IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONEDEI DATI, visto il trattato sul funzionamentodell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, vista la Carta dei dirittifondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8, vista la direttiva 95/46/CE delParlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tuteladelle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchéalla libera circolazione di tali dati ( visto il regolamento (CE) n. 45/2001del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente latutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali daparte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la liberacircolazione di tali dati(2 HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:
1. INTRODUZIONE 1. Il 18 maggio 2011 la Commissioneha adottato un pacchetto di strumenti legislativi per la protezione dellevittime di reato. Il pacchetto legislativo contiene una proposta di direttivache istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezionedelle vittime di reato (in prosieguo la «proposta di direttiva») e una propostadi regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezionein materia civile (in prosieguo la «proposta di regolamento») ( 2. Il GEPD non è stato consultato anorma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001,nonostante l'iniziativa legislativa fosse inclusa nell'inventario dellepriorità del GEPD nell'ambito della consultazione sulle proposte legislative ( 1.2. Obiettivi e portata delpacchetto legislativo 3. Il GEPD apprezza gli obiettivipolitici del pacchetto legislativo che, sulla base del programma di Stoccolma edel relativo piano d'azione, consistono nel rafforzare i diritti delle vittimedi reato e nel garantire che siano soddisfatte le loro esigenze di protezione,assistenza e accesso alla giustizia ( 4. La direttiva proposta è intesa asostituire la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio relativa alla posizionedella vittima nel procedimento penale ( 5. Il regolamento proposto mira agarantire che le vittime che godono di una misura di protezione in materiacivile in uno degli Stati membri beneficino dello stesso livello di protezionequalora dovessero trasferirsi in un altro Stato membro, senza dover ricorrere auna procedura separata (9 1.3. Scopo del presente parere 6. La protezione della vita privata edei dati personali svolge un ruolo centrale nel settore della libertà, dellasicurezza e della giustizia, come previsto nel programma di Stoccolma, e inparticolare nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia penale.Nell'ottobre 2010 il GEPD ha emanato un parere sull'iniziativa OPE,sottolineando la necessità di avere un regime di protezione dei dati coerenteper quanto riguarda le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria inmateria penale (11 7. Ad avviso del GEPD, il rispettodella vita privata e dei dati personali costituisce un elemento essenzialedella protezione delle vittime che gli strumenti proposti sono intesi agarantire. Il presente parere si incentra quindi sugli aspetti delle proposteinerenti alla vita privata e suggerisce idee per migliorare o rafforzare laprotezione delle vittime.
2. ANALISI DELLEPROPOSTE 2.1. Direttiva relativa ai diritti,all'assistenza e alla protezione delle vittime di reato 8. Diverse disposizioni dellaproposta di direttiva riguardano direttamente o indirettamente la vita privatae la protezione dei dati (13 9. Le osservazioni del GEPD siincentrano, principalmente, sugli aspetti seguenti: (1) l'articolo 23 della proposta didirettiva che riguarda il diritto alla protezione della vita privata e irapporti con i media, (2) i diritti delle vittime all'informazione eall'accesso ai propri dati personali, (3) la protezione della riservatezzadelle comunicazioni fra la vittima e i servizi di assistenza alla vittima.Questi aspetti sono discussi nelle sottosezioni che seguono. 2.1.1. La protezione della vitaprivata della vittima 10. La disposizione sostanziale piùimportante della proposta di direttiva concernente la vita privata è l'articolo23, intitolato «Diritto alla protezione della vita privata». L'articolo 23,paragrafo 1, dispone che «gli Stati membri provvedono a che le autoritàgiudiziarie possano adottare, nell'ambito del procedimento giudiziario, misureatte a proteggere la vita privata e l'immagine fotografica della vittima e deisuoi familiari». In merito a questa disposizione il GEPD formula diverseosservazioni. 