GARANTE EUROPEO
  DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Parere del Garante europeo della protezione dei dati sullaproposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica ladirettiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione allepatenti di guida che comprendono le funzionalità di una carta del conducente

(Pubblicato sulla GUUE n. C 139 del 15/5/2012)

 

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONEDEI DATI,

visto il trattato sul funzionamentodell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, vista la Carta dei dirittifondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la direttiva 95/46/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tuteladelle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchéalla libera circolazione di tali dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente latutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali daparte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la liberacircolazione di tali dati (2), in particolare l'articolo 28,paragrafo 2,

 

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I. INTRODUZIONE

1. L'11 novembre 2011 la Commissioneha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglioche modifica la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio inrelazione alle patenti di guida che comprendono le funzionalità di una cartadel conducente (in prosieguo: la «proposta») (3).

2. La proposta fa parte delle misureavanzate dalla Commissione al fine di rafforzare l'utilizzo dei tachigrafidigitali nell'Unione europea, come annunciato nella comunicazione intitolata«Tachigrafo digitale: una tabella di marcia per le attività future» (4). La proposta integra la proposta di regolamento recantemodifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllonel settore dei trasporti su strada adottata dalla Commissione il 19 luglio2011 (in prosieguo: «la proposta di regolamento relativo all'apparecchio dicontrollo nel settore dei trasporti su strada») (5), su cui il GEPD ha formulato un parere il 5 ottobre 2011 (6).

I.1. Consultazione del GEPD

3. L'11 novembre 2011 la proposta èstata trasmessa dalla Commissione al GEPD per consultazione, a

norma dell'articolo 28, paragrafo 2,del regolamento (CE) n. 45/2001.

4. Il GEPD si rammarica che non glisia stata data la possibilità di formulare osservazioni informali allaCommissione prima dell'adozione della proposta. Il GEPD raccomanda di fareriferimento alla presente consultazione nel preambolo della proposta.

I.2. Contesto generale

5. La proposta definisce la basegiuridica e le modalità per unire la carta dei conducenti professionisti e laloro patente di guida, dando in tal modo attuazione all'articolo 27 dellaproposta di regolamento relativo all'apparecchio di controllo nel settore deitrasporti su strada in cui era stato sancito il principio di tale unione.L'articolo 27 di tale proposta stabilisce che, a partire dal 19 gennaio 2018,le carte del conducente siano integrate nelle patenti di guida e rilasciate,rinnovate, scambiate e sostituite conformemente alle disposizioni delladirettiva 2006/126/CE.

6. La carta del conducente (7) è una componente del sistema tachigrafico istituito ai sensidel regolamento (CEE) n. 3821/85. La carta del conducente viene assegnata alconducente professionista e consente di individuare il titolare attraversol'apparecchio di controllo. Permette inoltre di archiviare sulla carta i datirelativi alle attività del conducente ai fini di eventuali controllisuccessivi. Contiene una determinata quantità di dati, che sono statispecificati all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, tra cuiinformazioni relative alla patente di guida; tale allegato sarà tuttavia rivistodopo l'adozione della proposta di regolamento relativo all'apparecchio dicontrollo nel settore dei trasporti su strada al fine di essere adeguato alprogresso tecnologico.

7. A seguito di una consultazione conle parti interessate e di una valutazione dell'impatto (8), la Commissione ha ritenuto che l'unione della carta deiconducenti professionisti e della loro patente di guida rappresentasse unasoluzione per ridurre le frodi nonché per semplificare l'onere amministrativo ei costi per il rilascio di tali documenti. Obiettivo della proposta èconsentire la «coesistenza delle due funzioni riunite in un unico documento,ossia la patente di guida che presenta anche le funzionalità di una carta delconducente» (9).

I.3. Questioni inerenti allaprotezione dei dati sollevate dalla proposta

8. Come già sottolineato dal GEPD nelsuo parere sulla proposta di regolamento relativo all'apparecchio di controllonel settore dei trasporti su strada (10), la prevista unione della carta del conducente e della patentedi guida potrebbe incidere sull'attuale protezione dei dati dei conducenti.

