Pareredel Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento delParlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparticentrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Pubblicatosulla GUUE n. C 216 del 22/7/2011)
IL GARANTE EUROPEODELLA PROTEZIONE DEI DATI, visto iltrattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, vista la Cartadei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7 e8, vista ladirettiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei datipersonali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( visto ilregolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione altrattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismicomunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( HA ADOTTATO ILSEGUENTE PARERE:
1. 1. Il 15settembre 2010 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento delParlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparticentrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (in prosieguo «la proposta») (3 2. Il GEPD nonè stato consultato dalla Commissione, nonostante ciò sia previsto dall'articolo28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 [in prosieguo «il regolamento(CE) n. 45/2001»]. Pertanto, agendo di propria iniziativa, il GEPD ha adottatoil presente parere in conformità dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento(CE) n. 45/2001. 3. Il GEPD èconsapevole del fatto che il presente parere arriva in una fase relativamenteavanzata del processo legislativo; nondimeno, ritiene opportuno e utileadottarlo. In primo luogo, il GEPD sottolinea le potenziali implicazioni intermini di protezione dei dati che la proposta comporta. In secondo luogo, leosservazioni presentate in questo parere hanno rilevanza diretta perl'applicazione della normativa vigente nonché per altre proposte pendenti edeventuali proposte future che contengano disposizioni simili, come saràillustrato nel punto 3.4 del presente parere.
2. 4. Sulla sciadella crisi finanziaria, la Commissione ha avviato e portato avanti unarevisione del quadro giuridico esistente in materia di vigilanza finanziaria,per far fronte alle significative carenze riscontrate in quest'area sia insingoli casi sia in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. Direcente, in tale settore sono state adottate una serie di proposte legislativenell'ottica di rafforzare le disposizioni vigenti in materia di sorveglianzanonché di migliorare il coordinamento e la cooperazione a livello di Unioneeuropea. 5. La riformaha introdotto, in particolare, un quadro europeo rafforzato per la vigilanzafinanziaria formato da un Comitato europeo per il rischio sistemico ( 6. Una di taliiniziative è la proposta in esame, che si occupa dei «derivati negoziati fuoriborsa», cioè i prodotti derivati (
3. 3.1. 7. L'articolo61, paragrafo 2, lettera d), della proposta attribuisce all'ESMA i poteri di «richiederela documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati» (corsivodello scrivente). Come ulteriormente precisato più avanti, il campo diapplicazione della disposizione e, in particolare, il significato esatto di«documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati» non sonochiari. Nondimeno appare probabile — o, quanto meno, non può essereescluso — che la documentazione sul traffico telefonico e sul traffico didati qui richiamata comprenda i dati personali nell'accezione di cui alladirettiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001 nonché, per la parte pertinente,alla direttiva 2002/58/CE (ora denominata «direttiva sulla e-privacy», cosìcome modificata dalla direttiva 2009/136/CE), cioè i dati riguardanti iltraffico telefonico e il traffico di dati di persone fisiche identificate oidentificabili ( 9 8. I datiriguardanti l'uso di strumenti di comunicazione elettronici possono comprendereun'ampia gamma di informazioni personali, quali l'identità delle persone chefanno e ricevono la telefonata, la data e la durata della stessa, la reteutilizzata, la posizione geografica dell'utente in caso di dispositivi mobiliecc. Alcuni dati concernenti l'uso di Internet e della posta elettronica (adesempio, l'elenco dei siti Internet visitati) possono rivelare altresìparticolari importanti del contenuto della comunicazione. Inoltre, iltrattamento dei dati sul traffico entra in conflitto con la segretezza dellacorrispondenza; pertanto, la direttiva 2002/58/CE ha sancito il principiosecondo cui i dati sul traffico devono essere cancellati o resi anonimi quandonon sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione ( 9. Il GEPD riconosce che le finalitàperseguite dalla Commissione nel caso in esame sono legittime e comprende lanecessità di adottare iniziative volte a rafforzare la vigilanza dei mercatifinanziari allo scopo di preservarne la solidità e a proteggere meglio gliinvestitori e l'economia in generale. Tuttavia, considerata la potenzialenatura intrusiva che comportano, i poteri di indagine direttamente collegati aidati sul traffico devono soddisfare i requisiti di necessità e proporzionalità,cioè devono essere limitati a quanto è opportuno per realizzare l'obiettivoperseguito e non devono andare oltre quanto è necessario per raggiungerlo (12 3.2. 