GARANTE EUROPEO
  DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dallĠUfficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999

(Pubblicato sulla GUUE n. C 279 del 23.9.2011)

 

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dellĠUnione europea, in particolare lĠarticolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchŽ alla libera circolazione di tali dati ( 1 ),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonchŽ la libera circolazione di tali dati ( 2 ), in particolare lĠarticolo 28, paragrafo 2,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

 

1. INTRODUZIONE

1. Il 17 marzo 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dallĠUfficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 (di seguito Çla propostaÈ).

1.1. Consultazione con il GEPD

2. Il Consiglio ha trasmesso la proposta al GEPD lĠ8 aprile 2011. Per il GEPD questa comunicazione rappresenta una richiesta di consultazione da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, in conformitˆ dellĠarticolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonchŽ la libera circolazione di tali dati (di seguito Çil regolamento (CE) n. 45/2001È). Il GEPD si compiace del riferimento esplicito a questa consultazione nel preambolo della proposta.

3. La proposta  volta a modificare gli articoli 1-14 e a sopprimere lĠarticolo 15 del regolamento (CE) n. 1073/1999. Il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dallĠUfficio per la lotta antifrode (OLAF) sarˆ abrogato.

4. In precedenza ( 3 ), prima dellĠadozione della proposta, la Commissione aveva dato al GEPD la possibilitˆ di formulare osservazioni informali. Il GEPD accoglie con favore lĠapertura del procedimento, che ha permesso di apportare miglioramenti al testo dal punto di vista della protezione dei dati giˆ dalla fase iniziale. Di fatto, alcune di tali osservazioni sono state prese in considerazione nella proposta.

5. Questo nuovo testo  il risultato di un lungo processo di revisione. Nel 2006, la Commissione ha presentato una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1073/1999. Scopo della proposta legislativa era Çmigliorare lĠefficienza operativa e la governance dellĠUfficioÈ.

6. La proposta precedente  stata discussa in sede di Consiglio e al Parlamento europeo, nellĠambito della procedura di codecisione. Il GEPD ha espresso il proprio parere nellĠaprile 2007, formulando altres“ numerose osservazioni volte a rendere il testo della proposta pi coerente con le norme in materia di protezione dei dati previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 ( 4 ). Il 20 novembre 2008 ( 5 ) il Parlamento ha adottato una risoluzione in prima lettura contenente un centinaio di emendamenti alla proposta.

7. Su richiesta della presidenza ceca del Consiglio (gennaio- giugno 2009), nel luglio 2010 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio un documento di riflessione aggiornato sulla riforma dellĠUfficio. NellĠottobre 2010 il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente il documento di riflessione e ha invitato la Commissione a riprendere la procedura legislativa. Il 6 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato le sue conclusioni sul documento di riflessione presentato dalla Commissione. Il comitato di

( 1 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

( 2 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

( 3 ) Nel gennaio 2011.

( 4 ) Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dallĠUfficio per la lotta antifrode (OLAF), GU C 91 del 26.4.2007, pag. 1.

( 5 ) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dallĠUfficio per la lotta antifrode (OLAF), P6_TA- PROV(2008) 553.

vigilanza dellĠOLAF ha contribuito al dibattito formulando pareri sul documento di riflessione e sul rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali nel corso delle indagini svolte dallĠOLAF. In seguito la Commissione ha presentato la nuova proposta.

1.2. Importanza della proposta e parere del GEPD

8. La proposta contiene disposizioni che hanno un notevole impatto sui diritti delle persone. LĠOLAF continuerˆ a raccogliere e successivamente trattare dati sensibili relativi a sospetti di reati, reati, condanne penali nonchŽ informazioni volte ad escludere taluno dal beneficio di un diritto, di una prestazione o della conclusione di un contratto, nella misura in cui tali informazioni presentano un rischio specifico per i diritti e le libertˆ degli interessati. Il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali  importante non solo di per sŽ, ma  anche strettamente connesso con altri diritti fondamentali, quali la non discriminazione e il giusto processo, compreso il diritto di difesa nelle indagini condotte dallĠOLAF. Il rispetto del giusto processo incide sulla validitˆ delle prove e lĠOLAF deve ritenerlo prioritario al fine di rafforzare la propria responsabilitˆ. é pertanto essenziale assicurare che nello svolgimento delle sue indagini siano garantiti adeguatamente i diritti fondamentali, compresi i diritti alla protezione dei dati e alla vita privata delle persone in esse coinvolte.

1.3. Principali elementi della proposta

9. LĠobiettivo dichiarato della proposta  aumentare lĠefficienza, lĠefficacia e la responsabilitˆ dellĠOLAF, salvaguardandone al contempo lĠindipendenza investigativa. Tale scopo verrˆ raggiunto principalmente (i) aumentando la cooperazione e lo scambio di informazioni con istituzioni, uffici, organi e agenzie dellĠUE, nonchŽ con gli Stati membri, (ii) migliorando lĠimpostazione de minimis ( 6 ) per quanto concerne le indagini, (iii) rafforzando le garanzie procedurali per le persone oggetto di indagine da parte dellĠOLAF, (iv) prevedendo la possibilitˆ per lĠOLAF di concludere accordi amministrativi al fine di agevolare lo scambio di informazioni con Europol, Eurojust, con le autoritˆ competenti di paesi terzi nonchŽ con le organizzazioni internazionali e (v) chiarendo il ruolo di controllo del comitato di vigilanza.

10. Il GEPD appoggia gli obiettivi delle modifiche proposte e, a tale riguardo, accoglie con favore la proposta. Il GEPD apprezza in particolar modo lĠintroduzione del nuovo articolo 7 bis, che  dedicato alle garanzie procedurali offerte agli individui. Per quanto riguarda i diritti delle persone alla protezione dei dati personali e alla vita privata, il GEPD ritiene che, nel complesso, la proposta apporti miglioramenti rispetto alla situazione attuale. In particolare, il GEPD accoglie con favore lĠespresso riconoscimento dellĠimportanza dei diritti degli interessati a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 ( 7 ).

