GARANTE EUROPEO
  DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Parere del Garante europeo della protezione dei dati — sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — ÇLa strategia di sicurezza interna dellĠUE in azione: cinque tappe verso unĠEuropa pi sicuraÈ

(Pubblicato sulla GUUE n. C 101 del 1/4/2011)

 

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dellĠUnione europea, in particolare lĠarticolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchŽ alla libera circolazione di tali dati( 1),

vista la richiesta di parere a norma del regolamento (CE) n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonchŽ la libera circolazione di tali dati ( 2 ), in particolare lĠarticolo 41,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

 

I. INTRODUZIONE

1. Il 22 novembre 2010 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo ÇLa strategia di sicurezza interna dellĠUE in azione: cinque tappe verso unĠEuropa pi sicuraÈ (in prosieguo la ÇcomunicazioneÈ) ( 3 ). La comunicazione  stata trasmessa al GEPD per consultazione.

2. Il GEPD si compiace di essere stato consultato dalla Commissione. Giˆ prima dellĠadozione della comunicazione il GEPD aveva formulato osservazioni informali sul progetto di testo, alcune delle quali sono state prese in considerazione nella versione definitiva del documento.

Contesto della comunicazione

3. La strategia di sicurezza interna dellĠUE (in prosieguo la SSI), oggetto della comunicazione, era stata adottata il 23 febbraio 2010 sotto la presidenza spagnola ( 4 ). La strategia definisce un modello di sicurezza europeo che integra, tra lĠaltro, lĠazione della cooperazione tra autoritˆ di contrasto e giudiziarie, la gestione delle frontiere e la protezione civile, nel rispetto dei valori europei comuni, quali i diritti fondamentali. I suoi principali obiettivi sono:

— presentare al pubblico gli strumenti dellĠUE esistenti che giˆ contribuiscono a garantire la sicurezza e la libertˆ dei cittadini dellĠUE e il valore aggiunto fornito dallĠazione dellĠUE in questo settore,

— elaborare ulteriormente strumenti e politiche comuni che utilizzano un approccio pi integrato che affronti le cause dellĠinsicurezza e non soltanto le conseguenze,

— rafforzare la cooperazione tra autoritˆ di contrasto e giudiziarie, la gestione delle frontiere, la protezione civile e la gestione delle catastrofi.

4. La SSI intende far fronte alle minacce e alle sfide pi imminenti per la sicurezza dellĠUnione europea quali le forme gravi di criminalitˆ organizzata, il terrorismo e la criminalitˆ informatica, la gestione delle frontiere esterne dellĠUE e la costruzione della resilienza alle calamitˆ naturali e provocate dallĠuomo. La strategia fornisce linee guida, principi e orientamenti generali sul modo in cui lĠUE deve affrontare tali questioni e invita la Commissione a proporre azioni programmate per lĠattuazione della SSI.

5. A tale proposito  inoltre importante fare riferimento alle recenti conclusioni del Consiglio ÇGiustizia e affari interniÈ sullĠistituzione e lĠattuazione di un ciclo programmatico dellĠUE per contrastare la criminalitˆ organizzata e le forme gravi di criminalitˆ internazionale, adottate lĠ8-9 novembre 2010 ( 5 ) (in prosieguo le Çconclusioni del novembre 2010È). Questo documento fa seguito alle conclusioni del Consiglio sullĠarchitettura della sicurezza interna approvate nel 2006 ( 6 ) e invita il Consiglio e la Commissione a definire unĠampia strategia di sicurezza interna basata sui valori e i principi comuni dellĠUE come ribadito nella Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione europea ( 7 ).

6. Tra le linee guida e gli obiettivi che devono orientare lĠattuazione della SSI, le conclusioni del novembre 2010 citano lĠadozione di un approccio intraprendente e basato sullĠintelligence, la stretta cooperazione tra le agenzie dellĠUnione, anche sotto il profilo di un ulteriore miglioramento dello scambio di informazioni, e la sensibilizzazione dei cittadini riguardo allĠimportanza dellĠattivitˆ svolta dallĠUnione per proteggerli. Le conclusioni invitano inoltre la Commissione a elaborare, in collaborazione con gli esperti delle competenti agenzie dell'UE e degli Stati membri, un piano strategico pluriennale (in prosieguo MASP) per ciascuna prioritˆ, in cui sia definita la strategia pi opportuna per affrontare il problema. La Commissione  altres“ invitata a sviluppare, in consultazione con gli esperti degli Stati membri e delle agenzie dellĠUE, un meccanismo indipendente per valutare lĠattuazione del MASP e degli OAP. Il GEPD si soffermerˆ su tali questioni nel prosieguo del presente parere; queste tematiche, infatti, sono strettamente connesse alla protezione dei dati personali, della vita privata e di altri diritti e libertˆ fondamentali o incidono in maniera significativa su di essa.

Contenuto e obiettivo della comunicazione

7. La comunicazione propone cinque obiettivi strategici, tutti connessi alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati:

— smantellare le reti criminali internazionali,

— prevenire il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento,

— aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio,

— rafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle frontiere, e

— aumentare la resilienza dellĠEuropa alle crisi e alle calamitˆ.