10. L'articolo61, paragrafo 2, lettera d), stabilisce che «Ai fini dell'esercizio dellefunzioni di cui agli articoli da 51 a 60 e degli articoli 62 e 63 (cioè lefunzioni relative alla vigilanza sui repertori di dati sulle negoziazioni),l'ESMA ha [Š] (i poteri) di richiedere la documentazione sul trafficotelefonico e sul traffico di dati». A causa della sua formulazione generica, ladisposizione solleva diversi dubbi quanto al relativo campo di applicazionemateriale e personale. 11. In primoluogo, il significato di «documentazione sul traffico telefonico e sul trafficodi dati» non è del tutto chiara e va dunque precisata. Tale disposizionepotrebbe riferirsi alla documentazione sul traffico telefonico e di dati che irepertori di dati sulle negoziazioni sono tenuti a conservare nel corso delleloro attività. Numerose disposizioni della proposta riguardano i requisiti diconservazione della documentazione da parte dei repertori di dati ( 12. Maggioreprecisione è richiesta in particolare nel caso di specie, in considerazionedelle pesanti ammende e delle penalità di mora che possono essere inflitte airepertori di dati sulle negoziazioni e ad altri soggetti interessati (compresepersone fisiche, nel caso delle penalità di mora) a seguito di violazioni delregolamento proposto (cfr. articoli 55 e 56). L'importo delle ammende puòarrivare al 20 per cento del reddito o del fatturato annuo realizzato dalrepertorio di dati sulle negoziazioni nell'esercizio precedente, ossia unasoglia doppia rispetto alla soglia prevista per le violazioni del dirittoeuropeo della concorrenza. 13. Va altresìrilevato che il succitato articolo 67, paragrafo 4, delega alla Commissione ipoteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare leinformazioni che i repertori di dati sulle negoziazioni saranno tenuti amettere a disposizione dell'ESMA e di altre autorità. Questa disposizione puòquindi essere utilizzata per specificare meglio i requisiti di conservazionedella documentazione da parte dei repertori di dati e quindi, indirettamente,anche i poteri di accesso alla documentazione sul traffico telefonico e sultraffico di dati conferiti all'ESMA. L'articolo 290 TFUE stabilisce che un attolegislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislatividi validità generale per integrare o modificare elementi non essenziali dell'attolegislativo. A parere del GEPD, la delimitazione esatta dei poteri di accessoai dati sul traffico non può essere considerata un elemento non essenziale delregolamento; pertanto, la delimitazione del campo di applicazione materiale delregolamento va inserita direttamente nel testo del regolamento e non può essererinviata ad atti delegati futuri. 14. Dubbisimili riguardano anche il campo di applicazione personale della proposta. Inparticolare, l'articolo 61, paragrafo, 2, lettera d), non indica i potenzialidestinatari di una richiesta di consegna della documentazione sul trafficotelefonico e sul traffico di dati. Più precisamente, non è chiaro se i poteridi richiedere la documentazione sul traffico telefonico e di dati sarebberolimitati ai soli repertori di dati sulle negoziazioni ( 15. Da ultimo, il GEPD assume che lo scopodell'articolo 61, paragrafo 2, lettera d), non sia di consentire all'ESMA diavere accesso ai dati sul traffico direttamente dai fornitori di servizi ditelecomunicazione. Questa appare la logica conclusione, specialmente in virtùdel fatto che la proposta non contiene alcun riferimento ai dati in possessodei fornitori di servizi di telecomunicazione né ai requisiti 3.3. 