11. Tuttavia, nonostante lĠimpressione positiva generale, il GEPD ritiene che, dal punto di vista della protezione dei dati personali, la proposta possa essere ulteriormente migliorata, senza compromettere gli obiettivi che persegue. Il GEPD teme, in particolare, che a causa della mancanza di coerenza su determinati aspetti, la proposta possa essere interpretata come una lex specialis sul trattamento dei dati personali raccolti nellĠambito delle indagini dellĠOLAF, che prevarrebbe sullĠapplicazione del quadro generale in materia di protezione dei dati contenuto nel regolamento (CE) n. 45/2001. Esiste pertanto il rischio che le norme sulla protezione dei dati previste dalla proposta possano essere interpretate al contrario in quanto meno rigorose rispetto a quelle contenute nel regolamento, e ci˜ senza motivazione apparente nŽ nella proposta stessa nŽ nella relazione.

12. Per evitare che ci˜ accada, le sezioni seguenti forniscono unĠanalisi della proposta, descrivendone, da un lato, le carenze e proponendo, dallĠaltro, modi specifici per migliorarle. Questa analisi si limita alle disposizioni che hanno unĠincidenza diretta sulla protezione dei dati personali, in particolare lĠarticolo 1, paragrafi 8, 9, 10, 11 e 12 a norma dei quali gli articoli 7 bis, 7 ter, 8, 9, 10 e 10 bis sono inseriti o modificati.

 

2. ANALISI DELLA PROPOSTA

2.1. Contesto generale

13. LĠOLAF  stato creato nel 1999 ( 8 ) per tutelare gli interessi finanziari dellĠUE e il denaro dei contribuenti contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attivitˆ illecita. LĠUfficio  collegato alla Commissione, da cui  tuttavia indipendente. LĠOLAF svolge indagini, che possono essere esterne ( 9 ) (nella fattispecie, indagini che possono essere condotte negli Stati membri o nei paesi terzi) e interne ( 10 ) (indagini allĠinterno delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dellĠUE) al fine di combattere le frodi e le attivitˆ illecite lesive degli interessi finanziari dellĠUnione europea.

14. LĠOLAF, inoltre, pu˜ anche (i) trasmettere alle autoritˆ nazionali competenti le informazioni ottenute nel corso delle

( 6 ) In altre parole, lĠOLAF deve definire le proprie prioritˆ investigative e concentrarsi su di esse al fine di utilizzare efficientemente le risorse a sua disposizione.

( 7 ) Cfr. la proposta, nuovi articoli 7 bis e 8, paragrafo 4.

( 8 ) Decisione 1999/352/CE della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce lĠUfficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20. Cfr. anche il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dallĠUfficio per la lotta antifrode (OLAF), GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

( 9 ) Cfr. lĠarticolo 3 del regolamento (CE) n. 1073/1999.

( 10 ) Cfr. gli articoli 1 e 4 del regolamento (CE) n. 1073/1999.

indagini esterne, (ii) trasmettere agli organi giudiziari nazionali le informazioni raccolte in occasione di indagini interne su fatti penalmente perseguibili e (iii) trasmettere allĠistituzione, allĠorgano o allĠorganismo interessato le informazioni ottenute durante le indagini interne ( 11 ).

15. LĠOLAF pu˜ inoltre cooperare strettamente con Eurojust ( 12 ) ed Europol ( 13 ) al fine di ottemperare al suo obbligo statutario di lottare contro le frodi, la corruzione e ogni altra attivitˆ lesiva degli interessi finanziari dellĠUnione. In tale contesto, Europol ( 14 ) ed Eurojust ( 15 ) possono scambiare informazioni operative, strategiche o tecniche, inclusi dati personali, con lĠOLAF.

16. Sulla base del regolamento (CE) n. 1073/1999, lĠOLAF pu˜ effettuare indagini anche nei paesi terzi secondo i vari accordi di cooperazione vigenti tra lĠUnione europea e tali paesi terzi. Possono essere svolte attivitˆ fraudolente lesive del bilancio dellĠUnione anche al di fuori del territorio dellĠUnione europea, ad esempio per quanto riguarda gli aiuti esteri erogati dallĠUnione europea ai paesi in via di sviluppo, ai paesi candidati o ad altri paesi beneficiari, oppure riguardo a violazioni della legislazione doganale. Al fine di individuare e contrastare efficacemente tali infrazioni, pertanto, lĠOLAF deve eseguire controlli e verifiche sul posto anche nei paesi terzi. A dimostrazione dellĠimportanza della cooperazione internazionale e, di conseguenza, anche dello scambio di dati, attualmente sono oltre 50 gli accordi di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale sottoscritti dallĠUnione europea, anche con importanti partner commerciali quali Cina, Stati Uniti dĠAmerica, Giappone, Turchia, Federazione russa e India.

17. LĠapplicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 nelle attivitˆ dellĠOLAF  stata oggetto di numerosi interventi da parte del GEDP negli ultimi anni. Quanto allĠoggetto della proposta (le indagini condotte dallĠOLAF),  opportuno ricordare il parere del 23 giugno 2006 su una notifica di controllo preventivo in merito alle indagini interne dellĠOLAF ( 16 ), il parere del 4 ottobre 2007 su cinque notifiche di controllo preventivo in merito alle indagini esterne ( 17 ) e il parere del 19 luglio 2007 su una notifica di controllo preventivo in merito al controllo regolare delle funzioni dĠindagine ( 18 ), relativo alle attivitˆ del comitato di vigilanza.

2.2. Vita privata e valutazione di impatto

18. NŽ la proposta nŽ la relazione ad essa allegata fanno riferimento allĠimpatto della proposta sulle norme in materia di protezione dei dati, cos“ come non fanno riferimento a una valutazione di impatto sulla tutela della vita privata e sulla protezione dei dati. Una spiegazione delle modalitˆ con cui  stato gestito lĠimpatto sulla protezione dei dati accrescerebbe indubbiamente la trasparenza della valutazione globale della proposta. Il GEPD constata con stupore che la relazione  assolutamente priva di capitoli relativi ai ÇRisultati delle consultazioni con le parti interessate e valutazioni di impattoÈ.

2.3. Applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001

19. Come indicato nel precedente parere sulla proposta del 2006 ( 19 ), il GEPD accoglie con favore il fatto che nella proposta si riconosca che il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica a tutte le attivitˆ di elaborazione dei dati svolte dallĠOLAF. In particolare, la nuova formulazione

( 11 ) Cfr. lĠarticolo 10 del regolamento (CE) n. 1073/1999.

