GARANTE EUROPEO
  DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sullaproposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisceun'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitareil recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

(Pubblicato sulla GUUE n. C 373 del 21.12.2011)

 

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONEDEI DATI,

visto il trattato sul funzionamentodellĠUnione europea, in particolare lĠarticolo 16,

vista la Carta dei dirittifondamentali dellĠUnione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tuteladelle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchŽalla libera circolazione di tali dati (1),

vista la richiesta di parere a normadellĠarticolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, concernente latutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali daparte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonchŽ la liberacircolazione di tali dati (2),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

 

I. INTRODUZIONE

1. Il 25 luglio 2011 la Commissioneha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglioche istituisce unĠordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari(di seguito ÇOESCÈ) per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti inmateria civile e commerciale (3).

2. Conformemente allĠarticolo 28,paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il giorno stesso dellĠadozione laproposta  stata inviata al GEPD. Prima dellĠadozione della proposta il GEPDera stato consultato in modo informale. Il Garante ha accolto con favore taleconsultazione informale ed  lieto di constatare che quasi tutte le sueosservazioni sono state prese in considerazione nella versione definitiva dellaproposta.

3. Nel presente parere il GEPDfornisce una breve descrizione e unĠanalisi degli aspetti della propostariguardanti la protezione dei dati.

 

II. ASPETTI DELLAPROPOSTA RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DEI DATI

 

II.1. Le attivitˆ di trattamento deidati nellĠambito del regolamento proposto

4. Il regolamento proposto istituirˆuna procedura europea per un provvedimento cautelare che consentirˆ alcreditore (Çil ricorrenteÈ) di ottenere unĠordinanza europea di sequestroconservativo su conti bancari (di seguito ÇOESCÈ) per evitare il ritiro o iltrasferimento delle somme detenute dal debitore (Çil convenutoÈ) in un contobancario ubicato nellĠUE. La proposta intende migliorare la situazione attualein cui, a causa di un procedimento Çcomplesso, lungo e costosoÈ, i debitoripossono facilmente sottrarsi a provvedimenti di esecuzione trasferendorapidamente il proprio denaro da un conto bancario in uno Stato membro a unaltro (4).

5. Ai sensi del regolamento proposto,i dati personali sono oggetto di trattamento in vari modi e sono trasferiti tradiversi soggetti. Si opera unĠimportante distinzione tra due situazioni. Inprimo luogo, la situazione in cui unĠOESC  richiesta prima dellĠinizio di unprocedimento giudiziario o in cui una decisione giudiziaria, una transazionegiudiziaria o un atto pubblico non sono ancora stati dichiarati esecutivi nelloStato membro dellĠesecuzione (5). In secondo luogo, lasituazione in cui unĠOESC  richiesta dopo aver ottenuto una decisionegiudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che sono esecutivi.

6. Nel primo caso, i dati personalidel ricorrente e del convenuto (dati di identificazione, informazioni sul contobancario del convenuto, descrizione delle circostanze pertinenti e prove delcomportamento) sono forniti dal ricorrente allĠautoritˆ giudiziaria nazionalepresso la quale deve essere avviato il procedimento di merito in conformitˆdelle norme di competenza applicabili. La domanda  presentata con il modulo dicui allĠallegato I della proposta (cfr. articolo 8 della proposta).

7. Nel secondo caso, il ricorrentetrasmette i dati personali del convenuto (dati di identificazione, informazionisul conto bancario del convenuto e copia della decisione giudiziaria, dellatransazione giudiziaria o dellĠatto pubblico) allĠautoritˆ giudiziaria che hareso la decisione giudiziaria o approvato la transazione giudiziaria oppure,nel caso di un atto pubblico, allĠautoritˆ competente dello Stato membro in cui stato redatto lĠatto pubblico o direttamente allĠautoritˆ competente delloStato membro dellĠesecuzione. La domanda  presentata con il modulo di cuiallĠallegato I della proposta (cfr. articolo 15).

8. In entrambi i casi, il ricorrentedeve fornire tutte le informazioni relative al convenuto e al suo conto o aisuoi conti bancari affinchŽ la banca o le banche possano identificare ilconvenuto e il suo conto o i suoi conti bancari (cfr. articolo 16 dellaproposta). Per le persone fisiche, tali informazioni comprendono il nome peresteso del convenuto, il nome della banca, il numero del conto o dei contibancari, lĠindirizzo completo del convenuto e la sua data di nascita o ilnumero dĠidentitˆ nazionale o del passaporto. Tutto ci˜  specificato nelmodulo di cui allĠallegato I (cfr. punto 4.7 dellĠallegato I). I datifacoltativi da inserire nel modulo sono il numero di telefono e lĠindirizzo diposta elettronica del convenuto (cfr. punto 3 dellĠallegato I).