16. L'articolo61, paragrafo 2, lettera d), non indica in quali circostanze né a qualicondizioni è possibile chiedere accesso ai dati, né prevede importanti garanzieo tutele procedurali dal rischio di abusi. Nei paragrafi seguenti il GEPDpropone alcuni suggerimenti concreti in proposito. a) A normadell'articolo 61, paragrafo 2), l'ESMA può chiedere accesso alla documentazionesul traffico telefonico e sul traffico di dati «ai fini dell'esercizio dellefunzioni di cui agli articoli da 51 a 60 e degli articoli 62 e 63». Gliarticoli citati costituiscono l'intero titolo della proposta che disciplina laregistrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni. A pareredel GEPD, é necessario definire in termini più precisi le circostanze e le condizioniper l'esercizio di tali poteri. Il GEPD raccomanda di limitare l'accesso alladocumentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati alle violazionigravi e specificamente individuate del regolamento proposto e nei casi in cuisussista un ragionevole sospetto (da suffragare con concrete prove iniziali)che sia stata commessa una violazione. Questa limitazione è particolarmenteimportante al fine di evitare che i poteri di accesso possano essere usati peroperazioni di pesca o di data mining. b) La propostanon prevede che l'ESMA debba richiedere un'autorizzazione giudiziale preventivaper avere accesso alla documentazione sul traffico telefonico e sul traffico didati. Il GEPD ritiene che l'introduzione di un simile requisito di carattere generalesia giustificata, vista la potenziale natura intrusiva dei poteri in parola. Vaaltresì considerato che la legislazione di alcuni Stati membri sanciscel'obbligatorietà di un'autorizzazione giudiziale preventiva per qualsiasi tipodi ingerenza nel segreto della corrispondenza, precludendo così ad altriorganismi responsabili dell'applicazione della legge (cioè alle forze dipolizia) e alle istituzioni amministrative una simile ingerenza in assenza diquesta forma rigorosa di vigilanza ( c) Il GEPDraccomanda di introdurre il requisito per cui l'ESMA possa richiedere ladocumentazione del traffico telefonico e del traffico di dati soltanto mediantedecisione formale che indichi specificamente la base giuridica e lo scopo dellarichiesta, nonché le informazioni richieste, i tempi entro cui devono esserefornite e il diritto del destinatario della richiesta di ricorrere contro ladecisione presso la Corte di giustizia. Qualsiasi richiesta priva di unadecisione formale non dovrà avere valore vincolante nei confronti deldestinatario. d) Devonoessere previste idonee garanzie procedurali di tutela da possibili abusi. Inproposito, la proposta potrebbe richiedere alla Commissione l'adozione dimisure di attuazione che stabiliscano in dettaglio le procedure che i repertoridi dati sulle negoziazioni e l'ESMA devono seguire per il trattamento dei dati.In particolare, dette misure devono individuare idonee misure di sicurezza eopportune tutele dal rischio di abusi, compresi, in via non esclusiva, glistandard professionali cui dovranno attenersi le persone competenti a trattarequesti dati, nonché le procedure interne atte a garantire il rispetto dellenorme sulla riservatezza e il segreto professionale. Il GEPD si attende diessere consultato durante la procedura di adozione di queste misure. 3.4. 17. I poteri delle autorità di vigilanza dichiedere accesso alla documentazione sul traffico telefonico e sul traffico didati non rappresentano una novità per la legislazione europea. Disposizioni intal senso sono già previste in varie direttive e regolamenti vigenti in materiafinanziaria. In particolare, la direttiva sugli abusi di mercato ( 18. Per quantoattiene a questi strumenti legislativi, vigenti e proposti, occorre distingueretra i poteri di indagine concessi alle autorità nazionali e la concessione ditali poteri alle autorità dell'Unione europea. Numerosi strumenti obbligano gliStati membri a concedere alle autorità nazionali i poteri di richiedere ladocumentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati «in conformitàdella legislazione nazionale» ( 28 19. Nessunacondizione di tal genere è prevista dagli strumenti che concedono direttamentealle autorità dell'Unione europea i poteri di richiedere la documentazione sultraffico telefonico e sul traffico di dati, come nel caso della proposta suglistrumenti derivati OTC qui in esame e della succitata proposta di regolamentoche modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 sulle agenzie di rating delcredito (la «proposta CRA»). Pertanto, in questi casi è ancor più necessariochiarire nello strumento legislativo stesso il campo di applicazione personalee materiale di tali poteri nonché le circostanze e le condizioni per il loroesercizio, e garantire l'attuazione di idonee tutele da abusi. 