11. In primo luogo, l'articolo 23, paragrafo1 non copre il pieno diritto alla protezione della vita privata delle vittimedi reato. La disposizione ha una portata molto più limitata perché prevedesemplicemente il potere delle «autorità giudiziarie» di adottare misure diprotezione «nell'ambito del procedimento giudiziario». Tuttavia, la protezionedella vita privata non dovrebbe essere garantita solo «nell'ambito delprocedimento giudiziario», ma anche durante le indagini e nella fase cheprecede il processo. Più in generale, la vita privata dovrebbe esseregarantita, ove necessario, sin dal primo contatto con le autorità competenti eanche dopo la conclusione del procedimento giudiziario. 12. Al riguardo, va osservato chediversi strumenti internazionali hanno adottato un approccio più ambiziosorispetto all'articolo 23, paragrafo 1. La raccomandazione Rec(2006) 8 delConsiglio d'Europa sull'assistenza alle vittime di reato, ad esempio, prevedeche gli Stati membri adottino le misure necessarie per evitare, per quantopossibile, ripercussioni sulla vita privata e familiare delle vittime, nonchéper proteggere i dati personali delle vittime, in particolare durantel'indagine e l'azione penale (sottolineatura aggiunta) ( 13. Alla luce di quanto precede, ilGEPD raccomanda di aggiungere all'articolo 23 un primo paragrafo chespecifichi, in termini più generali, che gli Stati membri garantiscano, perquanto possibile, la protezione della vita privata e familiare delle vittimenonché la protezione dei dati personali delle vittime sin dal primo contattocon le autorità competenti e dopo la conclusione del procedimento giudiziario.Inoltre, l'attuale articolo 23, paragrafo 1 dovrebbe essere modificato nelsenso di consentire alle autorità giudiziarie di adottare misure di protezioneanche «nell'ambito dell'indagine penale». 14. In secondo luogo, l'articolo 23,paragrafo 1 non contiene alcuna indicazione sul contenuto delle misurespecifiche che possono essere adottate dalle autorità giudiziarie al fine disalvaguardare il diritto alla vita privata della vittima. Il Garante comprendel'intenzione di lasciare agli Stati membri il massimo grado di flessibilità inquesto campo. Tuttavia, una maggiore precisione può risultare utile. Inparticolare, la proposta potrebbe prevedere un elenco di misure minime che leautorità giudiziarie potrebbero adottare, in conformità del diritto nazionale,per proteggere la vita privata della vittima ( — non divulgazione odivulgazione limitata di informazioni riguardanti l'identità della vittima e illuogo in cui si trovano la vittima stessa o i suoi familiari in determinaticasi e a condizioni particolari (come enunciato nel considerando 22), — ordine di eliminare alcunidati riservati dal fascicolo o divieto di divulgare informazioni particolari, — limitazione dellapubblicazione di informazioni sensibili nelle sentenze e in altre decisioniche, di norma, vengono rese pubbliche. 15. In terzo luogo, l'articolo 23 noncontiene alcuna disposizione che garantisca la riservatezza delle informazionitenute dalle autorità pubbliche. Al riguardo, la raccomandazione Rec(2006) 8del Consiglio d'Europa summenzionata contiene esempi utili. Al punto 11, la raccomandazioneprevede che gli Stati esigano da tutte le organizzazioni che sono in contattocon le vittime l'adozione di norme chiare in virtù delle quali possanodivulgare a terzi le informazioni ricevute dalla vittima o concernentiquest'ultima soltanto a condizione che la vittima abbia dato il proprioconsenso esplicito a tale divulgazione o che vi sia un obbligo giuridico oun'autorizzazione ad agire in tal senso. Il GEPD sollecita il legislatore aincludere una disposizione simile nella direttiva proposta. 2.1.2. Vita privata e media 16. Il paragrafo 2 dell'articolo 23prevede che «gli Stati membri adottino misure che spingano i media ad adottaree a rispettare misure di autoregolamentazione per proteggere la vita privata,l'integrità personale e i dati personali della vittima». Anche in questo casola proposta ha seguito un approccio minimalista, facendo semplicementeriferimento allo strumento dell'autoregolamentazione. 17. Il Garante comprende i motivialla base dell'adozione di un atteggiamento cauto sull'argomento e concorda ingenerale sull'approccio della Commissione. Il rapporto fra media e vita privataè estremamente delicato e complesso. È anche un settore in cui, entro i limitifissati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla Convenzioneeuropea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lediverse tradizioni e le differenze culturali fra gli Stati membri possonoassumere un ruolo importante. Quest'approccio sembrerebbe coerente anche conl'attuale quadro di protezione dei dati personali (articolo 9 della direttiva95/46/CE), che lascia agli Stati membri un certo margine d'azione in relazioneal trattamento dei dati effettuato a scopi giornalistici o di espressioneartistica o letteraria (17 18. Per quanto riguardal'autoregolamentazione, il GEPD è convinto che tale strumento possa svolgere unruolo importante