GARANTE EUROPEO
  DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — La politica antiterrorismo dellUE: principali risultati e sfide future

(Pubblicato sulla GUUE n. C 56 del 22.2.2011)

 

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

 

visto il trattato sul funzionamento dellUnione europea, in particolare larticolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati ( 1 ),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati ( 2 ), in particolare larticolo 41,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

 

I. INTRODUZIONE

1. Il 20 luglio 2010 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo La politica antiterrorismo dellUE: principali risultati e sfide future ( 3 ). La comunicazione intende fornire gli elementi fondamentali per una valutazione politica dellattuale strategia antiterrorismo dellUE e costituisce inoltre un elemento della strategia di sicurezza interna ( 4 ). Valuta i risultati conseguiti e delinea sfide e orientamenti politici futuri per la politica antiterrorismo dellUE.

2. Molte delle iniziative indicate nella comunicazione sono gi state oggetto di osservazioni o pareri specifici del GEPD. Questa comunicazione, tuttavia, presenta unampia prospettiva politica e orientamenti a lungo termine che giustificano un parere dedicato del GEPD.

3. Il presente parere intende pertanto contribuire alla formulazione di scelte politiche pi fondamentali in un settore in cui lutilizzo delle informazioni personali al tempo stesso cruciale, massiccio e particolarmente sensibile.

4. Il parere non formula raccomandazioni sulla pi recente comunicazione elaborata dalla Commissione in questo settore, La strategia di sicurezza interna dellUE in azione: cinque tappe verso unEuropa pi sicura, adottata il 22 novembre 2010 ( 5 ). Questa comunicazione verr analizzata dal GEPD in un parere separato che inoltre affronter nuovamente la necessit di istituire collegamenti chiari tra i vari documenti.

5. Nel presente parere il GEPD analizza i diversi elementi della comunicazione, fornendo al contempo consulenza e raccomandazioni volte a garantire il rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali nel settore della politica antiterrorismo dellUE, specialmente quando si tratta di affrontare sfide future e sviluppare nuovi orientamenti politici.

 

II. ANALISI DELLA COMUNICAZIONE E QUESTIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI

6. Basandosi sulla struttura della strategia antiterrorismo dellUnione europea del 2005 ( 6 ), la comunicazione analizza innanzitutto i quattro settori dazione principali della politica antiterrorismo dellUE: prevenzione, protezione, perseguimento e risposta. Un capitolo specifico affronta quindi alcune questioni orizzontali, ossia il rispetto dei diritti fondamentali, la cooperazione internazionale e il finanziamento.

1. Prevenzione, protezione, perseguimento, risposta e necessit di integrare i principi di protezione dei dati

7. La prevenzione comprende una vasta serie di attivit, volte non solo a prevenire la radicalizzazione e il reclutamento, ma anche ad affrontare il modo in cui i terroristi usano Internet. Tra i principali risultati conseguiti in questambito, la comunicazione cita la decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo, adottata nel 2002 ( 7 ) e modificata nel 2008 ( 8 ).

8. Anche la protezione delle persone e delle infrastrutture una questione molto ampia, che comprende iniziative in materia di sicurezza alle frontiere, sicurezza dei trasporti, controllo di precursori di esplosivi, protezione delle infrastrutture critiche e rafforzamento della catena di approvvigionamento.

9. Tra le attivit di perseguimento figurano la raccolta delle informazioni, la cooperazione di polizia e giudiziaria, il contrasto delle attivit terroristiche e la lotta contro il finanziamento del terrorismo. Le sfide future in questo settore sono la definizione di un quadro UE sui dati del codice di prenotazione (PNR) ( 9 ), lutilizzo dellarticolo 75 TFUE quale base giuridica per lelaborazione di una serie di misure finalizzate al congelamento dei capitali e dei beni finanziari nonch il principio del reciproco riconoscimento nellassunzione delle prove in materia penale.

