) Parere del 20 dicembre 2007 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sullĠuso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attivit di contrasto, GU C 110 dellĠ1.5.2008, pag. 4. ( 11 ) Parere del 23 giugno 2003 sul livello di protezione assicurato negli Stati Uniti per quanto riguarda la trasmissione di dati relativi ai passeggeri, WP78. Questo e i successivi pareri formulati dal gruppo di lavoro sulla questione sono reperibili allĠindirizzo: http://ec.europa. eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/index_en.htm# data_transfers
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