per conciliare vita privata e libertà di espressione. Inoltre,l'articolo 23, paragrafo 2 rispecchia l'approccio adottato dallaraccomandazione Rec(2006) 8 che prevede che gli Stati incoraggino i media adadottare e rispettare misure di autoregolamentazione per proteggere la vitaprivata e i dati personali delle vittime ( 2.1.3. Diritto di ottenereinformazioni e diritto di accesso 19. Il GEPD osserva che l'articolo 3della proposta di direttiva, che riguarda il diritto di ottenere informazionidal primo contatto con un'autorità competente, non menziona le informazionirelative alla protezione dei dati. Al fine di garantire un'adeguata protezionedei loro dati personali, le vittime dovrebbero ricevere al momento opportunotutte le informazioni necessarie per consentire loro di comprendere appieno lemodalità di trattamento dei loro dati personali. 20. Il Garante raccomanda, pertanto,di aggiungere nell'articolo 3 un'ulteriore disposizione che specifichi che levittime devono ricevere le informazioni relative al successivo trattamento deiloro dati personali in conformità dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE.Inoltre, il legislatore potrebbe valutare la possibilità di inserire normesull'accesso delle vittime ai loro dati personali, salvaguardando gli interessilegittimi in relazione all'indagine e al procedimento penale. 2.1.4. Riservatezza dellecomunicazioni fra le vittime e i servizi di assistenza 21. La proposta di direttivariconosce il diritto delle vittime di reato di ricevere assistenza dal momentoin cui è commesso il reato, nel corso di tutto il procedimento giudiziario edopo la sua conclusione, in funzione delle necessità delle vittime ( 22. In particolare, la proposta di direttivanon specifica se le comunicazioni delle vittime con i prestatori di servizi diassistenza debbano essere considerate «privilegiate», nel senso che la lorodivulgazione nel corso del procedimento giudiziario è esclusa o altrimenti limitata.Ciò vale in particolare quando il prestatore dei servizi di assistenza è unprofessionista sanitario soggetto all'obbligo del segreto professionale.Tuttavia, si potrebbero immaginare casi in cui l'assistenza non è prestata daquesto tipo di professionisti. In tali situazioni, non è certo che la vittimasarebbe protetta dalla divulgazione. 23. Il Garante raccomanda, pertanto, dispecificare che la vittima di questi particolari reati abbia il diritto dirifiutare la divulgazione di comunicazioni riservate con il prestatore delservizio di assistenza in ogni procedimento giudiziario o amministrativo e chetali comunicazioni possano essere divulgate a terzi solo con il suo consenso.Ciò vale in particolare anche in ogni procedimento penale, fatti salvi gliinteressi legittimi e fondati relativi all'indagine o al procedimento (ovveroraccolta da parte delle autorità giudiziarie di prove indispensabili). 2.2. Regolamento relativo alriconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile 2.2.1. Applicabilità della normativasulla protezione dei dati 24. Come già menzionato, la propostadi regolamento integra l'iniziativa OPE relativa al riconoscimento reciprocodelle misure di protezione in materia penale. Poiché la proposta di regolamentoriguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazionitransfrontaliere (22 25. Il Garante raccomanda, pertanto,di inserire, almeno nei considerando della proposta, un riferimento alladirettiva 95/46/CE, che dichiari che i dati personali trattati a norma delregolamento devono essere protetti in conformità delle leggi nazionali di attuazionedella direttiva 95/46/CE. 2.2.2. Informazioni da fornire allapersona che determina il rischio 26. In virtù dell'articolo 5 dellaproposta di regolamento, la parte che desideri invocare in un altro Statomembro un ordine di protezione deve presentare alle autorità competenti uncertificato. Il certificato è rilasciato conformemente al modulo standard dicui all'allegato della proposta di regolamento. L'allegato contiene i datipersonali della persona protetta e della persona che determina il rischio, fracui l'identità e il luogo in cui si trovano, e una descrizione della misura diprotezione. Il GEPD riconosce che i dati personali inseriti nel certificato,come previsto nell'allegato, sono in linea di massima adeguati, pertinenti enon eccessivi in relazione agli scopi per i quali sono raccolti. 27. Tuttavia, la proposta nonchiarisce a sufficienza quali dati personali della persona protetta sarannocomunicati alla persona che determina il rischio, in particolare ai sensidell'articolo 13 (24