( 12 ) LĠEurojust  stato istituito dalla decisione 2002/187/GAI del Consiglio (successivamente modificata dalla decisione 2003/659/GAI del Consiglio e dalla decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dellĠEurojust) quale organo dellĠUnione europea, dotato di personalitˆ giuridica, con lĠobiettivo di stimolare e migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autoritˆ giudiziarie competenti degli Stati membri. In particolare, lĠarticolo 26, paragrafo 4, di tale decisione ha stabilito che ÇlĠOLAF pu˜ contribuire allĠattivitˆ di coordinamento delle indagini e delle azioni penali concernenti la tutela degli interessi finanziari delle Comunitˆ europee svolta dallĠEurojust, su iniziativa dellĠEurojust o su richiesta dellĠOLAF, sempre che le autoritˆ nazionali competenti in materia non vi si opponganoÈ. Nel 2008 lĠEurojust e lĠOLAF hanno concluso un accordo amministrativo (accordo pratico sulle modalitˆ di cooperazione fra Eurojust e lĠOLAF, del 24 settembre 2008) che  volto a rafforzare la cooperazione tra le due entitˆ e contiene norme specifiche sul trasferimento di dati personali.

( 13 ) LĠEuropol  lĠUfficio europeo di polizia il cui obiettivo  migliorare lĠefficacia e la cooperazione delle autoritˆ competenti degli Stati membri nella prevenzione e nella lotta al terrorismo, al traffico illecito di stupefacenti e ad altre forme gravi di criminalitˆ organizzata. LĠarticolo 22 della decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce lĠUfficio europeo di polizia (Europol) stabilisce che Çse utile allo svolgimento dei suoi compiti, Europol pu˜ instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con [É] lĠOLAFÈ. Ai sensi di questo articolo, inoltre, Europol pu˜, prima dellĠentrata in vigore degli accordi o degli accordi di lavoro con le varie entitˆ dellĠUE con cui  chiamato a cooperare, Çricevere direttamente informazioni, inclusi dati personali, dalle entitˆ [É] e usarle, se ci˜  necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti, e pu˜ [É] trasmettere direttamente informazioni, inclusi dati personali, a tali entitˆ, se ci˜  necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatarioÈ.

( 14 ) Cfr. lĠarticolo 22 della decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce lĠUfficio europeo di polizia (Europol), GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

( 15 ) Cfr. lĠarticolo 26, paragrafo 1, della decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dellĠEurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI.

( 16 ) Caso 2005-418, consultabile allĠindirizzo http://www.edps. europa.eu

( 17 ) Casi 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72, consultabili allĠindirizzo http://www.edps.europa.eu

( 18 ) Caso 2007-73, consultabile allĠindirizzo http://www.edps.europa.eu

( 19 ) Parere del GEPD sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dallĠUfficio per la lotta antifrode (OLAF), GU C 91 del 26.4.2007, pag. 1.

dellĠarticolo 8, paragrafo 4 ( 20 ), fa espressamente riferimento al ruolo del regolamento nel contesto delle varie attivitˆ dellĠOLAF. Tale modifica costituisce un aggiornamento del testo del regolamento (CE) n. 1073/1999, che citava esclusivamente la direttiva 95/46/CE come riferimento per il rispetto degli obblighi di protezione dei dati.

20. LĠultima frase dellĠarticolo 8, paragrafo 4, introduce lĠosservanza dellĠobbligo di nominare un responsabile della protezione dei dati: ÇLĠUfficio nomina un responsabile della protezione dei dati conformemente allĠarticolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001.È Anche questa aggiunta, che formalizza la nomina effettiva del responsabile della protezione dei dati dellĠOLAF,  accolta con favore dal GEPD.

21. Il GEPD teme tuttavia che lĠapplicazione delle norme in materia di protezione dei dati nel testo proposto non sia del tutto conforme ai requisiti del regolamento, circostanza che potrebbe dare luogo a preoccupazioni riguardo alla sua coerenza. Questo aspetto verrˆ analizzato dettagliatamente di seguito.

 

3. OSSERVAZIONI SPECIFICHE

3.1. LĠOLAF e il rispetto dei diritti fondamentali, compresi i principi di protezione dei dati

22. Le indagini condotte dallĠOLAF possono avere un impatto considerevole sui diritti fondamentali delle persone. Come indicato dalla Corte di giustizia nella sentenza Kadi ( 21 ), tali diritti sono tutelati dallĠordinamento giuridico comunitario. Pi precisamente, nella sentenza Schecke ( 22 ), la Corte, con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione europea (ÇCartaÈ) ( 23 ), e in particolare agli articoli 8 e 52, evidenzia che possono essere apportate limitazioni allĠesercizio del diritto alla protezione dei dati personali solo nel caso in cui tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di tale diritto e, nel rispetto del principio di proporzionalitˆ, rispondano a finalitˆ di interesse generale dellĠUnione europea. Il GEPD attribuisce grande importanza al rispetto dei diritti fondamentali nel settore di attivitˆ dellĠOLAF.

23. Il considerando 13 della proposta chiarisce che il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate da indagini dovrebbe essere costantemente garantito, e in particolare quando siano comunicate informazioni sulle indagini in corso. Il considerando sottolinea quindi la necessitˆ di rispettare la riservatezza delle indagini, i diritti legittimi delle persone interessate, le disposizioni nazionali applicabili ai procedimenti giudiziari e, infine, la normativa dellĠUnione sulla protezione dei dati. Viene specificato che lo scambio di informazioni dovrebbe essere disciplinato dai principi della proporzionalitˆ e della necessitˆ di sapere.

24. Questo considerando sembra introdurre una limitazione allĠapplicabilitˆ dei diritti fondamentali sia ratione personae (limitata alle persone interessate dallĠindagine) che ratione materiae (limitata allo scambio di informazioni). Ci˜ potrebbe dare luogo a unĠinterpretazione errata del testo, in base alla quale i diritti fondamentali nel settore di attivitˆ dellĠOLAF verrebbero applicati in maniera ÇrestrittivaÈ ( 24 ).