20. A taleriguardo, le osservazioni avanzate nel presente parere, per quanto mirate allaproposta sugli strumenti derivati OTC, hanno una rilevanza più generale. IlGEPD è consapevole del fatto che, per la legislazione già adottata o prossimaall'adozione, tali commenti possono essere tardivi. Nondimeno invita leistituzioni a riflettere sulla necessità di modificare le proposte pendenti alfine di tener conto dei timori espressi nel presente parere. Per quanto attieneai testi già adottati, il GEPD invita le istituzioni a verificare lepossibilità di chiarire le questioni, ad esempio laddove il campo diapplicazione della disposizione considerata possa essere specificatodirettamente o indirettamente in atti delegati o di esecuzione, come gli attiche definiscono in dettaglio i requisiti di conservazione dei dati, le noteinterpretative o altri documenti paragonabili (
4. 21. Il GEPDritiene opportuno fare ulteriori osservazioni su altri punti della proposta cheriguardano il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati dellepersone fisiche. 4.1. 22. Ilconsiderando 48 afferma correttamente che è essenziale che gli Stati membri el'ESMA tutelino il diritto alla vita privata delle persone fisiche in caso ditrattamento di dati personali, in conformità della direttiva 95/46/CE. Il GEPDvaluta positivamente il richiamo alla direttiva contenuto nel considerando;tuttavia, il significato del considerando potrebbe essere chiarito specificandomeglio che le disposizioni del regolamento non pregiudicano le leggi nazionalidi attuazione della direttiva 95/46/CE. Sarebbe preferibile inserire taleriferimento anche in una disposizione sostanziale. 23. Inoltre, ilGEPD rileva che l'ESMA è un organo europeo soggetto al regolamento (CE) n.45/2001 e alla vigilanza da parte dello stesso GEPD. Si raccomanda pertanto diinserire un esplicito riferimento a tale regolamento e di precisare altresì chele disposizioni della proposta non pregiudicano il regolamento. 4.2. 24. Una dellefinalità principali della proposta è rendere più trasparente il mercato deglistrumenti derivati OTC e migliorarne la vigilanza di tale mercato. Perconseguire questo obiettivo, la proposta obbliga le controparti finanziarie ele controparti non finanziarie che soddisfano determinate soglie a comunicare aun repertorio di dati registrato le informazioni relative a ogni contrattoderivato OTC da esse stipulato, nonché ogni modifica o cessazione del contrattostesso (articolo 6) ( 30 25. Qualora unadelle parti di un contratto di prodotti derivati soggetto ai summenzionatiobblighi di compensazione e segnalazione sia una persona fisica, leinformazioni che la riguardano costituiscono dati personali ai sensidell'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE. L'adempimento degliobblighi citati si configura pertanto come trattamento di dati personali aisensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46/CE. Trattamenti didati personali (ad esempio, nomi e recapiti dei direttori delle società)possono verificarsi a norma degli articoli 6 e 67 anche nel caso in cui leparti contrattuali non siano persone fisiche. Le disposizioni della direttiva95/46/CE [o del regolamento (CE) n. 45/2001, ove pertinente] sarebbero quindiapplicabili alle operazioni qui in esame. 26. Unrequisito fondamentale previsto dalla normativa sulla protezione dei dati è chele informazioni possono essere trattate per finalità determinate, esplicite elegittime e non possono essere successivamente trattate in modo incompatibilecon tali finalità ( 32 27. Per quantoattiene alla limitazione delle finalità, va sottolineato che la proposta nonspecifica le finalità del sistema di segnalazione né, cosa ancor piùimportante, le finalità per le quali le autorità competenti di cui all'articolo67 della proposta possono accedere alle informazioni in possesso dei repertoridi dati sulle negoziazioni. Un riferimento generico alla necessità di renderepiù trasparente il mercato dei prodotti derivati OTC non è evidentemente sufficienteper dare attuazione al principio di limitazione delle finalità. Tale principioè ulteriormente messo in dubbio nell'articolo 20, paragrafo 3, della proposta,laddove si tratta del «segreto professionale». Nella sua formulazione attuale,l'articolo sembra consentire l'utilizzo anche per vari altri scopi, nonchiaramente precisati, delle informazioni riservate ricevute a norma dellaproposta ( 33 28. Inoltre, laproposta non specifica il tipo di dati che saranno registrati, segnalati e acui si potrà avere accesso, compresi i dati personali di persone identificate oidentificabili. I succitati articoli 6 e 67 autorizzano la Commissione aprecisare ulteriormente in atti delegati il contenuto degli obblighi disegnalazione e conservazione dei dati. Pur comprendendo le esigenze praticheche motivano il ricorso a una simile procedura, il GEPD desidera sottolineareche, nella misura in cui le informazioni trattate ai sensi dei summenzionatiarticoli riguardano persone fisiche, le regole e le garanzie principali per laprotezione dei dati devono essere previste nella norma fondamentale. 