Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dellĠaccordo tra lĠUnione europea e lĠAustralia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei allĠAgenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera (Pubblicato sulla GUUE n. C 322 del 5/11/2011)
IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI, visto il trattato sul funzionamento dellĠUnione europea, in particolare lĠarticolo 16, vista la Carta dei diritti fondamentali dellĠUnione europea, in particolare gli articoli 7 e 8, vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati ( 1 ), visto lĠarticolo 41 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati ( 2 ), HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:
1. INTRODUZIONE 1.1. Consultazione del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) 1. Il 19 maggio 2011 la Commissione ha adottato una proposta relativa alla conclusione di un accordo tra lĠUnione europea e lĠAustralia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record — PNR) da parte dei vettori aerei allĠAgenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera ( 3 ). La proposta stata trasmessa al GEPD il 23 maggio. 2. Il GEPD stato consultato in modo informale nel maggio 2011, nel contesto di una procedura accelerata, sulla proposta relativa a un accordo tra lĠUnione europea e lĠAustralia sul trattamento e sul trasferimento dei dati PNR. 3. Considerando che rimangono valide le sue osservazioni in merito alla sostanza della proposta adottata dalla Commissione e presentata al Consiglio e al Parlamento, il GEPD ha deciso di rendere le sue osservazioni pi ampiamente disponibili in forma di parere pubblico. In questo modo, le osservazioni possono essere prese in considerazione negli ulteriori dibattiti sulla proposta. 4. Il GEPD coglie lĠoccasione per sollevare alcune ulteriori questioni ed esorta il Consiglio e il Parlamento a prendere in considerazione questi punti al momento di decidere sulla proposta ai sensi dellĠarticolo 218 del TFUE. 1.2. Contesto della proposta 5. LĠaccordo tra lĠUE e lĠAustralia sui dati PNR un ulteriore passo avanti nellĠagenda dellĠUnione, che comprende orientamenti generali in materia di PNR, la creazione di un sistema PNR dellĠUE e la negoziazione di accordi con i paesi terzi ( 4 ). 6. Il GEPD segue da vicino gli sviluppi relativi al PNR e ha recentemente adottato due pareri sul Çpacchetto PNRÈ della Commissione e sulla proposta di direttiva sul sistema PNR dellĠUE ( 5 ). I pareri espressi dal GEPD sui sistemi PNR completano e sono in gran parte coerenti con quelli del Gruppo di lavoro dellĠarticolo 29 ( 6 ), ma anche con altri documenti tra cui il recente parere del Comitato economico e sociale ( 7 ) e il parere dellĠAgenzia per i diritti fondamentali ( 8 ). 7. Come illustrato nel prosieguo, lĠapproccio del GEPD sempre stato quello di raffrontare lo scopo dei sistemi PNR con i requisiti fondamentali di necessit e proporzionalit e di analizzare in una seconda fase i dettagli delle disposizioni al fine di suggerire miglioramenti, se del caso. 1.3. Osservazione preliminare 8. Il GEPD accoglie con favore lĠapproccio generale che mira ad armonizzare le salvaguardie di protezione dei dati nei vari accordi PNR con i paesi terzi. Tuttavia, occorre sollevare alcune osservazioni. 9. UnĠosservazione costantemente ribadita nei pareri del GEPD e nei pareri del Gruppo di lavoro dellĠarticolo 29 vale anche per la proposta sul sistema PNR australiano: devono essere dimostrate la necessit e la proporzionalit dei sistemi PNR. 10. Questi due requisiti fondamentali costituiscono aspetti essenziali del diritto in materia di protezione dei dati, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali e dellĠarticolo 16 del TFUE. LĠUE deve garantire che i requisiti del diritto dellĠUnione sulla protezione dei dati siano soddisfatti, anche nei casi in cui dati di cittadini europei sono trattati e trasferiti dal territorio dellĠUnione verso un paese terzo. In tali casi, prima che qualsiasi accordo possa essere firmato, devono essere valutate e stabilite la necessit e la proporzionalit. Oltre agli elementi a sostegno della necessit del sistema PNR, la proporzionalit richiede un adeguato equilibrio tra lo scopo perseguito e il trattamento di grandi quantit di dati con una conseguente grave intrusione nella vita privata degli individui. 