3. CONCLUSIONI 28. Il Garanteapprezza gli obiettivi politici delle due proposte in esame e in generalecondivide l'approccio della Commissione. Tuttavia, ritiene che, nella propostadi direttiva, la protezione della vita privata e dei dati personali dellevittime potrebbe essere in alcuni casi rafforzata e chiarita. 29. Per quanto riguarda la proposta didirettiva relativa ai diritti, all'assistenza e alla protezione delle vittimedi reato, il GEPD consiglia al legislatore di: — inserire nell'articolo 23 unadisposizione generale sulla protezione della vita privata e dei dati personaliche stabilisca che gli Stati membri garantiscano, per quanto possibile, laprotezione della vita privata e familiare delle vittime e la protezione deidati personali delle vittime dal primo contatto con le autorità competenti, pertutta la durata del procedimento giudiziario e dopo la sua conclusione.Inoltre, l'attuale articolo 23, paragrafo 1 deve essere modificato nel senso diconsentire alle autorità giudiziarie di adottare misure di protezione anche«nell'ambito dell'indagine penale» — specificare, nell'articolo23, paragrafo 1, un elenco di misure minime (per le quali si rimanda alparagrafo 14), che le autorità giudiziarie possono adottare per proteggere lavita privata e l'immagine fotografica delle vittime e dei loro familiari — prevedere che gli Statimembri impongano a tutte le autorità in contatto con le vittime di adottarenorme chiare in base alle quali possano divulgare a terzi le informazioniricevute da una vittima o concernenti quest'ultima solo a condizione che lavittima abbia dato il proprio consenso esplicito a tale divulgazione o che visia un obbligo giuridico o un'autorizzazione in tal senso — inserire nell'articolo 3l'obbligo di fornire alle vittime informazioni concernenti il successivotrattamento dei loro dati personali in conformità dell'articolo 10 delladirettiva 95/46/CE e valutare se inserire disposizioni specifiche sul dirittodi accesso ai propri dati personali — chiarire nell'articolo 7 laportata dell'obbligo di riservatezza dei servizi di assistenza alle vittime,specificando che la vittima ha il diritto di rifiutare la divulgazione dicomunicazioni riservate con un prestatore di servizi di assistenza in qualsiasiprocedimento giudiziario o amministrativo e che, in linea di principio, talicomunicazioni possono essere divulgate a terzi solo con il suo consenso (cfr.,in particolate, i paragrafi 22-23). 30. Per quanto riguarda la propostadi regolamento sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione inmateria civile, il Garante consiglia al legislatore di: — inserire, almeno neiconsiderando della proposta, un riferimento alla direttiva 95/46/CEspecificando che i dati personali trattati a norma del regolamento devonoessere protetti in conformità delle leggi nazionali di attuazione delladirettiva 95/46/CE — dichiarare espressamentenell'articolo 13 che la persona che determina il rischio deve ricevere solo idati personali della persona protetta che siano strettamente necessari perl'esecuzione della misura. La comunicazione in questione deve, nella misura delpossibile, evitare la divulgazione dell'indirizzo o di altri dati di contattorelativi alla persona protetta. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2011 Giovanni BUTTARELLI Garante europeo aggiunto dellaprotezione dei dati
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (14) Punto 10.8.Raccomandazione Rec(2006) 8 del Consiglio d'Europa. (15) Cfr., adesempio, il progetto di Convenzione delle Nazioni Unite sulla giustizia e ilsostegno alle vittime di reato e abuso di potere, articolo 5, paragrafo 2,lettera g), articolo 6 e articolo 8, paragrafo 6, lettera g); le linee guidadel comitato dei Ministri sulla protezione delle vittime di atti terroristici,adottate il 2 marzo 2005, punto VIII; le linee guida sulla giustizia nellequestioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato, ECOSOC Ris.2005/20, 2005, punto 8, lettera a), e punti da 26 a 28. (16) Ciò è conformeall'approccio seguito nell'articolo 21 concernente il diritto alla protezionedelle vittime vulnerabili nel corso del procedimento penale. ( ( ( ( ( (22) Cfr. articolo81 del TFUE, ovvero ex articolo 65 del trattato CE. (23) La direttiva95/46/CE non si applica al trattamento dei dati personali effettuatonell'esercizio di attività che esulano dal campo di applicazione del dirittodell'UE, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unioneeuropea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, ladifesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia didiritto penale (cfr. articolo 3 della direttiva). (24) L'articolo 13riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della persona che determinail rischio. (25) Cfr. alriguardo il parere del GEPD del 5 ottobre 2010 sull'ordine di protezioneeuropeo e sull'ordine europeo di indagine penale, op. cit., paragrafi 45-49.
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