IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONEDEI DATI, visto il trattato sul funzionamentodellĠUnione europea, in particolare lĠarticolo 16, vista la Carta dei dirittifondamentali dellĠUnione europea, in particolare gli articoli 7 e 8, vista la direttiva 95/46/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tuteladelle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchalla libera circolazione di tali dati ( visto il regolamento (CE) n. 45/2001del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente latutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali daparte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la liberacircolazione di tali dati (2 HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE
1. INTRODUZIONE 1. Il 31 marzo 2011 la Commissione haadottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio inmerito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali (in prosieguoÇla propostaÈ). 1.1. Consultazione del GEPD 2. La proposta stata inviata dallaCommissione al GEPD il 31 marzo 2011. Il GEPD considera questa comunicazioneuna richiesta di informazione delle istituzioni e degli organismi comunitari,secondo quanto previsto dallĠarticolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.45/2001 del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche inrelazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degliorganismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati [in appresso Çregolamento(CE) n. 45/2001È]. In precedenza ( 1.2. Contesto generale 3. La proposta definisce laconcessione responsabile come lĠattenzione mostrata da creditori e intermediaridel credito nel prestare somme di denaro che i consumatori possano sostenere enel soddisfare le loro esigenze e condizioni. Il concetto di accensioneresponsabile di mutui implica per i consumatori la necessit di fornireinformazioni pertinenti, complete e accurate sulla loro situazione finanziariae li esorta ad adottare decisioni informate e sostenibili. 4. La proposta elenca diversi fattoriche dettano la decisione di concedere un determinato credito ipotecario, lascelta del prodotto da parte del mutuatario e la capacit del mutuatario dirimborsare il prestito. Tra questi figurano la situazione economica, le asimmetrieinformative, i conflitti di interessi, le lacune e le incoerenze normative,nonch altri fattori quali la cultura finanziaria del mutuatario e le strutturedi finanziamento del credito ipotecario. NellĠottica della proposta, ilcomportamento irresponsabile di alcuni operatori del mercato allĠoriginedella crisi finanziaria; pertanto, la questione della concessione edellĠaccensione irresponsabile dei mutui deve essere affrontata dallĠiniziativalegislativa per evitare il ripetersi della crisi finanziaria. 5. La proposta introduce dunquerequisiti prudenziali e di vigilanza per gli istituti di credito, nonchobblighi e diritti per i mutuatari, allo scopo di stabilire un chiaro quadrogiuridico volto a preservare il mercato del credito ipotecario dellĠUE daglieffetti deleteri subiti nel corso della crisi finanziaria. 1.3. Nesso con il regime diprotezione dei dati dellĠUE 6. La proposta riguarda un ristrettonumero di attivit rilevanti nel quadro del regime di protezione dei datidellĠUE. Tali attivit si riferiscono principalmente alla consultazione deicreditori e degli intermediari del credito della cosiddetta Çbanca datirelativa ai creditiÈ, con lĠintento di valutare il merito di credito deiconsumatori, nonch alla divulgazione di informazioni da parte dei consumatoriai creditori o agli intermediari del credito. 7. Il GEPD constata con soddisfazionelĠinserimento di importanti riferimenti alle norme pertinenti sulla tutela deidati personali nel testo attuale della proposta; tuttavia, gradirebbesottolineare lĠesigenza di alcuni chiarimenti. Da un lato, la proposta nondovrebbe introdurre disposizioni troppo dettagliate circa il rispetto deiprincipi di protezione dei dati, garantito dallĠapplicabilit delle normativenazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE a qualsiasi operazione ditrattamento dei dati. DĠaltro lato, il GEPD suggerisce alcuni miglioramenti deltesto allo scopo di chiarirlo ed evitare lĠaffidamento alla legislazionedelegata dei criteri che determinano i diritti di accesso alla banca datirelativa ai crediti.