11. Per quanto attiene ai sistemi PNR, lo scopo quello di combattere i reati di terrorismo e i reati (transnazionali) gravi, mediante la raccolta di massicce quantit di dati relativi a tutti i passeggeri, al fine di effettuare una valutazione del rischio su questi ultimi. Fino ad oggi, il GEPD non ha rilevato alcun elemento convincente nelle motivazioni presentate per i sistemi PNR esistenti o previsti, come ad esempio il sistema PNR dellĠUE, analizzato in dettaglio nel suo parere del marzo 2011 ( 9 ). 12. Inoltre, se fosse stabilita la necessit, il GEPD sottolinea che deve comunque essere soddisfatto il criterio della proporzionalit. Egli mette in dubbio lĠequilibrio tra il trattamento di dati personali su larga scala e lo scopo perseguito, soprattutto in considerazione della variet di reati inclusi nel campo di applicazione del progetto di accordo, e tiene conto del fatto che per la lotta al terrorismo e ad altri gravi reati sono disponibili altri strumenti efficaci. 13. I commenti specifici che seguono non pregiudicano questa osservazione preliminare e fondamentale. Il GEPD apprezza le disposizioni che prevedono garanzie specifiche, come la sicurezza dei dati, le attivit di contrasto e la supervisione, come pure quelle relative ai trasferimenti successivi. Al contempo, esprime preoccupazione, oltre che sulla necessit e proporzionalit del sistema, sulla portata delle definizioni e sulle condizioni di conservazione dei dati.
2. ANALISI DELLA PROPOSTA 2.1. Base giuridica 14. Il GEPD rileva che lĠaccordo si basa sugli articoli 82, paragrafo 1, lettera d), 87 paragrafo 2, lettera a), e 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dellĠUnione europea. Egli rammenta che gli elementi oggettivi da prendere in considerazione per la scelta della base giuridica comprendono in particolare lo scopo e il contenuto dellĠatto ( 10 ). Se lĠesame di un atto dellĠUE rivela che esso persegue una doppia finalit o ha una duplice componente e se una di queste identificabile come principale o preponderante, mentre lĠaltra solo accessoria, lĠatto deve essere fondato su unĠunica base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalit o componente principale o preponderante ( 11 ). In via eccezionale, qualora si accerti che lĠatto persegue contemporaneamente pi obiettivi che sono legati in maniera indissociabile, senza che uno sia secondario e indiretto rispetto allĠaltro, lĠatto pu essere basato sui corrispondenti fondamenti giuridici ( 12 ). 15. Nel contesto della giurisprudenza costante, come brevemente riassunta, e a parte lĠarticolo 218, paragrafo 6, lettera a), il GEPD sostiene che lĠaccordo dovrebbe essere fondato non sugli articoli 82, paragrafo 1, lettera d), e 87, paragrafo 2, lettera a), bens sullĠarticolo 16 del TFUE. 16. Per quanto riguarda la finalit, occorre ricordare che tutti gli accordi PNR che lĠUnione europea sta negoziando sono scaturiti dalla necessit di conciliare lĠobbligo delle compagnie aeree di fornire dati PNR alle autorit di paesi terzi con il diritto fondamentale alla protezione dei dati ( 13 ). Inoltre, il testo della proposta si riferisce a pi riprese alla finalit della protezione dei dati personali ( 14 ). 17. Per quanto riguarda il contenuto, la predominanza delle disposizioni sulla protezione dei dati nellĠaccordo evidente. Oltre agli articoli 3, 4 e 6, sembra che la protezione dei dati pervada la quasi totalit delle disposizioni dellĠaccordo. Ci evidente allĠarticolo 1 (scopo), allĠarticolo 2 (definizioni), allĠarticolo 5 (adeguatezza), agli articoli 7-19 (salvaguardie applicabili al trattamento dei dati PNR). 