25. Il GEPD suggerisce pertanto di modificare il testo del considerando al fine di evitare possibili interpretazioni erronee: il considerando afferma che il rispetto dei diritti fondamentali delle Çpersone interessate da indaginiÈ dovrebbe essere costantemente garantito. PoichŽ lĠOLAF si occupa non solo di persone interessate da indagini (ÇsospettiÈ), ma anche di informatori (persone che forniscono informazioni sui fatti relativi a un caso possibile o effettivo), persone che denunciano unĠirregolaritˆ ( 25 ) (personale interno alle istituzioni dellĠUE che riferisce allĠOLAF in merito a fatti collegati a un caso possibile o effettivo) e testimoni, la disposizione dovrebbe definire in maniera pi ampia le categorie di ÇpersoneÈ che godono dei diritti fondamentali.

26. Il considerando 13, inoltre, riguarda il rispetto dei diritti fondamentali in particolare nel contesto dello Çscambio di informazioniÈ. Oltre a indicare la necessitˆ di garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della riservatezza, il considerando precisa che Çle informazioni fornite od ottenute nel corso delle indagini dovrebbero essere trattate in conformitˆ della normativa dellĠUnione sulla protezione dei datiÈ. La collocazione di questa frase potrebbe dare adito a confusione; la frase in questione dovrebbe pertanto essere inserita in un considerando distinto per chiarire che il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati  separato e a sŽ stante e non si riferisce esclusivamente allo scambio di informazioni.

( 20 ) ÇLĠUfficio tratta soltanto i dati personali necessari per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tale trattamento dei dati personali avviene in conformitˆ del regolamento (CE) n. 45/2001, compresa la comunicazione di informazioni pertinenti allĠinteressato prevista dagli articoli 11 e 12 di detto regolamento. Tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni dellĠUnione, ovvero negli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virt delle loro funzioni, e non possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attivitˆ illecita. (É)È.

( 21 ) Sentenza della Corte del 3 settembre 2008 nelle cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi contro Consiglio dellĠUnione europea e Commissione delle Comunitˆ europee, punto 283: Ç[É] i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce lĠosservanza. A tal fine, la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dellĠuomo cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La Convenzione europea dei diritti dellĠuomo riveste, a questo proposito, un particolare significato.È Cfr. anche il punto 304.

( 22 ) Sentenza della Corte del 9 novembre 2010 nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09, Volker und Markus Schecke, punto 44 e segg.

( 23 ) Dopo lĠentrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali  applicabile a tutti i settori di attivitˆ dellĠUnione europea.

( 24 ) Cfr. anche il paragrafo 36 di seguito.

( 25 ) Cfr. il parere del 23 giugno 2006 su una notifica di controllo preventivo, ricevuto dal responsabile della protezione dei dati dellĠUfficio per la lotta antifrode (OLAF) in merito alle indagini interne dellĠOLAF, caso 2005-418, consultabile allĠindirizzo http://www.edps.europa.eu

27. Il GEDP accoglie con favore il fatto che lĠarticolo 7 bis sia specificamente dedicato alle garanzie procedurali nel corso delle indagini. Questa nuova disposizione  in linea con lĠobiettivo dichiarato della proposta di rafforzare la responsabilitˆ dellĠOLAF. LĠarticolo fa inoltre riferimento alla Carta, in cui sono contenute disposizioni che sono pertinenti per quanto riguarda le indagini dellĠOLAF, ossia lĠarticolo 8 (ÇProtezione dei dati di carattere personaleÈ) e lĠintero titolo VI (ÇGiustiziaÈ).

28. LĠarticolo 7 bis, paragrafo 1, della proposta prevede che lĠUfficio raccolga elementi a carico e a favore dellĠinteressato e ricorda il dovere di svolgere le indagini in modo obiettivo e imparziale. Tali requisiti hanno un impatto positivo sul principio della Çqualitˆ dei datiÈ ( 26 ) sancito dallĠarticolo 4 del regolamento (CE) n. 45/2001, poichŽ in base a questo criterio i dati devono essere esatti, conformi alla realtˆ oggettiva nonchŽ completi e aggiornati. Il GEPD accoglie pertanto con favore lĠinserimento di questo paragrafo.

Diritto di informazione, accesso e rettifica

29. I paragrafi successivi dellĠarticolo 7 bis riguardano le varie fasi delle indagini condotte dallĠOLAF, le quali possono essere cos“ riassunte: (i) colloqui con testimoni o persone interessate (articolo 7 bis, paragrafo 2), (ii) informazione della persona di cui  stato accertato lĠinteressamento dalle indagini (articolo 7 bis, paragrafo 3), (iii) conclusioni dellĠindagine che facciano riferimento nominativamente a una persona (articolo 7 bis, paragrafo 4).

30. Il GEPD rileva che lĠobbligo di fornire le informazioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 viene indicato (esclusivamente) in merito alla summenzionata fase (iii). Il GEPD si compiace che la proposta abbia integrato le raccomandazioni da esso formulate nel parere legislativo del 2006 ( 27 ).

31. Tuttavia, tale indicazione selettiva dei diritti dellĠinteressato riguardo a una singola fase procedurale potrebbe essere interpretata nel senso che queste stesse informazioni non debbano essere fornite allĠinteressato (testimone o persona interessata) nel caso in cui questĠultimo sia invitato a un colloquio o il membro del personale venga informato del fatto che potrebbe essere interessato dallĠindagine. Per motivi di certezza del diritto, il GEPD suggerisce pertanto di inserire il riferimento agli articoli pertinenti riguardo a tutte e tre le situazioni indicate ai summenzionati punti (i), (ii) e (iii). Tuttavia, dopo che allĠinteressato saranno state fornite le informazioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, non sarˆ necessario ripetere le medesime informazioni nelle fasi successive.

32. Il testo, inoltre, non apporta precisazioni in merito ai diritti di accesso e rettifica dei dati degli interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 45/2001. Tali diritti sono tutelati dallĠarticolo 8, paragrafo 2, della Carta e pertanto rivestono una particolare importanza tra i diritti dellĠinteressato. Il GEPD aveva giˆ chiesto ( 28 ) che venisse inserita una precisazione pi chiara dei diritti di accesso e rettifica dellĠinteressato al fine di evitare il rischio che il testo venisse interpretato nel senso di introdurre uno speciale regime di protezione dei dati Òmeno rigorosoÓ per le persone interessate dalle indagini dellĠOLAF. Il GEPD si rammarica che questi aspetti non siano stati presi in considerazione nella proposta.