10. Le attivit di risposta si riferiscono alla capacit di far fronte alle conseguenze di un attentato terroristico e comprendono lassistenza alle vittime del terrorismo.

11. Tutti questi settori presentano forti legami con iniziative su cui il GEPD ha gi assunto una posizione: il programma di Stoccolma, misure restrittive e congelamento dei beni, conservazione dei dati, body scanner, precursori di armi, dati biometrici, la decisione Prm, i dati del codice di prenotazione (PNR), laccordo TFTP (programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi), il sistema di informazione Schengen, il sistema di informazione visti, la gestione integrata delle frontiere, la strategia di gestione delle informazioni dellUE e lo scambio transfrontaliero di prove.

12. I settori della prevenzione e della protezione sono i pi delicati dal punto di vista della protezione dei dati per una serie di motivi.

13. Innanzi tutto, questi settori si basano, per definizione, su valutazioni prospettiche dei rischi che nella maggior parte dei casi implicano un trattamento ampio e preventivo di enormi quantit di dati personali su cittadini non sospettati (quali, ad esempio, screening di Internet, frontiere elettroniche e body scanner).

14. In secondo luogo, la comunicazione prevede un rafforzamento dei partenariati tra autorit di contrasto e imprese private (quali fornitori di servizi Internet, istituti finanziari e societ di trasporto) finalizzato a favorire lo scambio di informazioni pertinenti e talvolta a delegare loro talune parti dei compiti di contrasto. Ci comporta un maggiore utilizzo dei dati personali, raccolti da imprese private a fini commerciali, da parte delle autorit pubbliche a fini di contrasto.

15. Molte di queste iniziative sono state spesso adottate per fornire una risposta rapida ad azioni terroristiche, senza effettuare un esame approfondito di eventuali duplicazioni o sovrapposizioni con misure gi esistenti. In talune circostanze, anche ad alcuni anni di distanza dalla loro entrata in vigore, non ancora stato possibile stabilire in quale misura lintrusione nella vita privata dei cittadini derivante da queste misure sia stata effettivamente necessaria in tutti i casi.

16. Esistono inoltre maggiori probabilit che lutilizzo preventivo dei dati personali dia luogo a discriminazioni. Lanalisi preventiva delle informazioni comporterebbe la raccolta e il trattamento di dati personali riguardanti ampie categorie di persone (ad esempio tutti i passeggeri, tutti gli utenti di Internet) a prescindere dallesistenza di sospetti specifici nei loro confronti. Lanalisi di queste informazioni, specialmente se associata a tecniche di estrazione dei dati, potrebbe determinare la segnalazione di persone innocenti come individui sospetti solo perch il loro profilo (et, sesso, religione eccetera) e/o i loro schemi (ad esempio di viaggio, di utilizzo di Internet eccetera) coincidono con quelli di persone legate al terrorismo o sospettate di essere implicate in attivit terroristiche. Di conseguenza, specialmente in questo contesto, un uso illecito o improprio di informazioni personali (talvolta sensibili), associato agli ampi poteri coercitivi delle autorit di contrasto, pu comportare la discriminazione e la stigmatizzazione di persone e/o gruppi di persone specifici.

17. In questottica, garantire un livello elevato di protezione dei dati inoltre un modo per favorire la lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione, che, secondo la comunicazione, pu anche contribuire a prevenire la radicalizzazione e il reclutamento nelle fila del terrorismo.

2. Un approccio coerente basato sul principio di necessit

18. Unosservazione generale importante riguarda la necessit di garantire coerenza e relazioni chiare tra tutte le comunicazioni e le iniziative adottate nel settore degli affari interni e in particolare nel settore della sicurezza interna. Ad esempio, bench la strategia antiterrorismo dellUE sia strettamente correlata alla strategia di gestione delle informazioni, alla strategia per il rispetto della Carta dei diritti fondamentali e al modello europeo di scambio delle informazioni, le relazioni tra tutti questi documenti non vengono affrontate espressamente ed approfonditamente. La strategia di sicurezza interna dellUE in azione: cinque tappe verso unEuropa pi sicura ( 10 ), adottata il 22 novembre 2010, ha ulteriormente evidenziato tale lacuna.