18. Riguardo alle disposizioni sulle salvaguardie (articoli da 7 a 19), va notato che esse contengono disposizioni tipiche della normativa in materia di protezione dei dati ( 15 ). Il fatto che un atto contenga disposizioni tipicamente appartenenti a un settore specifico del diritto stato considerato dalla Corte un elemento che giustifica una base giuridica specifica ( 16 ). 19. In breve, il GEPD ritiene che lo scopo dellĠaccordo, piuttosto che il miglioramento della cooperazione di polizia, sia quello di autorizzare il trasferimento di dati personali da parte di operatori privati in considerazione della richiesta di un paese terzo. Mentre un tale trasferimento verso un paese terzo non sarebbe in linea di massima possibile in base alle norme dellĠUE, lĠaccordo PNR inteso a rendere possibile tale trasferimento di dati personali in modo conforme ai requisiti dellĠUE in materia di protezione dei dati, attraverso lĠadozione di particolari salvaguardie. 20. Per queste ragioni, il GEPD ritiene che lĠaccordo debba — almeno principalmente — essere fondato sullĠarticolo 16 del TFUE ( 17 ). 2.2. Finalit e definizioni 21. Il GEPD rileva che le finalit per cui i dati PNR possono essere trattati sono definite in modo preciso allĠarticolo 3 della proposta. Egli si rammarica, tuttavia, che le presenti definizioni siano pi ampie rispetto alle definizioni della proposta di direttiva sul sistema PNR dellĠUE, che avrebbe dovuto essere anchĠessa ulteriormente ristretta, soprattutto per quanto riguarda i reati minori. 22. Mentre nella proposta sul sistema PNR dellĠUE le definizioni tengono conto delle conseguenze delle attivit definite ÇterroristicheÈ, come ad esempio danneggiamenti concreti alle persone o ai governi (morte, attentati allĠintegrit fisica, distruzione di un sistema di trasporto o di infrastrutture ecc.), la presente proposta meno specifica e pi orientata allo scopo quando si riferisce allĠintimidazione di persone o governi o alla destabilizzazione grave di strutture politiche fondamentali o economiche. 23. Il GEPD ritiene che sia necessaria una maggiore precisione in relazione alle nozioni di Çintimidire, costringere o forzareÈ, nonch alle Çstrutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o (soprattutto) sociali di un paese o unĠorganizzazione internazionaleÈ. Ci impedirebbe lĠapplicazione del sistema PNR in casi che non dovrebbero rientrarvi, come le attivit legittime (ad esempio dimostrazioni pacifiche) in un contesto sociale, culturale o politico ( 18 ). 24. La possibilit di trattare i dati in altre circostanze eccezionali solleva ulteriori questioni, specialmente in quanto si estende alla Çminaccia per la saluteÈ. Il GEPD ritiene che tale estensione della finalit sia sproporzionata, soprattutto considerato che possono essere disponibili, caso per caso, procedure alternative e pi specifiche per affrontare minacce rilevanti per la salute, ove necessario. Inoltre, i dati PNR non sono lo strumento pi appropriato per identificare i passeggeri: esistono dati pi affidabili, in particolare i dati API. 25. Il GEPD rileva inoltre che lĠelenco dei dati PNR allegato alla proposta supera ci che stato considerato proporzionato dalle autorit competenti per la protezione dei dati nei pareri del Gruppo di lavoro dellĠarticolo 29 ( 19 ). Tale elenco deve essere ridotto. In particolare, il campo ÇOsservazioni generaliÈ, che pu contenere dati irrilevanti — e potenzialmente sensibili — non giustificato e dovrebbe essere eliminato. 