29. Infine,l'articolo 6 della direttiva 95/46/CE e l'articolo 4 del regolamento (CE) n.45/2001 prescrivono che i dati personali debbano essere conservati in modo da consentirel'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiorea quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono statirilevati. Il GEPD osserva che la proposta non fissa, in pratica, alcunalimitazione del periodo di conservazione dei dati personali potenzialmentetrattati ai sensi degli articoli 6, 27 e 67 della proposta. Gli articoli 27 e67 si limitano a stabilire che la documentazione pertinente sia conservata per almenodieci anni, ma questo è soltanto un periodo minimo di conservazione,palesemente in contrasto con i requisiti di cui alla normativa sulla protezionedei dati. 30. Sulla basedi quanto su esposto, il GEPD sollecita il legislatore a specificare quali datipersonali possano essere trattati a norma della proposta, a stabilire lefinalità per le quali i vari soggetti interessati possono trattare i datipersonali e a fissare un periodo di tempo preciso, necessario e proporzionatoper la conservazione dei dati ai fini del suddetto trattamento. 4.3. 31. L'articolo61, paragrafo 2, lettera c), conferisce all'ESMA i poteri di effettuareispezioni in loco con o senza preavviso. Non è chiaro se tali ispezioni sianolimitate ai locali destinati a uso commerciale di un repertorio di dati sullenegoziazioni o se possano riguardare anche proprietà o immobili privati dipersone fisiche. L'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), che attribuisce allaCommissione i poteri di infliggere, su richiesta dell'ESMA, penalità di mora aidipendenti di un repertorio di dati sulle negoziazioni o ad altre persone adesso legate per costringerle a sottoporsi a un'ispezione in loco dispostadall'ESMA a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, può (involontariamente)suggerire altrimenti. 32. Senzaapprofondire ulteriormente questo punto, il GEPD raccomanda di limitare ipoteri di effettuare ispezioni in loco (nonché i collegati poteri di infliggerepenalità di mora ai sensi dell'articolo 56) soltanto ai locali destinati a usocommerciale di repertori di dati sulle negoziazioni e di altre persone giuridicheche siano sostanzialmente e chiaramente legate a detti repertori (34 4.4. 33. Diversedisposizioni della proposta consentono ampi scambi di dati e informazioni tral'ESMA, le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti dipaesi terzi (cfr. in particolare gli articoli 21, 23 e 62). I trasferimenti didati a paesi terzi possono avvenire anche quando una controparte centralericonosciuta o un repertorio di dati di un paese terzo forniscono servizi asoggetti riconosciuti nell'Unione europea. Nella misura in cui le informazionie i dati scambiati riguardano persone fisiche identificate o identificabili,trovano applicazione gli articoli 7-9 del regolamento (CE) n. 45/2001 e gliarticoli 25-26 della direttiva 95/46/CE, ove pertinente. In particolare, itrasferimenti a paesi terzi sono ammessi solo qualora in quei paesi siagarantito un livello di protezione adeguato o qualora trovi applicazione unadelle deroghe rilevanti previste dalla normativa sulla protezione dei dati. Afini di chiarezza, nel testo dovrebbe essere inserito un esplicito riferimentoal regolamento (CE) n. 45/2001 e alla direttiva 95/46/CE, per precisare chetali trasferimenti devono essere conformi alle norme applicabili previste,rispettivamente, dal regolamento o dalla direttiva. 34. Inconformità al principio di limitazione delle finalità ( 4.5. 35. L'articolo68 della proposta impone alla Commissione una serie di obblighi di relazionaresull'attuazione di vari elementi del regolamento proposto. Il GEPD raccomandadi prevedere anche l'obbligo a carico dell'ESMA di relazionare periodicamentesull'esercizio dei propri poteri di indagine e, in particolare, del potere dirichiedere la documentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati.Sulla base dei risultati della relazione, la Commissione dovrebbe essere ingrado di fare raccomandazioni, comprese, ove del caso, proposte di revisionedel regolamento.