8. La strategia di sicurezza interna dellĠUE in azione definita nella comunicazione delinea un programma comune a Stati membri, Parlamento europeo, Commissione, Consiglio, agenzie e altri soggetti, compresi la societˆ civile e le autoritˆ locali, e propone modalitˆ di collaborazione collettiva per i prossimi quattro anni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della SSI.

9. La comunicazione si basa sul trattato di Lisbona e riconosce gli orientamenti forniti dal programma di Stoccolma (e dal relativo piano dĠazione), che al capo 4.1 evidenziano la necessitˆ di una SSI globale basata sul rispetto di diritti fondamentali, protezione internazionale e Stato di diritto. Inoltre, ai sensi del programma di Stoccolma, sviluppare, controllare e attuare la strategia di sicurezza interna dovrebbe diventare uno dei compiti prioritari del comitato permanente per la sicurezza interna (COSI) istituito dallĠarticolo 71 del TFUE. Per assicurare lĠeffettiva attuazione della SSI, occorre inoltre occuparsi degli aspetti di sicurezza della gestione integrata delle frontiere e, in caso, della cooperazione giudiziaria in materia penale pertinente alla cooperazione operativa nel settore della sicurezza interna. A tale proposito  inoltre importante segnalare che il programma di Stoccolma invita ad adottare un approccio integrato alla SSI che dovrebbe tener conto anche della strategia di sicurezza esterna elaborata dallĠUnione nonchŽ di altre politiche dellĠUE, in particolare quelle attinenti al mercato interno.

Obiettivo del parere

10. La comunicazione fa riferimento a varie aree politiche che fanno parte di una nozione di Çsicurezza internaÈ nellĠUnione europea nella sua ampia accezione o che incidono su di essa.

11. Il presente parere non intende analizzare tutte le aree politiche e le tematiche specifiche contemplate nella comunicazione, bens“:

— esaminare gli obiettivi stessi della SSI proposti nella comunicazione dalla specifica prospettiva della protezione della vita privata e dei dati personali e, da tale angolazione, evidenziare i necessari collegamenti con altre strategie attualmente discusse e adottate a livello UE,

— precisare una serie di nozioni e concetti sulla protezione dei dati che devono essere presi in considerazione nella progettazione, elaborazione e attuazione della SSI a livello UE,

— fornire, se utile e opportuno, suggerimenti sul modo migliore di prendere in considerazione le preoccupazioni in materia di protezione dei dati nellĠattuazione delle azioni proposte nella comunicazione.

12. Il GEPD procederˆ in tal senso evidenziando in particolare i collegamenti tra la SSI e la strategia di gestione delle informazioni e il lavoro sul quadro globale in materia di protezione dei dati. Il GEPD farˆ altres“ riferimento a concetti quali: migliori tecniche disponibili e Çprivacy by designÈ (tutela della vita privata fin dalla progettazione), valutazione di impatto sulla tutela della vita privata e sulla protezione dei dati e diritti degli interessati, che hanno un impatto diretto sulla progettazione e attuazione della SSI. Il parere formulerˆ altres“ osservazioni su una serie di aree politiche selezionate quali la gestione integrata delle frontiere, compresi EUROSUR e il trattamento dei dati personali da parte di FRONTEX, nonchŽ altri settori quali il ciberspazio e lĠaccordo sul programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP).

 

II. OSSERVAZIONI GENERALI

La necessitˆ di un approccio pi globale, inclusivo e ÇstrategicoÈ alle strategie dellĠUE connesse alla SSI

13. A livello UE vengono attualmente discusse e proposte varie strategie dellĠUnione europea basate sul trattato di Lisbona e sul programma di Stoccolma e aventi un impatto diretto o indiretto sulla protezione dei dati. La SSI  una di queste ed  strettamente correlata ad altre strategie (affrontate nelle recenti comunicazioni della Commissione o previste nel prossimo futuro) quali la strategia di gestione delle informazioni dellĠUE e il modello europeo di scambio delle informazioni, la strategia per il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dellĠUE, la strategia globale di protezione dei dati e la politica antiterrorismo dellĠUE. Nel presente parere il GEPD presta particolare attenzione ai collegamenti con la strategia di gestione delle informazioni e il quadro globale in materia di protezione dei dati basato sullĠarticolo 16 del TFUE, che presentano le connessioni politiche pi evidenti con la SSI dal punto di vista della protezione dei dati.

14. Tutte queste strategie costituiscono un mosaico complesso di programmi, piani dĠazione e orientamenti politici interconnessi che richiedono un approccio globale e integrato a livello UE.

15. In termini pi generali, se verrˆ seguito nelle azioni future, questo approccio di Çcollegamento delle strategieÈ dimostrerˆ che a livello UE esiste una visione in materia di strategie dellĠUnione europea e che tali strategie e le comunicazioni recentemente adottate su di esse sono di fatto strettamente interconnesse, in quanto il programma di Stoccolma costituisce il punto di riferimento comune a tutte loro. LĠadozione di questo approccio determinerˆ altres“ sinergie positive tra le varie politiche riguardanti lo spazio di libertˆ, sicurezza e giustizia ed eviterˆ eventuali duplicazioni del lavoro e degli sforzi in questo settore. Aspetto altrettanto importante, da questo approccio scaturirˆ inoltre unĠapplicazione pi efficace e coerente della normativa in materia di protezione dei dati nel contesto di tutte le strategie interconnesse.