9. Considerata la potenziale quantitàdi informazioni registrate sulle attività dei conducenti e sui loro spostamenti(come data, ora, distanza, geolocalizzazione, velocità ecc.), la carta delconducente è più di una semplice carta d'identità attestante che la persona èun conducente professionista. Pertanto, dal punto di vista della protezione deidati, rivela maggiore indiscrezione, essendo intesa a verificare la conformitàalle norme sociali nel settore del trasporto su strada da parte di un soggetto.

10. Č fondamentale dunque che iltrattamento dei dati nel contesto di patenti di guida con carta del conducenteintegrata avvenga conformemente a quanto previsto dal quadro dell'UE sullaprotezione dei dati, come stabilito negli articoli 7 e 8 della Carta deidiritti fondamentali dell'Unione europea, nell'articolo 16 del trattato sulfunzionamento dell'Unione europea nonché nella direttiva 95/46/CE (11).

11. Nel presente parere il GEPD concentreràla propria analisi su due questioni principali: i) se è sufficientementedimostrato che l'unione della patente di guida e della carta del conducente ènecessaria al conseguimento degli obiettivi perseguiti alla luce delleimplicazioni di tale unione per la vita privata e ii) se è sufficientementegarantito che il trattamento dei dati dei conducenti in un'unica carta rispettail principio di proporzionalità.

 

II. ANALISI DELLAPROPOSTA

II.1. Sulla necessità di integrarecarte del conducente e patenti di guida

12. L'integrazione delle carte deiconducenti professionisti e delle loro patenti di guida solleva una serie dipreoccupazioni dal punto di vista della tutela della vita privata e dellaprotezione dei dati. Innanzitutto, il GEPD rileva che la necessità di integrarela carta del conducente nella patente di guida non è stata sufficientementedimostrata. Nella relazione della proposta la Commissione segnala che si trattadi una «soluzione» volta a contribuire a contrastare le frodi e gli abusi correlatialle patenti di guida; dal punto di vista della protezione dei dati, tuttavia,non dimostra che questa unione rappresenterà il modo migliore di agire in talsenso né indica quali altri mezzi, meno invasivi, potrebbero essere presi inconsiderazione.

13. Occorre inoltre tenere presenteche l'unione di queste due carte, che perseguono due obiettivi completamentedifferenti, sarebbe contraria al principio di limitazione delle finalità di cuiall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 95/46/CE. La carta delconducente è più di una semplice carta d'identità attestante che la persona èun conducente professionista, poiché è intesa a verificare la conformità allenorme sociali nel settore del trasporto su strada da parte del conducente professionista.La Commissione stessa riconosce che ci saranno «due funzioni riunite in ununico documento, ossia la patente di guida che presenta anche le funzionalitàdi una carta del conducente» (12).

14. Le modalità dell'unionepresentano anche rischi specifici in termini di tutela della vita privata eprotezione dei dati che non sono ancora stati presi in considerazione.L'obbligo, a norma dell'articolo 1 della proposta, che impone agli Stati membridi inserire un microchip in tutte le nuove patenti di guida integrate chesaranno rilasciate ai conducenti solleva preoccupazioni in merito allanecessità e alla proporzionalità di tale misura alla luce delle finalità deltrattamento. Occorre valutare accuratamente l'impatto che avranno sultrattamento l'unione delle due carte e l'utilizzo di un microchip nella nuovapatente di guida integrata. Il GEPD raccomanda pertanto di prevederel'integrazione della carta del conducente nella patente di guida solo dopo losvolgimento di una valutazione dell'impatto sulla riservatezza e la sicurezza.Questo punto deve essere indicato chiaramente nell'articolo 1 della proposta.