2.3. Dati sensibili 26. Il GEPD accoglie con favore lĠesclusione del trattamento dei dati sensibili dal campo di applicazione, come sancito nellĠarticolo 8 della proposta. Tuttavia, la formulazione di questa disposizione lascia comunque intendere che i dati sensibili possono essere ÇtrattatiÈ. La disposizione consente che questi dati vengano inviati in una prima fase dalle compagnie aeree, e quindi cancellati dalle autorit pubbliche in una seconda fase. LĠinvio da parte delle compagnie aeree un atto di trattamento. Il GEPD ritiene che le compagnie aeree debbano essere obbligate a filtrare i dati sensibili allĠorigine. 2.4. Sicurezza dei dati 27. La proposta prevede allĠarticolo 9 una disposizione generale per la sicurezza e lĠintegrit dei dati, che il GEPD accoglie con favore. Il GEPD appoggia in particolare lĠobbligo di segnalare le violazioni della sicurezza allĠufficio del commissario australiano per lĠinformazione. Per quanto riguarda la notifica della segnalazione alla Commissione europea, sarebbero necessari ulteriori chiarimenti sulla procedura da seguire. Inoltre, il GEPD ritiene che anche le autorit per la protezione dei dati siano destinatari competenti di questo tipo di informazione e dovrebbero essere esplicitamente menzionate nella proposta. 2.5. Supervisione e contrasto 28. Il GEPD accoglie con favore il sistema di vigilanza, che comprende misure di supervisione e di responsabilit e che insiste sulla non discriminazione fondata sulla cittadinanza o sul luogo di residenza. Il GEPD sostiene inoltre con forza il diritto fondamentale di ogni individuo al ricorso amministrativo e a una tutela giudiziaria effettiva. Egli considera il ruolo dellĠufficio del commissario australiano per lĠinformazione una garanzia importante per quanto riguarda le possibilit di ricorso e lĠesercizio dei diritti degli interessati. 2.6. Singole decisioni automatizzate 29. Ai sensi dellĠarticolo 15, interpretato a contrario, possono essere prese sulla base del trattamento automatico dei dati decisioni automatizzate che non Çcomportino conseguenze giuridiche negative per il passeggero o lo danneggino in modo significativoÈ. Le salvaguardie si applicano solo quando la decisione potrebbe danneggiare in modo significativo il passeggero. Considerando lĠampia portata del trattamento automatizzato dei dati personali prevista dal sistema PNR, a giudizio del GEPD questa restrizione discutibile. Per evitare qualsiasi interpretazione flessibile della presente disposizione, egli raccomanda di eliminare lĠespressione Çin modo significativoÈ e di garantire che non sia consentita nessuna decisione automatizzata che danneggi un individuo. 2.7. Conservazione dei dati 30. La durata del periodo di conservazione dei dati, come previsto dallĠarticolo 16, per il GEPD uno dei punti pi problematici della proposta. Un periodo di conservazione di cinque anni e mezzo, di cui tre anni senza alcun mascheramento dei dati, chiaramente sproporzionato, soprattutto se confrontato con il precedente sistema PNR australiano, che non prevedeva la memorizzazione di dati, eccetto caso per caso ( 20 ). Deve essere fornita ampia giustificazione per spiegare perch sia ora previsto un cos lungo periodo di conservazione, che non era ritenuto necessario nel primo sistema PNR australiano. 31. In linea con la posizione sostenuta nel suo parere sulla proposta di direttiva per il sistema PNR dellĠUE, il GEPD ritiene che tutti i dati dovrebbero essere resi anonimi in maniera completa (cio irreversibile), se non immediatamente dopo lĠanalisi, al massimo entro 30 giorni. 2.8. Trasferimenti successivi 32. Le garanzie previste dagli articoli 18 e 19 sono gradite, soprattutto in quanto prevedono un elenco di destinatari dei dati trasferiti in Australia, per un trasferimento caso per caso e una valutazione della necessit del trasferimento in ciascun caso. Il GEPD rileva, tuttavia, che tale disposizione pu essere aggirata con lĠeccezione di cui allĠarticolo 18, paragrafo 1, lettera c), che consente lo scambio, anche non caso per caso, dei dati resi anonimi. Tuttavia, rendere anonimi i dati non implica la cancellazione di elementi che permettono lĠidentificazione, ma solo il loro mascheramento, mentre lĠaccesso completo ai dati rimane possibile. Per questo motivo, il GEPD raccomanda che non dovrebbe essere consentita alcuna deroga al principio dei trasferimenti Çcaso per casoÈ. Come salvaguardia supplementare, il GEPD suggerisce di limitare i trasferimenti alle autorit Çpreposte a combattere il terrorismo o i reati di natura transnazionaleÈ, piuttosto che alle autorit le cui funzioni sono Çdirettamente connesse alla prevenzione (di tali) reatiÈ. 