16. Il GEPD sottolinea che uno dei pilastri della SSI  unĠefficiente gestione delle informazioni nellĠUnione europea che deve fondarsi sui principi di necessitˆ e proporzionalitˆ per giustificare la necessitˆ dello scambio di informazioni.

17. Inoltre, come ha indicato nel parere relativo alla comunicazione della Commissione sulla gestione delle informazioni ( 8 ), il GEPD sottolinea che tutte le nuove misure legislative volte ad agevolare la conservazione e lo scambio di dati personali devono essere proposte solo qualora la loro necessitˆ sia suffragata da prove concrete ( 9 ). Questo obbligo giuridico deve tradursi in un approccio politico intraprendente nellĠattuazione della SSI. La necessitˆ di adottare un approccio globale alla SSI comporta inevitabilmente la necessitˆ di valutare tutti gli strumenti giˆ esistenti nel settore della sicurezza interna prima di proporne di nuovi.

18. In tale contesto il GEPD suggerisce inoltre un utilizzo pi frequente delle clausole che prevedono la valutazione periodica degli strumenti esistenti, conformemente a quanto indicato nella direttiva sulla conservazione dei dati che  attualmente in fase di esame ( 10 ).

La protezione dei dati quale obiettivo della SSI

19. La comunicazione fa riferimento alla protezione dei dati personali nel paragrafo ÇPolitiche di sicurezza basate su valori comuniÈ, nel quale segnala che gli strumenti e le misure da utilizzare per attuare la SSI devono basarsi su valori comuni fra cui lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione europea. In tale contesto, stabilisce che Çse  vero che lo scambio di informazioni facilita unĠefficace attivitˆ di contrasto nellĠUE,  anche vero che bisogna proteggere la privacy delle persone e il diritto fondamentale alla protezione dei dati personaliÈ.

20. Il GEPD accoglie con favore questa affermazione. In quanto tale, tuttavia, non si pu˜ ritenere che la questione della protezione dei dati sia tenuta sufficientemente in considerazione nella SSI. La comunicazione non approfondisce la questione della protezione dei dati ( 11 ) nŽ spiega come il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali saranno garantiti nella pratica nelle azioni per lĠattuazione della SSI.

21. Il GEPD ritiene che tra gli obiettivi della strategia di sicurezza interna dellĠUE in azione debba figurare il concetto di protezione nella sua ampia accezione, grazie a cui verrebbe garantito il giusto equilibrio tra, da un lato, la protezione dei cittadini dalle minacce esistenti e, dallĠaltro, la tutela della loro vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In altre parole, le preoccupazioni in materia di sicurezza e vita privata devono essere equamente prese in seria considerazione nello sviluppo della SSI, in linea con il programma di Stoccolma e le conclusioni del Consiglio.

22. In sintesi, garantire la sicurezza nel pieno rispetto della vita priva e della protezione dei dati deve essere un vero e proprio obiettivo della strategia di sicurezza interna dellĠUE, al quale devono essere improntate tutte le azioni avviate dagli Stati membri e dalle istituzioni dellĠUnione europea per lĠattuazione della strategia.

23. In tale contesto il GEPD fa riferimento alla comunicazione (2010) 609 su un approccio globale alla protezione dei dati personali nellĠUnione europea ( 12 ). Il GEPD formulerˆ presto un parere su tale comunicazione, ma in questa sede sottolinea che non  possibile attuare una SSI efficiente senza il sostegno di un solido regime di protezione dei dati che la integri e che fornisca garanzie in termini di fiducia reciproca e di maggiore efficacia.

 

III. NOZIONI E CONCETTI APPLICABILI ALLA PROGETTAZIONE E ALLĠATTUAZIONE DELLA SSI

24. é evidente che alcune delle azioni derivanti dagli obiettivi della SSI possono aumentare i rischi per la vita privata e la protezione dei dati delle persone. Per compensare tali rischi, il GEPD desidera richiamare espressamente lĠattenzione su nozioni quali Çprivacy by designÈ (tutela della vita privata fin dalla progettazione), valutazione di impatto sulla tutela della vita privata e sulla protezione dei dati, diritti degli interessati e migliori tecniche disponibili (BAT). Tutti questi concetti devono essere presi in considerazione nellĠattuazione della SSI e possono fornire un utile contributo alla formulazione di politiche pi rispettose della vita privata e orientate alla protezione dei dati in questo settore.

Privacy by design (tutela della vita privata fin dalla progettazione)

25. Il GEPD ha sostenuto in diverse occasioni e in vari pareri il concetto di riservatezza ÇintegrataÈ [Çprivacy by designÈ (tutela della vita privata fin dalla progettazione) o Çprivacy by defaultÈ (riservatezza predefinita)]. Questo concetto viene attualmente sviluppato a livello sia privato che pubblico e pertanto deve svolgere un ruolo importante anche nel contesto della sicurezza interna dellĠUE nonchŽ nel settore della polizia e della giustizia ( 13 ).