9. Qualora non disponga delleinformazioni sul conto bancario del convenuto, il ricorrente pu˜ richiedere chelĠautoritˆ competente dello Stato membro dellĠesecuzione ottenga leinformazioni necessarie ai sensi dellĠarticolo 17 della proposta. La richiestadeve essere presentata con la domanda di OESC e deve riportare Çtutte leinformazioni di cui dispone il ricorrenteÈ relative al convenuto e ai suoiconti bancari (cfr. articolo 17, paragrafi 1 e 2). LĠautoritˆ giudiziaria olĠautoritˆ emittente emette lĠOESC e la trasmette allĠautoritˆ competente delloStato membro dellĠesecuzione, la quale si avvale di Çtutti i mezzi opportuni eragionevoli a disposizione nello Stato membro dellĠesecuzione per ottenere leinformazioniÈ (articolo 17, paragrafi 3 e 4). I modi per ottenere informazionisono uno dei seguenti: obbligare tutte le banche del territorio a rendere notose il convenuto abbia un conto depositato presso di loro e accessodellĠautoritˆ competente alle informazioni, se detenute da autoritˆ oamministrazioni pubbliche in registri o altrove (articolo 17, paragrafo 5).

10. AllĠarticolo 17, paragrafo 6, siprecisa che le informazioni di cui allĠarticolo 17, paragrafo 4, sonoÇproporzionate alla finalitˆ di identificare il conto o i conti bancari delconvenuto, sono pertinenti e non eccessive e devono limitarsi: a) allĠindirizzodel convenuto, b) alla banca o alle banche presso cui sono depositati i contidel convenuto, c) al numero del conto o dei conti bancari del convenutoÈ.

11. Alcune disposizioni dellaproposta comportano lo scambio transfrontaliero di informazioni, tra cui datipersonali. Il trasferimento dellĠOESC dallĠautoritˆ giudiziaria o dallĠautoritˆemittente allĠautoritˆ competente dello Stato membro dellĠesecuzione effettuato con il modulo di cui allĠallegato II della proposta (cfr. articoli21 e 24 della proposta). Tale modulo contiene un minor numero di informazionisul convenuto, in quanto non vi figurano la data di nascita, il numerodĠidentitˆ nazionale o del passaporto, il numero di telefono o lĠindirizzo diposta elettronica del convenuto. In base alle diverse fasi descritte nelregolamento proposto, ci˜ sembra dovuto al fatto che il numero del conto o deiconti bancari del convenuto sia giˆ stato accertato al di lˆ di qualsiasidubbio o che tali informazioni debbano ancora essere reperite dallĠautoritˆcompetente dello Stato membro dellĠesecuzione a norma dellĠarticolo 17 dellaproposta.

12. LĠarticolo 20 riguarda lacomunicazione e la cooperazione tra autoritˆ giudiziarie. Le informazioni sututte le circostanze pertinenti possono essere richieste direttamente o tramitei punti di contatto della rete giudiziaria europea in materia civile ecommerciale istituita con decisione 2001/470/CE (6).

13. Entro tre giorni lavorativi dalricevimento di unĠOESC, la banca informa lĠautoritˆ competente dello Statomembro dellĠesecuzione e il ricorrente, con il modulo di cui allĠallegato IIIdella proposta (cfr. articolo 27). Tale modulo richiede le stesse informazionisul convenuto del modulo di cui allĠallegato II. LĠarticolo 27, paragrafo 3,dispone che la banca pu˜ trasmettere la dichiarazione con mezzi dicomunicazione elettronici sicuri.

 

II.2. Obblighi in materia diprotezione dei dati

14. Le varie attivitˆ di trattamentodei dati personali previste dal regolamento proposto devono essere effettuatenel dovuto rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cuialla direttiva 95/46/CE e alla normativa nazionale adottata per il suorecepimento. Il GEPD constata con soddisfazione che ci˜  evidenziato alconsiderando 21 e allĠarticolo 46, paragrafo 3, della proposta. Il Garanteaccoglie inoltre con favore il riferimento agli articoli 7 e 8 della Carta suidiritti fondamentali dellĠUnione europea di cui al considerando 20 dellaproposta.