33. Il fatto che i trasferimenti verso paesi terzi siano soggetti alla condizione che forniscano le ÇstesseÈ salvaguardie dellĠaccordo originale ha lĠappoggio del GEPD. Considerando che i trasferimenti successivi comportano, tuttavia, una perdita di controllo sul modo in cui i dati possono essere trattati, e in assenza di un accordo internazionale che garantisca lĠeffettiva applicazione delle salvaguardie da parte dei nuovi destinatari, il GEPD suggerisce che tali trasferimenti siano subordinati ad una previa autorizzazione giudiziaria. 34. In merito al trasferimento in un paese terzo di dati riguardanti un cittadino residente in uno Stato membro dellĠUE, la proposta prevede che, qualora lĠAgenzia australiana delle dogane e della protezione di frontiera sia a conoscenza di tale circostanza, lo Stato membro interessato deve esserne informato [articolo 19, paragrafo 1, lettera f)]. Il GEPD ritiene che siano necessari ulteriori dettagli che spieghino la finalit di tale trasmissione a uno Stato membro. Se tale trasmissione di informazioni avesse conseguenze per lĠinteressato, sarebbero necessarie ulteriori giustificazioni e salvaguardie. 35. Infine, per quanto riguarda i trasferimenti allĠinterno dellĠAustralia e verso paesi terzi, sia lĠarticolo 18 che lĠarticolo 19 prevedono una disposizione generale secondo la quale nessuna disposizione osta alla comunicazione dei dati PNR qualora ci sia necessario ai fini dellĠarticolo 3, paragrafo 4 ( 21 ), in altri termini in caso di circostanze eccezionali, per salvaguardare lĠinteresse vitale di una persona, compresa la minaccia per la salute. Il GEPD ha gi messo in discussione il rischio di unĠinterpretazione estensiva di tale eccezione. Inoltre, non vede alcun motivo per cui il trasferimento in circostanze eccezionali non debba essere soggetto alle salvaguardie di cui allĠarticolo 18 e allĠarticolo 19, soprattutto per quanto riguarda le limitazione delle finalit o la minimizzazione dei dati, nonch riguardo alla tutela dellĠidentit dei destinatari e al livello di protezione riconosciuto ai dati personali. 2.9. Trasferimenti da parte delle compagnie aeree 36. Ai sensi dellĠarticolo 21, paragrafo 3, in circostanze eccezionali, nel caso di una minaccia specifica, i trasferimenti di dati PNR alle autorit possono avvenire pi di cinque volte per ogni volo. Per aumentare la certezza del diritto, le condizioni di tali trasferimenti aggiuntivi dovrebbero essere precisate in modo pi dettagliato e includere, in particolare, lĠulteriore condizione di una minaccia immediata. 2.10. Verifica dellĠaccordo 37. Il GEPD ritiene che le condizioni per la verifica dovrebbero essere specificate in modo pi preciso in relazione a vari aspetti. Dovrebbe essere specificata la frequenza delle verifiche successive a quella iniziale. Inoltre, le autorit per la protezione dei dati dovrebbero essere esplicitamente incluse nel gruppo di verifica, e non semplicemente in modo condizionale. 38. Il GEPD propone che la verifica si concentri anche sulla valutazione della necessit e della proporzionalit delle misure, attraverso la raccolta di dati statistici relativi al numero di individui interessati ed effettivamente condannati sulla base dei dati PNR e allĠeffettivo esercizio dei diritti degli interessati: la valutazione dovrebbe comprendere la verifica del modo in cui sono trattate, nella pratica, le richieste delle persone interessate, soprattutto ove non sia stato permesso lĠaccesso diretto.