26. Questo concetto non viene menzionato nella comunicazione. Il GEPD suggerisce di farvi riferimento nelle azioni mirate da proporre e intraprendere per lĠattuazione della SSI, in particolare nel contesto dellĠobiettivo 4, Çrafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle frontiereÈ, in cui viene espressamente indicato un maggiore ricorso alle nuove tecnologie per i controlli di frontiera e la sorveglianza delle frontiere.

Valutazione di impatto sulla tutela della vita privata e sulla protezione dei dati

27. Il GEPD incoraggia la Commissione a riflettere — nellĠambito del lavoro che dovrˆ essere svolto in futuro riguardo alla progettazione e attuazione della SSI sulla base della comunicazione — su cosa si intenda per una effettiva Çvalutazione di impatto sulla tutela della vita privata e la protezione dei datiÈ nello spazio di libertˆ, sicurezza e giustizia e in particolare nella SSI.

28. Nella comunicazione viene menzionata la valutazione delle minacce e dei rischi. Il GEPD accoglie con favore tale approccio. Il documento, tuttavia, non contiene alcun riferimento alle valutazioni di impatto sulla tutela della vita privata e sulla protezione dei dati. Il GEPD ritiene che il lavoro relativo allĠattuazione della comunicazione sulla SSI costituisca una buona occasione per approfondire il concetto di valutazioni di impatto sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati nel contesto della sicurezza interna. Il GEPD rileva che nŽ la comunicazione nŽ gli orientamenti per la valutazione dĠimpatto della Commissione ( 14 ) specificano questo aspetto e lo traducono in un requisito politico.

29. Il GEPD raccomanda pertanto che nellĠattuazione degli strumenti futuri venga effettuata una pi specifica e rigorosa valutazione di impatto sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati, o come valutazione separata o nellĠambito della valutazione dĠimpatto generale sui diritti fondamentali svolta dalla Commissione. Tale valutazione dĠimpatto non deve limitarsi ad affermare principi generali o ad analizzare opzioni politiche, come avviene attualmente, ma deve anche raccomandare garanzie specifiche e concrete.

30. Occorre pertanto definire caratteristiche e indicatori specifici affinchŽ tutte le proposte che incidono sulla tutela della vita privata e sulla protezione dei dati nel settore della sicurezza interna dell'UE siano oggetto di unĠanalisi approfondita, compresi aspetti quali i principi di proporzionalitˆ, necessitˆ e limitazione delle finalitˆ.

31. In tale contesto, inoltre, potrebbe essere utile fare riferimento allĠarticolo 4 della raccomandazione RFID ( 15 ), in cui la Commissione invitava gli Stati membri ad assicurarsi che lĠindustria, in cooperazione con le parti interessate della societˆ civile, metta a punto un quadro per la realizzazione di valutazioni di impatto sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati. Anche la risoluzione di Madrid, adottata nel novembre 2009 dalla conferenza internazionale dei commissari in materia di protezione dei dati e della vita privata, incoraggiava a realizzare valutazioni dĠimpatto sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati prima di attuare nuovi sistemi e tecnologie di informazione per il trattamento di dati personali o di apportare modifiche sostanziali a trattamenti esistenti.

Diritti degli interessati

32. Il GEPD rileva che la comunicazione non prende specificamente in considerazione la questione dei diritti degli interessati, che costituiscono un elemento fondamentale della protezione dei dati e che devono incidere sulla progettazione della SSI. é indispensabile che in tutti i vari sistemi e strumenti relativi alla sicurezza interna dellĠUE vengano garantiti alle persone che ne sono oggetto diritti analoghi riguardo alle modalitˆ di trattamento dei loro dati personali.

33. Molti dei sistemi citati nella comunicazione fissano norme specifiche sui diritti degli interessati (riguardanti anche categorie di persone quali vittime, presunti criminali o migranti), ma esistono differenze notevoli tra i diversi sistemi e strumenti, senza una valida giustificazione.

34. Il GEPD invita pertanto la Commissione a esaminare pi attentamente la questione dellĠallineamento dei diritti degli interessati nellĠUE nel contesto della SSI e della strategia di gestione delle informazioni nel prossimo futuro.

35. Occorre prestare una particolare attenzione ai meccanismi di risarcimento. La SSI deve garantire che, nel caso in cui i diritti delle persone non siano stati pienamente rispettati, i responsabili del trattamento dei dati prevedano procedure di reclamo facilmente accessibili, efficaci ed economicamente abbordabili.

Migliori tecniche disponibili

36. LĠattuazione della SSI si baserˆ inevitabilmente sullĠutilizzo di unĠinfrastruttura informatica in grado di supportare le azioni previste nella comunicazione. Le migliori tecniche disponibili (BAT) possono essere considerate come strumenti in grado di garantire il giusto equilibrio tra la realizzazione degli obiettivi della SSI e il rispetto dei diritti delle persone. Nel presente contesto il GEPD desidera ribadire la raccomandazione formulata in precedenti pareri ( 16 ) riguardo alla necessitˆ che la Commissione definisca e promuova, insieme alle parti interessate del settore, misure concrete per lĠapplicazione delle BAT. Per Çmigliore tecnologia disponibileÈ si intende la pi efficace ed avanzata fase di sviluppo di attivitˆ e dei relativi metodi di esercizio, che indicano lĠidoneitˆ pratica di determinate tecniche a costituire la base per il conseguimento dei risultati previsti in modo efficiente e nel rispetto del quadro dellĠUE sulla tutela della vita privata e sulla protezione dei dati. Questo approccio  pienamente in linea con il concetto di Çprivacy by designÈ (tutela della vita privata fin dalla progettazione), precedentemente citato.