33. Il GEPD desidera inoltre segnalare la possibilitˆ di limitare i diritti di informazione, accesso e rettifica in casi specifici, conformemente a quanto stabilito dallĠarticolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001. Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati da parte dellĠOLAF pu˜ pertanto coesistere con la necessitˆ di garantire la riservatezza delle sue indagini. Questo aspetto verrˆ ulteriormente sviluppato nei paragrafi seguenti.

Riservatezza dellĠindagine e diritti dellĠinteressato

34. A titolo generale, il GEPD riconosce che il ruolo investigativo dellĠOLAF richiede la capacitˆ di tutelare la riservatezza delle sue indagini al fine di combattere efficacemente le frodi e le attivitˆ illecite che lĠUfficio  tenuto a perseguire. Il GEPD sottolinea tuttavia che tale capacitˆ lede determinati diritti degli interessati e che il regolamento (CE) n. 45/2001 stabilisce condizioni specifiche nelle quali detti diritti possono essere limitati in tale contesto (articolo 20).

35. Ai sensi dellĠarticolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001, i diritti di cui agli articoli 4 (qualitˆ dei dati) e 11-17 (informazioni da fornire, diritto di accesso, rettifica, blocco, cancellazione, diritto di ottenere notifiche a terzi) possono essere limitati se e in quanto necessario per salvaguardare, inter alia, Ç(a) le attivitˆ volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire reatiÈ o Ç(b) interessi economici o finanziari di uno Stato membro o dellĠUnione europeaÈ e Ç(e) una funzione di controllo, dĠispezione [É] connessa [É] allĠesercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle summenzionate lettere a) e b)È. Lo stesso articolo stabilisce che i motivi principali per cui viene imposta una limitazione siano comunicati allĠinteressato e che questĠultimo sia informato della possibilitˆ di adire il GEPD (articolo 20, paragrafo 3). LĠarticolo 20, paragrafo 5, inoltre, prevede che la comunicazione di tale informazione allĠinteressato possa essere rinviata fino a quando privi dĠeffetto la limitazione.

( 26 ) Cfr. nota 25.

( 27 ) Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dallĠUfficio per la lotta antifrode (OLAF), GU C 91 del 26.4.2007, pag. 1, paragrafo 14 e segg.

( 28 ) Nel suo parere del 2006; cfr. la precedente nota a pi di pagina 19.

36. Essenzialmente il testo della proposta introduce deroghe ai diritti degli interessati per motivi di riservatezza delle indagini. LĠarticolo 7 bis, paragrafo 4, stabilisce che, Çfatti salvi lĠarticolo 4, paragrafo 6, e lĠarticolo 6, paragrafo 5È ( 29 ), non possono essere tratte conclusioni che facciano riferimento nominativamente a una persona interessata Çal termine di unĠindagine se ad essa non  stata data la possibilitˆ di presentare le proprie osservazioni, per iscritto o durante un colloquio [É] e se non le sono state fornite le informazioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001È. Il testo sembra pertanto suggerire che, nei casi di cui allĠarticolo 4, paragrafo 6, e allĠarticolo 6, paragrafo 5, il diritto di audizione e il diritto di informazione dellĠinteressato potrebbero essere limitati.

37. La proposta stabilisce inoltre che, nei casi in cui occorra garantire la riservatezza dellĠindagine e che comportino il ricorso a indagini che rientrano nelle competenze di unĠautoritˆ giudiziaria nazionale, il direttore generale dellĠOLAF pu˜ decidere di differire la possibilitˆ per la persona interessata di presentare le sue osservazioni. Il testo non precisa se, in tale contesto, debbano essere differite anche le informazioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001.

38. La formulazione del testo non  chiara. Innanzitutto, il collegamento tra le possibili limitazioni dei diritti della persona oggetto di indagine in relazione alle conclusioni connesse al suo nome e il tipo di informazioni che lĠOLAF deve comunicare allĠautoritˆ UE competente nel corso dellĠindagine effettiva sono tuttĠaltro che chiari. In secondo luogo, non  chiaro quali categorie dei diritti dellĠinteressato siano oggetto di una potenziale limitazione. In terzo luogo, lĠarticolo omette il necessario riferimento alla salvaguardia di cui allĠarticolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 45/2001.

39. In determinati casi, di conseguenza, le persone potrebbero trovarsi dinanzi a conclusioni sullĠindagine senza essere state informate di essere oggetto dellĠindagine e senza avere ricevuto alcuna comunicazione riguardo ai motivi per cui i loro diritti di audizione e informazione a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 sono stati limitati.

40. Nel caso in cui lĠarticolo 20, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 45/2001 venga rispettato, una situazione simile non sarebbe di per sŽ in conflitto con il regolamento. Tuttavia, lĠassenza nel testo di un chiaro riferimento agli articoli del regolamento non sembra essere coerente con lĠobiettivo della proposta di rafforzare le garanzie procedurali a favore delle persone interessate dalle indagini dellĠOLAF e di rafforzare la responsabilitˆ dellĠUfficio.

41. Il GEPD suggerisce pertanto di inserire un esplicito riferimento a unĠeventuale limitazione del diritto dellĠinteressato ai sensi dellĠarticolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001. Nel testo  inoltre necessario menzionare le garanzie procedurali di cui allĠarticolo 20, paragrafo 3, nonchŽ lĠeventuale deroga prevista dallĠarticolo 20, paragrafo 5. Una norma chiara in tal senso rafforzerebbe sia la certezza del diritto per lĠinteressato che la responsabilitˆ dellĠOLAF.