15. Non è ancora stato stabilito comeavverrà l'unione di tutti i documenti di guida relativi ai conducentiprofessionisti né se la nuova patente di guida integrata conterrà ancheinformazioni sulla loro capacità di guidare altri tipi di veicoli ad usoprivato, nel qual caso dovranno essere messi in atto chiari meccanismi volti agarantire che a ogni parte della carta possano accedere solo le persone che sonoautorizzate a farlo. Il GEPD teme inoltre che tale possibilità possa indurregli Stati membri a estendere l'utilizzo del microchip a tutte le patenti diguida, comprese quelle ad uso privato. La scelta di utilizzare tale tecnologianei documenti di identità relativi alla capacità di guida incide sullaprotezione della vita privata e dei dati personali, in particolare per quantoriguarda il tipo e la quantità di informazioni che possono contenere equalsiasi decisione in proposito non deve essere determinata da dispositivitecnici. La scelta deve rimanere soggetta a un dibattito pubblico trasparentenonché alla definizione normativa di adeguate garanzie volte ad assicurare laprotezione della vita privata e dei dati personali.

16. Inoltre, il GEPD sottolinea chel'utilizzo dei dati dei conducenti deve essere attentamente valutato nel piùampio contesto dei sistemi di trasporto intelligenti e della misura in cui idati dei conducenti potrebbero essere successivamente utilizzati e combinaticon ulteriori dati raccolti da altri sistemi integrati nel veicolo (come eCall,eToll ecc.). Il GEPD esorta il legislatore a tenere nella debita considerazionei principi della limitazione delle finalità, della necessità e dellaproporzionalità nell'elaborazione di future proposte legislative riguardantil'utilizzo e l'ulteriore trattamento dei dati dei conducenti nel contesto deisistemi di trasporto intelligenti.

II.2. Sulla proporzionalità deltrattamento dei dati dei conducenti professionisti

17. Anche qualora venisse dimostratala necessità di unire le due carte, il trattamento dei dati personali inquell'unico documento dovrà comunque rispettare tutti i principi e le norme inmateria di protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE e in particolareil principio di proporzionalità.

18. Il GEPDosserva che la direttiva 2006/126/CE contiene solo un mero riferimento alle«norme relative alla protezione dei dati» all'articolo 1, paragrafo 2, senzaindicarle chiaramente. Raccomanda di specificare in un articolo sostanzialedella proposta che il trattamento dei dati svolto relativamente alle patenti diguida deve essere effettuato in conformità delle norme nazionali che dannoattuazione alla direttiva 95/46/CE. Occorre sottolineare che il trattamentosvolto riguardo alle patenti di guida comprende non solo i dati trattati nelmicrochip, ma anche tutti gli altri tipi di trattamenti di dati effettuatirelativamente alla carta, come il rilascio della patente di guida, il controllodella sua validità e le verifiche effettuate dalle autorità competentiincaricate di monitorare il rispetto delle norme sociali nel settore deltrasporto su strada.

19. Per quanto riguarda i dettaglidel trattamento, il secondo considerando della proposta dispone che «la patentedi guida e la carta del conducente presentano un formato e una serie diinformazioni quasi identici». Tale dichiarazione è fuorviante per due motivi:innanzitutto, i campi di dati esatti che verranno trattati nella carta delconducente non sono ancora noti e, in secondo luogo, si può presumere cheandranno necessariamente oltre quelli che sono stati definiti per la patente diguida, in quanto l'obiettivo della carta del conducente è controllare ilcomportamento di un conducente al fine di garantire il rispetto delle normesociali nel settore del trasporto su strada.