37. Laddove sia pertinente e fattibile, occorre elaborare documenti di riferimento sulle BAT volti a fornire orientamenti e a garantire una maggiore certezza del diritto per lĠeffettiva applicazione delle misure previste nel quadro della SSI. In questo modo si potrebbe inoltre promuovere lĠarmonizzazione di tali misure in tutti i vari Stati membri. Ultimo ma non meno importante aspetto, la definizione di BAT rispettose della vita privata e della sicurezza agevolerˆ il ruolo di controllo delle autoritˆ responsabili della protezione dei dati dotandole di riferimenti tecnici, adottati dai responsabili del trattamento dei dati, conformi per quanto riguarda la protezione della vita privata e dei dati.

38. Il GEPD rileva inoltre lĠimportanza di un corretto allineamento della SSI con le attivitˆ giˆ svolte nellĠambito del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico e del programma quadro ÇSicurezza e tutela delle libertˆÈ. Una visione comune finalizzata alla fornitura delle BAT favorirˆ lĠinnovazione a livello di conoscenze e capacitˆ necessarie a proteggere i cittadini nel rispetto dei diritti fondamentali.

39. Infine, il GEPD evidenzia il ruolo che pu˜ svolgere lĠAgenzia europea per la sicurezza delle reti e dellĠinformazione (ENISA) nellĠelaborazione di orientamenti e nella valutazione delle capacitˆ in materia di sicurezza necessarie a garantire lĠintegritˆ e la disponibilitˆ dei sistemi informatici nonchŽ nella promozione delle BAT. A tale proposito, il GEPD accoglie con favore lĠinclusione dellĠagenzia quale attore chiave per il rafforzamento della capacitˆ di far fronte agli attacchi informatici e della lotta contro la criminalitˆ informatica ( 17 ).

Precisazione degli attori e dei loro ruoli

40. In questo contesto  inoltre necessario definire con maggiore chiarezza gli attori che fanno parte dellĠarchitettura della SSI o che vi contribuiscono. La comunicazione cita attori e parti interessate differenti quali cittadini, autoritˆ giudiziarie, agenzie dellĠUE, autoritˆ nazionali, polizia e imprese. Le competenze e i ruoli specifici di questi attori devono essere precisati meglio nelle azioni specifiche da proporre per lĠattuazione della SSI.

 

IV. OSSERVAZIONI SPECIFICHE SU SETTORI POLITICI CONNESSI ALLA SSI

Gestione integrata delle frontiere

41. La comunicazione fa riferimento al fatto che, con lĠentrata in vigore del trattato di Lisbona, lĠUnione europea  in grado di trarre maggior vantaggio dalle sinergie fra le politiche di gestione delle frontiere per le persone e le merci. Per quanto riguarda la circolazione delle persone, il documento afferma che ÇlĠUE pu˜ guardare alla gestione dellĠimmigrazione e alla lotta contro la criminalitˆ come a un duplice obiettivo della strategia di gestione integrata delle frontiereÈ. La comunicazione considera la gestione delle frontiere come uno strumento potenzialmente efficace per smantellare le forme gravi di criminalitˆ organizzata ( 18 ).

42. Il GEPD rileva inoltre che la comunicazione individua tre assi strategici: 1) maggiore ricorso alle nuove tecnologie per i controlli di frontiera (il SIS II, il VIS, il sistema di registrazione ingressi/uscite e il programma per viaggiatori registrati); 2) un maggiore ricorso alle nuove tecnologie per la sorveglianza delle frontiere (sistema europeo di sorveglianza delle frontiere, EUROSUR) e 3) un maggiore coordinamento fra gli Stati membri grazie a FRONTEX.

43. Il GEDP desidera cogliere lĠoccasione offerta da questo parere per ricordare le richieste, formulate in una serie di pareri precedenti, di definire a livello UE una politica chiara sulla gestione delle frontiere, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati. Il GEPD ritiene che lĠattuale lavoro sulla SSI e la gestione delle informazioni costituisca unĠottima occasione per compiere passi pi concreti verso lĠadozione di un approccio politico coerente nei confronti di questi settori.

44. Il GEDP rileva che la comunicazione non fa riferimento solo ai sistemi su vasta scala esistenti e a quelli che potrebbero diventare operativi nel prossimo futuro (come il SIS, il SIS II e il VIS), ma — nello stesso paragrafo — cita anche sistemi che potrebbero essere proposti dalla Commissione in futuro ma su cui non  stata ancora presa una decisione (ad esempio il programma per viaggiatori registrati e il sistema di registrazione ingressi/uscite). In tale contesto  necessario ricordare che gli obiettivi e la legittimitˆ dellĠintroduzione di questi sistemi devono essere ancora chiariti e dimostrati, anche alla luce di valutazioni dĠimpatto specifiche svolte dalla Commissione. In caso contrario, si pu˜ ritenere che la comunicazione anticipi il processo decisionale e di conseguenza non tenga conto del fatto che non  ancora stata presa una decisione definitiva sullĠeventuale introduzione nellĠUnione europea del programma per viaggiatori registrati e del sistema di registrazione ingressi/ uscite.