42. In conclusione, al fine di definire un insieme chiaro di diritti dellĠinteressato e di introdurre eventuali deroghe per motivi di riservatezza delle indagini ai sensi dellĠarticolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD suggerisce di indicare chiaramente nel testo:

— le informazioni che devono essere fornite allĠinteressato al fine di ottemperare alla normativa sulla protezione dei dati (articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001) nellĠambito delle varie fasi delle indagini condotte dallĠOLAF ( 30 ), (i) colloqui (articolo 7 bis, paragrafo 2), (ii) informazione della persona che pu˜ essere interessata dallĠindagine (articolo 7 bis, paragrafo 3) e (iii) al termine di unĠindagine (articolo 7 bis, paragrafo 4),

— il tipo di informazioni che possono essere differite dallĠOLAF per motivi di riservatezza dellĠindagine, definendo chiaramente le condizioni e le categorie di interessati oggetto del deferimento,

— le informazioni che devono essere fornite allĠinteressato per ottemperare alla normativa sulla protezione dei dati nel caso in cui la comunicazione ai sensi degli articoli 11 o 12 sia deferita o laddove i diritti di accesso e rettifica siano limitati (nella fattispecie, le informazioni ai sensi dellĠarticolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 45/2001), compresa la deroga collegata alla possibilitˆ di differire ulteriormente le informazioni a norma dellĠarticolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001.

( 29 ) LĠarticolo 4, paragrafo 6 — ÇIndagini interneÈ — stabilisce quanto segue: ÇQualora dalle indagini emerga la possibilitˆ che un membro o un membro del personale sia interessato da unĠindagine interna, lĠistituzione, lĠorgano o lĠorganismo di appartenenza ne  informato. In casi eccezionali nei quali non sia possibile garantire la riservatezza dellĠindagine, lĠUfficio ricorre ad adeguati canali alternativi dĠinformazione.È LĠarticolo 6, paragrafo 5 — ÇEsecuzione delle indaginiÈ — stabilisce quanto segue: ÇQuando le indagini indichino che potrebbe essere opportuno adottare misure amministrative cautelari al fine di tutelare gli interessi finanziari dellĠUnione, lĠUfficio informa senza indebito ritardo lĠistituzione, lĠorgano o lĠorganismo interessati dellĠindagine in corso. Le informazioni trasmesse contengono i seguenti dati: (a) lĠidentitˆ del membro o del membro del personale interessato e una sintesi dei fatti in questione; (b) tutte le informazioni che possano essere di utilitˆ per lĠistituzione, lĠorgano o lĠorganismo al fine di decidere se sia opportuno adottare misure amministrative cautelari per tutelare gli interessi finanziari dellĠUnione; (c) le eventuali misure particolari raccomandate per la tutela della riservatezza, soprattutto nei casi che comportano il ricorso a misure dĠindagine di competenza di unĠautoritˆ giudiziaria nazionale oppure, nel caso di unĠindagine esterna, di competenza di unĠautoritˆ nazionale, in conformitˆ delle disposizioni nazionali applicabili alle indagini. [É]È, sottolineatura aggiunta.

( 30 ) Come precedentemente indicato, dopo che saranno state fornite le pertinenti informazioni allĠinteressato, non sarˆ necessario ripetere le medesime informazioni nelle fasi successive.

3.2. Politica di informazione

43. Il GEPD sottolinea che le informazioni sulle indagini che potrebbero essere rese pubbliche dallĠOLAF possono riguardare dati personali sensibili e occorre valutare attentamente la necessitˆ di tale pubblicazione. Il Tribunale di primo grado (ora il Tribunale), nella sua sentenza nella causa Nikolaou del 2007 ( 31 ), ha stabilito che lĠOLAF aveva violato lĠarticolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/1999 ( 32 ) e il regolamento (CE) n. 45/2001 per non aver adeguatamente rispettato lĠobbligo di garantire la protezione dei dati personali nellĠambito di una Çfuga di notizieÈ ( 33 ) e della pubblicazione di un comunicato stampa ( 34 ).

44. Il GEPD accoglie pertanto con favore lĠintroduzione dellĠarticolo 8, paragrafo 5, il quale prevede espressamente che il direttore generale assicuri che qualsiasi informazione al pubblico avvenga Çin modo neutrale, imparzialeÈ e nel rispetto dei principi di cui allĠarticolo 8 e allĠarticolo 7 bis. Alla luce delle osservazioni formulate precedentemente riguardo allĠapproccio restrittivo dellĠarticolo 7 bis alle norme del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD accoglie con particolare favore il riferimento dellĠarticolo 8, paragrafo 5, alla disposizione pi generale dellĠarticolo 8, il quale prevede che il trattamento dei dati personali nel contesto dellĠinformazione al pubblico avvenga in conformitˆ di tutti i principi del regolamento (CE) n. 45/2001.

3.3. Riservatezza dellĠidentitˆ di persone che denunciano unĠirregolaritˆ e degli informatori

45. Il GEPD desidera insistere, nellĠambito della revisione attuale, sulla necessitˆ di introdurre una disposizione specifica volta a garantire la riservatezza dellĠidentitˆ di persone che denunciano unĠirregolaritˆ e degli informatori. Il GEPD sottolinea la delicatezza della posizione in cui si trovano le persone che denunciano unĠirregolaritˆ. A coloro che forniscono tali informazioni devono essere fornite garanzie in merito alla riservatezza della loro identitˆ, in particolare per quanto riguarda la persona su cui viene riferita una presunta irregolaritˆ ( 35 ). Le garanzie attuali (comunicazione della Commissione SEC/2004/151/2) non sembrano sufficienti da un punto di vista giuridico. Il GEPD rileva che tale disposizione sarebbe in linea con il parere del gruppo di lavoro Çarticolo 29È per la protezione dei dati sulle procedure interne per la denuncia delle irregolaritˆ ( 36 ).

46. Il GEPD raccomanda di modificare la proposta attuale e di garantire che lĠidentitˆ di coloro che denunciano unĠirregolaritˆ e degli informatori venga mantenuta riservata nel corso delle indagini nella misura in cui ci˜ non contravvenga alle norme nazionali che disciplinano le procedure giudiziarie. In particolare, lĠoggetto delle asserzioni pu˜ essere legittimato a conoscere lĠidentitˆ della persona che ha denunciato lĠirregolaritˆ e/o dellĠinformatore onde avviare procedimenti giudiziari nei suoi confronti qualora sia stato stabilito che il soggetto in questione ha formulato intenzionalmente false dichiarazioni a suo carico ( 37 ).

3.4. Trasferimenti di dati personali dallĠOLAF

Cooperazione con Eurojust ed Europol

47. Il GEPD accoglie con favore le precisazioni formulate al considerando 6 e allĠarticolo 10 bis, e in particolare lĠintroduzione del requisito di una chiara base giuridica volta a disciplinare la cooperazione con Eurojust ed Europol, principio che  pienamente in linea con il regolamento (CE) n. 45/2001. La proposta deve tuttavia essere pi dettagliata per riflettere i differenti regimi di protezione dei dati vigenti per Eurojust ed Europol.