2. ANALISI DELLAPROPOSTA 2.1. Riferimento alla direttiva95/46/CE e obbligo di valutazione del merito di credito del consumatore Considerando 30 8. Il GEPD lieto di osservare chela proposta ha introdotto il riferimento alla direttiva 95/46/CE nel preamboloal testo della direttiva. Il considerando 30 introduce lĠapplicazione generaledella direttiva 95/46/CE alle attivit di trattamento dei dati svolte nelcontesto della valutazione del merito di credito del consumatore. 9. Tuttavia, per tener conto delfatto che le operazioni di trattamento dei dati devono essere effettuateconformemente alle normative di recepimento e che le varie normative nazionalidi recepimento della direttiva costituiscono i riferimenti adeguati, laproposta potrebbe introdurre un articolo di portata generale come quello riportatodi seguito: ÇI trattamenti di dati personali effettuati ai sensi della presentedirettiva devono essere conformi alle pertinenti normative nazionali direcepimento della direttiva 95/46/CEÈ. LĠintroduzione di un simile articolocomporterebbe lĠeliminazione dei riferimenti specifici alla direttivanellĠarticolo 15, paragrafo 3, e nellĠarticolo 16, paragrafo 4. Articolo 14 10. LĠarticolo 14 della propostaintroduce per i creditori lĠobbligo di procedere a una valutazione approfonditadel merito creditizio del consumatore. Questa valutazione dovrebbe basarsi sudeterminati criteri quali reddito, risparmi, debiti e altri impegni finanziaridel consumatore. Tale obbligo potrebbe causare effetti notevoli sullariservatezza dei soggetti che accedono al credito, dal momento che il tipo e laquantit di informazioni cui il creditore pu accedere sono potenzialmentemolto ampi. Pertanto, il GEPD accoglie con favore lĠintroduzione diprecisazioni allĠinterno del testo per quanto riguarda la limitazione dellaricerca del creditore alle informazioni ÇnecessarieÈ ottenute dal creditore. Intermini generali, lĠarticolo stabilisce la possibilit di ottenere taliinformazioni solo attraverso Çfonti interne o esterne pertinentiÈ. Il GEPD favorevole al riferimento esplicito ai principi di necessit e proporzionalitsanciti dallĠarticolo 6 della direttiva 95/46/CE; ciononostante suggerisce dispecificare in modo pi dettagliato, per quanto possibile, le fonti da cui possibile ricevere informazioni. 2.2. Consultazione della banca datirelativa ai crediti 11. La banca dati relativa ai creditiviene citata in primo luogo nel considerando 27, dove la sua utilit vieneevidenziata nel quadro della valutazione del merito di credito e per lĠinteradurata del prestito. Il considerando precisa inoltre che, a norma delladirettiva 95/46/CE, i consumatori debbono essere informati sulla consultazionedella banca dati, oltre ad avere il diritto di accesso, rettifica,cancellazione o blocco dei dati contenuti in tale banca dati. LĠarticolo 14introduce obblighi specifici per il creditore concernenti lĠeventuale rifiutodella richiesta di credito, in particolare qualora legato alla consultazionedella Çbanca dati relativa ai creditiÈ. 12. Disposizioni pi generali chestabiliscono i criteri di Çaccesso alle banche datiÈ sono contenutenellĠarticolo 16, che presenta una formulazione molto generica (ÇCiascuno Statomembro garantisce a tutti i creditori lĠaccesso non discriminatorio alle banchedati utilizzate nello Stato membro in questione per valutare il meritocreditizio e per verificare che i consumatori rispettino gli obblighi dicredito [...]È). Il testo non specifica se le banche dati devono essererealizzate in modo specifico per consentire i controlli sul merito creditizio,n stabilisce la persona responsabile delle banche dati, il tipo diinformazioni eventualmente contenute in esse, le implicazioni della ÇverificaÈrelativa al rispetto degli obblighi da parte dei consumatori, ecc. Il GEPDcomprende il fatto che le banche dati relative ai crediti presentino diversestrutture e siano contemplate nei quadri giuridici di diversi Stati membri. IlGarante, inoltre, considera che una piena armonizzazione dei criterisummenzionati trascenderebbe lĠambito di applicazione della direttiva. Lo scopodella proposta, per, consisterebbe nellĠintrodurre