45. Il GEPD raccomanda pertanto di evitare anticipazioni analoghe nel lavoro futuro sullĠattuazione della SSI. Come precedentemente indicato, ogni eventuale decisione sullĠintroduzione di nuovi sistemi su vasta scala invasivi della vita privata deve essere presa solo a seguito di unĠadeguata valutazione di tutti i sistemi esistenti, tenendo nella debita considerazione i principi di necessitˆ e proporzionalitˆ.

EUROSUR

46. La comunicazione riferisce che nel 2011 la Commissione presenterˆ una proposta legislativa riguardante lĠistituzione di EUROSUR per contribuire alla sicurezza interna e alla lotta contro la criminalitˆ. Segnala altres“ che EUROSUR si avvarrˆ delle nuove tecnologie sviluppate grazie ai progetti di ricerca e alle attivitˆ finanziate dallĠUE, come le immagini satellitari per individuare e seguire obiettivi alle frontiere marittime, ad esempio per tenere sotto controllo imbarcazioni rapide che trasportino droga nellĠUE.

47. In tale contesto il GEPD osserva che non  chiaro se, ed eventualmente in quale misura, nella proposta legislativa su EUROSUR che verrˆ presentata dalla Commissione nel 2011 verrˆ contemplato il trattamento dei dati personali nellĠambito di EUROSUR. Nella comunicazione la Commissione non ha adottato una posizione chiara sulla questione. Questo aspetto  ancora pi rilevante se si considera che la comunicazione collega chiaramente EUROSUR e FRONTEX a livello tattico, operativo e strategico (si vedano le osservazioni formulate di seguito su FRONTEX) e chiede una stretta cooperazione fra di loro.

Il trattamento dei dati personali da parte di FRONTEX

48. Il 17 maggio 2010 il GEPD ha formulato un parere sulla revisione del regolamento FRONTEX ( 19 ) in cui chiedeva di svolgere un dibattito vero e proprio e una riflessione approfondita sulla questione della protezione dei dati nellĠambito del rafforzamento dei compiti attuali di FRONTEX e del conferimento di nuove responsabilitˆ allĠagenzia.

49. La comunicazione segnala la necessitˆ di rafforzare il contributo di FRONTEX alle frontiere esterne nellĠambito dellĠobiettivo 4, Çrafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle frontiereÈ. A tale proposito, la comunicazione afferma che, in base allĠesperienza acquisita e nel contesto dellĠapproccio globale dellĠUE alla gestione delle informazioni, la Commissione ritiene che consentire a Frontex di trattare e utilizzare queste informazioni, in misura limitata e conformemente a norme di gestione dei dati personali chiaramente definite, apporterˆ un contributo significativo allo smantellamento delle organizzazioni criminali. Si tratta di un approccio nuovo rispetto alla proposta della Commissione sulla revisione del regolamento FRONTEX, attualmente oggetto di discussione in seno al Parlamento europeo e al Consiglio, che non si era pronunciato in merito al trattamento dei dati personali.

50. In tale contesto, il GEPD si compiace del fatto che la comunicazione fornisca alcune indicazioni in merito alle circostanze che potrebbero comportare la necessitˆ di procedere al trattamento dei dati (ad esempio analisi dei rischi, operazioni congiunte pi mirate o scambio di informazioni con Europol). Pi specificamente, la comunicazione spiega che attualmente le informazioni sui criminali appartenenti alle reti di trafficanti — acquisite da FRONTEX — non possono essere successivamente utilizzate ai fini di analisi dei rischi o di future operazioni congiunte pi mirate. Per giunta, i dati rilevanti sui presunti criminali non arrivano alle autoritˆ nazionali competenti nŽ ad Europol per ulteriori indagini.

51. Tuttavia, il GEPD osserva che la comunicazione non fa riferimento alla discussione attualmente in corso sulla revisione del quadro giuridico di FRONTEX che, come indicato in precedenza, affronta la questione al fine di fornire soluzioni legislative. Inoltre, la formulazione della comunicazione in cui viene evidenziato il ruolo di FRONTEX nellĠambito dellĠobiettivo dello smantellamento delle organizzazioni criminali pu˜ essere interpretata come un ampliamento del mandato dellĠagenzia. Il GEPD suggerisce di tenere in considerazione questo aspetto sia nella revisione del regolamento FRONTEX che nellĠattuazione della SSI.

52. Il GEPD richiama inoltre lĠattenzione sulla necessitˆ di garantire lĠassenza di duplicazioni fra i compiti di Europol e FRONTEX. A tale proposito, il GEPD si compiace del fatto che la comunicazione indichi la necessitˆ di evitare la creazione di doppioni fra i lavori di FRONTEX ed Europol. Occorre tuttavia affrontare pi chiaramente la questione sia nel regolamento FRONTEX rivisto sia nelle azioni per lĠattuazione della SSI che prevedono una stretta cooperazione tra FRONTEX ed EUROPOL. Si tratta di un aspetto particolarmente importante dal punto di vista dei principi della limitazione delle finalitˆ e della qualitˆ dei dati. Questa osservazione vale anche per la cooperazione futura con agenzie quali lĠAgenzia europea per la sicurezza delle reti e dellĠinformazione (ENISA) o lĠUfficio europeo di sostegno per lĠasilo.