48. Ad oggi, lĠOLAF ha sottoscritto un accordo pratico con Eurojust ( 38 ) che definisce le condizioni alle quali pu˜ avvenire il trasferimento di dati personali. La cooperazione fra lĠOLAF ed Eurojust prevede in particolare lo scambio di sintesi di fascicoli, di informazioni strategiche e operative relative ai fascicoli, la partecipazione a riunioni e lĠassistenza reciproca che potrebbe rivelarsi utile per lĠefficiente ed effettivo assolvimento dei rispettivi compiti. LĠaccordo pratico ( 39 ) definisce principalmente il modus operandi che deve essere seguito per lo scambio di informazioni, inclusi dati personali, e in alcuni casi evidenzia o precisa anche determinati elementi del quadro giuridico esistente.

( 31 ) Causa T-259/03, Nikolaou contro Commissione del 12 luglio 2007, GU C 247 del 20.10.2007, pag. 23.

( 32 ) LĠarticolo fa espressamente riferimento alla normativa sulla protezione dei dati.

( 33 ) Nikolaou, punto 213.

( 34 ) Nikolaou, punto 232.

( 35 ) LĠimportanza di mantenere riservata lĠidentitˆ delle persone che denunciano unĠirregolaritˆ  giˆ stata sottolineata dal GEPD in una lettera al Mediatore europeo del 30 luglio 2010, nel fascicolo 2010-458, reperibile sul sito web del GEPD (http://www.edps. europa.eu). Cfr. anche i pareri di controllo preventivo del GEPD del 23 giugno 2006, in merito alle indagini interne dellĠOLAF (fascicolo 2005-418), e del 4 ottobre 2007, in merito alle indagini esterne dellĠOLAF (fascicoli 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50, 2007-72).

( 36 ) Cfr. il parere 1/2006 del gruppo di lavoro Çarticolo 29È, del 1 o febbraio 2006, relativo allĠapplicazione della normativa UE sulla protezione dei dati alle procedure interne per la denuncia delle irregolaritˆ riguardanti la tenuta della contabilitˆ, i controlli contabili interni, la revisione contabile, la lotta contro la corruzione, la criminalitˆ bancaria e finanziaria, consultabile al seguente in- dirizzo: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/ index_en.htm

( 37 ) Cfr. il parere del 15.4.2011 sulle regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dellĠUnione, consultabile allĠindirizzo http://www. edps.europa.eu

( 38 ) Accordo pratico sulle modalitˆ di cooperazione fra Eurojust e lĠOLAF, del 24 settembre 2008: cfr. la precedente nota a pi di pagina12.

( 39 ) Accordo pratico fra Eurojust e lĠOLAF, punto 4.1.

49. Europol, dal canto suo, non ha sottoscritto un accordo analogo con lĠOLAF ( 40 ), ma la decisione Europol permette a Europol di ricevere direttamente, usare e trasmettere informazioni, inclusi dati personali, inter alia dallĠOLAF, anche prima della conclusione di un accordo formale sullo scambio di informazioni se ci˜  necessario per il legittimo svolgimento dei compiti di Europol e dellĠOLAF ( 41 ). Lo scambio  inoltre subordinato allĠesistenza di un accordo di riservatezza tra le due entitˆ. LĠarticolo 24 della decisione Europol precisa alcune misure di salvaguardia che Europol  tenuto a osservare riguardo ai trasferimenti di dati che devono essere effettuati prima della conclusione di un accordo formale sullo scambio di informazioni: ÇEuropol  responsabile della legittimitˆ della trasmissione dei dati. Mantiene una traccia di tutte le trasmissioni di dati ai sensi del presente articolo, e dei relativi motivi. I dati sono trasmessi solo se il destinatario si impegna a usarli unicamente per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.È LĠarticolo 29 della stessa decisione specifica inoltre i casi in cui la responsabilitˆ dei dati trasmessi da terzi incombe a Europol.

50. Il GEPD sostiene fermamente la conclusione di un accordo specifico con Europol sui trasferimenti di dati e il fatto che finora non sia stato sottoscritto rafforza la necessitˆ di inserire garanzie ad hoc nel testo della proposta. Alla luce dei differenti regimi di protezione dei dati vigenti in relazione al trasferimento di dati personali dallĠOLAF a Eurojust ed Europol e viceversa, il GEPD ritiene che la proposta debba affrontare pi chiaramente le garanzie e le norme necessarie che dovrebbero disciplinare la cooperazione tra lĠOLAF e questi organi e che dovrebbero essere prese in considerazione negli accordi di lavoro attuali e futuri tra tali entitˆ.

51. Per rafforzare la necessitˆ di concludere un accordo amministrativo,  opportuno modificare il testo della disposizione dellĠarticolo 10 bis, paragrafo 2, come segue: ÇLĠUfficio conviene [É] accordi amministrativi [É].È In questo modo rispecchierˆ lĠanaloga disposizione della decisione Europol ( 42 ), la quale stabilisce che Europol stipula accordi o accordi di lavoro con istituzioni, organi e agenzie dellĠUnione. AllĠarticolo 10 bis, inoltre, la proposta potrebbe chiarire che, quale principio generale, lo scambio di dati personali con Eurojust ed Europol deve essere circoscritto e non andare oltre a quanto necessario per il legittimo svolgimento dei compiti affidati allĠOLAF, a Europol e ad Eurojust. La proposta dovrebbe inoltre introdurre lĠobbligo per lĠOLAF di mantenere una traccia di tutte le trasmissioni di dati e dei relativi motivi, al fine di rafforzare la responsabilitˆ dellĠOLAF in merito allĠattuazione degli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 45/2001 sui trasferimenti di dati personali.

Cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

52. LĠarticolo 10 bis, paragrafo 3, indica che ÇlĠUfficio pu˜ [inoltre] convenire, allĠoccorrenza, accordi amministrativi con servizi competenti di paesi terzi e organizzazioni internazionali. LĠUfficio procede al coordinamento con i servizi interessati della Commissione e con il servizio europeo per lĠazione esternaÈ.