5. 36. La propostaconferisce all'ESMA i poteri di «richiedere la documentazione sul trafficotelefonico e sul traffico di dati» ai fini dell'esercizio delle funzionicorrelate alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni. Per poteressere considerati necessari e proporzionati, i poteri di richiedere ladocumentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati devono esserelimitati a quanto è opportuno per raggiungere l'obiettivo perseguito e nondevono eccedere quanto è necessario per ottenerlo. Nella sua versione attuale,la disposizione in esame non soddisfa questi requisiti perché è formulata intermini troppo ampi. In particolare, non sono sufficientemente specificati ilcampo di applicazione personale e materiale dei poteri né le circostanze e lecondizioni per il loro esercizio. 37. Leosservazioni avanzate nel presente parere, pur essendo indirizzate allaproposta sugli strumenti derivati OTC, sono rilevanti anche per l'applicazionedella normativa vigente nonché per altre proposte pendenti ed eventualiproposte future che contengano disposizioni simili. Ciò vale, in particolare,per il caso in cui i poteri in questione siano attribuiti, come nella propostaqui considerata, a un'autorità dell'Unione europea senza fare riferimento allecondizioni e procedure specifiche stabilite da norme nazionali (ad esempio, laproposta CRA). 38. Alla lucedi quanto sopra, il GEPD consiglia al legislatore di: —specificare chiaramente le categorie di dati sul traffico telefonico e sultraffico di dati che i repertori di dati sulle negoziazioni sono tenuti aconservare e/o fornire alle autorità competenti. Tali dati devono essereadeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le qualivengono trattati, —indicare in maniera esplicita che è escluso l'accesso al traffico telefonico eal traffico di dati direttamente dalle imprese di telecomunicazione, —limitare l'accesso alla documentazione sul traffico telefonico e sul trafficodi dati a violazioni gravi e individuate del regolamento proposto, nonché aicasi in cui sussista un ragionevole sospetto (da suffragare con concrete proveiniziali) che sia stata commessa una violazione, —chiarire che i repertori di dati sulle negoziazioni forniranno ladocumentazione sul traffico telefonico e sul traffico di dati soltanto inpresenza di una decisione formale che preveda, tra l'altro, il diritto diricorrere contro la decisione presso la Corte di giustizia, —richiedere che la decisione non sia eseguita in assenza di una preventivaautorizzazione giudiziale rilasciata dall'autorità giudiziaria nazionale delloStato membro in questione (quanto meno laddove una simile autorizzazione èprescritta dalla legislazione nazionale), —chiedere alla Commissione di adottare misure di attuazione che definiscano indettaglio le procedure da seguire, ivi incluse idonee misure di sicurezza egaranzie. 39. Per quantoattiene agli altri aspetti della proposta, il GEPD rimanda alle proprieosservazioni di cui alla sezione 4 del presente parere. In particolare, il GEPDconsiglia al legislatore di: —inserire un riferimento alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n.45/2001 quanto meno nei considerando della proposta, preferibilmente, però,anche in una disposizione sostanziale, per precisare che le disposizioni delregolamento proposto non pregiudicano né la direttiva né il regolamento, —specificare il tipo di dati personali che possono essere trattati a norma dellaproposta in conformità del principio di necessità (specialmente in relazioneagli articoli 6 e 67), definire le finalità per le quali i dati personalipossono essere trattati dalle varie autorità/soggetti interessati nonchéstabilire periodi di tempo precisi, necessari e proporzionati per laconservazione dei dati ai fini del suddetto trattamento, —limitare i poteri di effettuare ispezioni in loco in virtù dell'articolo 61,paragrafo 2, lettera c) e di infliggere penalità di mora in forza dell'articolo56 soltanto ai repertori di dati sulle negoziazioni e ad altre persone giuridichechiaramente e sostanzialmente legate ad essi, —prevedere in maniera esplicita che i trasferimenti internazionali di datipersonali devono essere conformi alle pertinenti disposizioni del regolamento(CE) n. 45/2001 e della direttiva 95/46/CE, introdurre limitazioni chiare deltipo di dati personali che si possono scambiare e definire le finalità per lequali i dati personali possono essere scambiati. Fatto aBruxelles, il 19 aprile 2011. GiovanniBUTTARELLI
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( |