15. Alcune informazioni sulricorrente e sul convenuto sono indispensabili per il corretto funzionamentodellĠOESC. Le disposizioni in materia di protezione dei dati impongono di usaresoltanto le informazioni effettivamente necessarie e proporzionateallĠobiettivo perseguito. Il GEPD  lieto di constatare che la Commissione hatenuto in seria considerazione la proporzionalitˆ e la necessitˆ deltrattamento dei dati personali ai fini della proposta in esame.

16. Ci˜  illustrato innanzituttodallĠelenco limitato di informazioni personali richieste agli articoli 8, 15 e16 e negli allegati della proposta. Il GEPD rileva con soddisfazione che i datipersonali richiesti diminuiscono nei diversi allegati che seguono le varie fasidella procedura OESC. In generale, il Garante non ha motivo di ritenere che leinformazioni richieste vadano al di lˆ di quanto necessario ai fini del regolamentoproposto. Nel merito, il GEPD ha soltanto due osservazioni da fare.

17. La prima riguarda i dati relativiallĠindirizzo del ricorrente negli allegati del regolamento proposto. SecondolĠarticolo 25 della proposta, al convenuto sono notificati o comunicati lĠOESCe tutti i documenti presentati allĠautoritˆ giudiziaria o allĠautoritˆcompetente per lĠemissione dellĠordinanza, i quali dovrebbero contenere leinformazioni fornite negli allegati I, II e III. Non vi  alcun rimando allapossibilitˆ del ricorrente di richiedere la cancellazione dei dati relativi alsuo indirizzo nei vari documenti prima che siano trasmessi al convenuto. Inalcune circostanze la comunicazione al convenuto dei dati relativiallĠindirizzo del ricorrente pu˜ esporre questĠultimo al rischio di subirepressioni extragiudiziarie da parte del convenuto. Il Garante propone quindi allegislatore di prevedere, allĠarticolo 25, che il ricorrente possa richiederelĠeliminazione di tali dati dalle informazioni fornite al convenuto.

18. La seconda osservazione riguardai dati facoltativi da inserire nellĠallegato I, cio il numero di telefono elĠindirizzo di posta elettronica. Se queste informazioni sono incluse come daticui si pu˜ fare ricorso per contattare il convenuto in assenza di altreinformazioni, ci˜ dovrebbe essere precisato. In caso contrario non sembranosussistere motivi per mantenere tali sezioni.

19. Un altro esempio della seriaattenzione prestata dalla Commissione alla proporzionalitˆ e alla necessitˆ deltrattamento dei dati personali ai fini della proposta in esame  il riferimentoesplicito al principio di necessitˆ di cui allĠarticolo 16 e allĠarticolo 17,paragrafi 1 e 6, della proposta. LĠarticolo 16 fa riferimento a tutte leinformazioni ÇaffinchŽ la banca o le banche possanoÈ identificare il convenuto,lĠarticolo 17, paragrafo 1, alle informazioni ÇnecessarieÈ e lĠarticolo 17,paragrafo 6, riprende la formulazione dellĠarticolo 6, paragrafo 1, lettera c),della direttiva 95/46/CE, che prevede che i dati siano adeguati, pertinenti enon eccedenti. Il GEPD  soddisfatto di queste disposizioni, in quanto rendonovisibile il fatto che la raccolta di dati personali deve essere effettuata nelrispetto del principio di necessitˆ. LĠarticolo 17 solleva tuttavia alcuneperplessitˆ.

20. LĠarticolo 17, paragrafo 2,impone al ricorrente di fornire Çtutte le informazioni di cui dispone ilricorrenteÈ relative al

convenuto e ai suoi conti bancari. Sitratta di una formulazione generica che potrebbe comportare il trasferimento diogni tipo di informazione sul convenuto. La disposizione non precisa che taliinformazioni devono limitarsi a quelle necessarie per identificare il convenutoe i suoi conti bancari. Il GEPD raccomanda di inserire tale limitazionenellĠarticolo 17, paragrafo 2.

21. AllĠarticolo 17, paragrafo 4, ilriferimento a Çtutti i mezzi opportuni e ragionevoliÈ potrebbe includere metodidi indagine che interferiscono indebitamente nella vita privata del convenuto.Letto in combinato disposto con lĠarticolo 17, paragrafo 5,  per˜ chiaro chetali mezzi si limitano ai due modi descritti al punto 9 del presente parere.Tuttavia, onde evitare interpretazioni erronee della portata dei mezzi adisposizione dellĠautoritˆ competente, il legislatore potrebbe valutare lapossibilitˆ di sostituire Çtutti i mezzi opportuni e ragionevoliÈ con Çuno deidue modi di cui al paragrafo 5È.