LĠutilizzo dei dati biometrici

53. La comunicazione non prende specificamente in considerazione lĠattuale fenomeno del crescente utilizzo dei dati biometrici nel settore dello scambio di informazioni nellĠUE, compresi i sistemi informatici europei su larga scala e altri strumenti per la gestione delle frontiere.

54. Il GEPD coglie pertanto lĠoccasione per ricordare il suo suggerimento ( 20 ) di prendere seriamente in considerazione questo aspetto nellĠattuazione della SSI, in particolare nel contesto della gestione delle frontiere, poichŽ si tratta di una questione di grande sensibilitˆ dal punto di vista della protezione dei dati.

55. Il GEPD raccomanda inoltre di elaborare una politica chiara e rigorosa sullĠutilizzo dei dati biometrici nello spazio di libertˆ, sicurezza e giustizia sulla base di una valutazione seria e ponderando caso per caso la necessitˆ di utilizzare elementi biometrici nellĠambito della SSI, nel pieno rispetto di principi fondamentali per la protezione dei dati quali la proporzionalitˆ, la necessitˆ e la limitazione delle finalitˆ.

TFTP

56. La comunicazione annuncia che nel 2011 la Commissione elaborerˆ una politica di estrazione e analisi dei dati di messaggistica finanziaria detenuti sul proprio territorio. A tale proposito, il GEPD fa riferimento al parere formulato il 22 giugno 2010 sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dallĠUnione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP II) ( 21 ). Tutte le osservazioni critiche espresse in quel parere sono valide e applicabili anche nellĠambito del lavoro previsto su un quadro dellĠUE in materia di dati di messaggistica finanziaria. Di conseguenza, devono essere prese in considerazione nelle discussioni sullĠargomento. Occorre prestare particolare attenzione alla proporzionalitˆ di estrarre e trattare grandi quantitativi di dati su persone che non sono sospette nonchŽ alla questione di una sorveglianza efficace da parte di autoritˆ indipendenti e autoritˆ giudiziarie.

Sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio

57. Il GEPD accoglie con favore lĠimportanza attribuita dalla comunicazione alle azioni preventive a livello UE e ritiene che il rafforzamento della sicurezza delle reti informatiche sia un fattore essenziale per il buon funzionamento della societˆ dellĠinformazione. Il GEPD sostiene inoltre le specifiche attivitˆ volte a rafforzare la capacitˆ di far fronte agli attacchi informatici, a potenziare le capacitˆ delle autoritˆ di polizia e degli organi giudiziari e a creare partenariati con lĠindustria per dare ai cittadini e alle imprese i mezzi per agire. Il GEPD accoglie altres“ con favore il ruolo che lĠENISA sarˆ chiamata a svolgere per spianare la strada a molte delle azioni previste nellĠambito di questo obiettivo.

58. Ciononostante, la strategia di sicurezza interna dellĠUE in azione non illustra le azioni di contrasto previste nel ciberspazio nŽ precisa il modo in cui tali attivitˆ potrebbero compromettere i diritti individuali e non indica nemmeno quali dovrebbero essere le garanzie necessarie. Il GEPD chiede di adottare un approccio pi ambizioso sulle garanzie adeguate, che dovrˆ essere definito in modo tale da assicurare la protezione dei diritti fondamentali di tutte le persone, comprese quelle che potrebbero essere interessate da azioni volte a contrastare eventuali attivitˆ criminali in questo settore.

 

V. CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI

59. Il GEPD chiede di collegare le varie strategie e comunicazioni dellĠUE nel processo di attuazione della SSI. A questo approccio deve fare seguito un piano dĠazione concreto sostenuto da unĠeffettiva valutazione delle necessitˆ, il cui esito sarˆ una politica UE globale, integrata e strutturata sulla SSI.

60. Il GEPD coglie inoltre questa occasione per sottolineare lĠimportanza dellĠobbligo giuridico di unĠeffettiva valutazione di tutti gli strumenti esistenti che devono essere utilizzati nellĠambito della SSI e dello scambio di informazioni prima di proporne di nuovi. A tale proposito, si raccomanda vivamente di includere disposizioni che prevedano valutazioni periodiche dellĠefficienza degli strumenti pertinenti.

61. Il GEPD suggerisce di tenere conto, nellĠelaborazione del piano strategico pluriennale previsto dalle conclusioni del Consiglio del novembre 2010, del lavoro attualmente in corso sul quadro globale per la protezione dei dati, svolto sulla base dellĠarticolo 16 del TFUE, in particolare della comunicazione (2009) 609.

62. Il GEPD formula una serie di suggerimenti su nozioni e concetti pertinenti dal punto di vista della protezione dei dati di cui si dovrebbe tenere conto nel settore della SSI, quali Çprivacy by designÈ (tutela della vita privata fin dalla progettazione), valutazione di impatto sulla tutela della vita privata e sulla protezione dei dati, migliori tecniche disponibili.