3. CONCLUSIONE 39. Il GEPD accoglie con favore le salvaguardie previste nelle proposte, soprattutto per quanto riguarda lĠattuazione concreta dellĠaccordo. In particolare, gli aspetti relativi alla sicurezza dei dati, nonch le disposizioni di supervisione e di contrasto, sono sviluppati in modo soddisfacente. Il GEPD sottolinea che ogni individuo ha accesso allĠautorit australiana per la protezione dei dati, come pure alle autorit giudiziarie australiane. Queste sono tra le garanzie essenziali fornite dalle proposte. 40. Tuttavia, il GEPD ha anche individuato un significativo margine di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda il campo di applicazione dellĠaccordo, la definizione del terrorismo, lĠinclusione di alcune finalit eccezionali e il periodo di conservazione dei dati PNR. Rispetto al precedente sistema PNR australiano, ed anche alla proposta sul sistema PNR dellĠUE, tale periodo di conservazione sproporzionato. 41. é opportuno riesaminare la base giuridica per lĠaccordo. Nel contesto di una giurisprudenza costante, e a parte lĠarticolo 218, paragrafo 6, lettera a), il GEPD ritiene che lĠaccordo dovrebbe essere fondato — almeno principalmente — sullĠarticolo 16 del TFUE e non sugli articoli 82, paragrafo 1, lettera d), e 87, paragrafo 2, lettera a), del TFUE. Ci si pone completamente in linea con la dichiarazione 21 allegata al trattato di Lisbona. 42. Le presenti osservazioni dovrebbero essere lette nel contesto pi ampio della legittimit di qualsiasi sistema PNR, visto come la raccolta sistematica dei dati dei passeggeri per finalit di valutazione del rischio. Solo se il sistema rispetta i requisiti fondamentali di necessit e proporzionalit di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali e allĠarticolo 16 del TFUE, una proposta pu soddisfare gli altri requisiti della disciplina in materia di protezione dei dati. 43. Il GEPD conclude quindi che dovrebbe essere prestata maggiore attenzione a questi requisiti fondamentali nelle valutazioni finali che precederanno la conclusione dellĠaccordo. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2011 Peter HUSTINX Garante europeo della protezione dei dati
NOTE ( 1 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. ( 2 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. ( 3 ) COM(2011) 281 definitivo. ( 4 ) Cfr. in particolare la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2010 sullĠapproccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi, COM(2010) 492 definitivo. ( 5 ) — Parere del GEPD del 25 marzo 2011 sulla proposta di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sullĠuso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. — Parere del GEPD del 19 ottobre 2010 sullĠapproccio globale al trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) verso paesi terzi. Entrambi i pareri sono disponibili allĠindirizzo http://www.edps. europa.eu/EDPSWEB/edps/cache/off/Consultation ( 6 ) Parere del Gruppo di lavoro dellĠarticolo 29 10/2011 del 5 aprile 2011 sulla proposta di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sullĠuso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/wpdocs/ 2011_en.htm ( 7 ) Parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 maggio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sullĠuso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi COM(2011) 32 definitivo. ( 8 ) Parere dellĠAgenzia dellĠUnione europea per i diritti fondamentali del 14 giugno 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sullĠuso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi [COM(2011) 32 definitivo]. ( 9 ) Parere del GEPD del 25 marzo 2011 sulla proposta di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sullĠuso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi; cfr. anche il parere del Gruppo di lavoro dellĠarticolo 