22. Per quanto riguarda i due modidescritti allĠarticolo 17, paragrafo 5, lettera b), il GEPD nutre dubbi inmerito al secondo. Tale modo riguarda lĠaccesso alle informazioni da partedellĠautoritˆ competente nel caso in cui siano detenute da autoritˆ oamministrazioni pubbliche in registri o altrove. NellĠallegato I della propostasi fa riferimento ai Çregistri pubblici esistentiÈ (cfr. punto 4 dellĠallegatoI). A fini di chiarezza, si dovrebbe spiegare che cosa sĠintende effettivamenteallĠarticolo 17, paragrafo 5, lettera b), della proposta. Occorre sottolineareche le informazioni raccolte non solo devono essere necessarie ai fini delregolamento proposto; devono anche essere reperite in modo da rispettare iprincipi di necessitˆ e proporzionalitˆ.

23. Riguardo al trasferimentotransfrontaliero dei dati tra i vari soggetti interessati, il GEPD non rilevaparticolari problemi sotto il profilo della protezione dei dati. Soltanto lĠarticolo27, paragrafo 3, della proposta desta perplessitˆ. Esso dispone che la bancapu˜ trasmettere la dichiarazione (con il modulo di cui allĠallegato III) conmezzi di comunicazione elettronici sicuri. Il termine Çpu˜È  dovuto al fattoche lĠuso di mezzi di comunicazione elettronici  unĠalternativa allĠinviodella dichiarazione per posta, come si evince dallĠallegato III. LĠarticolo 27,paragrafo 3,  inteso a consentire alle banche di utilizzare mezzi dicomunicazione elettronici, ma soltanto se tali mezzi sono sicuri. Il GEPDraccomanda al legislatore di chiarire la disposizione, poichŽ il testo attualepotrebbe essere interpretato nel senso che lĠuso di mezzi sicuri siafacoltativo. LĠarticolo 27, paragrafo 3, potrebbe essere sostituito dal testoseguente: ÇLa banca pu˜ trasmettere la dichiarazione con mezzi di comunicazioneelettronici, purchŽ siano sicuri ai sensi degli articoli 16 e 17 delladirettiva 95/46/CEÈ.

 

III. CONCLUSIONE

24. Il GEPD prende atto consoddisfazione dei provvedimenti adottati per tenere conto dei diversi aspettiriguardanti la protezione dei dati nello strumento proposto, cio lĠOESC. Piin particolare, apprezza lĠapplicazione del principio di necessitˆ e i relativiriferimenti. Il Garante ritiene tuttavia che il regolamento proposto richieda ulteriorimiglioramenti e precisazioni e raccomanda di:

— valutare se prevedere,allĠarticolo 25, che il ricorrente possa richiedere lĠeliminazione dei datirelativi al suo indirizzo dalle informazioni fornite dal convenuto,

— eliminare i dati facoltativida inserire nellĠallegato I (numero di telefono e indirizzo di postaelettronica del convenuto), se non se ne dimostra lĠeffettiva necessitˆ,

— limitare le informazioni fornitedal ricorrente ai sensi dellĠarticolo 17, paragrafo 2, a quelle necessarie peridentificare il convenuto e i suoi conti bancari,

— valutare se sostituire,allĠarticolo 17, paragrafo 4, la dicitura Çtutti i mezzi opportuni eragionevoliÈ con la dicitura Çuno dei due modi di cui al paragrafo 5È,

— precisare che cosa si intendeper i Çregistri pubblici esistentiÈ cui rimanda lĠarticolo 17, paragrafo 5,lettera b),

— riformulare lĠarticolo 27,paragrafo 3, come segue: ÇLa banca pu˜ trasmettere la dichiarazione con mezzidi comunicazione elettronici, purchŽ siano sicuri ai sensi degli articoli 16 e17 della direttiva 95/46/CEÈ.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto dellaprotezione dei dati

 

NOTE

(1) GU L 281del 23.11.1995, pag. 31.

(2) GU L 8 del12.1.2001, pag. 1.

(3) Cfr.COM(2011) 445 definitivo.

(4) Cfr. larelazione che accompagna la proposta, pag. 4.

(5) Il concettodi Çatto pubblicoÈ  definito allĠarticolo 4, paragrafo 11, della proposta comesegue: Çqualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato comeatto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticitˆ: a) riguardi la firma eil contenuto dellĠatto pubblico, e b) sia stata attestata da unĠautoritˆpubblica o da altra autoritˆ a tal fine autorizzataÈ.

(6) GU L 174 del27.6.2001, pag. 25.