63. Il GEPD raccomanda che nellĠattuazione degli strumenti futuri venga effettuata una valutazione di impatto sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati, o come valutazione separata o nellĠambito della valutazione dĠimpatto generale sui diritti fondamentali svolta dalla Commissione.

64. Il GEPD invita inoltre la Commissione a elaborare una politica pi coerente e omogenea sui prerequisiti per lĠutilizzo dei dati biometrici nellĠambito della SSI e raccomanda un maggiore allineamento dei diritti degli interessati a livello UE.

65. Il GEPD formula infine una serie di osservazioni sul trattamento dei dati personali nellĠambito della gestione delle frontiere e in particolare da parte di FRONTEX nonchŽ, eventualmente, nel contesto di EUROSUR.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2010.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati

 

NOTE                                               

( 1 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

( 2 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

( 3 ) COM(2010) 673 definitivo.

( 4 ) Documento del Consiglio 5842/2/10.

( 5 ) 3043 a sessione del Consiglio ÇGiustizia e affari interniÈ, 8-10 novembre 2010, Bruxelles.

( 6 ) Doc. 7039/2/06 GAI 86 CATS 34.

( 7 ) Il ciclo programmatico dellĠUE per contrastare la criminalitˆ organizzata e le forme gravi di criminalitˆ internazionale definito nelle conclusioni del novembre 2010 comporta quattro fasi: 1) sviluppo della politica sulla base di una valutazione da parte dellĠUnione europea della minaccia rappresentata dalla criminalitˆ organizzata e dalle forme gravi di criminalitˆ internazionale (SOCTA dellĠUE); 2) definizione e adozione della politica in base allĠindividuazione, da parte del Consiglio, di un numero limitato di prioritˆ; 3) attuazione e controllo di piani dĠazione operativi (OAP) annuali e 4) al termine del ciclo programmatico, svolgimento di una valutazione globale che contribuirˆ al ciclo programmatico successivo.

( 8 ) Parere del 30 settembre 2010 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — ÇPanorama generale della gestione delle informazioni nello spazio di libertˆ, sicurezza e giustiziaÈ.

( 9 ) Questo  un obbligo giuridico; cfr. in particolare la sentenza della Corte nei procedimenti riuniti C-92/09 e C-93/09 del 2 novembre 2010. In contesti pi specifici, il GEPD ha sostenuto tale approccio anche in altri pareri su proposte legislative riguardanti lo spazio di libertˆ, sicurezza e giustizia: ad esempio il parere del 19 ottobre 2005 su tre proposte riguardanti il sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), il parere del 20 dicembre 2007 relativo al progetto di decisione quadro del Consiglio sullĠuso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attivitˆ di contrasto, il parere del 18 febbraio 2009 sulla proposta di regolamento che istituisce lĠÇEurodacÈ per il confronto delle impronte digitali per lĠefficace applicazione del regolamento (CE) n. (É/É) (che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per lĠesame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide), il parere del 18 febbraio 2009 sulla proposta di regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per lĠesame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e il parere del 7 ottobre 2009 sulle proposte riguardanti lĠaccesso delle autoritˆ di contrasto allĠEurodac.

( 10 ) Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 riguardante la conservazione di dati generati o trattati nellĠambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

( 11 ) La protezione dei dati viene menzionata pi specificamente solo nellĠambito della questione del trattamento dei dati personali da parte di FRONTEX.

( 12 ) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un approccio globale alla protezione dei dati nellĠUnione europea, COM(2010) 609.

( 13 ) Il parere del GEPD relativo alla comunicazione della Commissione sul programma di Stoccolma raccomandava di prevedere lĠobbligo giuridico per gli ideatori e gli utenti dei sistemi di informazione di sviluppare e utilizzare sistemi conformi al principio della Çprivacy by designÈ.

( 14 ) SEC(2009) 92, 15.1.2009.

( 15 ) COM(2009) 3200 definitivo, 12.5.2009.

( 16 ) Parere del GEPD sui sistemi di trasporto intelligenti, del luglio 2009, e parere del GEPD sulla comunicazione RFID del dicembre 2007; cfr. anche la relazione annuale 2006 del GEPD, pagg. 48.

( 17 ) Il GEPD prevede lĠadozione di un parere sul quadro giuridico dellĠENISA, ancora nel dicembre 2010.

( 18 ) Comunicato stampa su ÇLa strategia di sicurezza interna dellĠUE in azione: cinque tappe verso unĠEuropa pi sicuraÈ, Memo 10/598.

( 19 ) Parere del GEPD del 17 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce unĠAgenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dellĠUnione europea (FRONTEX).

( 20 ) Cfr. in particolare il parere del GEPD sulla comunicazione della Commissione sul panorama generale della gestione delle informazioni nello spazio di libertˆ, sicurezza e giustizia di cui alla nota a pi di pagina 8.

( 21 ) Parere del GEPD del 22 giugno 2010 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dellĠaccordo tra lĠUnione europea e gli Stati Uniti dĠAmerica sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dallĠUnione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP II).