19. Il GEPD raccomanda pertanto alle istituzioni dellUE di garantire che le politiche e le iniziative adottate nel settore degli affari interni e della sicurezza interna siano concepite e attuate in maniera tale da assicurare un approccio coerente e relazioni chiare tra loro, prevedendo sinergie adeguate e positive ed evitando duplicazioni del lavoro e degli sforzi.

20. Il GEPD raccomanda inoltre di tenere espressamente in considerazione il principio di necessit in tutte le proposte presentate in questo settore. A tale proposito occorre sia considerare eventuali sovrapposizioni con strumenti gi esistenti sia limitare la raccolta e lo scambio di dati personali a quanto effettivamente necessario agli scopi perseguiti.

21. Ad esempio, nel caso dellaccordo sul programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP II) con gli USA, il GEPD aveva messo in discussione la misura in cui laccordo fosse effettivamente necessario a ottenere risultati che avrebbero potuto essere conseguiti utilizzando strumenti meno invasivi della vita privata, come quelli gi previsti dal quadro UE e internazionale esistente ( 11 ). Nello stesso parere, il GEPD aveva messo in dubbio la necessit di trasmettere i dati personali in blocco, anzich in maniera pi mirata.

22. Tra le sfide segnalate dalla comunicazione figura la necessit di garantire che questi strumenti rispondano alle reali necessit (di contrasto) assicurando al tempo stesso il pieno rispetto del diritto alla vita privata e delle norme sulla protezione dei dati. Il GEPD accoglie con favore questo riconoscimento esplicito e invita le istituzioni dellUE a valutare attentamente la misura in cui gli strumenti gi esistenti e quelli previsti soddisfano le effettive necessit di contrasto, evitando al contempo sovrapposizioni di misure o inutili limitazioni alla vita privata. In questottica, gli strumenti esistenti dovranno dimostrare di costituire mezzi efficaci di lotta al terrorismo nellambito di revisioni periodiche.

23. Il GEPD ha evidenziato in numerosi pareri e osservazioni la necessit di valutare tutti gli strumenti esistenti sullo scambio di informazioni prima di proporne di nuovi, accordando particolare rilievo a questo aspetto nel recente parere sul Panorama generale della gestione delle informazioni nello spazio di libert, sicurezza e giustizia ( 12 ). Di fatto, valutare lefficacia delle misure esistenti tenendo al tempo stesso in considerazione limpatto sulla vita privata delle nuove misure previste fondamentale e deve rivestire un ruolo determinante nellazione dellUnione europea in questo settore, in linea con lapproccio proposto dal programma di Stoccolma.

24. Sovrapposizioni e inconcludenze dovrebbero determinare adattamenti delle scelte politiche o portare addirittura al consolidamento o allabbandono dei sistemi di raccolta e trattamento dei dati esistenti.

25. Il GEPD raccomanda di riservare unattenzione speciale a quelle proposte da cui scaturiscono raccolte generali di dati personali di tutti i cittadini, anzich solo delle persone sospettate. I casi in cui le informazioni personali vengono trattate a fini diversi da quelli per cui erano state raccolte inizialmente, come avviene ad esempio per laccesso a fini di contrasto ai dati personali registrati nel sistema Eurodac, richiedono unattenzione speciale e una giustificazione specifica.

26. La comunicazione sottolinea altres che una delle sfide future sar garantire unefficace politica nel settore della ricerca in materia di sicurezza, che contribuir ad instaurare un elevato livello di sicurezza. Il GEPD sostiene la dichiarazione della comunicazione secondo cui unefficace ricerca in materia di sicurezza rafforzer le relazioni tra i differenti attori. In questottica fondamentale inserire fin dallinizio le competenze in materia di protezione dei dati nelle attivit di ricerca sulla sicurezza in modo tale da orientare le opzioni politiche e garantire la massima integrazione possibile della vita privata nelle nuove tecnologie orientate alla sicurezza, conformemente al principio della privacy by design (tutela della vita privata fin dalla progettazione).