53. Il GEPD accoglie con favore il fatto che la cooperazione dellĠOLAF con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali sia collegata alla conclusione di accordi amministrativi. Tuttavia, le implicazioni per la protezione dei dati derivanti dallĠeventuale scambio di dati con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali devono essere affrontate specificamente nella proposta.

54. La proposta deve essere pi precisa in merito alle condizioni e ai requisiti specifici cui  necessario ottemperare per gli eventuali trasferimenti di dati da e verso i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. Il GEPD raccomanda di inserire nel testo dellĠarticolo 10 bis, paragrafo 3, anche la seguente formulazione: ÇNella misura in cui la cooperazione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi comporti il trasferimento di dati personali dallĠOLAF ad altre entitˆ, tale trasferimento  effettuato secondo i criteri stabiliti dallĠarticolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001.È

Accesso del comitato di vigilanza ai dati personali

55. Il GEPD accoglie con favore la formulazione dellĠarticolo 11 della proposta, secondo cui Çil comitato di vigilanza pu˜ chiedere allĠUfficio informazioni supplementari sulle indagini in situazioni debitamente motivate, senza tuttavia interferire nello svolgimento delle indaginiÈ; tale formulazione, infatti, esprime il principio di necessitˆ in relazione allĠeventuale trasferimento di dati personali dallĠOLAF al comitato di vigilanza.

56. La questione dellĠaccesso del comitato di vigilanza ai dati personali dei soggetti coinvolti o eventualmente coinvolti nelle indagini deve a sua volta essere chiarita nel contesto del regolamento interno che il comitato deve adottare sulla base del nuovo articolo 11, paragrafo 6. Il GEPD auspica di essere coinvolto nel processo che porterˆ allĠadozione del regolamento interno del comitato di vigilanza. La consultazione del GEPD potrebbe inoltre essere inserita nel testo della proposta quale requisito per lĠadozione del regolamento interno.

( 40 ) LĠaccordo amministrativo dellĠ8 aprile 2004  limitato allo scambio di informazioni strategiche ed esclude espressamente lo scambio di dati personali, lasciando che la questione sia disciplinata da un ulteriore accordo tra Europol e lĠOLAF.

( 41 ) Decisione Europol, articolo 22, paragrafo 3; cfr. la precedente nota a pi di pagina 14.

( 42 ) Decisione Europol, articolo 22, paragrafo 2; cfr. la precedente nota a pi di pagina 14: ÇEuropol stipula accordi o accordi di lavoro con le entitˆ di cui al paragrafo 1È (ossia Eurojust, OLAF, Frontex, CEPOL, BCE e OEDT).

 

4. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

57. Oltre a tutti i punti specifici summenzionati, il GEPD desidera incoraggiare la Commissione a proporre un approccio pi aperto al regime di protezione dei dati dellĠUE da parte dellĠOLAF. é opportuno che lĠOLAF sviluppi una pianificazione strategica della sua osservanza delle norme in materia di protezione dei dati chiarendo volontariamente lĠapproccio pratico al trattamento dei suoi numerosi fascicoli contenenti dati personali. LĠOLAF potrebbe spiegare proattivamente e pubblicamente come tratta i dati personali nellĠambito delle sue varie attivitˆ. Il GEPD ritiene che da tale approccio globale ed esplicito scaturiranno una maggiore trasparenza del trattamento dei dati personali da parte dellĠOLAF e una migliore fruibilitˆ dei processi investigativi dellĠUfficio.

58. Il GEPD suggerisce pertanto che le disposizioni della proposta affidino al direttore generale il compito di assicurare la realizzazione e lĠaggiornamento di una sintesi globale di tutte le varie operazioni di trattamento dei dati effettuate dallĠOLAF o che la loro necessitˆ venga almeno spiegata in un considerando. Tale sintesi — dei cui risultati dovrˆ essere garantita la trasparenza attraverso, ad esempio, una relazione annuale o tramite altre opzioni — non solo rafforzerˆ lĠefficacia delle varie attivitˆ dellĠOLAF e la loro interazione, ma incoraggerˆ altres“ lĠUfficio ad adottare un approccio pi globale riguardo alla necessitˆ e alla proporzionalitˆ delle operazioni di trattamento. Sarebbe inoltre opportuno che lĠOLAF dimostrasse pi chiaramente di attuare in modo corretto i principi della Çprivacy by designÈ (tutela della vita privata fin dalla progettazione) e della responsabilitˆ.

 

5. CONCLUSIONE

59. In conclusione il GEPD accoglie con favore le modifiche apportate al testo che rafforzano il rispetto della legislazione UE in materia di protezione dei dati dellĠUE da parte della proposta.

60. Tuttavia, il GEPD desidera altres“ sottolineare una serie di carenze che devono essere affrontate dalla modifica del testo, e soprattutto:

— la proposta deve indicare chiaramente il diritto di informazione delle diverse categorie di interessati nonchŽ il diritto di accesso e rettifica riguardo a tutte le fasi delle indagini svolte dallĠOLAF,

— la proposta deve chiarire la relazione tra lĠesigenza della riservatezza delle indagini e il regime di protezione dei dati applicabile nel corso delle indagini: il GEPD suggerisce che i diritti degli interessati siano chiaramente definiti e separati, analogamente alle eventuali deroghe per motivi di riservatezza delle indagini, e che siano espressamente introdotte le salvaguardie di cui allĠarticolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001,

— la proposta deve chiarire la politica di informazione al pubblico dellĠOLAF in relazione alla protezione dei dati,

— la proposta deve introdurre disposizioni specifiche a tutela della riservatezza delle persone che denunciano unĠirregolaritˆ e degli informatori,

— la proposta deve chiarire i principi generali di protezione dei dati sulla cui base lĠOLAF pu˜ trasmettere e ricevere informazioni, inclusi dati personali, con organi e agenzie dellĠUE, paesi terzi e organizzazioni internazionali,

— le disposizioni della proposta devono affidare al direttore generale il compito di assicurare la realizzazione, lĠaggiornamento e la trasparenza di una sintesi strategica e globale delle varie operazioni di trattamento dei dati effettuate dallĠOLAF o prevedere che almeno ne venga spiegata la necessitˆ in un considerando.

Fatto a Bruxelles, il 1 giugno 2011

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati