GARANTE EUROPEO
  DELLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

Sintesidel parere del Garante europeo della protezione dei dati relativa alla modificadella proposta della Commissione COM(2011) 628 definitivo/2 di regolamento delParlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sulmonitoraggio della politica agricola comune (in prosieguo: ´la modifica)

(Pubblicatosulla GUUE n. 100 del 6.4.2013)

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR eDE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)

Introduzione

-I.1. Consultazione del GEPD

-1. Il 25 settembre 2012 laCommissione ha adottato la modifica della proposta della Commissione COM(2011)628 definitivo/2 di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulfinanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune(in prosieguo: ¬¥la modifica). La modifica della proposta della Commissione ˆ®stata trasmessa al GEPD per consultazione.

-2. Prima dell'adozione dellamodifica, il GEPD ha avuto la possibilitˆÝ di formulare osservazioni informali.In precedenza, il Garante aveva emesso un parere sulle proposte legislativerelative al futuro della politica agricola comune (in prosieguo: ¬¥la PAC) ( 1 ).

-I.2. Contesto della modifica

-3. Nella sentenza Schecke ( 2 ), la Corte di giustiziadell'Unione europea ha dichiarato invalide alcune disposizioni concernenti lapubblicazione di informazioni su persone fisiche che hanno beneficiato deifondi PAC. La modifica aggiunge un nuovo capitolo sulla trasparenza allaproposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggiodella PAC ( 3 ). Talecapitolo contiene nuove disposizioni sulla pubblicazione di dati relativi abeneficiari di fondi PAC intese a tener conto della sentenza della Corte digiustizia nella causa Schecke.

- 

-IV. Conclusione

-20. Il GEPD accoglie con favoregli sforzi compiuti dalla Commissione nel perseguire un equilibrio tra ilprincipio della trasparenza e i diritti dei beneficiari alla tutela della vitaprivata e alla protezione dei dati personali.

-21. Tuttavia, il Garanteraccomanda di:

-- applicare solo allepersone fisiche l'esenzione dalla pubblicazione dei dati per i beneficiari aldi sotto della soglia (articolo 110 ter)

-   fornire ulteriori spiegazioni nel considerando 70 quater inmerito al motivo per cui altre misure meno invasive non soddisferebbero loscopo della trasparenza e alla ragione per cui altre modalitˆÝ di pubblicazionesono state ritenute meno idonee

-   includere un'ulteriore disposizione per garantire che, in caso dipiccole comunitˆÝ, vengano pubblicati solo dati aggregati

-- giustificare nelpreambolo la scelta del periodo di pubblica accessibilitˆÝ dei dati di cuiall'articolo 110 bis, paragrafo 3

-- integrare le informazioni da fornire agli interessati nell'articolo 110 quater.

-Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2012

GiovanniBUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati

 

 

NOTE                                      

1) Cfr. il parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle proposte giuridiche relative alla politica agricola comune dopo il 2013 (GU C 35 del 9.2.2012, pag.1).

2) Sentenza della Corte del 9 novembre 2010, Schecke e Eifert, causeriunite C-92/09 e C-93/09.

3) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulfinanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune[COM(2011) 628 definitivo].