3. Riguardo alluso di misure restrittive (congelamento dei beni)

27. Per quanto riguarda luso di misure restrittive (congelamento dei beni) nei confronti di paesi specifici e sospetti terroristi, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha ripetutamente e costantemente confermato che il rispetto dei diritti fondamentali nella lotta contro il terrorismo riveste unimportanza cruciale, al fine di garantire sia il rispetto dei diritti dei cittadini sia la legittimit dei provvedimenti adottati.

28. Il GEPD ha gi fornito il proprio contributo formulando pareri e osservazioni in questambito ( 13 ), evidenziando da un lato i progressi compiuti a livello procedurale, ma chiedendo dallaltro di apportare ulteriori miglioramenti, specialmente riguardo al diritto di informazione e di accesso ai dati personali, alla definizione chiara delle restrizioni a tali diritti nonch al diritto a effettivi ricorsi giurisdizionali e a un controllo indipendente.

29. La necessit di apportare ulteriori miglioramenti alle procedure e alle garanzie previste per le persone iscritte nellelenco del comitato per le sanzioni stata recentemente confermata dal Tribunale nella cosiddetta causa Kadi II ( 14 ). In particolare, il Tribunale ha evidenziato la necessit di fornire alla persona iscritta nellelenco informazioni circostanziate sui motivi che ne hanno determinato la registrazione. Tale riconoscimento risulta molto simile ai diritti, sanciti dalla legislazione in materia di protezione dei dati, di avere accesso ai propri dati personali e di ottenerne la rettifica, in particolare nel caso in cui siano errati o non aggiornati. Tali diritti, espressamente menzionati dallarticolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, costituiscono elementi chiave della protezione dei dati e possono essere soggetti a limitazioni solo nella misura in cui tali limitazioni siano necessarie, prevedibili e stabilite dalla legge.

30. In questottica, il GEPD conviene con la comunicazione che una delle sfide future nel settore della politica antiterrorismo sar lutilizzo dellarticolo 75 del TFUE. Questa nuova base giuridica, introdotta dal trattato di Lisbona, prevede espressamente ladozione di misure di congelamento dei beni nei confronti di persone fisiche o giuridiche. Il GEPD raccomanda di utilizzare questa base giuridica anche per definire un quadro per il congelamento dei beni che sia pienamente conforme al rispetto dei diritti fondamentali. Il GEPD disponibile a contribuire ulteriormente allo sviluppo di procedure e strumenti legislativi pertinenti e auspica di essere opportunamente e tempestivamente consultato quando la Commissione, conformemente al suo programma di lavoro per il 2011, svilupper un regolamento specifico in questo settore ( 15 ).

31. In una prospettiva pi ampia, sussiste la necessit di definire un quadro per la protezione dei dati applicabile anche alla politica estera e di sicurezza comune. Di fatto, larticolo 16 del TFUE fornisce una base giuridica per la definizione di norme in materia di protezione dei dati anche nel settore della politica estera e di sicurezza comune. Larticolo 39 del TUE prevede una base giuridica e una procedura differenti che verranno applicate solo quando saranno gli Stati membri a trattare i dati personali in questo settore. Tuttavia, bench il trattato di Lisbona preveda lelaborazione di norme in materia di protezione dei dati e fornisca gli strumenti per definirle, finora la recente comunicazione della Commissione su Un approccio globale alla protezione dei dati personali nellUnione europea ( 16 ) non contempla alcuna iniziativa in tal senso. Di conseguenza, il GEPD esorta la Commissione a presentare una proposta per la definizione di un quadro per la protezione dei dati nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

4. Rispetto dei diritti fondamentali e cooperazione internazionale

32. Il capitolo dedicato al rispetto dei diritti fondamentali sottolinea che lUE deve dimostrarsi esemplare nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali, alla quale devono improntarsi tutte le sue politiche. Il GEPD accoglie con favore questo approccio.