20. Mentre le categorie di daticontenute nella patente di guida sono chiaramente indicate nel dettaglionell'allegato I alla direttiva 2006/126/CE (13), le specifiche dei dati che dovranno essere memorizzati nelmicrochip della patente di guida non sono ancora state definite dallaCommissione. Ad esempio, non è ancora chiaro se il microchip potrà conteneredati biometrici (come impronte digitali o scansioni dell'iride). Inoltre, comeil GEPD ha sottolineato nel suo parere sulla proposta di regolamento relativoall'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (14), anche i dettagli dei trattamenti nella carta del conducentenon sono ancora stati definiti con certezza e dipendono dalla revisione degliallegati al regolamento (CEE) n. 3821/85 sui tachigrafi, il cui processo verràavviato solo dopo che sarà stata adottata la proposta di modifica delregolamento sui tachigrafi. In questa fase è pertanto difficile valutare consufficiente certezza se il trattamento dei dati previsto ottempererà alprincipio di proporzionalità.

21. Quanto alla portata prevedibiledelle informazioni che verranno trattate nel microchip riguardo ai dati deiconducenti, da un lato l'articolo 1 della proposta cita esclusivamente i datidi identificazione della carta del conducente di cui all'allegato I B, sezioneIV, punto 5.2, del regolamento (CEE) n. 3821/85, mentre dall'altro l'articolo 7bis della proposta stabilisce che la patente di guida deve contenere tutte «lefunzionalità necessarie affinché possa essere utilizzata anche come carta delconducente». A tale scopo, la patente di guida dovrà contenere tutti i campi didati definiti per la carta del conducente e non solo i dati di identificazionedella carta. Questi dati conterranno molte più informazioni rispetto allapatente di guida, ad esempio dati riguardanti le attività del conducente (comela data, l'inizio e la fine del viaggio, la distanza, la data digeolocalizzazione, l'ora, la velocità ecc.).

22. Il GEPD sottolinea la necessitàdi seguire un approccio coerente nell'elaborazione di misure in due strumentigiuridici separati sulle patenti di guida con carta del conducente integrata— da una parte la proposta di regolamento relativo all'apparecchio dicontrollo nel settore dei trasporti su strada e, dall'altra, la proposta dimodifica della direttiva sulla patente di guida — onde garantire che laprogettazione complessiva sia rispettosa della vita privata, ottemperi a tuttii principi della protezione dei dati e in particolare alla proporzionalità, efornisca garanzie sufficienti in termini di protezione dei dati tenendo altresìnella debita considerazione i diritti degli interessati.

23. Il GEPD raccomanda in particolaredi definire un chiaro elenco dei dati che dovranno essere trattati nella cartaintegrata sulla base di una verifica della necessità. Nella proposta dovrannoessere chiarite le modalità secondo cui gli interessati potranno effettivamenteesercitare il loro diritto all'informazione sui trattamenti nonché i diritti diaccesso ai dati e di obiezione quali enunciati agli articoli 10, 11, 12 e 14della direttiva 95/46/CE nell'ambito di tali trattamenti. Il GEPD evidenziaaltresì che il trattamento dei dati dovrà essere sottoposto a un esame adeguatoda parte delle competenti autorità di protezione dei dati, conformemente allalegislazione nazionale.

24. Il GEPD sottolinea inoltre lanecessità di chiarire le finalità e le circostanze in cui è possibile accedereai dati e chi è autorizzato a farlo. Occorre precisare che sarà possibileaccedere ai dati contenuti nel microchip solo per finalità ufficiali echiaramente definite, ma non per altri scopi (commerciali o non commerciali).Inoltre, nella proposta deve essere chiaramente indicato chi è autorizzato adaccedere e a quali dati contenuti nel microchip (ossia patente di guidaprofessionale, dati del conducente, patente di guida privata) e in qualicircostanze (ad esempio il tipo di accesso ai dati di un conducente che non siain servizio per ferie o malattia), poiché la combinazione dei due strumentigiuridici crea incertezza al riguardo.

25. Infine, per quanto concerne leregistrazioni delle patenti di guida con carta del conducente integrata rubate,smarrite o difettose (articolo 7 quater della proposta), occorre chiarire idati o le categorie di dati da conservare. Nel definire tali dati è necessarioapplicare i principi dia proporzionalità e di minimizzazione dei dati. Occorrealtresì chiarire quale o quali sono le autorità competenti incaricate diregistrare tali dati.