29, menzionato supra. ( 10 ) Causa C-491/01, British American tobacco, in particolare punti 92 e 93. ( 11 ) Causa C-42/97, Parlamento/Consiglio, punti 39 e 40. ( 12 ) Cfr., a tale riguardo, causa C-491/01, British American tobacco, punti 92 e 93, causa C-42/97 Parlamento/Consiglio, punto 38. ( 13 ) Ci riconosciuto dalla Corte nella parte fattuale delle sentenze PNR, cause riunite C-317/04 e C-318/04, punto 33. ( 14 ) — La relazione riconosce che le norme di protezione dei dati vigenti nellĠUE vietano ai vettori aerei di trasmettere i dati PNR dei loro passeggeri a paesi terzi che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. Pertanto, Ç necessaria una soluzione che fornisca la base giuridica per il trasferimento dei dati PNR [É] per assicurare [É] ai cittadini il rispetto del diritto alla protezione dei dati personaliÈ. — LĠobiettivo di assicurare il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali emerge anche chiaramente dal preambolo dellĠaccordo, in particolare dal considerando che cita lĠarticolo 6 del TUE, lĠarticolo 16 del TFUE, lĠarticolo 8 della CEDU, la Convenzione n. 108, ecc. — Il preambolo cita altres le pertinenti disposizioni australiane in materia di protezione dei dati contenute nella normativa australiana, riconoscendo che prevedono la protezione dei dati, i diritti di accesso e ricorso, rettifica e annotazione nonch rimedi e sanzioni in caso di uso improprio dei dati personali. — LĠarticolo 1 dellĠaccordo — intitolato ÇScopo dellĠaccordoÈ — dichiara che lĠaccordo dispone il trasferimento dei dati PNR e aggiunge che Çfissa le condizioni di trasferimento e uso di tali dati e le loro modalit di protezioneÈ (corsivo aggiunto). ( 15 ) Come disposizioni sui dati sensibili, la sicurezza dei dati, responsabilit, trasparenza, diritto di accesso, di rettifica e cancellazione, diritto di ricorso, trattamento automatizzato ecc. ( 16 ) Parere 2/2000, Protocollo di Cartagena, punto 33. ( 17 ) In questo contesto, occorre fare riferimento anche alla dichiarazione 21 Çrelativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di poliziaÈ, allegata al trattato di Lisbona. La chiara formulazione della dichiarazione 21 conferma che, anche nei casi in cui esista qualche elemento di cooperazione di polizia, uno strumento di protezione dei dati in questo settore deve essere basato sullĠarticolo 16 del TFUE (se del caso con altre disposizioni). Tale analisi non pregiudica in alcun modo la divisione dei compiti allĠinterno della Commissione europea. ( 18 ) A tale riguardo, per esempio il diritto fondamentale alla libert di riunione e di associazione (articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali) non deve essere compromesso da una formulazione troppo ampia. ( 19 ) Parere del 23 giugno 2003 sul livello di protezione assicurato negli Stati Uniti per quanto riguarda la trasmissione di dati relativi ai passeggeri, WP78. ( 20 ) Cfr. a tale proposito il parere positivo del Gruppo di lavoro dellĠarticolo 29: parere 1/2004 del 16 gennaio 2004 sul livello di protezione garantito in Australia per la trasmissione dei dati delle registrazioni dei nomi dei passeggeri da parte delle compagnie aeree, WP85. Il parere tiene conto del fatto che ÇLa politica generale applicata dalle dogane consiste quindi nel non conservare tali dati. Nel caso dello 0,05-0,1 % di passeggeri segnalati alle dogane per una valutazione ulteriore, i dati PNR delle compagnie aeree sono conservati temporaneamente — ma non memorizzati — in attesa della valutazione effettuata alla frontiera. Successivamente, i dati PNR sono cancellati dal PC del funzionario della PAU in questione e non vengono introdotti nelle banche dati australianeÈ. ( 21 ) Nonch ai fini dellĠarticolo 10 quando i dati sono trasferiti allĠinterno dellĠAustralia.
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