33. IL GEPD sostiene altres la dichiarazione secondo cui il rispetto dei diritti fondamentali non solo un obbligo giuridico, ma anche una condizione fondamentale per promuovere la fiducia fra le autorit nazionali e quella dei cittadini in generale.

34. In tale contesto, affinch sia possibile realizzare questo obiettivo, il GEPD raccomanda ladozione di un approccio proattivo e di azioni concrete, anche quale mezzo per attuare efficacemente la Carta dei diritti fondamentali dellUE ( 17 ).

35. Le valutazioni dimpatto sulla tutela della vita privata e la consultazione tempestiva delle competenti autorit di protezione dei dati devono essere garantite per tutte le iniziative che incidono sulla protezione dei dati personali, a prescindere dal loro promotore e dal settore in cui vengono proposte.

36. Nel capitolo dedicato alla cooperazione internazionale la comunicazione evidenzia altres la necessit di creare condizioni giuridiche e politiche necessarie a una cooperazione rafforzata con i partner esterni dellUE nel campo della lotta contro il terrorismo.

37. A tale proposito il GEPD ricorda la necessit di assicurare lesistenza di garanzie adeguate per lo scambio di dati personali con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali affinch sia possibile garantire che i diritti dei cittadini in materia di protezione dei dati siano opportunamente rispettati anche nel contesto della cooperazione internazionale.

38. A tal fine, per garantire il rispetto delle norme UE, occorre inoltre promuovere la protezione dei dati in cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, peraltro in linea con lintenzione della Commissione di promuovere lo sviluppo di elevate norme di protezione dei dati, sia tecniche che giuridiche, nei paesi terzi e a livello internazionale, e di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi ( 18 ).

39. Una chiara opportunit per promuovere lintervento dellUnione europea in questo settore costituita dalle misure restrittive (congelamento dei beni), nel cui ambito lintensa cooperazione con i paesi terzi e le Nazioni Unite non deve ridurre lelevato livello di protezione dei diritti fondamentali garantito dal sistema giuridico dellUnione europea.

 

III. CONCLUSIONI

40. Il GEPD accoglie con favore lattenzione riservata dalla comunicazione ai diritti fondamentali e alla protezione dei dati e raccomanda di apportare altri miglioramenti concreti nel settore della politica antiterrorismo.

41. Il GEPD raccomanda di sostenere con iniziative concrete il rispetto dei diritti fondamentali in questo settore, e in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, che un alleato indispensabile per promuovere la certezza del diritto, la fiducia e la cooperazione nella lotta contro il terrorismo nonch una condizione giuridica necessaria per lo sviluppo dei sistemi previsti.

42. Il GEPD sostiene altres lapproccio secondo cui lelaborazione di una politica sistematica in questo settore sia da preferire a una politica contingente, specialmente nel caso in cui eventuali azioni terroristiche portino alla creazione di nuovi sistemi di conservazione, raccolta e scambio dei dati senza un esame adeguato delle alternative esistenti.

43. In questottica, il GEPD raccomanda alle istituzioni dellUE di fare in modo che le politiche e le iniziative adottate nel settore degli affari interni e della sicurezza interna siano concepite e attuate in maniera tale da assicurare un approccio coerente e relazioni chiare tra loro, prevedendo sinergie adeguate e positive ed evitando duplicazioni del lavoro e degli sforzi.