condizioni di accessoarmonizzate alle banche dati per far s che un creditore del Belgio, adesempio, possa accedere alla storia dei crediti di un consumatore italiano(bench la banca dati belga e quella italiana possano differire tra loro) allestesse condizioni dei creditori italiani, qualora il consumatore chieda unmutuo ipotecario in Belgio. I dettagli relativi ai criteri per lĠaccessoarmonizzato devono essere maggiormente specificati in appositi atti delegatidella Commissione (cfr. articolo 16, paragrafo 2). Il GEPD rileva altres ilriferimento alla direttiva 95/46 nellĠarticolo 16, paragrafo 4 ( 13. Il GEPD ha gi evidenziato comele misure che determinano effetti notevoli sulla riservatezza dei cittadini nondovrebbero essere prese in considerazione nella legislazione delegata. Senzadubbio possibile stabilire alcuni dettagli nellĠambito di detta legislazione;tuttavia, occorre chiarire e concordare le principali conseguenze per i cittadiniallĠinterno della legislazione adottata conformemente alla proceduralegislativa ordinaria. Dal punto di vista della protezione dei dati, il GEPD sidimostra particolarmente preoccupato per lĠapparente contraddizione tra lagenerica possibilit di consultazione della banca dati da parte di (un numeronon ancora identificato di) operatori del credito, a norma dellĠarticolo 16, eil ÇlieveÈ obbligo menzionato solo nel considerando 27 in cui, di fatti, vienestabilito che Çi consumatori debbono essere informati [...] della consultazionedella banca dati relativa ai creditiÈ e Çdebbono avere il diritto di accedereai dati personali che li riguardano [...] in modo da poter [...] rettificarli,cancellarli o bloccarli [...]È. NellĠottica del GEPD, la possibilit concretadi esercitare i diritti della persona interessata, ai sensi della direttiva95/46/CE, connessa allĠopportunit di identificare i possibili destinataridei dati personali contenuti nella banca dati relativa ai crediti. Pertanto,lĠefficacia del riferimento ai diritti menzionati nella direttiva 95/46/CEpotrebbe essere neutralizzato dallĠimpossibilit per la persona interessata diidentificare in modo chiaro e preventivo le persone fisiche o giuridiche chepossono accedere alla banca dati relativa ai crediti. 14. Pertanto, il GEPD suggeriscealcune modifiche al testo della direttiva con lĠintento di affrontare i puntideboli individuati in precedenza. Ogni ( 15. Introducendo tali criteri eobblighi generali allĠinterno del testo possibile eliminare la disposizionespecifica di cui allĠarticolo 14, paragrafo 2, lettera c), e al considerando29, relativa allĠobbligo di comunicare al consumatore lĠaccesso alla banca datiin caso di rifiuto della richiesta di credito.
3. CONCLUSIONE 16. Il GEPD accoglie con favore ilriferimento specifico alla direttiva 95/46/CE. Tuttavia, suggerisce alcunelievi modifiche del testo per chiarire lĠapplicabilit dei principi diprotezione dei dati alle operazioni di trattamento oggetto della proposta. Inparticolare: — per sancire con maggiorchiarezza che le normative nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CEcostituiscono i riferimenti adeguati e per sottolineare la necessit dieffettuare le operazioni di trattamento dei dati conformemente alle normativedi recepimento, il GEPD suggerisce lĠintroduzione di un nuovo articolo con unaformulazione specifica a tal riguardo. Questo consentirebbe altreslĠeliminazione di altri riferimenti alla direttiva 95/46/CE nel testo dellaproposta, — il testo della proposta potrebbeprecisare in modo pi dettagliato le fonti da cui possibile ricevereinformazioni riguardanti il merito creditizio del creditore, — il testo della propostadovrebbe comprendere la definizione di criteri legati alla possibilit diconsultare la banca dati relativa ai crediti e gli obblighi di comunicare idiritti degli interessati prima di qualsiasi accesso alla banca dati inquestione, garantendo cos a tali soggetti possibilit reali ed efficaciconcernenti lĠesercizio dei propri diritti. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2011 Giovanni BUTTARELLI Garante europeo aggiunto dellaprotezione dei dati
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