 

III. CONCLUSIONE

26. Il GEPD esprime dubbi riguardoalla necessità e alla proporzionalità dell'unione della patente di guida edella carta del conducente prevista nella proposta, che devono esseredimostrate. Occorre pertanto esaminare la possibilità di perseguire altrimezzi, meno invasivi, per realizzare il medesimo obiettivo di combattere lefrodi e ridurre i costi per i conducenti professionisti nel settore deitrasporti su strada.

27. Il GEPD raccomanda in particolaredi:

— aggiungere un riferimentoalla legislazione in materia di protezione dei dati, segnatamente la direttiva95/46/CE, in un articolo sostanziale della proposta,

— stabilire all'articolo 1della proposta che l'unione della carta del conducente e della patente di guidae l'utilizzo del microchip dovranno essere previsti solo dopo lo svolgimento diuna valutazione dell'impatto sulla riservatezza e la sicurezza,

— seguire un approccio coerentenell'elaborazione di misure sulle patenti di guida con carta del conducenteintegrata in due strumenti giuridici separati, ossia il regolamento relativoall'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttivasulla patente di guida, onde garantire che la progettazione complessiva siarispettosa della vita privata, ottemperi a tutti i principi della protezionedei dati e in particolare il principio di proporzionalità, e fornisca garanziesufficienti in termini di protezione dei dati, compreso l'effettivo eserciziodei diritti degli interessati,

— specificare con maggiorechiarezza e più dettagliatamente, sulla base di una verifica della necessità, idati o le categorie di dati da memorizzare nel microchip, che comprenderannotutti i dati definiti nell'allegato I B aggiornato del regolamento (CEE) n.3821/85 nonché i dati che saranno indicati dalla Commissione relativamente almicrochip nelle patenti di guida. La definizione dei dati trattati ememorizzati nel microchip deve ottemperare in particolare ai principi diproporzionalità e di minimizzazione dei dati,

— chiarire le circostanze incui è possibile accedere a determinate categorie di dati e chi è autorizzato afarlo,

— indicare chiaramenteall'articolo 7 quater chi è incaricato di registrare le patenti di guida concarta del conducente integrata rubate, smarrite o difettose e stabilire chepossono essere conservati solo i dati strettamente necessari a tal fine,conformemente ai principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio2012

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto dellaprotezione dei dati

 

NOTE                                      

(1) GU L 281del 23.11.1995, pag. 31.

(2) GU L 8 del12.1.2001, pag. 1.

(3) COM(2011)710 definitivo.

(4) COM(2011)454 definitivo.

(5) Proposta diregolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delregolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio dicontrollo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica delregolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2011)451 definitivo.

(6) Disponibilesul sito Internet del GEPD al seguente indirizzo:

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11/10_05_Tachographs_IT.pdf

(7) A normadell'articolo 1, lettera t), dell'allegato I B del regolamento (CEE) n.3821/85, una carta del conducente è «una carta tachigrafica rilasciata dalleautorità di uno Stato membro a un determinato conducente. La carta delconducente identifica il conducente e consente l'archiviazione dei datisull'attività del conducente».

(8) Benché non siastata realizzata una valutazione dell'impatto sulla vita privata.

(9) Vedi larelazione, COM(2011) 710 definitivo, pagina 3.

(10) Cfr. nota 6.

(11) Direttiva95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativaalla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei datipersonali, nonché alla libera circolazione di tali dati, (GU L 281 del23.11.1995, pag. 31).

(12) Cfr. larelazione, COM(2011) 710 definitiva, pag. 3.

(13) Siriferiscono principalmente all'identità e alla data di nascita del conducente,al luogo e all'autorità di rilascio, al tipo di veicolo per cui vienerilasciata la patente e all'eventuale applicazione di determinate restrizioni.

(14) Cfr. nota 6a pag. 1.