44. In tale contesto, il GEPD raccomanda al legislatore UE di accrescere il ruolo della protezione dei dati impegnandosi in merito ad azioni (e scadenze) specifiche quali:

— valutare lefficacia delle misure esistenti tenendo al tempo stesso in considerazione il loro impatto sulla vita privata fondamentale e deve rivestire un ruolo determinante nellazione dellUnione europea in questo settore,

— nel prevedere nuove misure, considerare eventuali sovrapposizioni con strumenti gi esistenti, tenendo conto della loro efficacia e limitando la raccolta e lo scambio di dati personali a quanto effettivamente necessario agli scopi perseguiti,

— proporre la definizione di un quadro per la protezione dei dati applicabile anche alla politica estera e di sicurezza comune,

— proporre un approccio completo e globale volto a garantire, nel settore delle misure restrittive (congelamento dei beni), sia lefficacia dellazione di contrasto che il rispetto dei diritti fondamentali sulla base dellarticolo 75 del TFUE,

— collocare la protezione dei dati al centro del dibattito sulle misure che disciplinano questo settore, garantendo ad esempio lo svolgimento di valutazioni di impatto sulla tutela della vita privata e sulla protezione dei dati e la consultazione tempestiva delle competenti autorit di protezione dei dati in occasione della presentazione di proposte pertinenti nel settore,

— garantire che le competenze in materia di protezione dei dati siano inserite fin dallinizio nelle attivit di ricerca sulla sicurezza in modo tale da orientare le opzioni politiche e garantire la massima integrazione possibile della vita privata nelle nuove tecnologie orientate alla sicurezza,

— assicurare lesistenza di garanzie adeguate per il trattamento dei dati personali nellambito della cooperazione internazionale, promuovendo al contempo lo sviluppo e lattuazione di principi di protezione dei dati da parte dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali.

Fatto a Bruxelles, add 24 novembre 2010.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati

 

 

NOTE                                               

( 1 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

( 2 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

( 3 ) COM(2010) 386 definitivo.

( 4 ) Cfr. la pagina 2 della comunicazione.

( 5 ) COM(2010) 673 definitivo.

( 6 ) Doc. 14469/4/05 del 30 novembre 2005.

( 7 ) Decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI, (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

( 8 ) Decisione quadro del Consiglio 2008/919/GAI, (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

( 9 ) Come peraltro annunciato nel piano dazione della Commissione per lattuazione del programma di Stoccolma COM(2010) 171 definitivo del 20 aprile 2010.

( 10 ) Cfr. il paragrafo 4 del presente parere.

( 11 ) Parere del GEPD del 22 giugno 2010.

( 12 ) Parere del GEPD del 30 settembre 2010.

( 13 ) Parere del 28 luglio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entit associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani, (GU C 276 del 17.11.2009, pag. 1). Parere del 16 dicembre 2009 su varie proposte legislative che impongono determinate misure restrittive specifiche nei confronti di Somalia, Zimbabwe, Repubblica democratica di Corea e Guinea, (GU C 73 del 23.3.2010, pag. 1). Cfr. anche la lettera del GEPD del 20 luglio 2010 su tre proposte legislative riguardanti talune misure restrittive, segnatamente nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate, a sostegno del mandato del Tribunale penale internazionale per lex Jugoslavia e nei confronti dellEritrea. Tutti i pareri e le osservazioni del GEPD sono disponibili sul sito Internet del GEPD allindirizzo: http://www.edps. europa.eu

( 14 ) Sentenza del 30 settembre 2010 nella causa T-85/09 Kadi/Commissione, cfr. in particolare i paragrafi 157, 177.

( 15 ) Lallegato II (Elenco indicativo delle iniziative allo studio) del programma di lavoro della Commissione per il 2011 [COM(2010) 623 del 27 ottobre 2010] cita un Regolamento che stabilisce la procedura di congelamento dei capitali di persone indagate per attivit terroristiche nellUE.

( 16 ) Comunicazione della Commissione (2010) 609 del 4 novembre 2010.

( 17 ) Cfr. la comunicazione della Commissione (2010) 573 del 19 ottobre 2010 sulla strategia per unattuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea.

( 18 ) Cfr. la comunicazione della Commissione (2010) 609 su Un approccio globale alla protezione dei dati personali nellUnione europea, pagg. 16-17.